XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2153




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la Scuola nazionale della magistratura, quale Scuola superiore per la formazione dei magistrati, di seguito denominata "Scuola".
        2. La Scuola è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Essa è soggetta alle regole di bilancio e di rendiconto previste dalla legislazione vigente in materia.
        3. La dotazione economica annuale della Scuola è iscritta in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
        4. L'azione di formazione professionale della Scuola è esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio superiore della magistratura.


Art. 2.

        1. Sono compiti primari della Scuola:

                a) organizzare e gestire il tirocinio degli aspiranti uditori giudiziari;

                b) curare l'aggiornamento e la formazione professionale dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

                c) contribuire alla formazione di magistrati stranieri o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

                d) organizzare incontri di studio e ricerche, o comunque promuovere iniziative culturali su argomenti giuridici e sull'organizzazione di sistemi e di uffici giudiziari.

Art. 3.

        1. Costituiscono entrate della Scuola:

                a) la dotazione annuale di cui all'articolo 1, comma 3, ed eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate a carico del bilancio dello Stato;

                b) le eventuali somme ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della giustizia per l'espletamento di compiti di interesse dell'istituzione richiedente;

                c) le donazioni o legati fatti a suo favore;

                d) gli utili derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;

                e) ogni altra risorsa ad essa attribuita dalla legge o da atto avente forza di legge.


Art. 4.

        1. Costituiscono uscite della Scuola:

                a) le spese necessarie al suo funzionamento;

                b) le remunerazioni, le borse di studio od i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari;

                c) il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di istituto;

                d) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari.


Art. 5.

        1. La Scuola è articolata in due sezioni.
        2. La prima sezione della Scuola si occupa dei compiti elencati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, nonché della formazione complementare degli uditori giudiziari ai sensi dell'articolo 18, comma 8.
        3. La seconda sezione della Scuola si occupa del tirocinio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.


Art. 6.

        1. Gli organi della Scuola sono:

                a) il consiglio scientifico;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il direttore;

                d) il direttore del tirocinio;

                e) i comitati di gestione di ciascuna sezione di cui all'articolo 5;

                f) il servizio di segreteria di ciascuna sezione.


Art. 7.

        1. Il consiglio scientifico svolge le seguenti funzioni:

                a) elabora il piano annuale delle attività teorico-pratiche e stabilisce le relative modalità di esecuzione, nel quadro degli indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

                b) redige il regolamento interno e approva le eventuali modifiche;

                c) nomina i componenti dei comitati di gestione delle due sezioni della Scuola;

                d) approva la relazione annuale sulle attività della Scuola e la trasmette al Consiglio superiore della magistratura con le sue eventuali osservazioni;

                e) delibera su ogni questione attinente il funzionamento della Scuola, che non sia di competenza di altri organismi o che sia ad essa sottoposta dal direttore o dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 8.

        1. Il consiglio scientifico opera presso la sezione di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, ed è costituito da:

                a) il direttore della Scuola, che lo presiede;

                b) il vicedirettore;

                c) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati;

                d) tre magistrati ordinari, di cui uno dell'ufficio del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione;

                e) due professori ordinari di università in materie civilistiche;

                f) due avvocati patrocinanti in Cassazione, con almeno dieci anni di esercizio;

                g) un rappresentante del Ministero della giustizia.

        2. I magistrati di cui al comma 1, lettere c) e d), sono designati dal Consiglio superiore della magistratura fra i magistrati in servizio od in quiescenza da non più di due anni.
        3. I professori di cui al comma 1, lettera e), sono designati da un apposito collegio formato da tutti i prèsidi delle facoltà di giurisprudenza.
        4. Gli avvocati di cui al comma 1, lettera f), sono designati dal Consiglio nazionale forense.
        5. L'incarico di componenti del consiglio scientifico dura quattro anni e non può essere rinnovato.
        6. I componenti del Consiglio superiore della magistratura cessano dall'incarico con la scadenza del Consiglio dal quale sono stati nominati.
        7. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni volta che il direttore della Scuola lo convochi ovvero ne facciano richiesta almeno cinque componenti.
        8. Il consiglio scientifico delibera validamente con la presenza di almeno nove componenti. Le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal direttore della Scuola.


Art. 9.

        1. Il consiglio di amministrazione:

                a) redige il bilancio annuale di previsione;

                b) presenta il rendiconto annuale;

                c) organizza la contabilità e controlla la sua tenuta;

                d) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dai regolamenti.


Art. 10.

