XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2145
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Previdenza obbligatoria e complementare).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) certificare il conseguimento del diritto alla
pensione di anzianità al momento della maturazione dei
requisiti per la pensione stessa;
b) introdurre sistemi di incentivazione di
carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per
i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di
anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;
c) liberalizzare l'età pensionabile;
d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo
tra pensioni e redditi da lavoro;
e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma
1, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire al lavoratore che matura i requisiti
per la pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel
regime previdenziale a cui è iscritto, l'ottenimento da parte
dell'ente di competenza della certificazione della propria
posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al
conseguimento della pensione stessa; tale diritto potrà essere
liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento
successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui
sopra, indipendentemente da ogni diversa previsione
legislativa;
b) consentire al lavoratore di cui alla lettera
a) l'esercizio del diritto di proseguire l'attività
lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di
optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un
regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in
particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli
adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per
effetto della rivalutazione automatica al costo della vita,
consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi
sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro;
prevedere che tali contributi siano destinati al lavoratore in
misura non inferiore al 50 per cento e che la parte rimanente
sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere
che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore
si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a
posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di
almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio
della predetta opzione a condizione che il lavoratore e il
datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di
durata non inferiore al medesimo periodo, a condizioni
economiche almeno equivalenti e con retribuzione soggetta a
tassazione separata; prevedere che l'opzione sia esercitabile
più volte e che dopo il primo periodo possa essere esercitata,
previo accordo tra le parti, anche per periodi di durata
inferiore;
c) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il
preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento
dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia
conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con
l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e
fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di
pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici;
d) ampliare progressivamente la possibilità di
totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da
lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità
contributiva e dell'età;
e) ridefinire il trattamento previdenziale dei
lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo
l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i
lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente
ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro
che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore
di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici
a carico di altre forme di previdenza obbligatoria; prevedere
che una parte dell'incremento dell'aliquota sia destinata a
prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei
lavoratori medesimi;
f) adottare misure finalizzate ad incrementare
l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche
complementari con contestuale incentivazione di nuova
occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale
fine:
1) il conferimento del trattamento di fine rapporto
maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, individuando le eccezioni connesse
all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari
esigenze del lavoratore stesso e garantendo che il lavoratore
abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il
fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;
2) l'individuazione di forme tacite di conferimento
del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai
contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la
facoltà di cui al numero 1);
3) la riduzione da 3 a 5 punti percentuali degli oneri
contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti
negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del
lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo
indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno
definite in sede di attuazione della delega;
4) la subordinazione del conferimento del trattamento
di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese,
attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in
termini di facilità di accesso al credito, in particolare per
le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al
finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto
percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile
contributivo delle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del
sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza
complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche
collettive e individuali previste dall'ordinamento e
semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza
mediante l'adozione di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a
garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra
tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al
pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine
di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della
personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni
per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità
di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di
escludere l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della
previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità
fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la
fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore
percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di
meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli
contributivi dei fondi preesistenti; superare il
condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui
all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle
attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole
il trattamento in ragione della finalità pensionistica;
l) realizzare misure specifiche volte
all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con
quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in
materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai
redditi da lavoro dipendente ed ai redditi di impresa e di
lavoro autonomo ad essi connessi;
m) completare il processo di separazione tra
assistenza e previdenza;
n) applicare progressivamente i princìpi e i
criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di
lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto
compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli
settori, considerando prioritariamente il principio della
cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro
dipendente o autonomo.
Art. 2.
(Riduzione del costo del lavoro).
1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate
derivanti dalle misure previste dall'articolo 1 sono destinati
alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici
incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme
pensionistiche complementari anche per i lavoratori
autonomi.
Art. 3.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza
obbligatoria).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare
gli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria,
perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed
efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva
riduzione dei costi gestionali.
2. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri
direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, nonché da quelli indicati nell'articolo 57
della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con
riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole
da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario".
Art. 4.
(Procedure).
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente
legge, deliberati dal Consiglio dei ministri, previo confronto
con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, sono trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e
3 e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. L'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge
non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.