XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2150
Onorevoli Colleghi! - Nel riaffermare che la
prostituzione è una questione sociale di cui è responsabile la
società nel suo insieme - i clienti che, con le loro
richieste, stimolano il mercato, la povertà, la miseria e le
guerre; un sistema consumistico che propone modelli di
comportamento strumentali e facili percorsi all'arricchimento;
il radicato pregiudizio nei confronti di persone considerate
diverse per le loro scelte sessuali non conformiste - non si
può non considerare ogni possibile strumento che consenta di
ridimensionarne gli aspetti più problematici.
La legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta "legge
Merlin") costituisce un punto fermo nel contrasto dello
sfruttamento legalizzato delle donne nell'esercizio della
prostituzione. Un atto di lungimiranza del Parlamento
destinato ad incidere sul costume e sulla mentalità degli
italiani. Un punto da cui non si può tornare indietro. La
chiusura delle case di prostituzione ha significato nello
stesso tempo: proibizione di ogni attività volta a trarre
guadagno dall'esercizio altrui della prostituzione;
proibizione di discriminazioni, attraverso schedature, di
donne che esercitano la prostituzione; l'affermazione della
prostituzione come attività attinente alla sfera privata dei
rapporti tra persone, pertanto come attività lecita, non
perseguibile né per chi la esercita, né per chi la
utilizza.
L'esigenza di affrontare questo tema, di ripensare gli
strumenti che lo regolamentano, salvaguardando i princìpi
fondamentali affermati dalla legge Merlin, nasce
dall'evoluzione che il fenomeno ha conosciuto almeno in Italia
negli ultimi anni. Da un lato, un crescente aumento di
prostitute straniere, spesso illegali, costrette ad accettare
condizioni di lavoro dannose per la loro e per la salute
altrui; dall'altro, una crescente presenza della criminalità
organizzata nella gestione del business della
prostituzione. Due nuove variabili che hanno reso la
prostituzione più visibile, ma anche più aggressiva (in
termini di marketing), oltre che più pericolosa per le
persone che la esercitano, contro la quale si sono mobilitati
comitati di cittadini, decisi a difendere la tranquillità dei
loro quartieri.
Da queste considerazioni si deve partire, dalla
consapevolezza delle molteplici facce che oggi assume la
prostituzione: da quella dell'emarginazione di persone
tossicodipendenti, a quella coatta di cui sono vittime
prevalentemente le donne straniere, alcune anche minorenni,
alla prostituzione volontaria dei grandi alberghi e locali di
divertimento. In mezzo vi è un'ampia fascia di situazioni che
oscillano dalla costrizione alla libera scelta, dalla
prostituzione nelle case alla prostituzione di strada, dalla
prostituzione sicura e protetta alla prostituzione che mette a
rischio salute e incolumità, dalla prostituzione femminile
alla prostituzione maschile o di transessuali. Anche per
quanto riguarda i clienti si va da persone sole, che trovano
nella prostituta un punto di appoggio, a persone che esprimono
così il loro disagio di relazionarsi con altri, a persone che,
invece, trovano nella prostituzione il modo di vivere
liberamente la propria sessualità.
La legislazione italiana ha già introdotto strumenti per
la tutela delle vittime del traffico a fine di sfruttamento
sessuale (articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286) e per la tutela dei minori vittime di
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale (articolo 600-bis del codice
penale).
Sono inoltre in discussione in Parlamento norme per
l'introduzione del reato di tratta degli esseri umani che
potrebbero avere anche effetti sul traffico a fini di
sfruttamento sessuale (atto Camera 1255, approvato dalla
Camera dei deputati).
Non ci sono strumenti giuridici invece di tutela dei
diritti delle persone che esercitano la prostituzione, al di
là di quelli previsti dalla legge Merlin, e paradossalmente,
alcune norme volte a scoraggiare lo sfruttamento della
prostituzione previste nella stessa legge si stanno rivelando,
a distanza di tempo, costrittive per chi liberamente vuole
esercitarla, con una maggiore attenzione alla propria salute e
sicurezza. Si pensi in particolare al reato di adescamento e
al reato di favoreggiamento che la legge Merlin prevede per
coloro che mettono a disposizione locali nei quali viene
esercitata la prostituzione. All'effetto desiderato di porre
fine allo sfruttamento della prostituzione nelle case chiuse,
se ne sono aggiunti altri non voluti, come l'impossibilità di
esercitare volontariamente la prostituzione al chiuso, nelle
abitazioni, da parte di più donne che così facendo potrebbero
condividere le spese ed effettuare una sorta di mutuo aiuto, o
il dilagare della prostituzione di strada, con le note
conseguenze negative per la salute e la sicurezza o in termini
di consenso da parte di cittadini.
