XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2157
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La denominazione dei gradi degli ufficiali generali
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di
generale di brigata è sostituita, rispettivamente, con quella
di tenente generale, di maggior generale e di brigadier
generale.
2. Ai tenenti generali dell'Esercito ai quali la legge
riserva la nomina a comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri e a Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza è attribuita la denominazione di generale
comandante.