        1. Il consiglio di amministrazione opera presso la sezione di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, ed è costituito da:

                a) il direttore della Scuola, che lo presiede;

                b) il segretario;

                c) un rappresentante del Ministero della giustizia;

                d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria quando è convocato dal direttore della Scuola ovvero ne fanno richiesta almeno due componenti.
        3. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal direttore della Scuola.

Art. 11.

        1. Il direttore della Scuola:

                a) rappresenta la Scuola all'esterno a tutti gli effetti;

                b) dirige e coordina le attività della Scuola, indirizzandole ai fini ad essa assegnati, e compie tutto quanto è necessario per il loro perseguimento;

                c) sovrintende alla sezione di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, e ne dirige il relativo comitato di gestione;

                d) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio scientifico e del consiglio di amministrazione;

                e) adotta le delibere d'urgenza, con riserva di ratifica se esse rientrano nella competenza di un altro organo;

                f) redige la relazione annuale sull'attività della Scuola, con l'ausilio, ove lo ritenga, dei comitati di gestione;

                g) esercita le competenze a lui eventualmente delegate dal consiglio scientifico o dal consiglio di amministrazione;

            h) si avvale del personale addetto alla Scuola;

            i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi o dai regolamenti.


Art. 12.

        1. Il direttore della Scuola è nominato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, fra i magistrati ordinari aventi qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione.
        2. Il direttore è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e dura in carica quattro anni.
        3. L'incarico di direttore può essere rinnovato per una sola volta, e può essere revocato dal Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, nel caso di grave inosservanza degli indirizzi stabiliti dallo stesso Consiglio.

Art. 13.

        1. Il direttore del tirocinio opera presso la sezione addetta al tirocinio di cui all'articolo 5, comma 3, ed ha funzione di vicedirettore della Scuola.
        2. Il direttore del tirocinio opera nella sezione di sua competenza con lo stesso grado di autonomia del direttore della Scuola.
        3. Al direttore del tirocinio nella qualità di vicedirettore della Scuola spettano le seguenti funzioni:

                a) sostituire il direttore della Scuola nel caso di sua assenza od impedimento;

                b) dirigere la sezione addetta al tirocinio e compiere quanto occorra al perseguimento dei fini ad essa assegnati;

                c) partecipare alle attività del consiglio scientifico;

                d) svolgere i compiti corrispondenti a quelli assegnati al direttore della Scuola, in quanto applicabili alla sezione di sua competenza.

        4. Al direttore del tirocinio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.


Art. 14.

        1. Presso ciascuna delle due sezioni di cui all'articolo 5 è costituito un comitato di gestione.
        2. Il comitato di gestione provvede a:

                a) dare attuazione alle direttive didattico-scientifiche enunciate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio scientifico;

                b) programmare, per quanto di rispettiva competenza, le sessioni di formazione e le attività di tirocinio, sia presso la Scuola sia presso gli uffici giudiziari e le altre sedi;
                c) definire il contenuto analitico di ciascuna sessione o fase di tirocinio ed individuare i relativi docenti;

                d) organizzare momenti di coordinamento fra i docenti e reperire ogni materiale utile al migliore funzionamento delle attività di formazione;

                e) fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, informare i magistrati, ammettere i richiedenti;

                f) offrire ogni sussidio didattico che si riveli utile e sperimentare formule didattiche, di intesa con il comitato scientifico;

                g) seguire costantemente lo svolgimento delle sessioni e presentare relazioni consuntive sull'esito di ciascuna di esse; seguire direttamente il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola e, con le adeguate modalità, nelle fasi svolte all'esterno della stessa;

            h) adempiere ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio superiore della magistratura o dal consiglio scientifico.


Art. 15.

        1. Il comitato di gestione di cui all'articolo 14, è composto da:

                a) il direttore della rispettiva sezione, che lo presiede;

                b) cinque magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo.

        2. In seguito alla prima nomina effettuata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati di cui al comma 1, lettera b), cessano dall'incarico uno dopo tre anni, due dopo quattro anni e due dopo cinque anni. L'individuazione del momento di cessazione di ciascun magistrato, nel caso non si raggiunga un accordo, è effettuata per sorteggio.
        3. Dopo la prima nomina effettuata ai sensi del comma 2 l'incarico dura quattro anni. In nessun caso esso può essere rinnovato.


Art. 16.

