XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2153




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge concerne l'istituzione della Scuola nazionale della magistratura.
        Gli articoli da 1 a 4 definiscono natura e funzioni della Scuola, mentre gli articoli da 5 a 17 riguardano gli organi della stessa. Di particolare rilievo è la funzione del consiglio scientifico, che svolge anche la funzione di commissione di esame. Di esso fanno parte anche tre magistrati, di cui almeno uno con funzioni giudicanti e almeno uno con funzioni requirenti.
        L'articolo 18 riguarda il tirocinio e l'esame degli aspiranti uditori giudiziari. In virtù del principio della distinzione delle funzioni del magistrato, il candidato, due mesi prima della prova di esame, deve indicare espressamente se intende intraprendere la carriera di magistrato con funzioni giudicanti ovvero di magistrato con funzioni requirenti. Tale opzione deve essere confermata subito dopo lo svolgimento della prova di esame. La commissione, infatti, nel valutare l'idoneità del candidato dovrà tenere conto della rispondenza tra l'opzione espressa dallo stesso e le attitudini manifestate nel corso di studi e nella prova. La commissione, dunque, può eventualmente consigliare il candidato a optare per un ruolo diverso da quello indicato nella prima opzione. Il confronto tra il candidato e la commissione sull'opportunità dell'opzione espressa dal candidato costituisce a tutti gli effetti elemento di valutazione della prova di esame.
        Le modalità tecniche di esame e di valutazione sono stabilite con apposito regolamento del Ministro della giustizia (articolo 19). Gli articoli da 20 a 22 regolano i concorsi e il tirocinio sulla base della nuova normativa di formazione.




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