XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2144
Onorevoli Deputati! - Introduzione.
1. Le riforme fiscali possono essere fatte per varie
ragioni: per produrre più o meno gettito; per introdurre
imposte nuove o per eliminarne di vecchie; per (ri)modulare la
progressività; per rendere il sistema fiscale più efficiente o
più neutro; per semplificarlo, cercando di ridurre i costi di
amministrazione e di adempimento; per adattarlo ai cambiamenti
che via via intervengono nella struttura della società e
dell'economia, o per concorrere a determinarli.
Generalmente, una riforma fiscale profonda si fa per più
di una, tra queste ragioni. Ad un certo punto, molti Paesi
scoprono che il sistema fiscale che li caratterizza, un
sistema che si è formato negli anni, non è più capace di
raggiungere una quantità sufficiente degli obiettivi
desiderati.
I sistemi fiscali sono come i giardini: hanno bisogno di
potatura, di innesti, di cure costanti; talvolta di un nuovo
disegno.
Le riforme fiscali sembrano seguire dei cicli. A periodi
di intense riforme, come gli anni ottanta, si alternano
periodi, come buona parte degli anni novanta, caratterizzati
da scarso interesse alla riforma dei sistemi fiscali. Negli
anni più recenti si manifesta un nuovo attivismo: molti Paesi
stanno nuovamente riformando, o progettano di riformare, i
loro sistemi fiscali.
Le riforme più recenti, in atto od in progetto, hanno un
carattere comune. La concentrazione essenziale sull'ultima,
tra le ragioni indicate sopra: sul necessario adattamento dei
sistemi fiscali nazionali ad un mondo sempre più aperto e
globalizzato: un mondo in cui il capitale e l'impresa non
hanno più frontiere. Un mondo tanto nuovo e globalizzato che
anche il lavoro, fattore produttivo un tempo poco esposto alla
"concorrenza" - almeno in Europa - ora sente, direttamente od
indirettamente, in positivo od in negativo, ma comunque in
forma sempre più intensa, gli effetti della competizione
internazionale.
In realtà, in un mondo globalizzato, il
"particularisme" fiscale non è solo impossibile. E'
dannoso. In un mondo globalizzato, il sistema fiscale di un
Paese "deve" infatti essere, quanto più possibile, omogeneo ai
sistemi fiscali degli altri Paesi. E questo non è un giudizio
di valore. E' un dato di fatto.
In uno scenario sempre più globalizzato, la necessaria
standardizzazione, la relativa crescente neutralità dei
sistemi fiscali, il loro minore possibile grado di
interferenza nelle decisioni delle persone e delle imprese,
sono obiettivi politici essenziali. Pretendere l'opposto, non
è solo inutile, è peggio. E', si ripete, negativo e
distorsivo.
Con una specifica. L'etica politica, ancora necessaria per
le scelte fiscali, non è venuta meno. Nessuna forza spinge
l'etica fiscale nel vortice della globalizzazione. Molte forze
la stanno piuttosto spostando, progressivamente, dal livello
nazionale al livello sopranazionale.
Esempi di questo processo evolutivo e progressivo si
trovano tanto nella "Tobin Tax", proposta dalla
sinistra, quanto nella "De-Tax" (o "A-Tax"),
proposta qui in alternativa, e comunque già entrata, su nostra
iniziativa, nel circuito tecnico-politico internazionale
(European Commission. Responses to the chances of
globalization. European Report: "More recently, a more
voluntary scheme ("de-tax") has been proposed as an
alternative source of financing").
Non solo. Tra gli obiettivi più attuali delle riforme
fiscali, c'è l'obiettivo della semplicità. Sempre di più, un
sistema fiscale poco comprensibile si configura come un
sistema fiscale non buono. E tra l'altro non competitivo.
E' più o meno così, nel caso dell'Italia.
2. Si è in specie notato appena qui sopra che, nel tempo
presente, le "raison d'etre" di una riforma fiscale
sono varie: ragioni di gettito, di equità, di efficienza e di
neutralità, di semplicità, di omogeneità verso l'estero, di
modernità e di competitività.
In questa logica si possono fare alcune verifiche,
all'interno del caso Italia. Nei termini che seguono.
A) IRPEF. L'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) è, all'interno del sistema fiscale italiano, l'imposta
principale, tanto quantitativamente, quanto politicamente.
Ebbene, si può dire che, pur dopo la "riforma" operata nella
scorsa legislatura, l'IRPEF è un'imposta che quantitativamente
e qualitativamente soddisfa le ragioni normali tipiche di una
buona imposta?
Quantitativamente, si direbbe di no. L'onere è in effetti
eccessivo. E' un'opinione fortemente generalizzata. Lo si può
verificare, tra l'altro, leggendo "Il programma dell'Ulivo
per il governo 2001/2006" (www.Rutelli2001.it), pagine
55-57. E' un'opinione che condividiamo.
Qualitativamente, si può ripetere lo stesso ordine di
considerazioni negative. L'IRPEF si basa infatti su 5
aliquote. Le deduzioni e detrazioni previste nell'"Unico 2001"
sono oltre 80, con migliaia di possibili conseguenti
combinazioni.
Tutto ciò significa che, a differenza degli altri Paesi
evoluti, in Italia non c'è un "tax rate" oggettivo, ma
piuttosto un "tax rate" fortemente soggettivo, variabile
da caso a caso in combinazioni di cifre che si manifestano
nella forma di assurde complessità.
La via della matematica finanziaria alla giustizia
sociale, l'utilizzo della "complessità" per il raggiungimento
di obiettivi "equitativi", mirati con precisione millimetrica,
non può in realtà produrre effetto diverso da una complessità
fiscale incrementale.
Basti qui notare che le modifiche apportate, dalla legge
finanziaria per il 2000, agli articoli 10, 12, 13 e
13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, si
sono manifestate in circa 30 commi.
E' l'esatto opposto di ciò che suggeriscono la politica
legislativa ed il buon senso, considerando il fatto che la
dichiarazione dei redditi la devono compilare i cittadini.
Se il mondo si complica, se la crescente complessità è la
cifra dominante dell'esistente, allora la legislazione deve
andare in controtendenza. Non deve aggiungere alle complessità
del reale nuove complessità artificiali. Ma, all'opposto, e
quanto più possibile, deve semplificare.
B) IRPEG-IRAP. Si può dire che l'imposizione sui redditi
di impresa, come è stata riformata nella scorsa legislatura,
integra ad un livello sufficiente una o più delle ragioni
normali tipiche di una riforma fiscale?
Pare piuttosto difficile sostenerlo. La coppia imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) si basa infatti su 4 aliquote
e, pur dopo il congelamento di DIT, super-DIT, eccetera, si
basa su combinazioni di "tax rate" che variano "in
continuum", come in un caleidoscopio.
Variazioni che non si manifestano solo in funzione del
livello di reddito, ma anche: 1) in funzione della capacità
patrimoniale dei soci e, per converso, in funzione del
pregiudizio contro il debito, anche nei casi normali, in cui
la capacità di debito è fisiologicamente e non patologicamente
espressa dalla capacità di credito propria dell'impresa; 2) in
funzione della natura propria dei fattori utilizzati nel
processo produttivo, con pregiudizio fondamentale contro la
manodopera, nella logica: più occupazione = più imposta; più
robot= meno imposta; 3) in funzione delle più curiose
politiche di bilancio: prima si favorisce la capitalizzazione;
poi si favorisce asimmetricamente l'opposto e cioè la
decapitalizzazione, premiando il "pay out" operato dalla
società, con un credito di imposta riconosciuto a favore dei
soci verso imposte non pagate dalla società; e così via.
Una logica in cui non è la fiscalità che si applica alla
realtà. Ma l'opposto, dirigistico o favoristico: è la realtà
che dovrebbe adattarsi alla fiscalità. La "logica" di
IRPEG-IRAP è, in specie, quella del primato della
sovrastruttura ideologica sulla struttura produttiva. A parità
di struttura produttiva reale, la fiscalità varia in funzione
di fattori erratici, prevalentemente ideologici. E ciò tanto
nel confronto tra imprese operato "Italia su Italia", quanto
nel confronto tra imprese operato "Italia versus
estero".
L'effetto sostanziale è così quello dell'"evoluzione
divergente" della fiscalità italiana, rispetto alla fiscalità
in essere negli altri Paesi competitori; e dunque di un
crescente spiazzamento differenziale competitivo, contro il
nostro Paese.
C) Il caso dell'imposizione sui redditi di capitale.
Nella scorsa legislatura, il sistema della fiscalità
finanziaria è stato oggetto di notevoli interventi, in gran
parte fondati sulle linee guida esposte nel "Libro
bianco" per la riforma fiscale, presentato nel dicembre
1994 dal primo Governo Berlusconi. A partire dall'idea
dell'imposizione sostitutiva "per masse", presso gli
intermediari istituzionali. Idea questa contrastatissima,
quando fu proposta, proprio dai successivi legislatori.
Tuttavia, permangono ancora vistose inefficienze e grossi
differenziali negativi.
In particolare, il sistema fiscale riserva ancora, ed
assurdamente, il trattamento più oneroso proprio alle forme
più povere di impiego del risparmio: a depositi e conti,
bancari e postali.
Per contro, lo stesso sistema non ha impedito la crescita
esponenziale di un fenomeno profondamente negativo, come
quello costituito dalla migrazione dei capitali all'estero.
Migrazione che costituisce la principale ragione della
fortissima asimmetria in essere, evidente in rapporto alla
realtà strutturale tipica degli altri Paesi europei, tra 1)
dimensione del prodotto interno lordo italiano; 2) propensione
al risparmio degli italiani; 3) sottodimensione del sistema
bancario e finanziario italiano.
Vanno ancora aggiunte le distorsioni prodotte dal troppo
complesso, e perciò costoso, sistema di calcolo degli
imponibili. Come, ad esempio, nel caso del fantastico
"equalizzatore".
In sintesi, si tratta di un sistema che cumula ingiustizie
distributive, inefficienze competitive, assurdità
applicative.
D) Infine, il caso della legislazione fiscale. Il volume
complessivo delle leggi fiscali in vigore non è
quantificabile.
Per avere un'idea dell'"orgia legislativa", è sufficiente
considerare che nel solo quinquennio 1996-2000 sono stati
emanati, in materia fiscale, almeno 300 provvedimenti
"legislativi".
E' evidente che non bastano, in questo scenario, le regole
sulla "scrittura" delle leggi fiscali che sono state da ultimo
introdotte dal pur considerevole "Statuto del
contribuente".
E' piuttosto necessario intervenire, ed in modo radicale,
sui "moltiplicatori" delle leggi. Ed in specie è necessario
intervenire sui meccanismi che favoriscono la proliferazione
incontrollata delle norme, provocando la "paralisi per
analisi" del sistema fiscale. Serve un "codice".
1. Articolo 1. - La riforma.
1.1. Quello esposto appena qui sopra è lo scenario in cui
si pone il nostro schema di riforma fiscale. Si tratta di una
"bozza aperta". Aperta a tutti i suggerimenti ed emendamenti
che, via via, saranno formulati.
Ma sia consentito un "flashback".
Il 18 dicembre 1994 fu pubblicato il "Libro bianco" sulla
riforma fiscale in Italia. Un volume che sintetizzava un lungo
ciclo di studi e che rappresentava, tra l'altro, il tentativo
(fortemente anticipatore, sette anni fa) di modernizzare la
fiscalità di uno Stato-nazione, dopo l'avvento
dell'economia-mondo.
In specie ed all'essenziale, i princìpi ispiratori di
quella (ipotesi di) riforma fiscale erano:
a) dal complesso al semplice: 8 tasse, un solo
codice fiscale. Ciò perché, se le strutture dell'esistente si
complicano, le strutture giuridiche devono andare in
controtendenza, verso la concentrazione e la
semplificazione;
b) dalle persone alle cose: erosa la sua base di
potere originaria (il dominio territoriale chiuso, esercitato
sulla ricchezza dello Stato-nazione), l'imposta personale
progressiva, se applicata tel quel, finisce per produrre
effetti sostanziali opposti rispetto a quelli ideali. In
specie, la ricchezza "affluente" sfugge, perché mobile. E
perciò, la "progressività" classica finisce per insistere
regressivamente sui fattori immobili (salari, pensioni,
eccetera). In questo scenario, la progressività, principio
morale fondamentale e costituzionale, non può essere rimossa
tout court. Va piuttosto ricostruita, in altre forme,
tendenzialmente spostando l'asse del prelievo su altri, più
oggettivi e stabili, punti di prelievo. In modo da produrre
effetti equivalenti o analoghi rispetto a quelli prodotti
dalla progressività, nella sua forma originaria;
c) dal centro alla periferia: un federalismo
fiscale basato sul principio politico del budget, con i
cittadini che, nei vari livelli in cui si articola l'attività
di governo, non più centralizzata in forma monopolistica,
possono votare direttamente e congiuntamente su entrate e su
uscite. Facendo coincidere quanto più possibile, ad ogni
livello di governo, la cosa tassata con la cosa amministrata.
L'idea del "budget", alla Tocqueville.
Le reazioni furono diverse.
Positiva e sia qui consentito notarlo straordinariamente
significativa, fu ad esempio quella del professor Carlo M.
Cipolla: "(...)questa lettera è, e vuole essere, una nota di
incondizionata ammirazione ed approvazione per il piano (...)
presentato per la riforma del sistema e del regime fiscale in
Italia. Trovo ammirevole non soltanto l'aspetto tecnico del
(...) piano, ma anche il coraggio (...) dimostrato nel
presentare il piano stesso, così drastico, così
rivoluzionario".
Ci fu anche polemica politica. E poi un curiosum.
Alcune delle idee espresse nel "Libro bianco"
(dall'accertamento con adesione, ai vari meccanismi di
deflazione del contenzioso, dall'idea della progressività per
età, alla tassazione "per masse" del risparmio, eccetera),
sono state prima violentemente contestate, ma poi invece
riprese, nel corso della successiva legislatura (anche se non
ci sentiamo di assumere la completa paternità della loro
applicazione tecnica).
Ebbene, l'impianto di questa nostra riforma riparte
proprio da quello del 1994, pur attualizzandolo ed
adattandolo, in funzione dei mutamenti nel frattempo
intervenuti, nell'economia e nella società.
1.2. In generale, un sistema fiscale fatto di poche
imposte, applicate con aliquote basse su ampie basi
imponibili, integra congiuntamente i presupposti della
neutralità e della semplicità, dunque della modernità di un
sistema fiscale.
