XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2153
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la Scuola nazionale della magistratura,
quale Scuola superiore per la formazione dei magistrati, di
seguito denominata "Scuola".
2. La Scuola è dotata di personalità giuridica e gode di
autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Essa è
soggetta alle regole di bilancio e di rendiconto previste
dalla legislazione vigente in materia.
3. La dotazione economica annuale della Scuola è iscritta
in una apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
4. L'azione di formazione professionale della Scuola è
esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi
stabiliti annualmente dal Consiglio superiore della
magistratura.
Art. 2.
1. Sono compiti primari della Scuola:
a) organizzare e gestire il tirocinio degli
aspiranti uditori giudiziari;
b) curare l'aggiornamento e la formazione
professionale dei magistrati durante l'esercizio delle
funzioni giudiziarie;
c) contribuire alla formazione di magistrati
stranieri o aspiranti tali, nel quadro degli accordi
internazionali di cooperazione tecnica in materia
giudiziaria;
d) organizzare incontri di studio e ricerche, o
comunque promuovere iniziative culturali su argomenti
giuridici e sull'organizzazione di sistemi e di uffici
giudiziari.
Art. 3.
1. Costituiscono entrate della Scuola:
a) la dotazione annuale di cui all'articolo 1,
comma 3, ed eventuali dotazioni supplementari alla stessa
assegnate a carico del bilancio dello Stato;
b) le eventuali somme ad essa destinate dal
Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della
giustizia per l'espletamento di compiti di interesse
dell'istituzione richiedente;
c) le donazioni o legati fatti a suo favore;
d) gli utili derivanti da pubblicazioni curate
dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;
e) ogni altra risorsa ad essa attribuita dalla
legge o da atto avente forza di legge.
Art. 4.
1. Costituiscono uscite della Scuola:
a) le spese necessarie al suo funzionamento;
b) le remunerazioni, le borse di studio od i
sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle
sessioni ed uditori giudiziari;
c) il rimborso delle spese di viaggio e di
trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle
del proprio personale per missioni strettamente attinenti i
compiti di istituto;
d) le spese di pubblicazione di atti e di
gestione dei servizi sussidiari.
Art. 5.
1. La Scuola è articolata in due sezioni.
2. La prima sezione della Scuola si occupa dei compiti
elencati alle lettere b), c) e d) del comma 1
dell'articolo 2, nonché della formazione complementare degli
uditori giudiziari ai sensi dell'articolo 18, comma 8.
3. La seconda sezione della Scuola si occupa del tirocinio
ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo
2.
Art. 6.
1. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio scientifico;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il direttore del tirocinio;
e) i comitati di gestione di ciascuna sezione
di cui all'articolo 5;
f) il servizio di segreteria di ciascuna
sezione.
Art. 7.
1. Il consiglio scientifico svolge le seguenti
funzioni:
a) elabora il piano annuale delle attività
teorico-pratiche e stabilisce le relative modalità di
esecuzione, nel quadro degli indirizzi enunciati annualmente
dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei
vincoli di bilancio;
b) redige il regolamento interno e approva le
eventuali modifiche;
c) nomina i componenti dei comitati di gestione
delle due sezioni della Scuola;
d) approva la relazione annuale sulle attività
della Scuola e la trasmette al Consiglio superiore della
magistratura con le sue eventuali osservazioni;
e) delibera su ogni questione attinente il
funzionamento della Scuola, che non sia di competenza di altri
organismi o che sia ad essa sottoposta dal direttore o dal
Consiglio superiore della magistratura.
Art. 8.
1. Il consiglio scientifico opera presso la sezione di
formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, ed è
costituito da:
a) il direttore della Scuola, che lo
presiede;
b) il vicedirettore;
c) tre componenti del Consiglio superiore della
magistratura, di cui due togati;
d) tre magistrati ordinari, di cui uno
dell'ufficio del pubblico ministero, ed almeno uno avente
qualifica non inferiore a quella di magistrato di
Cassazione;
e) due professori ordinari di università in
materie civilistiche;
f) due avvocati patrocinanti in Cassazione, con
almeno dieci anni di esercizio;
g) un rappresentante del Ministero della
giustizia.