Verso il superamento dell'abolizionismo
Nella storia sociale della prostituzione si sono succeduti
ed intrecciati quattro modi di regolarla basati su altrettanti
modelli: quello proibizionista/criminalizzante, quello
regolamentarista, quello abolizionista e quello
neo-regolamentarista/decriminalizzante.
A) Il sistema proibizionista/criminalizzante.
Consiste nel vietare la prostituzione, sia per ragioni di
tutela della morale pubblica, sia per ragioni di prospettiva
ideale, volta all'eliminazione del sesso a pagamento ritenuto
lesivo della qualità dei rapporti umani e della dignità della
persona che si prostituisce, declinata storicamente al
femminile. E' il caso dei regimi una volta vigenti negli
ex-Paesi comunisti ed attualmente in alcuni Stati degli Stati
Uniti d'America, nonché della recente scelta operata dalla
Svezia che ha messo al centro la tutela della dignità
femminile e la salvaguardia del corpo femminile dalla violenza
maschile esercitata attraverso il denaro. Tale sistema
introduce, infatti, la punizione del cliente attribuendo così
allo Stato la funzione etico-pedagogica di sanzionare un
comportamento sessuale maschile. E' questa una posizione che
rappresenta una novità, poiché storicamente il proibizionismo
ha sempre sancito il comportamento della prostituta, in quanto
comportamento sessuale femminile fuori del matrimonio.
B) Il sistema regolamentarista. E' il sistema
alternativo alla criminalizzazione. Tuttavia questa
definizione è estremamente ampia e va dalla "statalizzazione
dei bordelli" alla regolamentazione giuridica ed economica da
parte dello Stato dell'esercizio della prostituzione come
avviene oggi in Olanda. La legalizzazione spesso include
l'imposizione di tasse e restrizioni per l'esercizio della
prostituzione in luoghi e zone particolari. In molti sistemi
che consentono l'esercizio della prostituzione le leggi in
vigore regolamentano anche la vita delle prostitute
prescrivendo controlli sanitari e luoghi di residenza. Era il
caso dell'Italia prima della legge Merlin. Nei sistemi
regolamentaristi classici è sempre previsto il controllo
sanitario obbligatorio della persona che si prostituisce come
misura, rivelatasi poi puntualmente inefficace, di
contenimento delle malattie veneree, in particolare della
sifilide.
C) Il sistema abolizionista. Il fine ultimo di
tale sistema è l'abolizione della prostituzione come attività
che sfrutta e mortifica la dignità della persona che si
prostituisce. Storicamente il sistema abolizionista non
consente allo Stato di gestire direttamente i comportamenti
relativi all'esercizio della prostituzione, in quanto pur
abolendo la disciplina legale delle case di tolleranza, non
arriva tuttavia alla proibizione di tali comportamenti.
D) Il sistema
neo-regolamentarista/decriminalizzante. Questo movimento
comporta la rimozione di qualunque legge che penalizzi
l'attività sessuale consensuale tra adulti, in un contesto
commerciale. La commissione delle donne del Parlamento europeo
già nel 1990 chiedeva agli Stati membri di decriminalizzare la
prostituzione a tutela della salute e della sicurezza delle
prostitute, sottolineando che la condizione di semi-illegalità
nella quale generalmente operano incoraggia gli abusi come la
prostituzione per costrizione, in condizioni di lavoro
degradanti, i maltrattamenti ed altri delitti.
I movimenti per i diritti delle prostitute chiedono la
decriminalizzazione di qualunque aspetto della prostituzione
che interferisce con le loro libertà di movimento e di
associazione. Tali movimenti considerano, inoltre, che tutte
le leggi contro lo sfruttamento della prostituzione
danneggiano i familiari conviventi delle donne che si
prostituiscono, e che queste leggi impediscono alle prostitute
di organizzarsi e lavorare insieme per proteggersi
reciprocamente.
La presente proposta di legge si fonda su questi
presupposti e prevede, infatti, la depenalizzazione
dell'esercizio della prostituzione. Si pone però anche il
problema di dare risposte sia all'esigenza di tutela delle
persone che esercitano la prostituzione sia ai cittadini che
si sentono turbati dalla vista di comportamenti considerati
aggressivi e lesivi della morale pubblica.
Obiettivi e linee generali
Con la presente proposta di legge si intende affrontare il
tema della prostituzione non coatta e non esercitata da
minore, per garantire il diritto di autodeterminazione
sessuale dei cittadini e, contemporaneamente, il loro diritto
alla tranquillità e alla libertà di movimento, senza tuttavia
dimenticare di offrire alle donne costrette a prostituirsi a
causa di circostanze difficili della vita, la possibilità di
cambiare vita (articolo 1). Le misure proposte sono da
inquadrare nell'ottica delle politiche sociali volte alla
riduzione del danno sanitario e sociale e
dell'enpowerment dei soggetti deboli, nella convinzione
che questo possa contribuire al contrasto dello sfruttamento.