Tutti questi princìpi guidano questa riforma. Una riforma
che si concentra su poche imposte, 5 in particolare; amplia le
basi imponibili; riduce il numero delle aliquote al più basso
livello compatibile con le necessità del gettito; semplifica
il sistema e le procedure; introduce più neutralità e più
equità.
I punti politici che essenzialmente caratterizzano questa
riforma sono quattro e si articolano come segue.
A) Viene qui riformata solo la fiscalità "statale". Ciò
a causa del nuovo Titolo V della parte seconda della
Costituzione, come "novellata" dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Nel nuovo testo costituzionale, la nuova architettura
della finanza pubblica è fatta in specie dipendere: (i)
dalla preventiva identificazione della fiscalità statale
e (ii) dall'iniziativa legislativa statale.
In questo contesto, la riforma fiscale statale non esclude
e non interferisce con una riforma mirata al federalismo
fiscale. Ne è anzi il presupposto necessario. Per due ordini
di ragioni: 1) per una ragione sistematica: per garantire i
flussi di "compartecipazione"; 2) per una ragione politica:
per garantire strutturalmente l'alimentazione del fondo di
"perequazione".
Data questa sequenza, il federalismo fiscale può dunque
essere sviluppato solo in parallelo ed in progressione,
rispetto alla riforma del sistema fiscale statale. Non è una
scelta politica. E' ciò che deriva dall'assetto costituzionale
attuale.
L'impegno del Governo è in specie, in questi termini, nel
senso di una stretta consequenzialità, logica e cronologica,
tra la riforma fiscale statale e l'introduzione del
"federalismo fiscale". Questo da sviluppare dunque in coerenza
di tempo ed "insieme" con i soggetti politici che devono
esserne (ne sono) protagonisti.
B) Viene qui realizzato il programma elettorale della
"Casa delle libertà". Realizzato integralmente, anche se
gradualmente, dato lo stato non positivo dei conti pubblici,
prodotto dal lungo ciclo elettorale che ha preceduto le
elezioni del maggio 2001. E compatibilmente con le criticità
che si sono manifestate, all'interno dell'economia mondiale, a
causa del terrorismo internazionale.
Il "contratto con gli elettori", un contratto "per la
legislatura", sarà dunque realizzato.
Con una specifica. La ragione per aliquote IRPEF più basse
non è solo una ragione "economica" (più "sviluppo"). E' anche
una ragione "politica" ("più libertà").
Il rapporto tra fiscalità e libertà, come si sviluppa in
questa riforma, è in particolare coerente con gli orientamenti
costituzionali recentemente espressi dalla Corte di Karlsruhe
(la Corte costituzionale tedesca).
E' anche su queste basi (basi di libertà) che è costruita
la nostra idea di riforma dell'imposta personale.
C) Viene iniziato, a partire dall'idea della
codificazione, un processo di radicale "semplificazione" del
rapporto fiscale. Un processo che, insieme ad una vastissima
gamma di altri interventi, è comunque già stato avviato, nei
primi "100 giorni" di attività del Governo. Ancora: più
semplicità, uguale più libertà.
D) Non solo viene radicalmente modernizzata e resa
competitiva la fiscalità dei capitali e delle imprese, ma
trova spazio crescente la "dimensione etica": favore per la
famiglia, per il "non-profit" ed il volontariato,
introduzione della "De-Tax" (o "A-Tax"), sotto
forma di detassazione dell'1 per cento dei consumi liberamente
destinati dai cittadini per finanziare attività eticamente
meritevoli.
A questo proposito, va in specie notato quanto segue.
La "Tobin Tax" (TT), l'ultimo simbolo ammesso nel
Pantheon teoretico della sinistra, può essere non solo
discussa, ma anche gentilmente detronizzata. E, alla fine,
sostituita dal suo opposto: da una non-tassa, con finalità
etica equivalente. Da una "De-Tax" (DT).
La critica più forte che va fatta alla TT non è una
critica economica, espressa "dal lato del mercato".
E' una critica politica. La TT è infatti progettata come
una macchina fiscale "internazionale", destinata a funzionare
"a circuito chiuso", dentro il rarefatto dominio
dell'"amato-odiato" mercato finanziario.
Una macchina che dovrebbe essere dirigisticamente
governata da un non precisamente identificato "ufficio" etico,
che dovrebbe avere competenza a riscuoterla ed a dirigerne i
flussi verso finalità meritevoli pianificate.
Nella storia, una sola macchina fiscale ha in realtà
funzionato con efficienza e su vasta scala, fuori dai confini
di uno specifico potere sovrano: in Europa, la Chiesa
romana.
"Christus-fiscus", "Fiskus-Kirche", sono le formule
che, per tutti i secoli dell'età confessionale, hanno
sintetizzato il meccanismo di funzionamento di un'unica
colossale e capillare macchina fiscale.
Ma con una caratteristica specifica. Nell'economia
confessionale, prima veniva l'offerta, poi la domanda. Prima
l'"al di là", poi le "decime".
Nell'economia politica della TT dovrebbe invece essere
l'opposto: l'invenzione della tassa dovrebbe precedere
l'identificazione del servizio da finanziare, la funzione
prescindere radicalmente dalla volontà popolare, la tassa
legittimare di per sé la funzione.
Per riscuotere la TT sarebbe in specie sufficiente un dato
grado di dispotismo illuminato. Per erogarne il gettito,
sufficiente creare un "Politburo" etico.
In sintesi, la TT pare dunque viziata da un insanabile
"deficit" democratico.
Il principio fondamentale della democrazia è "No
taxation without representation". La TT è democraticamente
inaccettabile, perché radicalmente priva di una
constituency democratica.
La DT, di cui qui si formula la presentazione politica,
funzionerebbe così:
a) tutti i soggetti che, sul mercato, vendono beni
o servizi (negozi, supermercati, eccetera), possono
liberamente attivarsi per sviluppare od aderire ad iniziative
etiche, private o pubbliche, speciali o generali, nazionali od
internazionali (lotta a fame e malattie, sostegno allo
sviluppo, eccetera);
b) se lo fanno, possono offrire ai loro clienti
uno "sconto" dell'1 per cento sul prezzo dei loro beni o
servizi;
c) a condizione che il cliente trasformi lo sconto
in una "offerta", sottoscrivendo a favore di una tra le
iniziative etiche in cui si è impegnato il venditore;
d) per suo conto, lo Stato rinunzia a tassare lo
sconto-offerta così strutturato e si riserva solo una funzione
residuale di controllo anti-frode.
La DT è dunque l'esatto opposto della TT. Non è una tassa,
ma una non-tassa. Non solo. Tanto è autocratica la TT, quanto
è democratica la DT. Perché il suo campo di applicazione non è
limitato al mercato finanziario, ma esteso a tutti i consumi.
Perché non è riscossa ed amministrata da un ufficio, ma
autogestita da una platea potenzialmente sconfinata di
soggetti privati.
In questi termini, la DT ha chance reali per
configurarsi come leva decisiva, per rilanciare nel dominio
etico la grande sconfitta del secolo del "welfare": la
"filantropia".
Le possibili critiche alla DT, ad esempio le possibili
confusione ed ibridazione tra motivazioni diverse, insieme
commerciali ed etiche, possono essere in specie stimate
enormemente inferiori rispetto alle sue potenzialità.
Non si deve temere che si manifestino confusioni od
ibridazioni, tra motivazioni commerciali e motivazioni
etiche.
Il consumatore sceglie infatti beni e servizi in funzione
delle esigenze e preferenze che questi soddisfano. Esigenze e
preferenze che possono essere egoistiche, ma anche
altruistiche.
Soltanto una visione ristretta del comportamento
dell'"homo oeconomicus" può indurre a credere il
contrario. Non vi è quindi nulla, né di eticamente, né di
economicamente scorretto, nel fatto che l'offerta soddisfi
congiuntamente esigenze e preferenze diverse.
Affermare il contrario sarebbe un falso moralismo, che non
considera come, in materia di imposizione (e, più in generale,
in materia di politiche pubbliche) il corretto criterio è
quello dell'"etica delle conseguenze", non quello dell'"etica
delle intenzioni".
Inoltre, la DT corrisponde in pieno al principio di
sussidarietà.
La DT sposterebbe infatti dallo Stato ai cittadini la
responsabilità per una serie di iniziative e di servizi che
non sono di mercato. Se è vero, come è vero, che il principio
fondamentale di ripartizione dei poteri e delle competenze
all'interno dell'Unione europea è costituzionalmente quello
della sussidiarietà orizzontale e verticale, allora la DT
corrisponderebbe perfettamente allo spirito dell'Europa.
2. Articolo 2. - La codificazione fiscale: "e pluribus
unum".
2.1. La legislazione fiscale italiana ha raggiunto un
livello quasi assoluto di complessità. Tanto da escludere
l'efficacia di nuovi interventi correttivi più o meno
puntiformi, comunque "interni" alla massa legislativa. Tanto è
infatti elevato il livello di complessità intrinseca del
sistema, che questi sarebbero, peggio che inutili, dannosi.
Si può formulare più o meno lo stesso ordine di
considerazioni negative, in ordine all'ipotesi alternativa di
tentare una "manutenzione" della normativa esistente. Ad
esempio, mirando al suo consolidamento in "testi unici", con
l'obiettivo dell'eliminazione di duplicazioni o del
chiarimento di significato delle norme controverse. Dopo un
po', i testi unici non sarebbero più "unici".
Infine, non sarebbe di per sé risolutiva (pur se
parzialmente, potenzialmente positiva) neppure la scelta della
"delegificazione".
Delegificando non si ottiene infatti una riduzione della
complessità, ma solo la sua traslazione dal piano della legge
a quello del "regolamento".
Con la delegificazione cambia la proporzione tra norme
primarie e norme secondarie, ma il sistema, nel suo complesso,
non diventa più semplice. In assenza di una riforma di
struttura dell'ordinamento, l'operazione di delegificazione
potrebbe dunque rivelarsi come un'operazione a somma zero: si
demoltiplicano le leggi ma, correlativamente, si moltiplicano
i regolamenti.
Non solo. Fare o rifare un regolamento è più facile che
fare o rifare una legge. Il meccanismo di produzione dei
regolamenti è infatti più flessibile. Cresce, di conseguenza,
il rischio che in questo modo sia proprio la delegificazione
ad incrementare la produzione normativa.
2.2. E' per questo che serve qualcosa di diverso. Serve un
"codice". Perché è necessario uscire dall'esistente,
sostituendo al movimento centrifugo, che ha determinato
l'indiscriminata moltiplicazione della produzione normativa,
un movimento centripeto, che tenda alla creazione di un polo
di attrazione unificante.
Come il sistema fiscale cambia, nella sua "sostanza"
economica, anche per effetto della riforma, così deve cambiare
nella sua "forma" giuridica. Forma e sostanza devono trovare
un nuovo piano di coincidenza.
Sul piano sostanziale, il passaggio dal complesso al
semplice viene operato unificando, per blocchi di vecchie
imposte, l'articolazione dei loro elementi essenziali e delle
relative procedure. Ne deriva, a cascata, un effetto
automatico di semplificazione.
Parallelamente, sul piano formale, il passaggio dal
complesso al semplice va operato con l'entrata in vigore di un
unico codice.
2.3. Qui in specie si configura l'ipotesi di un "codice":
1) nel senso "tecnico", di legge ordinaria unificata da
uniformi scelte metodologiche; 2) nel senso "politico", di
legge "autostabilizzante", più certa e più duratura; 3) nel
senso "formale" ("morfologico"), di luogo di trasformazione di
norme non coordinate e redatte secondo mutevoli standard
qualitativi, in norme organiche, sistematicamente collegate
tra loro e redatte secondo criteri uniformi; 4) infine nel
senso, "derivato dall'illuminismo giuridico", di luogo di
semplificazione, ossia di aggregazione di princìpi e istituti,
operata in base a scelte "razionali".
In sintesi, l'obiettivo essenziale, nell'economia di
questa operazione di politica legislativa, è quello della
certezza del diritto.
La certezza del diritto è normalmente l'effetto di varie
combinazioni di fattori, ma uno dei fattori essenziali, per la
certezza del diritto, è specificamente costituito proprio
dalla stabilità delle norme.
Per cominciare, è necessario stabilire un rapporto tra
legge e tempo. La legge deve durare nel tempo. E' comune a
tutte le civiltà giuridiche la consapevolezza del ruolo
"giuridico" del tempo: dai codici simbolici dell'antichità,
incisi nella roccia, al motto illuminista secondo cui "la
legge, opera della ragione, è una cosa solida e durevole".
La legge che non dura nel tempo si svilisce, tradisce la
sua essenza. Il tempo della legge fiscale dovrà, dunque,
essere tanto "lungo" da indurre, nel cittadino ottemperante,
la consapevolezza della legge.
Per questo è fondamentale l'identificazione di princìpi
fiscali, formalizzati da norme fiscali di principio.
La scelta a favore di una legislazione fiscale derivata da
(e basata su) princìpi è enunciata espressamente nell'articolo
2 del presente disegno di legge delega. Il codice, come qui è
pensato e disegnato, non si limita infatti a raccogliere le
norme vigenti, ma "ordina" l'imposizione fiscale sulla base di
princìpi generali:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali
dell'imposizione, nel rispetto essenziale dei princìpi di
legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza. I princìpi
costituzionali sono il quadro in cui si iscrive la
codificazione fiscale. In particolare, il principio di
legalità, stabilito dall'articolo 23 della Costituzione, e
concretizzato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale,
costituisce il parametro per la definizione della base
legislativa "necessaria" dell'imposizione. Su questa base
costituzionale, il riferimento agli elementi "essenziali"
della disciplina traccia un confine mobile e/o dinamico, tra
norme primarie e norme secondarie, perché consente di attrarre
nell'ambito del codice ogni elemento ulteriore che si ritenga
di riservare alla legge. Lo spazio della (eventuale,
residuale) delegificazione non è così predeterminato in modo
rigido;
b) viene enunciato espressamente il principio di
adeguamento delle norme fiscali ai princìpi fondamentali
dell'ordinamento comunitario e di rispetto degli obblighi
derivanti dai trattati internazionali. Più in dettaglio, per
ciò che si riferisce ai trattati internazionali, la norma è
stata formulata ripetendo il testo dell'articolo 2, comma 1,
della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato. Viene così
salvaguardato il principio del pieno rispetto degli obblighi
internazionali da trattato, già inseriti nell'ordinamento in
funzione delle procedure di adattamento utilizzate (ordine di
esecuzione od altro). Ne consegue che le disposizioni del
codice non possono essere interpretate in senso novativo;
c) i princìpi di chiarezza, semplicità,
conoscibilità effettiva e irretroattività delle norme fiscali
vengono riscritti e trasferiti, dalla sede debole costituita
dal cosidetto "Statuto dei diritti del contribuente", verso
l'alto, direttamente nel codice. Si tratta di princìpi sulla
produzione normativa. E dunque di princìpi che disciplinano i
profili formali della "fabbrica della legge". Le norme fiscali
non devono essere soltanto chiare, cioè comprensibili. Per il
contribuente, l'accessibilità delle norme fiscali dipende
anche dalla loro semplicità, cioè dalla loro riduzione ai
termini minimi, essenziali. Non solo: le norme fiscali devono
essere conoscibili. Non ci si riferisce qui alla conoscibilità
astratta della legge, che è assicurata dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, ma anche alla conoscibilità
concreta, effettiva della legge. La conoscibilità effettiva
può essere agevolata dall'uso dei mezzi di informazione.
