XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2154




        Onorevoli Colleghi! - Il principio di responsabilità è il cardine del moderno costituzionalismo. Esso però, in Italia, appare spesso disatteso nell'ambito dell'esercizio della funzione giudiziaria, il che contribuisce ad allontanare pericolosamente le istituzioni dai cittadini. In particolare si avverte l'esigenza di un sistema che, al fine di garantire un perfetto equilibrio processuale, eviti contaminazioni tra la funzione di chi giudica e la funzione di chi accusa. Strettamente connesse a questo problema si pongono altre due esigenze, quella di un'adeguata formazione dei magistrati e quella di una carriera non dettata solo da meccanismi burocratici ma regolata sui princìpi del merito e della professionalità.
        Per quanto riguarda il primo punto, si propone l'istituzione di una scuola di formazione dei magistrati che avvii anche, in modo vincolante, all'esercizio del ruolo giudicante ovvero del ruolo requirente.
        Per quanto riguarda il secondo punto, si propone una nuova disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e una nuova normativa della carriera dei magistrati.
        L'articolo 1 della proposta di legge distingue la magistratura in giudicante ed inquirente. La norma è dettata dalla necessità di soddisfare esigenze di ordine tecnico, essendo diversissime, fra di loro, le funzioni giudicanti ed inquirenti che rendono, pertanto, necessarie diverse specializzazioni.
        Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le modalità con cui avviene l'assegnazione ai ruoli ed i criteri con i quali risolvere le situazioni di esubero.
        Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono i tempi e le modalità di applicazione delle norme proposte.
        L'articolo 7 stabilisce il divieto di mutamento delle funzioni, con il passaggio dall'uno all'altro ruolo.
        L'articolo 8, che modifica l'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e l'articolo 9 eliminano la deleteria corsa agli incarichi direttivi in magistratura e le scelte del Consiglio superiore della magistratura, stabilendo che, nelle funzioni direttive, si avvicendino, per due anni, tutti i magistrati del medesimo ufficio, aventi grado di magistrato di corte di appello o grado superiore, nell'ordine di anzianità, ovvero, per gli uffici direttivi, di cui all'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario, di magistrato di Corte di cassazione, con idoneità alle funzioni direttive superiori. La rotazione è rigorosamente limitata ai magistrati appartenenti al medesimo ufficio, onde escludere qualsiasi mutamento di sedi, che vanificherebbe, di fatto, il principio costituzionale dell'inamovibilità dei magistrati. L'articolo 10 modifica la legge n. 195 del 1958, nel senso di riconoscere, avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il ricorso al tribunale amministrativo regionale ed, in seconda istanza, al Consiglio di Stato. La normativa vigente, in effetti, si risolve in una capitis diminutio per il magistrato rispetto agli impiegati civili dello Stato, cui sono garantiti due gradi di giudizio avverso i provvedimenti disciplinari: il ricorso al tribunale amministrativo regionale ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.
        L'articolo 11 stabilisce le incompatibilità della funzione di magistrato.
        L'articolo 12 regola l'avanzamento della carriera sulla base dei posti disponibili e per quanto riguarda la promozione da magistrato di tribunale a magistrato di Corte di appello e da magistrato di Corte di appello a magistrato di Corte di cassazione, dei meriti acquisiti in appositi concorsi.
        Infine all'articolo 13 si stabiliscono i doveri del magistrato in merito ai luoghi e ai tempi dello svolgimento della propria funzione ed al luogo della propria residenza.




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