XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2154




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Distinzione tra magistratura giudicante ed
inquirente).

        1. La magistratura è distinta in due ruoli: magistratura giudicante e magistratura inquirente.
        2. I magistrati di entrambi i ruoli si distinguono in: uditori giudiziari, magistrati di tribunale, magistrati di corte di appello, magistrati di Corte di cassazione.


Art. 2.

(Modalità di assegnazione dei magistrati nei ruoli).

        1. L'assegnazione dei magistrati nei ruoli avviene, da parte del Consiglio superiore della magistratura, all'atto del conferimento delle funzioni di uditore giudiziario, sulla base dell'opzione vincolante per il ruolo della magistratura giudicante ovvero per il ruolo della magistratura inquirente e su domanda degli uditori stessi.


Art. 3.

(Criteri di collocazione nei ruoli in situazioni di
esubero).

        1. I magistrati che già esercitano le funzioni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo corrispondente alle funzioni esercitate.
        2. Per i magistrati che intendono essere collocati nel ruolo diverso da quello corrispondente alle funzioni esercitate è fatto salvo il diritto di farne domanda al Consiglio superiore della magistratura, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Qualora, attraverso tali domande si dovessero verificare situazioni di esubero nell'uno o nell'altro ruolo, il Consiglio superiore della magistratura procede alla collocazione nei ruoli, avuto riguardo esclusivamente ai seguenti criteri, considerati nell'ordine:

                a) computo dell'anzianità nelle funzioni esercitate nel corso della carriera;

                b) grado rivestito dal magistrato;

                c) anzianità nel grado;

                d) età del magistrato.


Art. 4.

(Termine di presentazione delle domande).

        1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, il Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 3, provvede alla istruzione di tutte le domande presentate, alla formazione e alla pubblicazione dei ruoli, nonché alla pubblicazione dei posti vacanti in entrambi i ruoli.


Art. 5.

(Domande per l'assegnazione della sede).

        1. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del bollettino delle sedi vacanti, i magistrati di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono inoltrare domanda per l'assegnazione della sede.
        2. Se più domande vengono presentate per il medesimo posto, ai concorrenti esclusi è fatto obbligo di presentare domanda per posti vacanti di sedi diverse dello stesso ruolo.
        3. All'assegnazione delle sedi vacanti possono concorrere anche i magistrati di cui al comma 1 dell'articolo 3, nell'ambito del ruolo di appartenenza.

Art. 6.

(Tempi per la riproposizione delle domande non
accolte).

        1. I magistrati di cui al comma 2 dell'articolo 3, la cui domanda non sia stata accolta, possono riproporla nel quinquennio successivo.
        2. Per i magistrati di cui al comma 1 resta riservata una quota pari al cinquanta per cento dei posti che si rendano vacanti in entrambi i ruoli, nel corso del quinquennio successivo.


Art. 7.

(Divieto di mutamento delle funzioni).

        1. L'assegnazione nei ruoli giudicante o inquirente, effettuata dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi della presente legge, non è suscettibile di ulteriore tramutamento, con passaggio dall'uno all'altro ruolo.


Art. 8.

(Conferimento degli uffici direttivi).

        1. L'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 188. - (Conferimento degli uffici direttivi). - 1. Gli uffici direttivi di cui all'articolo 119 sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, per anzianità, ai magistrati di corte di appello o grado superiore.
            2. Gli uffici direttivi di cui all'articolo 120 sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, per anzianità, ai magistrati di Corte di cassazione con idoneità alle funzioni direttive".

Art. 9.

(Tempi di esercizio delle funzioni direttive).

        1. Le funzioni previste dall'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, sono conferite, seguendo l'ordine di grado e di anzianità, a tutti i magistrati del medesimo ufficio in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo articolo che ne facciano domanda.
        2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate da ciascuno dei magistrati per un periodo non superiore a due anni alternandosi tra di loro nella direzione dell'ufficio.


Art. 10.

(Ricorsi su provvedimenti disciplinari).

        1. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso il ricorso, in primo grado, al tribunale amministrativo regionale. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato".


Art. 11.

(Incompatibilità della funzione di
magistrato).

        1. La funzione di magistrato è incompatibile con qualsiasi incarico di natura pubblica o privata.
        2. L'eventuale accettazione degli incarichi di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla funzione giudiziaria.
        3. Per i magistrati attualmente in servizio la rinunzia agli eventuali incarichi dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Avanzamento di carriera).

        1. Sono ripristinati i ruoli organici dei magistrati di tribunale, di corte di appello e di Corte di cassazione.
        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a determinare il numero dei posti di organico dei magistrati per ciascuna funzione e disciplinare il loro avanzamento in carriera in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) mantenimento del tetto organico complessivo vigente;

                b) promozione dalla funzione di magistrato di tribunale a magistrato di corte di appello e da magistrato di corte di appello a magistrato di Corte di cassazione tramite lo svolgimento di esami scritti ed orali entro il limite dei posti vacanti in organico.

        3. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il loro stato giuridico ed economico anche in soprannumero rispetto agli organici che il Governo determina con il decreto legislativo di cui al comma 2.


Art. 13.

(Doveri del magistrato).

        1. Il magistrato deve svolgere le funzioni attribuitegli nei locali della sede giudiziaria alla quale è stato assegnato osservando l'orario d'ufficio.
        2. E' fatto obbligo al magistrato di risiedere stabilmente nello stesso comune dove ricade l'ufficio giudiziario al quale è assegnato.



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