2. I magistrati di cui al comma 1, lettere c) e
d), sono designati dal Consiglio superiore della
magistratura fra i magistrati in servizio od in quiescenza da
non più di due anni.
3. I professori di cui al comma 1, lettera e), sono
designati da un apposito collegio formato da tutti i prèsidi
delle facoltà di giurisprudenza.
4. Gli avvocati di cui al comma 1, lettera f), sono
designati dal Consiglio nazionale forense.
5. L'incarico di componenti del consiglio scientifico dura
quattro anni e non può essere rinnovato.
6. I componenti del Consiglio superiore della magistratura
cessano dall'incarico con la scadenza del Consiglio dal quale
sono stati nominati.
7. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta
ogni tre mesi, ed ogni volta che il direttore della Scuola lo
convochi ovvero ne facciano richiesta almeno cinque
componenti.
8. Il consiglio scientifico delibera validamente con la
presenza di almeno nove componenti. Le risoluzioni sono
adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di
voti, prevale quello espresso dal direttore della Scuola.
Art. 9.
1. Il consiglio di amministrazione:
a) redige il bilancio annuale di previsione;
b) presenta il rendiconto annuale;
c) organizza la contabilità e controlla la sua
tenuta;
d) esercita le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge o dai regolamenti.
Art. 10.
1. Il consiglio di amministrazione opera presso la sezione
di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, ed è
costituito da:
a) il direttore della Scuola, che lo
presiede;
b) il segretario;
c) un rappresentante del Ministero della
giustizia;
d) un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce
ordinariamente una volta ogni tre mesi, ed in via
straordinaria quando è convocato dal direttore della Scuola
ovvero ne fanno richiesta almeno due componenti.
3. Il consiglio di amministrazione delibera validamente
con la presenza di almeno tre componenti. Le delibere sono
adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di
voti, prevale quello espresso dal direttore della Scuola.
Art. 11.
1. Il direttore della Scuola:
a) rappresenta la Scuola all'esterno a tutti
gli effetti;
b) dirige e coordina le attività della Scuola,
indirizzandole ai fini ad essa assegnati, e compie tutto
quanto è necessario per il loro perseguimento;
c) sovrintende alla sezione di formazione
permanente di cui all'articolo 5, comma 2, e ne dirige il
relativo comitato di gestione;
d) provvede all'esecuzione delle delibere del
consiglio scientifico e del consiglio di amministrazione;
e) adotta le delibere d'urgenza, con riserva di
ratifica se esse rientrano nella competenza di un altro
organo;
f) redige la relazione annuale sull'attività
della Scuola, con l'ausilio, ove lo ritenga, dei comitati di
gestione;
g) esercita le competenze a lui eventualmente
delegate dal consiglio scientifico o dal consiglio di
amministrazione;
h) si avvale del personale addetto alla Scuola;
i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle
leggi o dai regolamenti.
Art. 12.
1. Il direttore della Scuola è nominato dal Consiglio
superiore della magistratura, sentito il Ministro della
giustizia, fra i magistrati ordinari aventi qualifica non
inferiore a magistrato di Cassazione.
2. Il direttore è collocato fuori del ruolo organico della
magistratura e dura in carica quattro anni.
3. L'incarico di direttore può essere rinnovato per una
sola volta, e può essere revocato dal Consiglio superiore
della magistratura, con provvedimento motivato, nel caso di
grave inosservanza degli indirizzi stabiliti dallo stesso
Consiglio.
Art. 13.
1. Il direttore del tirocinio opera presso la sezione
addetta al tirocinio di cui all'articolo 5, comma 3, ed ha
funzione di vicedirettore della Scuola.
2. Il direttore del tirocinio opera nella sezione di sua
competenza con lo stesso grado di autonomia del direttore
della Scuola.