L'informazione deve essere al servizio della conoscibilità
della legge. La conoscenza effettiva della legge è conforme ad
un ideale di democrazia compiuta. Bisogna evitare - come
scriveva Hegel - che le leggi: "siano appese così in alto da
non poter essere lette". Non solo. La conoscibilità effettiva
della legge dipende soprattutto dalla struttura e dalla
stabilità delle norme fiscali: con la codificazione, le norme
fiscali diventano meno numerose, più semplici e più stabili, e
conseguentemente è più facile conoscerle. Infine, le norme
fiscali non devono essere retroattive. La retroattività,
infatti, affievolisce la certezza del diritto, perché
pregiudica la stabilità del diritto e impedisce al soggetto di
calcolare le conseguenze delle proprie azioni, azzerandone la
prevedibilità. Per questo motivo, si intende l'irretroattività
in senso ampio, come divieto tanto delle norme fiscali
retroattive "proprie", quanto delle norme che modificano la
disciplina delle imposte periodiche con effetto dal periodo
d'imposta in corso;
d) è vietata la doppia imposizione giuridica. Il
divieto di doppia imposizione è una conseguenza necessaria dei
princìpi di uguaglianza nell'imposizione e di giustizia
fiscale. Qui il divieto viene assunto nella sua accezione più
ampia, comprensiva della doppia imposizione interna e della
doppia imposizione internazionale. Per quest'ultima, il
divieto ha un effetto impegnativo per lo Stato, nel senso
della predisposizione di tutti gli strumenti idonei a
garantire i propri contribuenti. Sotto questo profilo, il
divieto è del tutto conforme ai princìpi comunitari.
L'articolo 293 del Trattato istitutivo della Comunità europea
indica infatti come obiettivo specifico l'eliminazione della
doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità;
e) il divieto di applicazione analogica delle
norme fiscali non è assoluto, ma relativo. E ciò in coerenza
con il principio costituzionale di legalità, secondo cui non
vi può essere imposizione senza legge. L'applicazione
analogica è vietata espressamente solo per le norme che
stabiliscono i presupposti soggettivi ed oggettivi
dell'imposizione, le esenzioni e le agevolazioni;
f) in coerenza con il recepimento, nel nuovo
codice, tra l'altro, dei princìpi generali già contenuti nello
Statuto del contribuente, vengono indicati, tra i princìpi di
codificazione, quelli relativi alla tutela dell'affidamento e
della buona fede nei rapporti tra contribuenti ed
amministrazione fiscale. Per lungo tempo, i rapporti tra fisco
e contribuenti sono stati basati sulla reciproca diffidenza
(aggravata dalla più generale diffidenza del legislatore nei
confronti di entrambi). Un assetto che certo non ha
contribuito ad elevare il grado di civiltà proprio del sistema
fiscale italiano. In questo contesto, la codificazione del
principio di tutela dell'affidamento e della buona fede non
costituisce dunque solo una affermazione, ma pone le basi per
un rinnovato "rapporto fiscale", rispetto al quale l'idea
stessa di codice costituisce un elemento fondante;
g) dal complesso al semplice, dalla molteplicità
all'unità: "e pluribus unum". Con la codificazione,
l'attuale frammentazione e moltiplicazione di regimi e di
status viene sostituita da predicati giuridici
unificanti ed unificati: il soggetto, l'obbligazione fiscale,
la sanzione amministrativa, la sanzione penale, il processo. A
ciascuno di questi predicati giuridici corrisponde una
disciplina unitaria, comune a tutte le imposte. Il processo di
unificazione, tipico di un codice, si sviluppa in una logica
sistematica: i princìpi e gli istituti vengono disposti
organicamente, in modo che ognuno trovi rispondenza in
princìpi superiori di carattere generale. Di conseguenza, le
norme che disciplinano le singole imposte, pur esprimendone le
specificità, devono essere sistematicamente riconducibili ai
princìpi ed ai predicati giuridici contenuti nella parte
generale del codice;
h) l'imposta consiste nell'imposta. Questa formula
è solo apparentemente ovvia. Il sacrificio che può essere
imposto al contribuente, in base all'articolo 53 della
Costituzione, consiste infatti solo nella prestazione
pecuniaria, non nell'imposizione di oneri e corvées
addizionali ed accidentari. Per questo motivo, si enuncia
espressamente il principio della minimizzazione del sacrificio
del contribuente nell'adempimento di tutti gli obblighi
formali e di pagamento. Essendo rapportata al sacrificio del
contribuente, la minimizzazione è ad ampio campo: non va
limitata al profilo economico, ma deve essere estesa agli
aspetti logistici, psicologici, eccetera, dell'adempimento.
Ciò significa porre il contribuente al centro del sistema:
deve essere il sistema fiscale a ruotare intorno al
contribuente, non il contribuente a rincorrere le complessità
superflue del sistema fiscale;
i) la disciplina delle sanzioni fiscali
amministrative ha di recente formato oggetto di un'ampia
riforma, i cui contenuti hanno però in alcuni casi dato luogo
a notevoli criticità e difficoltà applicative. Un punto, su
tutti, ha mostrato, e fin dall'inizio, le notevoli criticità
prodotte dalla riforma. Si tratta, in specie, del principio di
personalità della violazione, in base al quale la sanzione
fiscale amministrativa dovrebbe sempre essere applicata nei
confronti della persona fisica cui è riferibile la violazione
contestata. Ciò anche nel caso in cui il contribuente che ha
tratto vantaggio dalla violazione commessa sia una persona
giuridica. E' questa una, e non marginale, causa di
spiazzamento competitivo negativo del nostro Paese, a
vantaggio degli altri Paesi competitori, che non conoscono
norme simili. Le distorsioni prodotte da un approccio
"ideologico" di questo tipo sono evidenti, anche in
considerazione del fatto che le sanzioni fiscali sono in
genere commisurate all'imposta evasa; non a caso anche la
disciplina vigente prevede una serie di complessi ed
articolati temperamenti, rispetto al principio della
personalità della violazione. Per eliminare ogni ambiguità
applicativa (senza peraltro ridurre la valenza "intimidatoria"
propria delle sanzioni), la codificazione delle sanzioni
fiscali amministrative si informa al principio di
concentrazione della sanzione sul contribuente (sia esso
persona fisica o giuridica) che ha tratto "effettivo
beneficio" dalla violazione. Ciò anche per ripristinare una
stretta connessione tra punizione ed indebiti vantaggi
connessi all'evasione fiscale, in modo coerente con la
disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche per
alcuni reati, recentemente introdotta dal decreto legislativo
n. 231 del 2001;
l) anche la disciplina delle sanzioni fiscali
penali è stata di recente oggetto di interventi riformatori,
non del tutto razionali e coerenti. Va in particolare notato
che la rilevanza penale dell'evasione fiscale è (va)
strettamente connessa al danno prodotto all'erario (non a caso
diverse figure di reato sono punibili solo al superamento di
soglie definite). In questo contesto, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni amministrative nella misura
prevista dalla legge, pare razionale che sia esclusa la
punibilità delle condotte che "non" hanno dato luogo ad un
effettivo danno erariale.
Su queste basi, si ritiene tra l'altro coerente ed
opportuno potenziare gli effetti penali di quei fatti
(essenzialmente riconducibili alle varie forme di definizione
spontanea e/o concordata degli accertamenti fiscali ) che -
essendo idonei a rimuovere il danno erariale - devono
conseguentemente essere idonei a rimuovere o ridurre anche la
punibilità in sede penale. Ciò anche allo scopo di non svilire
la portata di istituti deflativi - quali il concordato e la
conciliazione - che sono essenziali per un efficiente
funzionamento del prelievo fiscale. L'accesso al concordato ed
alla conciliazione non potrà comunque essere ammesso, in
presenza di fatti gravi e qualificati. E' per contro evidente
che tutto ciò non potrà ridurre, dovrà anzi determinare una
maggiore attenzione alle forme più gravi di evasione fiscale
(si pensi ai delitti di falso e di frode).
Nel comma 2 dell'articolo 2 del presente disegno di legge
delega viene infine introdotto il principio della deroga
espressa per le disposizioni del codice, secondo le procedure
"rinforzate".
Non si tratta di una "blindatura procedurale", per rendere
immodificabili le norme fiscali, ma di una sorta di meccanismo
d'allarme.
Nella prospettiva della maggiore stabilità del sistema
fiscale, il principio della deroga espressa non esclude,
infatti, la modifica, ma la casualità e l'estemporaneità della
modifica. Come l'attività originaria di codificazione, così
anche la successiva "manutenzione" ed evoluzione delle norme
del codice devono essere operate nella logica del sistema.
3. Articolo 3. - La riforma dell'IRPEF.
3.1. L'imposta sul reddito.
L'articolo 3 riforma l'imposta centrale nell'economia
politica del nostro sistema fiscale: l'imposta personale sul
reddito delle persone fisiche. Questa diviene, semplicemente:
imposta sul reddito.
La riforma si concentra in particolare su quattro elementi
fondamentali dell'imposta: i soggetti passivi; il campo di
applicazione; il modo in cui si passa dalla base imponibile al
calcolo dell'imposta; le aliquote.
In particolare:
a) soggetti passivi. Accanto alle persone fisiche,
divengono soggetti passivi di questa particolare imposta, e
non più dell'IRPEG, le persone morali e gli enti non
commerciali. Questi soggetti acquisiscono così uno "status"
fiscale più coerente con la loro funzione sociale e l'IRPEG
diventa, per differenza, imposta sulle società. Sul modello
della "Corporate Tax", consolidato negli altri Paesi
evoluti;
b) campo di applicazione dell'imposta
(imponibile). Si prevede un incremento dell'imponibile
soggetto ad imposta personale progressiva, per effetto
dell'inclusione di parte degli utili percepiti e delle
plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su
partecipazioni societarie qualificate. Restano invece fuori
dal campo di applicazione dell'imposta sul reddito i redditi
di natura finanziaria, la prima casa, eccetera;
c) determinazione dell'imponibile e calcolo
dell'imposta. Attualmente la sequenza di calcolo dell'IRPEF
è articolata in 4 fasi:
calcolo dell'imponibile;
deduzioni dall'imponibile;
calcolo dell'imposta;
detrazioni dall'imposta.
Con la riforma si elimina la quarta fase. Con la riforma
si prevede in specie che le aliquote si applichino dopo che la
base imponibile è stata ridotta, via deduzioni basate sui
valori fondamentali di cui è prevista tutela nella
Costituzione, tra cui domina un minimo non imponibile
stabilito in funzione della soglia di povertà. Le deduzioni
sono poi concentrate sui redditi bassi e medi, producendo in
questo modo un notevole effetto di progressività;
d) aliquote. Si prevedono 2 sole aliquote: 23 per
cento, fino a 100 mila euro (200 milioni di lire); 33 per
cento, oltre. Si innova dunque in profondità rispetto
all'attuale sistema a 5 aliquote, passando a: 1) uno
"scaglione ampio" di base (con estremo inferiore situato nel
punto in cui le deduzioni cessano di operare, ed estremo
superiore, pari a 100 mila euro), su cui si applica
un'aliquota contenuta; 2) uno scaglione sul residuo (con
estremo inferiore pari a 100 mila euro ed estremo superiore
pari all'imponibile individuale dichiarato), su cui si applica
un'aliquota pari a circa un terzo del reddito, che diviene
così il limite massimo del prelievo.
