XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2145
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge prevede
una delega al Governo diretta a riordinare la disciplina del
sistema previdenziale.
Il disegno riformatore si muove lungo tre direttrici
principali:
tutela dei diritti pensionistici acquisiti ed incentivi
alla permanenza al lavoro con garanzia del diritto di
ottenere, in ogni caso, le prestazioni pensionistiche già
maturate;
misure di sostegno alla previdenza complementare;
riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza
obbligatoria.
In relazione alla disciplina pensionistica la delega
prevede, in primo luogo, la certificazione del diritto alla
pensione di anzianità che garantisce al soggetto, che abbia
maturato i relativi requisiti ai sensi della vigente
legislazione, di accedere a tale prestazione indipendentemente
dalla successiva evoluzione della normativa pensionistica.
Atteso il principio sopra enunciato, al fine di
incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa di
coloro che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento
di anzianità è data facoltà ai soggetti medesimi di optare, in
luogo del regime contributivo ordinario, per un regime
speciale che, senza intaccare i diritti sia sul versante
retributivo che su quello pensionistico, prevede
l'eliminazione totale del versamento dei contributi
previdenziali.
I contributi non versati sono destinati per metà al
lavoratore e per l'altra metà alla riduzione del costo del
lavoro.
Per accedere a tale regime è necessaria la stipula di un
contratto tra datore di lavoro e lavoratore di durata minima
di due anni, rinnovabile. Al lavoratore viene garantita una
retribuzione almeno equivalente a quella percepita garantendo
al contempo l'importo della pensione calcolato al momento
dell'esercizio dell'opzione, con rivalutazione progressiva
dell'importo medesimo per effetto della rivalutazione
automatica.
In funzione dell'obiettivo di liberalizzare l'età
pensionabile attraverso adeguati incentivi è previsto peraltro
che il predetto regime sia applicabile anche ai soggetti che
hanno conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia.
Altra misura qualificante del disegno di legge concerne la
disciplina del cumulo, in merito alla quale è prevista una
progressiva liberalizzazione tenuto comunque conto
dell'anzianità contributiva e dell'età dei soggetti
interessati.
In relazione invece alle misure previste con riferimento
alla previdenza complementare, si sottolinea innanzitutto la
misura che prevede il conferimento totale (obbligatorio) del
trattamento maturando di fine rapporto in favore dei fondi
pensione con formule che prevedono il silenzio assenso del
lavoratore solo ed esclusivamente per il conferimento in
favore dei fondi pensionistici di origine contrattuale.
Per le imprese, a fronte della perdita della disponibilità
del trattamento di fine rapporto, sono stabilite misure
compensative rappresentate da una maggiore facilità di accesso
al credito e da agevolazioni fiscali.
Per i lavoratori neoassunti con contratto a tempo
indeterminato è altresì previsto un abbattimento da 3 a 5
punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del
datore di lavoro.
Tale misura, da un lato, poiché comporta un risparmio
dell'onere a carico dell'impresa, incentiverà il ricorso a
contratti a tempo indeterminato con effetti di stabilizzazione
dell'impiego, dall'altro, non determinerà una penalizzazione
nell'importo della pensione pubblica in quanto è stabilito che
tale intervento non avrà riflessi nel calcolo della pensione
medesima.
Ulteriori interventi per favorire l'adesione ai fondi
complementari risiedono nella ridefinizione della disciplina
fiscale dei fondi medesimi (revisione della deducibilità della
contribuzione ai fondi pensione e della tassazione dei
rendimenti delle attività dei fondi).
Infine, il disegno di legge prevede il riordino degli enti
pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria nel senso
della semplificazione e razionalizzazione delle strutture,
dell'organizzazione e delle procedure, secondo i princìpi già
dettati dalla legge n. 144 del 1999.
In particolare, la nuova disciplina è volta a perseguire
obiettivi e finalità quali la fusione e la incorporazione di
enti con finalità o funzioni identiche, la distinzione e la
separazione tra le attività di gestione amministrativa e
quelle di indirizzo e vigilanza, la razionalizzazione e la
omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza
ministeriali.