3. Al direttore del tirocinio nella qualità di
vicedirettore della Scuola spettano le seguenti funzioni:
a) sostituire il direttore della Scuola nel
caso di sua assenza od impedimento;
b) dirigere la sezione addetta al tirocinio e
compiere quanto occorra al perseguimento dei fini ad essa
assegnati;
c) partecipare alle attività del consiglio
scientifico;
d) svolgere i compiti corrispondenti a quelli
assegnati al direttore della Scuola, in quanto applicabili
alla sezione di sua competenza.
4. Al direttore del tirocinio si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 12.
Art. 14.
1. Presso ciascuna delle due sezioni di cui all'articolo 5
è costituito un comitato di gestione.
2. Il comitato di gestione provvede a:
a) dare attuazione alle direttive
didattico-scientifiche enunciate dal Consiglio superiore della
magistratura e dal consiglio scientifico;
b) programmare, per quanto di rispettiva
competenza, le sessioni di formazione e le attività di
tirocinio, sia presso la Scuola sia presso gli uffici
giudiziari e le altre sedi;
c) definire il contenuto analitico di ciascuna
sessione o fase di tirocinio ed individuare i relativi
docenti;
d) organizzare momenti di coordinamento fra i
docenti e reperire ogni materiale utile al migliore
funzionamento delle attività di formazione;
e) fissare i criteri di ammissione alle
sessioni di formazione, informare i magistrati, ammettere i
richiedenti;
f) offrire ogni sussidio didattico che si
riveli utile e sperimentare formule didattiche, di intesa con
il comitato scientifico;
g) seguire costantemente lo svolgimento delle
sessioni e presentare relazioni consuntive sull'esito di
ciascuna di esse; seguire direttamente il tirocinio nelle fasi
effettuate presso la Scuola e, con le adeguate modalità, nelle
fasi svolte all'esterno della stessa;
h) adempiere ogni altro compito ad esso affidato
dal Consiglio superiore della magistratura o dal consiglio
scientifico.
Art. 15.
1. Il comitato di gestione di cui all'articolo 14, è
composto da:
a) il direttore della rispettiva sezione, che
lo presiede;
b) cinque magistrati nominati dal Consiglio
superiore della magistratura e collocati fuori ruolo.
2. In seguito alla prima nomina effettuata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, i magistrati di cui al
comma 1, lettera b), cessano dall'incarico uno dopo tre
anni, due dopo quattro anni e due dopo cinque anni.
L'individuazione del momento di cessazione di ciascun
magistrato, nel caso non si raggiunga un accordo, è effettuata
per sorteggio.
3. Dopo la prima nomina effettuata ai sensi del comma 2
l'incarico dura quattro anni. In nessun caso esso può essere
rinnovato.
Art. 16.
1. Presso ogni sezione della Scuola di cui all'articolo 5,
è costituito un servizio di segreteria.
2. Il servizio di segreteria provvede:
a) al disbrigo degli affari di rispettiva
competenza, relativi al consiglio scientifico, al consiglio di
amministrazione, al direttore della Scuola ed al comitato di
gestione;
b) a dare esecuzione ad ogni delibera
concernente l'attività della rispettiva sezione;
c) a gestire l'archivio, le installazioni, la
biblioteca e le altre dotazioni della sezione;
d) ad effettuare le ricerche ad esso demandate
dal direttore di sezione;
e) ad assolvere ad ogni altro compito ad esso
demandato dalla legge o dai regolamenti.
Art. 17.
1. Il servizio di segreteria di cui all'articolo 16 è
costituito da:
a) un segretario, con qualifica non inferiore a
quella di dirigente di cancelleria, con funzione di
coordinamento dell'intero servizio, e con responsabilità della
sezione di formazione permanente;
b) un vicesegretario, con qualifica non
inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile
della sezione addetta al tirocinio;
c) un assistente giudiziario per ciascuna
sezione;
d) due coadiutori di cancelleria per ciascuna
sezione;
e) quattro operatori amministrativi per
ciascuna sezione;
f) quattro commessi giudiziari per ciascuna
sezione.
2. Al reperimento del personale di cui al comma 1 si
provvede con decreto del Ministro della giustizia, nelle forme
e nei modi disciplinati dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 19.
Art. 18.