        1. Presso ogni sezione della Scuola di cui all'articolo 5, è costituito un servizio di segreteria.
        2. Il servizio di segreteria provvede:

                a) al disbrigo degli affari di rispettiva competenza, relativi al consiglio scientifico, al consiglio di amministrazione, al direttore della Scuola ed al comitato di gestione;

                b) a dare esecuzione ad ogni delibera concernente l'attività della rispettiva sezione;

                c) a gestire l'archivio, le installazioni, la biblioteca e le altre dotazioni della sezione;

                d) ad effettuare le ricerche ad esso demandate dal direttore di sezione;

                e) ad assolvere ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge o dai regolamenti.


Art. 17.

        1. Il servizio di segreteria di cui all'articolo 16 è costituito da:

                a) un segretario, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria, con funzione di coordinamento dell'intero servizio, e con responsabilità della sezione di formazione permanente;

                b) un vicesegretario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile della sezione addetta al tirocinio;

                c) un assistente giudiziario per ciascuna sezione;

                d) due coadiutori di cancelleria per ciascuna sezione;
                e) quattro operatori amministrativi per ciascuna sezione;

                f) quattro commessi giudiziari per ciascuna sezione.

        2. Al reperimento del personale di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.


Art. 18.

        1. A decorrere dalla data di istituzione della Scuola, il tirocinio degli aspiranti uditori giudiziari ha una durata di due anni.
        2. Il tirocinio di cui al comma 1 inizia il 16 settembre di ogni anno e si articola in quattro sessioni semestrali, svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari o le altre sedi individuate nel programma di tirocinio.
        3. Il tirocinio si conclude con un esame sostenuto davanti al consiglio scientifico.
        4. Le modalità di svolgimento dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        5. Entro i due mesi precedenti alla data dell'esame, il candidato deve comunicare alla commissione di esame la propria opzione per il ruolo della magistratura giudicante ovvero per il ruolo della magistratura inquirente.
        6. L'opzione di cui al comma 5, se confermata al momento in cui si sostiene l'esame, risulta vincolante per lo svolgimento della carriera di magistrato.
        7. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal consiglio scientifico, tenuto conto del tirocinio e dell'esito dell'esame e reca l'indicazione dell'opzione vincolante di cui al comma 6.
        8. Nei primi cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare ad almeno una sessione all'anno di formazione professionale, per essi predisposta dalla sezione di formazione permanente della Scuola di cui all'articolo 5, comma 2.
        9. Ulteriori disposizioni sul tirocinio di cui al presente articolo sono dettate dal Consiglio superiore della magistratura.
        10. L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 19.

        1. Il Ministro della giustizia adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, il relativo regolamento di attuazione, recante, in particolare, le norme regolamentari attinenti lo stato giuridico di tutto il personale della Scuola, le procedure amministrative, la contabilità ed il bilancio.


Art. 20.

        1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 123. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi, in numero triplo rispetto ai posti da coprire, i candidati che conseguono il maggiore punteggio sulla base del voto del diploma di laurea e del voto conseguito nell'esame di abilitazione sostenuto presso la Scuola nazionale della magistratura.
            2. Al fine di procedere alla selezione per l'ammissione alle prove scritte il punteggio si calcola in proporzione al voto conseguito nel diploma di laurea e al voto conseguito nell'esame di abilitazione.
            3. L'eventuale lode del diploma di laurea è valutata due punti. E', comunque, ammesso a sostenere le prove scritte un numero maggiore di candidati rispetto al triplo dei posti messi a concorso se si verificano situazioni di parità di punteggio con l'ultimo dei candidati utilmente collocato in graduatoria.
            4. La valutazione è effettuata dal Ministero della giustizia. L'esame per gli ammessi consiste in tre prove scritte di contenuto teorico-pratico sulle seguenti materie:

                a) diritto civile, diritto romano e procedura civile;

                b) diritto penale e procedura penale;

                c) diritto amministrativo.

            5. La prova orale verte sulle materie previste per le prove scritte nonché sul diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto del lavoro, legislazione sociale e normativa comunitaria.
            6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati ammessi alla prova orale e che la superano con un punteggio non inferiore a 6/10; tali soggetti sono classificati e dichiarati vincitori sulla base del punteggio conseguito".


Art. 21.

        1. L'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 124 - (Requisiti per l'ammissione al concorso). - 1. Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso dell'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale della magistratura e che rispondono ai requisiti previsti dall'articolo 8 ed agli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
            2. Non sono ammessi al concorso coloro che per le informazioni raccolte, non risultano, a giudizio insindacabile del Consiglio superiore della magistratura, di moralità incensurabile".

Art. 22.

        1. Gli uditori giudiziari, dichiarati vincitori di concorso, devono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso i tribunali e in tale periodo non possono essere destinati a svolgere funzioni giurisdizionali autonome.
        2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.



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