XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2150




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Misure per la prevenzione del fenomeno della
prostituzione e per il reinserimento sociale delle
prostitute).

        1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali ed avvalendosi di organismi non lucrativi di utilità sociale, delle organizzazioni del volontariato e di altri soggetti privati, promuovono interventi diretti a favorire la partecipazione delle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività di prostituzione a iniziative di sostegno idonee al loro reinserimento sociale, anche con riferimento alle attività di assistenza e protezione sociale disciplinate dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Le regioni, con le predette modalità, promuovono altresì interventi di formazione degli operatori pubblici a contatto con la prostituzione e di informazione, prevenzione e riduzione del danno sanitario e sociale connesso al fenomeno della prostituzione, con particolare attenzione ai giovani al di sotto dei 18 anni. Gli interventi sono promossi dalle regioni mediante l'utilizzo in rete di servizi sociali, del lavoro e sanitari.
        2. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare agli interventi di cui al comma 1.


Art. 2.

(Prostituzione minorile).

        1. All'articolo 609-sexies del codice penale, le parole "nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "nonché nei casi dei delitti di cui agli articoli 600-bis e 609-quinquies".


Art. 3.

(Sfruttamento della prostituzione).

        1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione). - E' punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque:

            1) induce alla prostituzione una persona per trarne un profitto patrimoniale;

            2) determina una persona a prostituirsi o a continuare a prostituirsi mediante violenza, minaccia, inganno ovvero mediante abuso di una situazione di necessità.

        Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione da 4 a 9 anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da 3 a 6 anni.
        Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
        Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena è diminuita fino alla metà per i promotori, i fondatori e gli organizzatori dell'associazione per delinquere, e fino ai due terzi per i partecipanti".

Art. 4.

(Divieto di prostituzione in luogo pubblico).

        1. Gli enti locali possono individuare, di comune accordo con gli organismi del privato sociale che lavorano in questo settore, le associazioni delle prostitute e, qualora esistano, i comitati dei cittadini, luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In questi luoghi saranno promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, come il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute.
        2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 possono essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio della prostituzione.
        3. Chiunque, partecipando anche quale cliente, violi il divieto disposto dal comma 2 è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 500 euro a 3000 euro.


Art. 5.

(Non punibilità degli atti di prostituzione).

        1. L'attività di prostituzione consiste nel mettere a disposizione di terze persone ed a fine di lucro il proprio corpo per il compimento di atti sessuali.
        2. Non è punibile né sanzionabile chi, per esercitare la prostituzione, utilizza una privata dimora di cui ha la legittima disponibilità, anche ospitando persone, in numero non superiore a tre, dedite alla medesima attività, senza che né intermediari né alcuna delle conviventi tragga profitto dall'attività di altri. La convivenza nelle case deve essere ispirata al rispetto dei diritti fondamentali dell'autoregolamentazione del proprio lavoro e della salute. Non è consentita la presenza di minori, ancorché figli delle persone che esercitano la prostituzione.
        3. Non è punibile il proprietario di immobile che legittimamente lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a persona che ivi eserciti la prostituzione, purché non siano presenti minori, ancorché figli delle persone che vi esercitano la prostituzione
        4. Non è punibile l'attività, in qualsiasi forma prestata e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione.


Art. 6.

(Abrogazione di norme).

        1. L'articolo 3, primo comma, numeri 2, 3, 4, 5, 6, e 8, e l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.



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