1. A decorrere dalla data di istituzione della Scuola, il
tirocinio degli aspiranti uditori giudiziari ha una durata di
due anni.
2. Il tirocinio di cui al comma 1 inizia il 16 settembre
di ogni anno e si articola in quattro sessioni semestrali,
svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici
giudiziari o le altre sedi individuate nel programma di
tirocinio.
3. Il tirocinio si conclude con un esame sostenuto davanti
al consiglio scientifico.
4. Le modalità di svolgimento dell'esame sono stabilite
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Entro i due mesi precedenti alla data dell'esame, il
candidato deve comunicare alla commissione di esame la propria
opzione per il ruolo della magistratura giudicante ovvero per
il ruolo della magistratura inquirente.
6. L'opzione di cui al comma 5, se confermata al momento
in cui si sostiene l'esame, risulta vincolante per lo
svolgimento della carriera di magistrato.
7. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal consiglio
scientifico, tenuto conto del tirocinio e dell'esito
dell'esame e reca l'indicazione dell'opzione vincolante di cui
al comma 6.
8. Nei primi cinque anni successivi all'assunzione delle
funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare ad almeno
una sessione all'anno di formazione professionale, per essi
predisposta dalla sezione di formazione permanente della
Scuola di cui all'articolo 5, comma 2.
9. Ulteriori disposizioni sul tirocinio di cui al presente
articolo sono dettate dal Consiglio superiore della
magistratura.
10. L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, è abrogato.
Art. 19.
1. Il Ministro della giustizia adotta, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura,
il relativo regolamento di attuazione, recante, in
particolare, le norme regolamentari attinenti lo stato
giuridico di tutto il personale della Scuola, le procedure
amministrative, la contabilità ed il bilancio.
Art. 20.
1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 123. - (Concorso per uditore giudiziario). -
1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante
concorso per esame al quale sono ammessi, in numero triplo
rispetto ai posti da coprire, i candidati che conseguono il
maggiore punteggio sulla base del voto del diploma di laurea e
del voto conseguito nell'esame di abilitazione sostenuto
presso la Scuola nazionale della magistratura.
2. Al fine di procedere alla selezione per
l'ammissione alle prove scritte il punteggio si calcola in
proporzione al voto conseguito nel diploma di laurea e al voto
conseguito nell'esame di abilitazione.
3. L'eventuale lode del diploma di laurea è valutata
due punti. E', comunque, ammesso a sostenere le prove scritte
un numero maggiore di candidati rispetto al triplo dei posti
messi a concorso se si verificano situazioni di parità di
punteggio con l'ultimo dei candidati utilmente collocato in
graduatoria.
4. La valutazione è effettuata dal Ministero della
giustizia. L'esame per gli ammessi consiste in tre prove
scritte di contenuto teorico-pratico sulle seguenti
materie:
a) diritto civile, diritto romano e procedura
civile;
b) diritto penale e procedura penale;
c) diritto amministrativo.
5. La prova orale verte sulle materie previste per
le prove scritte nonché sul diritto costituzionale, diritto
internazionale, diritto ecclesiastico, diritto del lavoro,
legislazione sociale e normativa comunitaria.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova
scritta. Conseguono l'idoneità i candidati ammessi alla prova
orale e che la superano con un punteggio non inferiore a 6/10;
tali soggetti sono classificati e dichiarati vincitori sulla
base del punteggio conseguito".
Art. 21.
1. L'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 124 - (Requisiti per l'ammissione al concorso). -
1. Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i
laureati in giurisprudenza in possesso dell'abilitazione
rilasciata dalla Scuola nazionale della magistratura e che
rispondono ai requisiti previsti dall'articolo 8 ed agli altri
requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che per le
informazioni raccolte, non risultano, a giudizio insindacabile
del Consiglio superiore della magistratura, di moralità
incensurabile".
Art. 22.
1. Gli uditori giudiziari, dichiarati vincitori di
concorso, devono compiere un periodo di tirocinio della durata
di almeno due anni presso i tribunali e in tale periodo non
possono essere destinati a svolgere funzioni giurisdizionali
autonome.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il
presente articolo.