3.2. L'analisi politica di questo nuovo "disegno" fiscale
può essere articolata come segue:
a) invertendo una tendenza in atto, viene
razionalizzata e rafforzata la progressività dell'imposta
personale, in termini di rilievo specifico di questa
particolare forma di imposizione sulla progressività
dell'intero sistema, che costituisce un valore
costituzionalmente riconosciuto con due movimenti:
1) viene allargata la "base imponibile" su cui insiste
la progressività. In specie, in coerenza con lo standard
europeo, la progressività viene "estesa" includendo componenti
di reddito (dividendi e "capital gains" qualificati),
che sono fortemente significative, in termini di fondamento
reale della "capacità contributiva";
2) si opera un forte "trade-off", tra aliquote
(che vengono realmente ridotte) e deduzioni (che vengono
modulate in funzione di una reale progressività). Viene in
questo modo introdotta una forma di progressività fiscale
molto più coerente ed integrabile con l'altra grande tecnica
di progressività nell'intervento pubblico, quella che prevede
la modularità in funzione crescente del reddito reale, per il
pagamento di dati servizi pubblici e per l'accesso a dati
sussidi-trasferimenti. Ciò a favore dei redditi bassi e medi
effettivi;
b) con lo "scaglione ampio" alla base, la
progressività si concentra sugli estremi della distribuzione
del reddito. Sulla parte centrale, la progressività delle
aliquote tende in specie a ridursi, per effetto dell'aliquota
unica del 23 per cento, fino a 100 mila euro. Va in più
analiticamente notato che, sui redditi bassi e medi, la
progressività delle aliquote è sostanzialmente integrata dalla
progressività delle deduzioni. All'estremo opposto, sui
redditi superiori a 100 mila euro, la progressività si
manifesta in due forme: con il passaggio all'aliquota
superiore del 33 per cento; con la sostanziale assenza di
deduzioni. La combinazione della clausola di salvaguardia con
la meccanica delle deduzioni esclude in radice "effetti
scaletta". L'incidenza fiscale si riduce conseguentemente per
tutti i contribuenti. Lo "scaglione ampio" è coerente, tra
l'altro, con il modello inglese. Rispetto a questo si ha non
solo similarità di impostazione, ("scaglione ampio"), ma anche
similarità nell'idea di un'aliquota basica. La sfiducia in una
progressività formale molto articolata sulle classi medie è in
specie condivisa da tutta la grande tradizione italiana di
scienza delle finanze (Antonio De Viti de Marco, Luigi
Einaudi, Ezio Vanoni, Sergio Steve), che contempera il
principio della capacità contributiva con il principio del
beneficio. In specie, con il principio secondo cui
l'imposizione deve rendere al massimo l'idea della "cosa
amministrata" che va a finanziare. Risultato che si ottiene
solo se la capacità contributiva e la progressività
dell'imposizione mirano alla "giustizia grossa" (Einaudi), e
non alla redistribuzione millimetrica tra redditi, seguendo la
via della matematica finanziaria alla giustizia;
c) prima di procedere nell'analisi, e per
prevenire la demagogia, va fondamentalmente notato che
l'aliquota del 23 per cento riguarderebbe il 99,5 per cento
dei contribuenti (che sono 29,4 milioni: dati SOGEI, 1999). Si
tratta dunque, sostanzialmente, di quasi "tutto l'universo"
dell'IRPEF! Fuori, e "beneficiati" dall'aliquota del 33 per
cento, resterebbero invece solo 143.000 contribuenti, pari
allo 0,5 per cento dei contribuenti! Non ha dunque (non
avrebbe) senso, in questo contesto, l'obiezione demagogica
secondo cui l'aliquota del 33 per cento sarebbe troppo bassa,
producendo un "favore per i ricchi". A parte che l'ipotesi di
un'aliquota addirittura unica e molto bassa è stata formulata
proprio dalla Curia di Milano, fuori dalla demagogia basta
leggere le liste delle dichiarazioni annuali dei redditi,
pubblicate e presentate dai precedenti governi, come simbolo
dei loro sforzi legislativi ed amministrativi per una
fiscalità divenuta davvero giusta dopo tanti anni di governo,
per prendere atto del fatto che "i ricchi non sono più qui";
perché i redditi più affluenti hanno natura diversa dai
redditi normalmente soggetti all'IRPEF;
d) con questa struttura impositiva scompaiono in
radice le forme di progressività e di "fiscal drag" che
penalizzano sistematicamente la "famiglia". Dato il nuovo
disegno fiscale, piatto e tuttavia mirato al sostegno della
famiglia, "non" è dunque più tecnicamente necessario il
ricorso ai tradizionali rimedi anti-inflazione e pro-famiglia
("quoziente familiare", eccetera). Infatti:
1) lo "scaglione ampio" alla base, con aliquota basica
del 23 per cento, elimina alla radice e sostanzialmente ogni
problema di "fiscal drag", per la quasi totalità dei
contribuenti;
2) la concentrazione delle deduzioni sulla dimensione
sociale, e qui a partire dalla famiglia, e sulle famiglie, con
redditi bassi e medi, trasforma fortemente e proprio in favore
della famiglia il sistema italiano dell'imposizione personale.
In specie, il soggetto principale di riferimento non sarà più,
come finora, l'individuo, con la famiglia come opzione; ma la
famiglia, come soggetto centrale, anche nell'economia
fiscale;
e) la nuova struttura dell'IRPEF mira, nella forma
della riduzione delle aliquote e della semplificazione, ad un
nuovo rapporto tra "fiscalità" e "libertà". In linea con il
"decisum" della Corte costituzionale tedesca, secondo
cui il reddito deve essere tutelato, come strumento per la
libertà personale e il "risparmio fiscale" viene prima
dell'assistenza sociale (Steuerverschonung geht vor
Sozialleistung). La possibilità dell'auto-sostentamento è
di conseguenza prioritaria, rispetto all'assistenzialismo
statale. Perché le risorse "ricevute" dallo Stato (alias
"concesse" graziosamente dallo Stato, sotto forma di
detrazioni ammesse) non comunicano lo stesso grado di libertà
nell'uso delle risorse autonomamente guadagnate. La Corte
costituzionale tedesca ha così finalmente rovesciato la
vecchia concezione dei diritti sociali, costruita più sul
paternalismo che sull'effettiva tutela. Nella concezione
paternalistica, si trasforma un cittadino, che senza la
pressione fiscale disporrebbe di risorse proprie, in un
"assistito". Lo Stato, con un'elevata imposizione fiscale,
priva il cittadino dei mezzi necessari per le sue spese
inevitabili (dal mantenimento, all'educazione). E poi gli
riconosce detrazioni o gli concede sussidi (assegni familiari,
eccetera). Viene così lesa la dignità personale, che pure è un
principio costituzionale fondamentale. Si costringe infatti un
cittadino, che avrebbe le risorse per provvedere autonomamente
alle proprie esigenze, a dover compilare moduli, a sottostare
a controlli, a subire "vessazioni" burocratiche. In questo
modo è anche ridotta, soprattutto per le classi meno abbienti,
la libertà di scelta tra servizi pubblici e servizi privati,
perché le risorse "restituite" spesso non possono più essere
utilizzate o destinate senza vincoli imposti "dall'alto";
f) l'attenzione per la dimensione sociale, nella
forma della "sussidiarietà", si manifesta anche nella scelta
di trasferire le persone morali e gli enti non commerciali,
dall'IRPEG (dove finora sono stati accatastati), nel catalogo
dei soggetti passivi dell'imposta personale. L'effetto finale
è doppio. L'IRPEG diventa imposta sulle società, come negli
altri ordinamenti evoluti. Di riflesso, l'imposta sul reddito,
estendendosi oltre le persone fisiche, assume la piena
caratterizzazione di imposta che riguarda tutti i soggetti che
producono reddito e risorse, soprattutto per famiglia,
consumo, risparmio-sicurezza, benessere;
g) nella delega è previsto il potenziamento e
l'ampliamento degli "studi di settore". Lo "scaglione ampio"
del 23 per cento rappresenta in particolare la sinergia ideale
con questa scelta, in termini di reale possibilità di recupero
dell'evasione. E' evidente infatti che la resistenza delle
imprese soggette all'imposta personale, riguardo
all'adeguamento alle indicazioni degli studi di settore,
dipende principalmente dal fatto che l'eventuale maggiore
imponibile verrebbe colpito con aliquote alte, per lo più non
sentite come giuste dal contribuente. Ora invece per quasi
tutte le imprese varrà la regola che il costo dell'incremento
è certo, e non è grande: il 23 per cento. Il successo dei
nuovi studi di settore, reso più probabile anche da altre
innovazioni introdotte nella delega, in particolare riguardo
all'imposta sul valore aggiunto (IVA), può rappresentare la
realizzazione della vera giustizia. E cioè della "giustizia
grossa"; quella che separa chi paga da chi non paga;
h) c'è infine un nesso, tra "semplicità" e
"civiltà" del rapporto fiscale. E' in specie evidente che,
rispetto all'attuale, il sistema fiscale riformato (2
aliquote, solo deduzioni, concordato fiscale preventivo, studi
di settore efficienti, eccetera) sarà caratterizzato da un
elevatissimo grado di semplicità e dunque di civiltà del
rapporto fiscale.
3.3. Ne deriva quella che sembra definibile come una
"giusta imposta".
Per alcuni, la giusta imposta non esiste. O meglio: per
alcuni sono giuste "tutte" le imposte. Giuste, per il solo
fatto che sono "imposte" dallo Stato.
In questa visione c'è una oggettiva coerenza.
Infatti, per alcuni lo Stato sta "in alto" e le persone
stanno "in basso". E' dunque "naturale" che le imposte siano
pagate allo Stato, per il semplice fatto che lo Stato "c'è",
sopra le persone. E non perché lo Stato "fa" qualcosa, a
favore delle persone.
E' per questa stessa ragione che, per alcuni, non c'è un
"limite" all'imposizione, se non quello "democraticamente"
stabilito dallo Stato. Alias, stabilito da quella
degenerazione, prima dogmatica e metafisica, poi politica e
burocratica, che viene legittimata con la finzione
organicistica: "lo Stato siamo noi".
Ma la persona, nella sua dignità universale e nella sua
naturale capacità di rapporto sociale, sta "sopra" lo Stato,
che non è un fine, ma un mezzo.
In questa visione, se "politicamente" prima dello Stato
vengono le persone, "economicamente" prima dello Stato vengono
il "lavoro" e la "proprietà".
E' per questo che, nella nostra visione, il limite
naturale, fondamentale e costituzionale dell'imposizione
fiscale è rappresentato dal "lavoro" e dalla "proprietà
privata", basi fondamentali della "libertà" della persona e
della "ricchezza" della nazione.
Il diritto ai "frutti" del lavoro e della proprietà è
dunque un diritto "originario" e "primario".
Un "diritto" che va certo "combinato" con il "dovere"
fiscale, ma che non può essere "compresso" o "sacrificato" dal
dovere fiscale, oltre una certa "misura".
In questi termini, la logica ed il titolo del prelievo
fiscale cambiano radicalmente. L'imposizione fiscale non può
essere "illimitata" e non può essere basata "solo" sul
principio del "sacrificio" (solidaristico), ma anche sul
principio del "beneficio" (commutativo).
Se si parte "dal basso" e non "dall'alto", se non si crede
che devono essere le "imposte" ad inseguire le spese
pubbliche, ma viceversa; se il presupposto del prelievo non è
quanto "serve" allo Stato, ma quanto può "dare" il privato; se
non si ha una visione autoritaria dello Stato, che "può"
imporre quanto "vuole"; se insomma si accetta il principio del
"limite" all'imposizione, costituito dal rispetto del
"lavoro", della "proprietà", e dei "frutti" che ne derivano, è
evidente che la misura della giusta imposta dipende unicamente
dal "consenso" dei cittadini. Da quanto i cittadini sentono
giusto di dover pagare allo Stato a titolo d'imposta sui
"frutti" del loro lavoro e della loro proprietà.
Il primo esercizio da fare, per determinare con questo
criterio la "giusta imposta", è dunque essenzialmente
politico.
L'imposta non può essere solo l'espressione del "potere
statale", ma anche e soprattutto il segno del "consenso
sociale".
Per questo la misura dell'imposta "non" può essere
"odiosa".
Per esempio, è difficile considerare non odioso un
prelievo fiscale complessivo pari al 65 per cento sui frutti
del lavoro di una piccola impresa. Od un prelievo fiscale
complessivo pari al 121 per cento del reddito di una casa.
Si obietterà che questo non è un esercizio "serio", che
si tratta solo di "psicologia". E' vero che si tratta di
psicologia.
Ma è un esercizio serio e necessario. Se il problema
politico è quello del "consenso", se il consenso sulle
imposte è considerato come una della basi originarie e
fondamentali della "democrazia", allora si converrà che la
ricerca del consenso sull'imposta è un esercizio
"politico". Politico, nel senso nobile del termine.
In particolare, alla ricerca della "giusta imposta", è
giusto partire dall'imposta sul "reddito prodotto".
Dall'imposta sul reddito prodotto tanto dalle persone,
quanto dalle imprese. E cioè da quel tipo di imposta che, per
la sua particolare natura, per la sua storia e per la sua
funzione, concentra in sé, rispetto alle altre forme di
imposizione, la più alta "cifra" politica.
Nel Vecchio Testamento (Primo Libro di Samuele, 8: 11-17),
Samuele attribuisce al Re il diritto alla decima parte del
prodotto.
Tra l'idea dell'imposizione fiscale illimitata e la
simbologia della decima, a noi pare che il "punto-limite"
possa ora essere costituito e rappresentato dal terzo:
dalla terza parte del reddito prodotto.
In realtà, stabilito nel terzo il "punto-limite"
dell'imposizione, è possibile:
a) "escludere" dall'imposizione fiscale,
ponendoli in una "no tax area", che può e deve essere
"più vasta dell'attuale", i "redditi bassi", la
"casa", la "famiglia", la "vecchiaia", la "spesa
sociale", il non-profit;
b) per la parte di reddito che supera la "no
tax area", introdurre un'aliquota basica del 23 per
cento, concentrata sul ceto medio e sulle piccole
imprese.
In questo modo il sistema trova un naturale equilibrio tra
i due poli, dell'efficienza e della giustizia, perché:
a) l'aliquota basica (che per l'estensione
del suo campo di applicazione si configura di fatto come
aliquota unica), allentando la presa fiscale, da un lato fa
respirare l'economia e la rilancia; dall'altro lato, riduce
l'evasione, rendendola meno conveniente e meno
giustificabile;
b) l'imposizione resta comunque progressiva,
per tre ragioni: 1) per effetto dell'abbattimento alla base
prodotto dalla previsione di una vasta "no tax area"; 2)
per effetto della concentrazione delle deduzioni sui redditi
bassi e medi; 3) per effetto dell'aliquota, marginale e
limite, del 33 per cento, prevista per la fascia di reddito
superiore (oltre i 100.000 euro).
3.4. Il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura
finanziaria.
Nel corso degli ultimi anni il sistema finanziario
italiano ha subito profonde trasformazioni. Dal 1994 al 2000
la ricchezza finanziaria degli italiani è passata da circa 4,6
a circa 8,2 milioni di miliardi di lire. Nello stesso periodo
si è inoltre manifestata una forte ricomposizione dei
portafogli dei risparmiatori, connessa (i) da un lato
all'esplosione del fenomeno del risparmio gestito (le quote di
fondi comuni detenute da residenti, nello stesso periodo, sono
passate da circa 127 mila miliardi a circa 1 milione di
miliardi di lire); (ii) dall'altro lato, al sempre
maggiore interesse verso i titoli azionari e le attività
finanziarie estere.
A questi dati va aggiunto quello - macroeconomico e
strategico - relativo alla "migrazione" all'estero di capitali
di origine italiana.
I mutamenti rendono necessari interventi di riforma per
garantire, con l'uniformità del prelievo, equità, semplicità e
competitività del sistema della fiscalità finanziaria
italiana.
La riforma verrà coerentemente realizzata sulla base dei
criteri direttivi esposti nell'articolo 3, comma 1, lettera
c). Verranno adottate modalità procedurali uniformi,
attraverso l'estensione del sistema di prelievo alla fonte,
con imposta sostitutiva proporzionale, a tutti i redditi di
natura finanziaria, indipendentemente dallo strumento
giuridico utilizzato per produrli, dalla durata
dell'investimento, dalla natura dell'emittente, ma fatta
eccezione per i proventi derivanti, alle persone fisiche e
morali non imprenditori, da partecipazioni qualificate
(dividendi, utili e plusvalenze), da contratti di associazione
in partecipazione e da mutui, che saranno soggetti, in tutto o
in parte, all'imposta progressiva.
