XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2154
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Distinzione tra magistratura giudicante ed
inquirente).
1. La magistratura è distinta in due ruoli: magistratura
giudicante e magistratura inquirente.
2. I magistrati di entrambi i ruoli si distinguono in:
uditori giudiziari, magistrati di tribunale, magistrati di
corte di appello, magistrati di Corte di cassazione.
Art. 2.
(Modalità di assegnazione dei magistrati nei ruoli).
1. L'assegnazione dei magistrati nei ruoli avviene, da
parte del Consiglio superiore della magistratura, all'atto del
conferimento delle funzioni di uditore giudiziario, sulla base
dell'opzione vincolante per il ruolo della magistratura
giudicante ovvero per il ruolo della magistratura inquirente e
su domanda degli uditori stessi.
Art. 3.
(Criteri di collocazione nei ruoli in situazioni di
esubero).
1. I magistrati che già esercitano le funzioni, alla data
di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel
ruolo corrispondente alle funzioni esercitate.
2. Per i magistrati che intendono essere collocati nel
ruolo diverso da quello corrispondente alle funzioni
esercitate è fatto salvo il diritto di farne domanda al
Consiglio superiore della magistratura, entro il
termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Qualora, attraverso tali domande si dovessero
verificare situazioni di esubero nell'uno o nell'altro ruolo,
il Consiglio superiore della magistratura procede alla
collocazione nei ruoli, avuto riguardo esclusivamente ai
seguenti criteri, considerati nell'ordine:
a) computo dell'anzianità nelle funzioni
esercitate nel corso della carriera;
b) grado rivestito dal magistrato;
c) anzianità nel grado;
d) età del magistrato.
Art. 4.
(Termine di presentazione delle domande).
1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per
la presentazione delle domande, il Consiglio superiore della
magistratura, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3
dell'articolo 3, provvede alla istruzione di tutte le domande
presentate, alla formazione e alla pubblicazione dei ruoli,
nonché alla pubblicazione dei posti vacanti in entrambi i
ruoli.
Art. 5.
(Domande per l'assegnazione della sede).
1. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del
bollettino delle sedi vacanti, i magistrati di cui al comma 2
dell'articolo 3 devono inoltrare domanda per l'assegnazione
della sede.
2. Se più domande vengono presentate per il medesimo
posto, ai concorrenti esclusi è fatto obbligo di presentare
domanda per posti vacanti di sedi diverse dello stesso
ruolo.
3. All'assegnazione delle sedi vacanti possono concorrere
anche i magistrati di cui al comma 1 dell'articolo 3,
nell'ambito del ruolo di appartenenza.
Art. 6.
(Tempi per la riproposizione delle domande non
accolte).
1. I magistrati di cui al comma 2 dell'articolo 3, la cui
domanda non sia stata accolta, possono riproporla nel
quinquennio successivo.
2. Per i magistrati di cui al comma 1 resta riservata una
quota pari al cinquanta per cento dei posti che si rendano
vacanti in entrambi i ruoli, nel corso del quinquennio
successivo.
Art. 7.
(Divieto di mutamento delle funzioni).
1. L'assegnazione nei ruoli giudicante o inquirente,
effettuata dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi
della presente legge, non è suscettibile di ulteriore
tramutamento, con passaggio dall'uno all'altro ruolo.
Art. 8.
(Conferimento degli uffici direttivi).
1. L'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 188. - (Conferimento degli uffici direttivi). -
1. Gli uffici direttivi di cui all'articolo 119 sono
conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, per
anzianità, ai magistrati di corte di appello o grado
superiore.
2. Gli uffici direttivi di cui all'articolo 120 sono
conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, per
anzianità, ai magistrati di Corte di cassazione con idoneità
alle funzioni direttive".
Art. 9.
(Tempi di esercizio delle funzioni direttive).
1. Le funzioni previste dall'articolo 188 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, sono
conferite, seguendo l'ordine di grado e di anzianità, a tutti
i magistrati del medesimo ufficio in possesso dei requisiti
richiesti dal medesimo articolo che ne facciano domanda.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate da
ciascuno dei magistrati per un periodo non superiore a due
anni alternandosi tra di loro nella direzione dell'ufficio.
Art. 10.
(Ricorsi su provvedimenti disciplinari).
1. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo
1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso
il ricorso, in primo grado, al tribunale amministrativo
regionale. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa
l'impugnazione al Consiglio di Stato. Il ricorso ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato".
Art. 11.
(Incompatibilità della funzione di
magistrato).
1. La funzione di magistrato è incompatibile con qualsiasi
incarico di natura pubblica o privata.
2. L'eventuale accettazione degli incarichi di cui al
comma 1 comporta la decadenza dalla funzione giudiziaria.
3. Per i magistrati attualmente in servizio la rinunzia
agli eventuali incarichi dovrà avere luogo entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12.
(Avanzamento di carriera).
1. Sono ripristinati i ruoli organici dei magistrati di
tribunale, di corte di appello e di Corte di cassazione.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a determinare il numero dei posti di
organico dei magistrati per ciascuna funzione e disciplinare
il loro avanzamento in carriera in base ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) mantenimento del tetto organico complessivo
vigente;
b) promozione dalla funzione di magistrato di
tribunale a magistrato di corte di appello e da magistrato di
corte di appello a magistrato di Corte di cassazione tramite
lo svolgimento di esami scritti ed orali entro il limite dei
posti vacanti in organico.
3. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge conservano il loro stato giuridico ed
economico anche in soprannumero rispetto agli organici che il
Governo determina con il decreto legislativo di cui al
comma 2.
Art. 13.
(Doveri del magistrato).
1. Il magistrato deve svolgere le funzioni attribuitegli
nei locali della sede giudiziaria alla quale è stato assegnato
osservando l'orario d'ufficio.
2. E' fatto obbligo al magistrato di risiedere stabilmente
nello stesso comune dove ricade l'ufficio giudiziario al quale
è assegnato.