Possono essere interessate a tali misure tutte le persone che,
più o meno volontariamente, esercitano la prostituzione senza
subire costrizione fisica e senza dovere cedere parte del
proprio reddito ad altri, in cambio di protezione. A queste
persone dovrebbe essere consentito di associarsi e di
esercitare la prostituzione nelle case. Le misure previste
dalla presente proposta di legge dovrebbero infatti
incoraggiare tali soggetti ad abbandonare la strada o ad
esercitare in luoghi più sicuri e nello stesso tempo più
riparati dalla vista dei cittadini. Due sono le strategie
previste: la decriminalizzazione dell'adescamento e del
favoreggiamento da un lato, l'individuazione di regole minime
che indichino dove si può e dove non si può esercitare.
Questo secondo punto presuppone una forte assunzione di
responsabilità da parte degli amministratori locali per
individuare le misure più idonee volte a ricomporre situazioni
di conflitto locale. La strada indicata non è quella del
proibizionismo, ma quella della mediazione dei conflitti,
dell'analisi del problema, dello studio delle soluzioni in
modo partecipativo, con il coinvolgimento degli stessi
soggetti che esprimono disagio. Frutto di contrattazione
potrebbe essere l'individuazione di alcune aree verso le quali
incoraggiare il trasferimento dell'esercizio della
prostituzione, che siano nello stesso tempo lontane dagli
occhi di persone che non vogliono assistere al mercato del
sesso, sicure per chi invece le vuole frequentare. Non rientra
nella contrattazione, ma è responsabilità delle
amministrazioni locali, la salvaguardia di alcune aree nelle
quali sorgano scuole, luoghi di culto, ospedali o destinate a
parchi cittadini. La proibizione dell'esercizio della
prostituzione in questi luoghi è sanzionata con multe estese
anche ai clienti.
L'intervento normativo deve essere accompagnato da
interventi di altra natura che favoriscano cambiamenti
culturali, sia nei confronti della sessualità che nei
confronti "degli altri". La proposta di legge prevede,
infatti, l'investimento di risorse in campagne di informazione
e nella formazione di operatori sociali, in particolare delle
Forze di polizia che entrano in contatto con la
prostituzione.
In particolare:
nell'articolo 1 si propongono:
alcune misure volte a favorire l'inserimento sociale
delle donne che vogliono uscire dalla prostituzione, da
attivare a cura delle regioni ed enti locali, anche con il
supporto delle organizzazioni di volontariato;
campagne di informazione volte alla prevenzione e alla
riduzione del danno sanitario e sociale, connesso al fenomeno
della prostituzione, con particolare attenzione ai giovani;
lo stanziamento di fondi per lo svolgimento di tali
attività, attraverso la riserva di una quota del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
Nell'articolo 2, si prevede di applicare l'articolo
609-sexies del codice penale, nel quale si stabilisce
che il colpevole non possa invocare a propria scusante
l'ignoranza dell'età della persona offesa, anche per i delitti
di cui all'articolo 600-bis del codice penale e cioè per
l'induzione alla prostituzione di una persona di età minore,
ovvero per il favoreggiamento o lo sfruttamento della
prostituzione del minore stesso. In tale modo si colma una
lacuna che il legislatore con la legge n. 269 del 1998 non
aveva colmato e si rafforza l'azione di tutela dei minori
contro lo sfruttamento sessuale.
Nell'articolo 3 si introducono sanzioni per lo
sfruttamento della prostituzione.
Nell'articolo 4 si prevede di disincentivare l'esercizio
della prostituzione nei luoghi pubblici attraverso il divieto
dell'esercizio in prossimità di luoghi di culto, scuole,
ospedali, parchi cittadini, e l'individuazione di aree
appositamente riservate a questo scopo. Le amministrazioni
locali possono procedere alla individuazione delle aree di
comune accordo con le associazioni per i diritti delle
prostitute, le organizzazioni di volontariato, i comitati dei
cittadini. L'articolo introduce anche sanzioni per coloro che
violano il divieto di esercizio della prostituzione e per i
clienti.
L'articolo 5 prevede la depenalizzazione dell'adescamento
e dell'utilizzo di immobili propri o della concessione in
locazione di immobili nei quali viene esercitata la
prostituzione. Al fine di evitare che ciò riproponga il
modello delle case chiuse, l'esercizio della prostituzione
deve essere autogestito nel rispetto dei diritti fondamentali
(salute, libertà di scelta del cliente, libertà di scegliere
orari di lavoro) e limitato ad un numero esiguo di persone,
deve inoltre escludere non solo il coinvolgimento ma anche la
presenza di minori conviventi.
Resta fermo il principio cardine della legge Merlin, cioè
il divieto di esercizio delle "case di prostituzione",
chiarendosi così che la deroga è consentita solo per forme di
autogestione con le modalità previste dall'articolo 5 della
presente proposta di legge.