Il sistema dell'imposizione sostitutiva delle imposte sul
reddito è, in specie, in linea con le scelte adottate dal
legislatore, a partire dalla riforma fiscale del 1971.
Quest'ultima ha compreso i redditi di capitale nel dominio
dell'imposizione personale, coerentemente con i princìpi
teorici di onnicomprensività del prelievo e di commisurazione
dell'imposta personale sul reddito alla capacità contributiva
dei soggetti passivi.
In realtà, in funzione della scelta di favorire il
risparmio, prevista dallo stesso dettato costituzionale
(articolo 47 della Costituzione), il legislatore aveva
adottato - ed ha confermato nei diversi interventi normativi
che si sono succeduti, sulla materia - il sistema alternativo
prevalente del prelievo proporzionale attraverso la ritenuta
definitiva alla fonte, sostanzialmente sostitutivo
dell'imposta sul reddito per la maggior parte dei redditi di
capitale.
L'estensione del regime di imposizione sostitutiva dei
redditi di natura finanziaria consente ora di concretizzare
uno dei vantaggi competitivi del nostro ordinamento, rispetto
a quelli di altri Paesi dell'Unione europea.
Si propone, in specie, quanto segue:
a) verrà data piena attuazione ai princìpi di
generalità e di neutralità del prelievo, attraverso la
omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura
finanziaria. A differenza del passato, si intende in questa
sede abbandonare la distinzione normativa fra le categorie dei
redditi di capitale e dei redditi diversi, fonte di
segmentazioni di mercato, a favore dell'adozione di un'unica
categoria di redditi finanziari, indipendentemente dalla
natura del soggetto emittente, dalla durata e dallo strumento
utilizzato per produrli, comprendente i proventi di qualunque
fonte. In essa dovranno rientrare, in particolare, non solo i
proventi derivanti dall'impiego di capitale (ad esempio, gli
interessi e gli scarti di emissione da titoli obbligazionari,
gli utili da partecipazione in società di capitali, eccetera),
ma anche i proventi caratterizzati da elementi di aleatorietà,
spesso consistenti in un differenziale. Quali, ad esempio, le
plusvalenze da cessione ed i proventi dei contratti derivati.
L'attuale definizione puntiforme delle singole tipologie di
redditi di capitale e diversi sarà, a questo fine, sostituita
da norme definitorie di tipo generale, in grado di comprendere
tutte le tipologie di proventi e di escludere in radice gli
effetti di fuorigioco del sistema fiscale, prodotti dalle
continue innovazioni delle forme contrattuali;
b) l'attuale modello di tassazione dei titoli
pubblici, con riferimento sia alla natura e alla misura del
prelievo, che alle modalità di tassazione, pare già
sostanzialmente allineato ai criteri di generalità e di
uniformità che ispirano la presente riforma.
La magnitudine del debito pubblico italiano e la
diffusione del suo collocamento presso investitori esteri
suggeriscono di mantenerne invariato il relativo regime
fiscale. Il regime del debito pubblico sarà quindi, per le
citate ragioni di omogeneità, esteso a tutte le altre
tipologie di redditi di natura finanziaria in portafoglio
delle persone fisiche e degli enti non commerciali, fatta
eccezione per i proventi derivanti da partecipazioni
qualificate (dividendi e plusvalenze), la cui tassazione è
disciplinata dalla prima parte dell'articolo 3.
L'estensione riguarderà sia gli aspetti procedurali, con
l'applicazione generalizzata del sistema di imposizione
sostitutiva, che il livello di prelievo, con l'adozione di
un'aliquota unica.
I dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate
saranno sempre assoggettati al prelievo alla fonte a titolo
definitivo, restando in ogni caso preclusa la possibilità di
imposizione progressiva, alla quale saranno invece soggetti,
seppure parzialmente, i dividendi da partecipazioni
qualificate, come disciplinato dalla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 3. Sarà coerentemente eliminato, in ogni
caso, l'attuale sistema del credito d'imposta, in linea con le
tendenze in atto negli altri Paesi europei, dalle quali emerge
la graduale eliminazione dei sistemi di imputazione piena o
parziale (cfr. Quadro A), e tenuto conto della riduzione
delle aliquote di prelievo sulle società.
Quadro A
LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER LE PERSONE FISICHE RESIDENTI
NEI PAESI DELL'UE
Austria RD 25
Belgio RA/RD 15-25
Danimarca RA/RD 28-43
Finlandia RD 29 + CI
Francia P + CI
Germania RA 21.1 + esenzione 50
(dal 2002)
Grecia NI
Irlanda RA 20
Italia RD 12.5/P + CI
Lussemburgo RA 25 + esenzione 50
Paesi Bassi 1,2 valore patrimonio
Portogallo RD/RA 12.5 - 25 + CI
Regno Unito TS 10 - 32.5 + CI
Spagna RA 18 + CI
Svezia TS 30
Legenda: RD = Ritenuta Definitiva; RA = Ritenuta
Acconto; P = Tassazione Progressiva; CI = Credito d'Imposta;
NI = Non Imponibile; TS = Tassazione Separata.
L'unificazione delle aliquote comporterà l'allineamento al
livello di prelievo dei titoli pubblici per i proventi oggi
tassati al 27 per cento (cfr. Quadro B). Si tratta, in
particolare, dei proventi derivanti da: depositi bancari e
certificati di deposito; titoli di emittenti privati con
durata inferiore a diciotto mesi; obbligazioni con rendimento
non allineato ai parametri di legge; accettazioni bancarie;
titoli atipici. Infine, l'introduzione di una normativa sulla
"thin capitalization", basata sullo standard
europeo, tendente a limitare la deducibilità degli interessi
passivi sui finanziamenti nell'ipotesi di un eccessivo ricorso
alla leva finanziaria, renderà non più necessario un sistema
di prelievo penalizzante in capo all'investitore su strumenti
con i quali si tende a trasformare gli utili da
partecipazione, indeducibili in capo alla società, in
interessi.
Per evitare indesiderati effetti di segmentazione di
mercato (sia dal lato dell'offerta, che dal lato della
domanda), il passaggio all'aliquota unica dovrà essere
immediato: la modifica opererà cioè con riferimento ai
proventi derivanti sia dagli strumenti di nuova emissione, che
da quelli già in circolazione, percepiti successivamente
all'entrata in vigore della normativa delegata;
c) per il risparmio affidato in gestione a
investitori istituzionali si adotta un nuovo sistema, basato
sulla tassazione dei redditi all'atto del realizzo da parte
dei risparmiatori, in linea con quanto è, di norma, negli
altri ordinamenti (cfr. Quadro C), sia periodicamente,
che all'atto del riscatto. Il ripristino del criterio di
tassazione sul realizzato, che uniformerà la tassazione dei
proventi derivanti dalle gestioni con quelli derivanti
dall'investimento diretto, si rende necessario per evitare
l'applicazione del prelievo su imponibili fittizi, in periodi
di mercati in rialzo, e la creazione di crediti d'imposta
"virtuali", in periodi di mercati in flessione.
Quadro B
ATTUALE TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA
(PERSONE FISICHE E SOGGETTI EQUIPARATI RESIDENTI)
... (omissis) ...
Legenda: RA = Ritenuta a titolo d'acconto; CS =
Cedolare Secca (Ritenuta a titolo definitivo o imposta
sostitutiva).
Quadro C
REGIME FISCALE DELLE GESTIONI COLLETTIVE
IN ALTRI PAESI EUROPEI
a) regime fiscale degli OICR di diritto interno
... (omissis) ...
Segue Quadro C
b) regime fiscale dei sottoscrittori
... (omissis) ...
In particolare, in capo agli organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) non sarà più applicato alcun
prelievo, né annualmente né all'atto della percezione dei
proventi periodici e delle plusvalenze (questi continueranno,
dunque, ad essere considerati soggetti cosiddetti
"lordisti").
Il prelievo, di tipo proporzionale e sostitutivo delle
imposte sui redditi, sarà infatti applicato, a cura della
società di gestione, sui proventi periodici all'atto della
loro distribuzione; ovvero, in caso di riscatto o di cessione
delle quote da parte dei partecipanti, sulla differenza tra
l'importo incassato all'atto del riscatto o della cessione
delle quote e il prezzo pagato per la sottoscrizione o per
l'acquisto delle medesime.
La base di imposizione sarà quindi unica, formata dalle
componenti positive e negative realizzate dal sottoscrittore
nel periodo di detenzione delle quote.
La tassazione sarà operata con l'aliquota prevista in via
generale per i redditi di natura finanziaria e non sarà
necessario, diversamente da quanto è in altri ordinamenti,
individuare le singole componenti reddituali (interessi,
dividendi, plusvalenze, eccetera) che hanno generato il
reddito, prodotto dall'OICR ed incassato dal risparmiatore.
Le minusvalenze eventualmente realizzate dal
sottoscrittore per effetto della partecipazione all'OICR
potranno essere compensate, al pari delle altre minusvalenze
conseguite dal risparmiatore (ad esempio: su titoli azionari),
con le plusvalenze realizzate.
L'adozione del nuovo sistema consentirà di superare gli
inconvenienti connessi con l'attuale meccanismo di tassazione
sul maturato: in primo luogo, i proventi realizzati dall'OICR,
ma non distribuiti ai partecipanti, potranno essere
reinvestiti al lordo di imposte, traducendosi - a parità di
altre condizioni - in rendimenti più elevati; in secondo
luogo, in periodi di mercati flettenti, sarà possibile evitare
la formazione di poste illiquide nell'attivo patrimoniale
degli OICR, rappresentate dai crediti d'imposta "virtuali"
derivanti dal diritto di riportare in avanti i risultati
negativi di gestione maturati.
Sul piano delle condizioni concorrenziali rispetto alle
gestioni estere, il passaggio al sistema di tassazione sul
realizzato per le gestioni collettive di diritto italiano
contribuirà ad aumentare la competitività del sistema
finanziario italiano su due fronti: 1) uniformando le modalità
di tassazione degli OICR italiani a quelle dei fondi esteri
armonizzati, viene eliminata l'attrattiva esercitata da questi
ultimi sugli investitori italiani, per effetto della
tassazione secondo il principio del "realizzato", attrattiva
accentuatasi in misura notevole a seguito della recente
abolizione dell'"equalizzatore"; 2) si migliora l'appetibilità
dei fondi di diritto italiano per gli investitori non
residenti, che non subiranno più alcun prelievo alla fonte e
conseguentemente non dovranno più sottostare ai tempi di
rimborso dell'imposta.
La riforma eliminerà anche le distorsioni esistenti tra i
sistemi di tassazione degli OICR italiani e dei prodotti
assicurativi a carattere finanziario (contratti di
capitalizzazione, assicurazioni sulla vita, polizze unit
e index linked). I redditi derivanti da questi ultimi,
infatti, sono attualmente tassati soltanto nel periodo
d'imposta in cui vengono percepiti dal beneficiario, senza
l'applicazione dell'equalizzatore.
Il descritto regime fiscale del risparmio gestito sarà
applicabile esclusivamente alle gestioni collettive effettuate
da investitori istituzionali. Per le gestioni individuali di
patrimoni, in cui la titolarità degli strumenti finanziari
rimane comunque in capo al soggetto gestito, sarà previsto che
i princìpi di cassa e di compensazione saranno ovviamente
attuati (a cura degli intermediari) con riferimento ai
proventi delle attività che compongono il patrimonio affidato
in gestione, incassati o realizzati in un determinato periodo
di tempo. Verrà peraltro mantenuto fermo l'ordinario regime
fiscale di cassa e di compensazione per le attività
finanziarie affidate in amministrazione agli intermediari.
Come per tutte le modifiche introdotte con la presente
riforma, è prevista l'emanazione, con uno o più decreti
legislativi, di disposizioni correttive per il coordinamento
delle disposizioni vigenti con quelle derivanti dalla
riforma;
d) motivazioni di carattere economico, sociale,
ordinamentale impongono che l'imposizione fiscale sul
risparmio previdenziale, ivi compreso quello che affluisce
alle casse di previdenza privatizzate, sia basata su criteri
di favore, rispetto a quella del risparmio finanziario, con
regimi differenziati a seconda delle tipologie. Anche con
riferimento a ciò che accade in altre realtà dell'Unione
europea, il sistema di imposizione dei fondi pensione e delle
altre forme di risparmio previdenziale non deve più essere
basato su di un paradigma del tipo esenzione - tassazione -
tassazione (cosiddetto "schema ETT", cioè esenzione dei
contributi versati al fondo, tassazione dei redditi derivanti
dall'investimento, tassazione delle prestazioni), ma su una
sequenza esenzione - esenzione - tassazione (EET), nella quale
i redditi derivanti dall'investimento non siano tassati,
quantomeno sino al momento in cui l'investitore non
percepisce, in una qualsiasi modalità, i frutti di questa
forma di impiego del risparmio.
Non solo. La tassazione delle prestazioni dovrà tenere
conto, nel senso del favore, delle finalità specifiche di tali
investimenti, indirizzati al soddisfacimento dei bisogni
previdenziali. Il montante finale spettante al lavoratore sarà
quindi tassato, ma in forma attenuata, rispettando le modalità
di formazione dello stesso. In particolare, il favor
accordato alla forma di risparmio qui in oggetto si potrà
tradurre, per la quota riconducibile ai frutti
dell'investimento delle somme versate nel fondo,
nell'applicazione, al momento dell'erogazione delle
prestazioni, di un'aliquota d'imposta inferiore rispetto a
quella prevista in via ordinaria per i frutti delle attività
finanziarie, eventualmente differenziata in ragione della
tipologia dei fondi ovvero del periodo iniziale di operatività
dei fondi stessi. Il regime di favor previsto per il
risparmio previdenziale consentirà, inoltre, di tener conto
della necessità di non ostacolare la mobilità transfrontaliera
dei lavoratori, in linea con gli orientamenti espressi dagli
organi comunitari.
3.5. La ratio sottesa alle disposizioni di cui al
comma 1, lettera e), e ai commi 2 e 3 è strettamente
connessa alle peculiarità di una riforma che ha una portata di
carattere straordinario, e che pertanto non può risolversi né
in un solo esercizio finanziario, né tanto meno in una
previsione capace di cogliere ex ante la complessità
dell'evoluzione economica, dalla cui dinamica - per effetto
dei cosiddetti "stabilizzatori automatici" - dipenderà, in
misura maggiore o minore, la copertura finanziaria del
provvedimento.
