XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2154
Onorevoli Colleghi! - Il principio di responsabilità è
il cardine del moderno costituzionalismo. Esso però, in
Italia, appare spesso disatteso nell'ambito dell'esercizio
della funzione giudiziaria, il che contribuisce ad allontanare
pericolosamente le istituzioni dai cittadini. In particolare
si avverte l'esigenza di un sistema che, al fine di garantire
un perfetto equilibrio processuale, eviti contaminazioni tra
la funzione di chi giudica e la funzione di chi accusa.
Strettamente connesse a questo problema si pongono altre due
esigenze, quella di un'adeguata formazione dei magistrati e
quella di una carriera non dettata solo da meccanismi
burocratici ma regolata sui princìpi del merito e della
professionalità.
Per quanto riguarda il primo punto, si propone
l'istituzione di una scuola di formazione dei magistrati che
avvii anche, in modo vincolante, all'esercizio del ruolo
giudicante ovvero del ruolo requirente.
Per quanto riguarda il secondo punto, si propone una nuova
disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e una
nuova normativa della carriera dei magistrati.
L'articolo 1 della proposta di legge distingue la
magistratura in giudicante ed inquirente. La norma è dettata
dalla necessità di soddisfare esigenze di ordine tecnico,
essendo diversissime, fra di loro, le funzioni giudicanti ed
inquirenti che rendono, pertanto, necessarie diverse
specializzazioni.
Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le modalità con cui
avviene l'assegnazione ai ruoli ed i criteri con i quali
risolvere le situazioni di esubero.
Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono i tempi e le modalità
di applicazione delle norme proposte.
L'articolo 7 stabilisce il divieto di mutamento delle
funzioni, con il passaggio dall'uno all'altro ruolo.
L'articolo 8, che modifica l'articolo 188 dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e l'articolo 9 eliminano la deleteria corsa agli incarichi
direttivi in magistratura e le scelte del Consiglio superiore
della magistratura, stabilendo che, nelle funzioni direttive,
si avvicendino, per due anni, tutti i magistrati del medesimo
ufficio, aventi grado di magistrato di corte di appello o
grado superiore, nell'ordine di anzianità, ovvero, per gli
uffici direttivi, di cui all'articolo 120 dell'ordinamento
giudiziario, di magistrato di Corte di cassazione, con
idoneità alle funzioni direttive superiori. La rotazione è
rigorosamente limitata ai magistrati appartenenti al medesimo
ufficio, onde escludere qualsiasi mutamento di sedi, che
vanificherebbe, di fatto, il principio costituzionale
dell'inamovibilità dei magistrati. L'articolo 10 modifica la
legge n. 195 del 1958, nel senso di riconoscere, avverso le
decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura, il ricorso al tribunale amministrativo
regionale ed, in seconda istanza, al Consiglio di Stato. La
normativa vigente, in effetti, si risolve in una capitis
diminutio per il magistrato rispetto agli impiegati civili
dello Stato, cui sono garantiti due gradi di giudizio avverso
i provvedimenti disciplinari: il ricorso al tribunale
amministrativo regionale ed in seconda istanza al Consiglio di
Stato.
L'articolo 11 stabilisce le incompatibilità della funzione
di magistrato.
L'articolo 12 regola l'avanzamento della carriera sulla
base dei posti disponibili e per quanto riguarda la promozione
da magistrato di tribunale a magistrato di Corte di appello e
da magistrato di Corte di appello a magistrato di Corte di
cassazione, dei meriti acquisiti in appositi concorsi.
Infine all'articolo 13 si stabiliscono i doveri del
magistrato in merito ai luoghi e ai tempi dello svolgimento
della propria funzione ed al luogo della propria
residenza.