XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2157




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La denominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di brigata è sostituita, rispettivamente, con quella di tenente generale, di maggior generale e di brigadier generale.
        2. Ai tenenti generali dell'Esercito ai quali la legge riserva la nomina a comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e a Comandante generale del Corpo della guardia di finanza è attribuita la denominazione di generale comandante.



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