Per ovviare a simili inconvenienti, si è pertanto prevista
una procedura che consente di individuare, anno per anno,
l'entità delle risorse da destinare alla progressiva riduzione
del prelievo, raccogliendo i suggerimenti dati dai principali
organismi internazionali, quali il FMI, l'OCSE e la
Commissione europea.
Questa procedura fa leva sul disegno individuato dalla
legge n. 468 del 1978, con le sue particolari scansioni.
Una prima valutazione sarà fatta nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, quindi tradotto nella
risoluzione parlamentare che lo approva: momento,
quest'ultimo, che impegna Governo e Parlamento verso un comune
obiettivo e che è denso di implicazioni regolamentari.
Successivamente, quelle indicazioni si trasformano nei
presupposti, sulla base dei quali è costruita la legge
finanziaria, sottoposta alla definitiva approvazione
parlamentare.
4. Articolo 4. - L'imposta sul reddito delle
società.
Questa parte della riforma ha un obiettivo principale:
armonizzare il nostro sistema fiscale con quelli più
efficienti, in essere nei Paesi industrializzati; in
particolare, nei Paesi membri dell'Unione europea. In questo
modo si realizzano anche le indicazioni espresse, proprio in
questo senso, dalla stessa Commissione europea. Ulteriori
obiettivi, sempre nella logica della competizione fiscale,
sono poi la semplificazione della struttura del prelievo ed il
contenimento degli effetti di imposizione e di doppia
imposizione giuridica, ma soprattutto economica.
Fa parte di questa strategia, in una logica
"captive", anche l'introduzione della cosiddetta
"Tonnage Tax".
Ma torniamo ai fondamentali.
Da tempo, il movimento che si manifesta nel
"benchmark" di riferimento (costituito essenzialmente
dal modello fiscale europeo) è espresso nel senso della
"riduzione" del prelievo sull'impresa, simbolizzato dalla
progressiva riduzione "dell'aliquota d'imposta".
Da questo punto di vista, l'Italia ha recentemente
percorso una strada particolarmente diversa, introducendo:
a) da una parte l'IRAP, un'imposta praticamente
unica nel suo genere all'interno del panorama
internazionale;
b) dall'altra la DIT, che affida la riduzione del
prelievo a meccanismi sofisticati, favoristici o dirigistici,
non accessibili a tutte le imprese, ma solo alle imprese
particolarmente attrezzate e fortunate, sul piano finanziario
e tecnologico.
Tutte e due queste misure hanno accresciuto il
"particularisme", la disomogeneità del sistema fiscale
italiano, nel panorama internazionale. Tuttavia senza
conseguire l'obiettivo dichiarato, di rafforzamento
patrimoniale delle imprese nazionali, ed anzi discriminando,
dato che il regime di maggiore favore fiscale viene così
riservato alla dimensione d'impresa prevalentemente
finanziaria o tecnologica, sfavorendo per contro relativamente
e non razionalmente la piccola e media impresa.
E comunque l'impresa con (più) alta intensità di lavoro.
Ciò che è ancora più singolare, in un Paese la cui struttura
produttiva è caratterizzata da un alto tasso di utilizzo del
capitale umano.
Non solo. La discriminazione dell'IRAP, nei confronti del
capitale di debito, ed il favore della DIT, nei confronti del
capitale di rischio, non sono stati e non sono, in
particolare, tali da prevalere sulla convenienza
dell'imposizione proporzionale sui redditi di capitale in capo
alle persone fisiche, normalmente operata con l'aliquota del
12,5 per cento. A ciò va aggiunto che il debito "fisiologico"
- quello cioè che deriva dalla capacità di credito propria
dell'impresa e non del socio - costituisce, con ogni evidenza,
uno strumento normale, e non anormale, nella gestione di
un'impresa. Non c'è dunque ragione, razionale o
costituzionale, per penalizzarlo. In specie, non ha senso fare
una politica di riduzione del "costo del denaro". Per poi
assoggettare questa specifica voce di costo ad una forma di
imposizione specifica.
L'"evoluzione divergente" del nostro sistema fiscale
risulta, a grandi linee, dal prospetto di seguito riportato,
che mette a confronto le variazioni delle aliquote legali,
operate nell'Unione europea tra il 1989 ed il 2001.
Va comunque notato a questo proposito che, per quanto
riguarda l'Italia, la rappresentazione contenuta nel prospetto
non è, e per necessità di cose, precisa. Ciò perché il
prospetto non tiene conto (non può tenere conto, trattandosi
di un dato variabile da soggetto a soggetto, da caso a caso,
di anno in anno) del "maggior prelievo", in percentuale sul
reddito, che deriva dall'inclusione, nella base imponibile
IRAP, del costo del lavoro e degli oneri finanziari, che non
sono voci omogenee, perché non sono voci di reddito. Mentre
l'incidenza fiscale finale deve essere omogeneizzata proprio
in rapporto al reddito. In ogni caso:
... (omissis) ...
... (omissis) ...
E' evidente, in questo scenario, che l'omogeneità a cui
mirare, come obiettivo fondamentale, è essenzialmente quella
dell'"aliquota" del prelievo.
Da questo punto di vista, la presente riforma interviene
con la riduzione al 33 (esattamente la "media" europea)
dell'aliquota dell'imposta sul reddito e con la progressiva
abolizione dell'IRAP (l'"anomalia" europea), qui cominciando
dall'esclusione, dalla base imponibile IRAP, del costo del
lavoro.
Per introdurre (per "finanziare") la minore aliquota
possibile e la progressiva riduzione dell'IRAP, si devono
abbandonare istituti che, pur giustificati nel contesto
economico in cui sono stati concepiti, ormai non sono più
adeguati, nell'attuale fase di globalizzazione
dell'economia.
Lo si può fare iniziando dall'obiettivo di adottare, nel
nostro Paese, una base imponibile coerente con lo
standard europeo. Detassando le plusvalenze, ma
correlativamente rendendo "neutrali" minusvalenze ed altre
connesse componenti negative di reddito, cancellando
"scorciatoie", "loophole", eccetera.
Più in dettaglio e tuttavia partendo, per ragioni
tecniche, dal circuito dei dividendi, invece che dalla grande
scelta di neutralizzazione congiunta delle componenti di
reddito positive e negative, va notato quanto segue.
Dopo la riforma introdotta dalla Germania nel luglio del
2000, l'Italia è uno dei pochissimi Paesi che ancora
riconoscono un credito d'imposta pieno e rimborsabile sui
dividendi distribuiti a soci che siano a loro volta società di
capitali.
Questa disomogeneità non va valutata positivamente, perché
comporta una distorsione casuale del corretto funzionamento
del mercato. Per esemplificare, con il meccanismo del credito
d'imposta, l'acquisizione di società residenti in Italia, da
parte di non residenti, attraverso la costituzione di una
società locale, è comparativamente meno onerosa
dell'acquisizione di società di ogni altro Stato, anche per
l'assenza di norme sulla sottocapitalizzazione delle
imprese.
Partiamo dall'imposizione sui dividendi, secondo il metodo
dell'imputazione. Questo metodo, attualmente in vigore nel
nostro sistema fiscale, attribuisce al socio un credito
rimborsabile, corrispondente all'imposta personale assolta
dalla società.
La logica posta alla base di questo metodo è quella di
determinare il prelievo definitivo in relazione alla
situazione soggettiva del socio e non a quella dell'impresa
che ha prodotto il reddito. Si tratta di un metodo che era
efficiente, quando le dimensioni dell'economia coincidevano
con le frontiere dello Stato, all'interno del quale
risiedevano i soci. In un'economia globalizzata, spesso il
socio risiede in una giurisdizione diversa da quella in cui è
operata la produzione del reddito.
E' per questo che la determinazione del prelievo va
baricentrata sulla situazione "oggettiva" dell'"impresa" e non
su quella "soggettiva" del "socio".
La crisi del sistema di imposizione sui dividendi per
imputazione comporta inevitabili aggiustamenti, per evitare il
fenomeno della doppia imposizione economica.
E' un'esigenza che deriva dalla maggior
internazionalizzazione delle imprese. Imprese che, per operare
sul mercato globale, tendono ad articolarsi in una pluralità
di soggetti giuridici collocati in giurisdizioni diverse. In
questa situazione è costante la ricerca della combinazione di
"asset" più efficiente.
Per queste ragioni, alla regola generale dell'imponibilità
delle plusvalenze, realizzate da società di capitali mediante
la cessione di partecipazioni sociali, si è sostituita quella
dell'esenzione. Infatti, al verificarsi di condizioni diverse,
ma sempre correlate alla stabilità dell'investimento, tali
plusvalenze sono o stanno per divenire esenti nei seguenti
Paesi:
Austria;
Belgio;
Danimarca;
Lussemburgo;
Germania;
Olanda;
Spagna;
Regno Unito.
Per eliminare lo svantaggio competitivo delle imprese
residenti, la riforma accoglie la regola dell'esenzione,
prevedendo solo le cautele necessarie ad evitare che questa si
estenda:
a) agli investimenti di breve periodo;
b) alle partecipazioni in società senza esercizio
di impresa.
Questa forma di esenzione, conosciuta nel diritto fiscale
internazionale con la denominazione di
"partecipation-exemption", riguarda le plusvalenze
realizzate da società di capitali o da enti commerciali con la
cessione di partecipazioni in società sia residenti che non
residenti, sia di capitali che di persone; con l'unica
esclusione di quelle che godono all'estero di un regime
fiscale privilegiato.
Come si è notato nella parte dedicata alla riforma della
imposta sul reddito, l'esenzione - conformemente a quanto
avviene negli altri Paesi che la prevedono - non si estende
alle persone fisiche, in quanto percettori finali del reddito,
e quindi non si estende agli imprenditori individuali ed ai
soci di società di persone. Per questi soggetti (comunque
favoriti dall'abbattimento delle aliquote e dalla progressiva
erosione dell'IRAP) è prevista una parziale inclusione delle
plusvalenze nel reddito imponibile, in modo tale da ottenere
una sostanziale riduzione della doppia imposizione economica;
viene simmetricamente prevista la deducibilità dei costi
relativi.
Più in generale, la delega prevede, per la determinazione
del reddito d'impresa dei soggetti passivi della imposta sul
reddito, l'applicazione delle norme contenute nella disciplina
della imposta sul reddito delle società, se compatibili; norme
opportunamente modificate per tener conto delle differenze
esistenti tra i soggetti passivi.
All'esenzione delle plusvalenze sulle partecipazioni
sociali non può non corrispondere l'esclusione dei dividendi
dalla formazione del reddito imponibile. In specie,
l'esclusione viene realizzata estendendo il regime previsto
per i dividendi comunitari anche ai dividendi distribuiti da
società residenti nel territorio dello Stato ed in Stati non
aderenti all'Unione europea; con l'unica eccezione, ancora,
dei dividendi provenienti da Paesi a regime fiscale
privilegiato.
Anche per i dividendi, l'esclusione è limitata ai soggetti
passivi della imposta sul reddito delle società. Per le
persone fisiche, siano essi imprenditori individuali o soci di
società di persone, il regime dei dividendi - analogamente a
quanto previsto per le plusvalenze - è quello della parziale
inclusione nel reddito imponibile, al netto della
corrispondente quota dei costi relativi.
Così come è negli altri Paesi che l'hanno introdotta,
all'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni
"simmetricamente" corrisponde l'indeducibilità delle
minusvalenze realizzate ed iscritte oltre a quella dei costi
relativi, fra i quali vanno considerati anche gli oneri
finanziari.
A questo proposito, l'articolo 4 del disegno di legge
delega, alla lettera f) del comma 1, contiene in specie
la presunzione secondo cui il possesso di partecipazioni che
si qualificano per l'esenzione è innanzitutto finanziato dal
patrimonio netto contabile opportunamente rettificato.
Solo l'eventuale eccedenza del valore di libro di tali
partecipazioni, rispetto al patrimonio netto contabile,
richiede il calcolo di un "pro-rata" di indeducibilità, da
costruire con riferimento ai valori patrimoniali della società
partecipante.
Inoltre, come verrà notato più avanti, non rilevano ai
fini del calcolo dell'eccedenza - e quindi non determinano
alcuna indeducibilità di oneri finanziari - le partecipazioni
in società, relativamente alle quali viene esercitata
l'opzione per la tassazione di gruppo (nonché, eventualmente,
anche quelle in società il cui reddito è tassato in capo ai
soci, per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dalla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 4).
Il mancato riconoscimento del gruppo d'imprese, ai fini
dell'imposizione sul reddito, è un altro importante elemento
di disomogeneità del sistema fiscale nazionale, rispetto a
quelli dei Paesi assunti come riferimento.
Per contro, il riconoscimento fiscale dei gruppi
costituisce il naturale correttivo dell'indeducibilità delle
minusvalenze su partecipazioni.
Per questi motivi, il disegno di legge delega prevede la
facoltà di optare per la tassazione su basi consolidate di
gruppo ai fini dell'imposta sul reddito delle società. Il
metodo previsto a questo fine è derivato da un'analisi
comparata, in base alla quale si possono individuare due
modelli fondamentali:
a) nel primo modello, ciascuna società continua a
presentare la propria dichiarazione dei redditi, ma può
attribuire ad altra società del gruppo gli effetti di
risparmio d'imposta consentiti dal proprio imponibile negativo
opportunamente rettificato. Nell'ambito dei Paesi più
industrializzati - e con particolare riferimento a quelli del
G7 - questo metodo è adottato dalla Germania e
dall'Inghilterra. Anche l'Australia lo prevede, ma ha
manifestato l'intenzione di sostituirlo con quello che segue
come secondo modello;
b) nel secondo modello - alternativo al precedente
- la società capogruppo presenta un'unica dichiarazione,
contenente la somma algebrica dell'imponibile proprio e di
quelli delle società controllate, opportunamente rettificati.
Questo secondo metodo è adottato dalla Francia e dagli Stati
Uniti. Si accinge ad adottarlo il Giappone e, come appena
notato, l'Australia.
Questo progetto di riforma assume il secondo modello,
basato sulla presentazione di un'unica dichiarazione,
considerando: 1) la sua maggiore semplicità; 2) la possibilità
di prevedere la neutralità delle transazioni infragruppo per i
beni diversi da quelli che producono ricavi, in alternativa
all'ordinario regime fiscale; 3) la minore esigenza di
prevedere norme antielusive.
