XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2150
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Misure per la prevenzione del fenomeno della
prostituzione e per il reinserimento sociale delle
prostitute).
1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali ed
avvalendosi di organismi non lucrativi di utilità sociale,
delle organizzazioni del volontariato e di altri soggetti
privati, promuovono interventi diretti a favorire la
partecipazione delle persone che manifestano la volontà di
cessare l'attività di prostituzione a iniziative di sostegno
idonee al loro reinserimento sociale, anche con riferimento
alle attività di assistenza e protezione sociale disciplinate
dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Le regioni, con le predette modalità,
promuovono altresì interventi di formazione degli operatori
pubblici a contatto con la prostituzione e di informazione,
prevenzione e riduzione del danno sanitario e sociale connesso
al fenomeno della prostituzione, con particolare attenzione ai
giovani al di sotto dei 18 anni. Gli interventi sono promossi
dalle regioni mediante l'utilizzo in rete di servizi sociali,
del lavoro e sanitari.
2. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche
sociali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per le
pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
determina annualmente la quota da riservare agli interventi di
cui al comma 1.
Art. 2.
(Prostituzione minorile).
1. All'articolo 609-sexies del codice penale, le
parole "nonché nel caso del delitto di cui all'articolo
609-quinquies" sono sostituite dalle seguenti:
"nonché nei casi dei delitti di cui agli articoli
600-bis e 609-quinquies".
Art. 3.
(Sfruttamento della prostituzione).
1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è
inserito il seguente:
"Art. 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione).
- E' punito con la reclusione da quattro a dieci anni
chiunque:
1) induce alla prostituzione una persona per trarne un
profitto patrimoniale;
2) determina una persona a prostituirsi o a continuare a
prostituirsi mediante violenza, minaccia, inganno ovvero
mediante abuso di una situazione di necessità.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione da 4
a 9 anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la
reclusione da 3 a 6 anni.
Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al
presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle
cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al
presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi per la
ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura
degli autori dei reati, la pena è diminuita fino alla metà per
i promotori, i fondatori e gli organizzatori dell'associazione
per delinquere, e fino ai due terzi per i partecipanti".
Art. 4.
(Divieto di prostituzione in luogo pubblico).
1. Gli enti locali possono individuare, di comune accordo
con gli organismi del privato sociale che lavorano in questo
settore, le associazioni delle prostitute e, qualora esistano,
i comitati dei cittadini, luoghi pubblici nei quali è
consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari
e modalità di utilizzo degli stessi. In questi luoghi saranno
promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e
sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, come il
controllo della criminalità e interventi volti alla tutela
della salute.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 possono essere
individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato
l'esercizio della prostituzione.
3. Chiunque, partecipando anche quale cliente, violi il
divieto disposto dal comma 2 è punito con la sanzione del
pagamento di una somma da 500 euro a 3000 euro.
Art. 5.
(Non punibilità degli atti di prostituzione).
1. L'attività di prostituzione consiste nel mettere a
disposizione di terze persone ed a fine di lucro il proprio
corpo per il compimento di atti sessuali.
2. Non è punibile né sanzionabile chi, per esercitare la
prostituzione, utilizza una privata dimora di cui ha la
legittima disponibilità, anche ospitando persone, in numero
non superiore a tre, dedite alla medesima attività, senza che
né intermediari né alcuna delle conviventi tragga profitto
dall'attività di altri. La convivenza nelle case deve essere
ispirata al rispetto dei diritti fondamentali
dell'autoregolamentazione del proprio lavoro e della salute.
Non è consentita la presenza di minori, ancorché figli delle
persone che esercitano la prostituzione.
3. Non è punibile il proprietario di immobile che
legittimamente lo concede in locazione, in uso, in abitazione,
in usufrutto o in comodato a persona che ivi eserciti la
prostituzione, purché non siano presenti minori, ancorché
figli delle persone che vi esercitano la prostituzione
4. Non è punibile l'attività, in qualsiasi forma prestata
e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti
che esercitano la prostituzione.
Art. 6.
(Abrogazione di norme).
1. L'articolo 3, primo comma, numeri 2, 3, 4, 5, 6, e 8, e
l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono
abrogati.