XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2153
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
concerne l'istituzione della Scuola nazionale della
magistratura.
Gli articoli da 1 a 4 definiscono natura e funzioni della
Scuola, mentre gli articoli da 5 a 17 riguardano gli organi
della stessa. Di particolare rilievo è la funzione del
consiglio scientifico, che svolge anche la funzione di
commissione di esame. Di esso fanno parte anche tre
magistrati, di cui almeno uno con funzioni giudicanti e almeno
uno con funzioni requirenti.
L'articolo 18 riguarda il tirocinio e l'esame degli
aspiranti uditori giudiziari. In virtù del principio della
distinzione delle funzioni del magistrato, il candidato, due
mesi prima della prova di esame, deve indicare espressamente
se intende intraprendere la carriera di magistrato con
funzioni giudicanti ovvero di magistrato con funzioni
requirenti. Tale opzione deve essere confermata subito dopo lo
svolgimento della prova di esame. La commissione, infatti, nel
valutare l'idoneità del candidato dovrà tenere conto della
rispondenza tra l'opzione espressa dallo stesso e le
attitudini manifestate nel corso di studi e nella prova. La
commissione, dunque, può eventualmente consigliare il
candidato a optare per un ruolo diverso da quello indicato
nella prima opzione. Il confronto tra il candidato e la
commissione sull'opportunità dell'opzione espressa dal
candidato costituisce a tutti gli effetti elemento di
valutazione della prova di esame.
Le modalità tecniche di esame e di valutazione sono
stabilite con apposito regolamento del Ministro della
giustizia (articolo 19). Gli articoli da 20 a 22 regolano i
concorsi e il tirocinio sulla base della nuova normativa di
formazione.