Il secondo modello si caratterizza in particolare per i
seguenti elementi fondamentali:
a) l'opzione per la tassazione di gruppo è una
facoltà che può essere esercitata discrezionalmente, da parte
delle singole società interessate, per un periodo non
inferiore a tre anni, salvo ovviamente il caso di uscita dal
gruppo;
b) l'appartenenza al gruppo dipende dal solo
requisito formale costituito dal controllo, per una
percentuale non inferiore alla maggioranza dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria. Sussistendo questo
requisito, l'intero imponibile della controllata confluisce
nella determinazione algebrica dell'imponibile di gruppo, che
sarà operata nella dichiarazione dei redditi della società od
ente controllante. A questo proposito è in particolare utile
ricordare le percentuali di possesso richieste dai Paesi
assunti come riferimento:
Australia 100;
Francia 95;
Spagna 90;
USA 80;
Regno Unito 75;
Germania 50,1;
c) la capogruppo deve necessariamente essere un
soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società,
residente o con stabile organizzazione nel territorio dello
Stato; le società controllate devono necessariamente essere
residenti nel territorio dello Stato;
d) è previsto un regime facoltativo di neutralità
fiscale per gli scambi di beni, diversi da quelli che
producono ricavi, che avvengono all'interno del gruppo
fiscale. In caso di uscita dal gruppo o di suo scioglimento, è
consentito il riallineamento dei valori fiscali a quelli di
libro dei beni così trasferiti;
e) le partecipazioni in società incluse nella
tassazione di gruppo sono irrilevanti ai fini del calcolo del
"pro-rata" di indeducibilità degli oneri finanziari, salva la
possibilità di prevedere il recupero a tassazione,
eventualmente parziale, nel caso di successiva cessione delle
partecipazioni stesse.
Il consolidato fiscale, cui fino ad ora si è fatto
riferimento, è relativo alle società ed agli enti residenti.
In aggiunta, viene considerata l'opportunità di consentire, a
determinate condizioni, l'inclusione nel consolidato anche
delle società non residenti.
In ambito internazionale, questa possibilità è, al
momento, esplicitamente prevista solo dalla Danimarca e dalla
Francia.
Va tuttavia notato che l'inclusione delle attività estere
è di fatto possibile - come prassi diffusa ed accettata -
anche nei Paesi, come Inghilterra e Stati Uniti, che limitano
il consolidato fiscale alle società residenti.
Questi Paesi infatti, adottando il principio della
tassazione del reddito mondiale ("world wide income"),
non possono escludere le stabili organizzazioni all'estero
delle società residenti, per cui estendono il consolidato
anche ad attività estere, in via di principio escluse.
Da questo punto di vista, queste legislazioni appaiono
meno sistematiche di quella francese e danese, perché fanno
dipendere il consolidamento dalla circostanza - priva di
valore economico e spesso determinata da fattori casuali o di
pianificazione fiscale - del veicolo (società separata o
stabile organizzazione) attraverso il quale è operata la
gestione delle attività estere.
Va inoltre notato che l'esplicita regolamentazione del
consolidato mondiale consente di introdurre il principio
"all in, all out", secondo cui l'esercizio dell'opzione
non è consentito se non per tutte le attività estere.
La possibilità di includere nella tassazione di gruppo
anche le società non residenti è prevista con gli stessi
criteri e modalità previsti per il consolidato domestico;
salve alcune deroghe necessarie. In particolare:
a) se viene esercitata l'opzione per il
consolidato mondiale, devono necessariamente essere incluse
tutte le controllate estere. Per questo motivo, l'esercizio
dell'opzione è riservato alle società ed agli enti
controllanti di grado più elevato, residenti nel territorio
dello Stato;
b) sull'esempio francese, si prevede un'opzione
irrevocabile per un periodo non inferiore a cinque anni (i
successivi rinnovi avvengono per periodi triennali);
c) l'opzione non può essere esercitata (e, se
esercitata, perde efficacia) se i bilanci della controllante
residente e delle controllate estere non sono sottoposti a
revisione contabile da parte di soggetti qualificati;
d) a differenza di quanto previsto per il
consolidato domestico, quello mondiale consentirà la
compensazione degli imponibili proporzionalmente alla quota di
partecipazione direttamente ed indirettamente posseduta.
L'istituto del consolidato mondiale costituisce certamente
un'opzione onerosa, tanto per la complessità del suo
funzionamento, quanto per le necessarie garanzie che devono
essere previste a tutela della ragioni erariali.
Per contemperare le opposte esigenze dell'efficienza e
dell'onerosità, sono state previste la revisione contabile dei
bilanci delle società coinvolte e la possibilità, per
l'amministrazione finanziaria, di prevedere condizioni
ulteriori, anche diverse per singolo contribuente, a tutela
della corretta determinazione del reddito imponibile.
Inoltre, è stata attribuita all'amministrazione
finanziaria la corrispondente discrezionalità consistente nel
semplificare l'esercizio dell'opzione, mediante deroga
all'applicabilità di norme riferibili a realtà giuridiche e
produttive esclusivamente nazionali.
Infine, va ricordata la possibilità di riportare in avanti
il credito per imposte pagate all'estero, rimasto inutilizzato
nell'esercizio di competenza. Questa possibilità, prevista
anche nei Paesi assunti come riferimento, è un fattore
necessario per il concreto funzionamento del consolidato
mondiale.
A questi interventi essenziali e caratterizzanti, se ne
devono aggiungere alcuni, necessari per assicurare le coerenze
interne del sistema ed il suo miglior funzionamento. Nei
termini che seguono:
a) rettifiche dell'attivo e accantonamenti.
Nella disciplina in vigore, sono frequenti le interferenze
fiscali nelle rappresentazioni contabili. Si pensi al caso dei
limiti forfetari al riconoscimento fiscale delle rettifiche
dell'attivo e degli accantonamenti. O, anche, al principio
della previa imputazione al conto economico dei costi e degli
oneri da portare in deduzione (cfr. articolo 76, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi). L'effetto
combinato di queste regole fiscali genera interferenze
indesiderabili ed è incoerente con il sistema di tassazione di
gruppo; sistema che consente ad altra società del gruppo di
dedurre le componenti forfetarie, non dedotte dalla società
cui naturalmente farebbero capo.
Nel disporre l'abolizione dell'obbligo di transito dal
conto economico per le predette componenti negative
forfetariamente determinate, saranno comunque previste le
necessarie cautele normative al fine del recupero del
differimento d'imposta in questo modo consentito;
b) contrasto della sottocapitalizzazione delle
imprese.
Nel sistema fiscale in vigore, il contrasto del fenomeno
di sottocapitalizzazione delle imprese è affidato al disposto
dell'articolo 7, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425. Questa norma prevede una maggior ritenuta
del 20 per cento sui valori mobiliari depositati a garanzia di
imprese residenti, da parte di soggetti nei confronti dei
quali i proventi dei titoli depositati subiscono la ritenuta a
titolo d'imposta.
Se comparata con quelle in vigore nei sistemi fiscali di
riferimento, la norma italiana presenta caratteristiche
singolari e contraddittorie, che la rendono al tempo stesso
eccessivamente severa, per alcuni aspetti, e facilmente
aggirabile, per altri. A differenza delle analoghe norme
vigenti negli altri Paesi, infatti, la norma italiana:
(i) non richiede nessun rapporto di partecipazione tra
il soggetto depositante e l'impresa finanziata, colpendo in
tal modo anche le garanzie prestate dai non soci; (ii)
penalizza solo una determinata garanzia reale rilasciata in
modo formale; (iii) non considera le garanzie personali;
(iv) non considera i finanziamenti direttamente erogati
dal socio.
Per razionalizzare la necessaria azione di contrasto del
fenomeno di sfruttamento fiscale della sottocapitalizzazione
delle imprese (non della "sottocapitalizzazione" tout
court, che è un fatto economico a sé), sono previsti i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) rilevanza solo dei crediti erogati o garantiti dal
socio, che detiene direttamente o indirettamente una
partecipazione rilevante nell'impresa (intendendo per tale
quella non inferiore al 10 per cento), a condizione che gli
oneri finanziari non confluiscano in un reddito complessivo
imponibile in Italia ai fini dell'imposta sul reddito o
dell'imposta sul reddito delle società;
2) alle condizioni predette, rilevanza anche dei
finanziamenti erogati da parti correlate al socio (da
identificare in base al requisito del controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile). Allo stesso requisito
del controllo si farà riferimento al fine di determinare se
esiste una partecipazione indiretta dell'entità richiesta;
3) previsione di un rapporto tra la quota di
patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al
socio con i requisiti predetti, differenziandolo per le
società, la cui attività consiste in via esclusiva o
prevalente nell'assunzione di partecipazioni e per le altre
società. A questo proposito, è utile ricordare che nella
recente riforma tedesca questo rapporto consente un debito
rispettivamente pari a tre volte ed ad una volta e mezza la
corrispondente quota di patrimonio netto;
4) verificandosi un rapporto superiore a quello
consentito, viene posto a carico del contribuente l'onere di
dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla
capacità di credito dell'impresa e non da quella del socio. In
assenza di questa dimostrazione, gli oneri finanziari dovuti
dall'impresa saranno assimilati ad utili distribuiti e
conseguentemente considerati indeducibili nella determinazione
del reddito d'impresa;
5) rilevanza dei finanziamenti comunque erogati dal
socio, avendo riguardo anche ai comportamenti od agli atti
giuridici, che - pur non qualificati formalmente come
prestazioni di garanzie reali o personali - ottengano lo
stesso risultato economico;
6) irrilevanza dei finanziamenti assunti
nell'esercizio dell'attività bancaria;
c) abrogazione dell'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.
358.
L'abrogazione dell'imposta sostitutiva di cui al predetto
decreto legislativo è, per cominciare, soltanto una logica
conseguenza dell'introduzione dell'esenzione per le
plusvalenze su partecipazioni societarie realizzate da società
di capitali o della parziale inclusione delle stesse nel
reddito imponibile di imprenditori individuali e società di
persone. Per quanto riguarda le imprese, infatti,
l'abrogazione dell'imposta del 19 per cento consegue alla
riduzione dell'entità del prelievo sul reddito ordinario;
riduzione che rende meno giustificabile l'esistenza di un
prelievo sostitutivo. Non solo. L'abrogazione dell'imposta
sostitutiva risponde anche all'esigenza di non perpetuare il
meccanismo vigente, per cui il valore attuale dell'imposta
sostitutiva, prelevata con l'aliquota del 19 per cento,
risulta in linea di massima significativamente inferiore al
valore attuale del risparmio d'imposta, derivante dai
corrispondenti ammortamenti deducibili dal reddito ordinario,
colpito dall'aliquota del 40,25 per cento.
L'introduzione della "partecipation-exemption" e
l'abolizione dell'imposta sostitutiva escludono la possibilità
di convertire in valori fiscalmente riconosciuti il disavanzo
da annullamento e da concambio nelle operazioni di fusione e
di scissione.
Salve le modifiche necessarie per il loro coordinamento
con il sistema di prelievo introdotto dalla presente riforma,
verranno invece mantenuti i regimi di neutralità fiscale e di
determinazione dell'imponibile, previsti sia dal decreto
legislativo n. 358 del 1997, che dal decreto legislativo n.
544 del 1992;
d) riformulazione della disciplina del credito
d'imposta per imposte pagate all'estero.
Coerentemente con l'introduzione del consolidato mondiale
e con una più generale esigenza di un aggiornamento
dell'istituto, viene prevista la revisione della disciplina
del credito per imposte pagate all'estero, al fine di: 1)
operare il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera
ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo
per queste ultime, prevedere il riferimento a tutte quelle
operanti nello stesso Paese; 2) consentire il riporto in
avanti ed all'indietro del credito d'imposta inutilizzato per
un periodo eventualmente differenziato, non inferiore ad otto
esercizi;
e) opzione per la trasparenza delle società di
capitali ("consortium relief").
L'indeducibilità delle perdite su partecipazioni,
conseguente all'introduzione della
"partecipation-exemption", richiede l'introduzione di
opportuni correttivi, per evitare la penalizzazione delle
"corporate joint venture" ed, in genere, degli altri
accordi che richiedono la costituzione di società di capitali,
alla cui compagine sociale partecipano a loro volta altre
società di capitali o enti commerciali. In questi casi, gli
eventuali risultati negativi della "joint venture"
sarebbero infatti fiscalmente irrilevanti per i partner,
salva la possibilità per uno solo di questi, ricorrendone
le condizioni, di avvalersi del consolidato fiscale. Al fine
di rimuovere questo effetto negativo, sarà consentito, in
questi casi, di optare per il regime di trasparenza fiscale
delle società di persone.
La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in
presenza di soci non residenti, solo in assenza dell'obbligo
di ritenuta sugli utili distribuiti.
La società che esercita l'opzione garantisce con il
proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi fiscali da
parte dei soci;
f) determinazione forfettaria del reddito derivante
dalle attività marittime (cosiddetta "tonnage
tax").
Il 24 giugno 1997 la Commissione europea ha approvato
nuove linee guida relativamente agli aiuti di Stato consentiti
per l'attività marittima. Queste linee guida sono
prevalentemente mirate a consentire la riduzione dei costi
previdenziali e fiscali: per questi è in specie prevista la
riduzione a zero dell'imposizione sul reddito, da sostituire
con un'imposta dovuta in cifra fissa per fasce di tonnellaggio
di stazza netta. In conformità alle linee guida della
Commissione, la Germania, l'Olanda, la Norvegia e
l'Inghilterra hanno abolito l'imposizione sul reddito
derivante dalle attività marittime, sostituendola con
un'imposta sul tonnellaggio. Altri Stati membri stanno per
adottare analoghe iniziative. Questa riforma, al fine di
mantenere la competitività delle imprese di navigazione
italiane, prevede coerentemente un meccanismo di prelievo
forfetario basato sul tonnellaggio;
g) riformulazione delle norme volte a contrastare
l'utilizzo di Paesi a regime fiscale privilegiato.
Nel testo unico sulle imposte dirette, le norme volte a
contrastare l'utilizzo di società residenti in Paesi a regime
fiscale privilegiato sono attualmente contenute nell'articolo
127-bis. Questa disposizione prevede l'imputazione, ai
soci residenti, del reddito prodotto da controllate estere
residenti nei Paesi predetti (cosiddetti "CFC").
La norma va riformulata, al fine di estendere
l'applicazione della particolare disciplina anche alle società
collegate al soggetto residente, prevedendo - in assenza del
requisito del controllo - l'imputazione del maggiore fra
l'utile di bilancio ed un reddito forfetariamente determinato,
mediante l'applicazione di coefficienti di rendimento ai beni
che figurano nell'attivo patrimoniale. Nel caso relativo ai
fornitori residenti in Paesi a bassa fiscalità, al fine di
consentire la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti,
quando il committente residente renda note le operazioni poste
in essere all'amministrazione finanziaria e fornisca la prova
che le stesse rispondono ad un effettivo interesse economico
ed hanno avuto concreta esecuzione.
5. Articolo 5. - L'imposta sul valore aggiunto.
L'attuale disciplina dell'IVA è il prodotto di un lungo
processo di stratificazione normativa. Si può calcolare che,
dal momento dell'introduzione dell'IVA nel nostro ordinamento
(operata con il decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633), ad oggi, si siano succeduti più di 80
provvedimenti legislativi "fondamentali".
Ne è derivato un quadro normativo in cui si sovrappongono
criteri non sempre omologhi. I singoli istituti si sviluppano
in sequenze esasperatamente casistiche, gli obblighi formali
ed i meccanismi applicativi sono disciplinati in modo
evidentemente troppo complesso.
Ne deriva l'esigenza di riformare l'IVA, sulla base dei
princìpi generali della codificazione, delineati nell'articolo
2 del presente disegno di legge.
Fermi restando, ovviamente, i vincoli comunitari.
In questa logica, si può in particolare notare quanto
segue:
a) la riforma mira all'obiettivo di avvicinare la
struttura dell'imposta sul valore aggiunto a quella propria e
tipica di un'imposta sui consumi. Ciò perché sono presenti
nella disciplina vigente - come modificata dal decreto
legislativo n. 313 del 1997, in attuazione di una delle
deleghe conferite con la legge n. 662 del 1996 - distorsioni
applicative che incidono sui criteri di determinazione della
base imponibile. In particolare, le disposizioni in tema di
indetraibilità dell'imposta assolta a monte non sono coerenti
con i criteri sviluppati dalla normativa comunitaria e dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee;
b) viene espressa la necessità di un coordinamento
con il sistema dell'accisa, per evitare gli effetti di
parziale duplicazione giuridica ed economica, presenti nella
disciplina vigente; effetti che conseguono ad alcune delle
attuali e principali forme di determinazione della base
imponibile;
c) si prevede la razionalizzazione dei sistemi
speciali in funzione della particolarità dei settori
interessati. Nel rispetto delle prescrizioni comunitarie in
materia, ogni regime speciale deve assicurare l'attuazione dei
princìpi generali e dei criteri informatori propri
dell'imposta dell'IVA, introducendo gli elementi differenziali
specifici, richiesti dalla particolarità dei settori
interessati. In altri termini, i regimi speciali devono
manifestarsi in adattamenti della disciplina generale, senza
contraddirne i princìpi ispiratori. Le particolarità dei
singoli settori non devono produrre distorsioni
nell'applicazione dell'imposta, aggravi od oneri maggiori,
rispetto a quelli ordinariamente configurabili;
d) si estende anche all'IVA il processo di
semplificazione degli adempimenti formali a carico dei
contribuenti, già iniziato, nel corso di questa legislatura,
con l'adozione dei primi interventi per il rilancio
dell'economia ("100 giorni").
La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5
caratterizza in modo innovativo la disciplina dell'imposta.
Compatibilmente con i vincoli comunitari, si prevede
l'esclusione dalla base imponibile dell'1 per cento del volume
d'affari, destinato a finalità etiche, nella logica della
"De-Tax" (o "A-Tax").
Per quanto riguarda il medesimo comma 2 dell'articolo 5,
si procederà con una metodologia analoga a quella indicata
all'articolo 3.
In sede di impostazione della legge finanziaria, le
risorse disponibili saranno ripartite a seconda delle
priorità: la parte più consistente sarà ovviamente destinata
alla riduzione delle aliquote, mentre una quota minore sarà
invece destinata a coprire l'onere derivante dall'attuazione
del comma considerato.
Va infine ricordato che la sessione di bilancio resta
momento essenziale per la ricomposizione del processo
decisionale. Processo caratterizzato da due momenti
fondamentali: da un lato, la valutazione delle risorse
disponibili; dall'altro lato, la loro destinazione.
6. Articolo 6. - L'imposta sui servizi.
Il mondo delle cosidette "imposte minori" è popolato da
forme fiscali eterogenee. Che tuttavia hanno alcuni profili in
comune: la frammentata molteplicità dei presupposti
impositivi; le dimensioni contenute delle basi imponibili;
l'elevato numero dei contribuenti coinvolti; la consistenza e
la continuità del gettito prodotto.
La "minorità" ha escluso, per lungo tempo, queste imposte
dalle riforme che hanno, invece, più volte investito le
imposte "maggiori".
Questo segmento della fiscalità statale si è così
sviluppato in modo complesso, disperdendosi in una grande
varietà di tipologie strutturali e di adempimenti formali e
sostanziali.
Per questo motivo, la riforma delle imposte minori segue
un movimento inverso rispetto a quello che ne ha determinato
lo sviluppo: la concentrazione si sostituisce alla dispersione
delle forme impositive.
Anche in questo settore viene in specie attuato il
principio cardine proprio di questa riforma fiscale: "e
pluribus unum"; dalla molteplicità all'unitarietà.
L'imposta sui servizi concentra in particolare, in
un'unica obbligazione fiscale, una vasta serie di imposte
minori.
Va, in specie, notato che la fiscalità minore si
caratterizza per la richiesta e la conseguente fruizione, da
parte del contribuente, di un servizio pubblico.
Su questo denominatore comune non viene soltanto fondata
l'unificazione dei presupposti d'imposta, ma anche l'unicità
dell'obbligazione fiscale e l'unitarietà delle modalità di
prelievo.
A questa drastica semplificazione e concentrazione del
prelievo si collegano due effetti positivi: la riduzione ai
minimi termini degli adempimenti richiesti al contribuente e
la possibilità di realizzare apprezzabili economie di scala
interne all'amministrazione finanziaria.
7) Articolo 7. - L'accisa.
Attualmente, l'imposizione sull'energia si articola in
una vasta molteplicità di forme di prelievo. Nel complesso, il
livello dell'imposizione è elevato, anche se la sua incidenza
rispetto al prodotto interno lordo (PIL) si è ridotta
dall'inizio degli anni novanta.
Il gettito deriva quasi totalmente dalle imposte sugli oli
minerali e sul gas metano; imposte che non sono applicate in
modo uniforme nel Paese.
Rispetto alla media europea, in Italia i prezzi
dell'energia sono relativamente più elevati ed i consumi
energetici più ridotti. Il livello dei prezzi finali e
dell'imposizione è sensibilmente più elevato nel settore
civile e dei trasporti, che nel settore industriale, soggetto
a vincoli di competitività internazionale.
Il livello raggiunto dalla fiscalità in campo energetico è
stato determinato, fino ad oggi, da necessità di gettito e non
ha seguito logiche di ordine ambientale.
L'unico tentativo in questo senso - peraltro connesso ai
vincoli internazionali di adesione agli accordi di Kyoto - è
stato quello fatto con la cosidetta "carbon tax". Un
meccanismo di prelievo aggiunto sui prodotti di combustione,
che tuttavia non si è mai sviluppato, perché destinato ad
incrementare una fiscalità energetica già troppo elevata in
partenza.
La riforma del sistema dell'accisa, delineata
dall'articolo 7 del presente disegno di legge, comprende il
riordino dell'imposizione sull'energia, ma si estende
all'imposizione su altri prodotti (come, ad esempio, alcoli e
spiriti); prodotti, questi ultimi, accomunati, a quelli della
prima e più ampia categoria, dal denominatore comune
dell'assoggettamento ad accisa.
La norma di delega individua nell'efficienza e
nell'ottimalità i principi ordinatori del sistema
dell'accisa.
Più in particolare, le direttrici della riforma sono due:
la determinazione graduale delle singole accise ed il
coordinamento del sistema dell'accisa con l'imposta sui
consumi. Le finalità della riforma sono la riduzione
dell'incidenza dell'accisa sui prodotti essenziali, la
correzione degli effetti esterni negativi su ambiente, salute
e benessere e l'eliminazione delle duplicazioni d'imposta.
8. Articolo 8. - Graduale eliminazione dell'IRAP.
L'introduzione dell'IRAP - in attuazione di una delle
deleghe contenute nella legge n. 662 del 1996 - ha costituito,
e lo si è già notato, un caso notevole di "particolarismo"
fiscale domestico. Mentre gli altri ordinamenti fiscali
europei tendevano, e tendono, a convergere verso istituti
uniformi - indotti dalla crescente globalizzazione ed
interdipendenza delle economie nazionali - in Italia si è
fatta una scelta "divergente": l'elemento più tipico della
nuova imposta IRAP è, infatti, la sua assoluta
particolarità.
Unica nello scenario internazionale, estranea alla
tradizione comunitaria e nazionale, l'IRAP dovrebbe in specie
soddisfare un'esigenza di semplificazione e perseguire un
obiettivo di innovazione. Parallelamente all'istituzione della
nuova imposta sono stati, infatti, soppressi alcuni tributi ed
i contributi sanitari. Sul piano dell'innovazione sostanziale,
si è mirato ad introdurre uno strumento di prelievo capace di
orientare (di "dirigere") le scelte degli operatori economici
verso il capitale di rischio, invece che verso il capitale di
debito; verso l'investimento innovativo in macchine, invece
che verso i lavoratori, eccetera.
A conclusione del ciclo iniziale di applicazione
dell'imposta, si può fare un bilancio.
L'introduzione dell'IRAP non ha semplificato il sistema
fiscale. L'IRAP si caratterizza, infatti, proprio a causa
dell'assoluta unicità e complessità dei suoi criteri di
applicazione, soprattutto sotto il profilo del costo della
gestione dei dati contabili. La proliferazione degli
adempimenti a carico del contribuente ha dato in specie luogo
ad una sorta di "terzo binario". Alle regole civilistiche,
sulla redazione del bilancio, ed alle disposizioni fiscali,
per la determinazione dei redditi, si sono in specie aggiunti
ulteriori criteri, per identificare le voci del conto
economico rilevanti ai fini del calcolo del valore aggiunto
della produzione (vap).
In sintesi, le complicazioni derivanti dall'estremo
tecnicismo tipico della nuova disciplina hanno di gran lunga
superato gli effetti di semplificazione connessi alla
soppressione dei vecchi tributi.
Quanto agli obiettivi di innovazione è possibile notare e
confermare che non solo l'IRAP, ma anche le altre misure -
adottate nel corso della passata legislatura e orientate nella
medesima direzione, come la dual income tax- sono
informate a princìpi favoristici e dirigistici. Viene esclusa
la neutralità del sistema fiscale rispetto alle scelte degli
operatori economici, indirizzate d'imperio verso specifiche
forme di impiego dei fattori della produzione.
Inoltre, l'introduzione dell'IRAP ha reso più gravoso il
carico fiscale sulle imprese individuali, sui lavoratori
autonomi e sugli enti non commerciali: questi soggetti, in
precedenza esclusi dall'imposta locale sui redditi (ILOR),
contribuiscono in specie attualmente per il 35 per cento al
gettito complessivo dell'IRAP.
Ma l'aspetto più negativo della nuova imposta è, senza
dubbio, costituito dalla penalizzazione del lavoro.
L'IRAP avrebbe dovuto detassare il lavoro e quindi
favorire l'occupazione. Non è stato e non è così. E' stato ed
è l'opposto.
In specie, l'IRAP, tassando il costo del lavoro ed il
costo del denaro, e non essendo deducibile dall'imposta sui
redditi (come invece erano i vecchi contributi), non solo
accresce rispetto al passato il carico fiscale sul lavoro, ma
nel presente e per il futuro favorisce l'investimento in
"robot" e/o in "macchine rubalavoro" (che non pagano
l'IRAP), o all'estero (dove è possibile l'assunzione di operai
stranieri, al posto degli italiani, senza pagare l'IRAP).
Conseguentemente, l'imposta si è rivelata fortemente
penalizzante per le imprese più "labour intensive", per
i soggetti che fanno maggiormente ricorso al lavoro come
essenziale fattore della produzione.
Ne deriva una discriminazione inaccettabile, a danno del
"capitale umano": uno dei valori che invece sono considerati
più importanti, in questa legislatura, tra l'altro anche per
accrescere la solidità e la competitività internazionale del
nostro sistema produttivo.
In questa direzione si collocano già del resto le misure
contenute nell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001. In
particolare, gli incentivi fiscali per il potenziamento del
sistema produttivo non sono previsti solo per l'acquisto di
beni strumentali nuovi, ma anche per gli investimenti in
"capitale umano". Dalle attività di formazione del personale
addetto, all'attività produttiva, agli interventi a sostegno
della creazione di asili nido aziendali, eccetera. La leva
fiscale viene, così, utilizzata per favorire il
soddisfacimento di primarie esigenze sociali dei lavoratori,
non considerati come "fattori della produzione", ma come
soggetti da valorizzare, tutelando anche la loro dimensione
familiare.
9. Articoli 9 e 10.
L'attuazione di una riforma fiscale così ampia ed intensa
può essere solo graduale, tale da assicurare coerenza tanto
con gli equilibri di finanza pubblica delineati negli
strumenti di programmazione finanziaria adottati annualmente,
quanto con gli impegni derivanti dai programmi di stabilità
concordati con l'Unione europea.
In particolare:
a) la struttura flessibile propria del disegno
della nuova IRPEF consente di modularne l'introduzione in
funzione delle risorse via via disponibili. Non avrebbe dunque
senso l'argomento negativo critico secondo cui la riforma
avrebbe un "costo", stimato "ex ante". Un costo che
polemicamente si vorrebbe rigido ed insostenibile.
L'attuazione della riforma sarà invece "flessibile" e
perciò "sostenibile", pur nella sua coerenza di fondo;
b) per le altre parti della riforma, escluse
ovviamente quelle a costo zero, la copertura sarà prodotta
dall'ampliamento della base imponibile (prodotta dai nuovi
meccanismi di competizione-attrazione; dal recupero di base
imponibile, eccetera) e da economie di bilancio;
c) "De-Tax" (od " A-Tax ").
L'ammontare delle risorse per finanziare la De-Tax sarà
determinato con legge finanziaria, mentre alla copertura
parziale o totale del relativo onere si provvederà utilizzando
una parte dei fondi che saranno qui accantonati per
l'obiettivo della cooperazione internazionale.
Per evitare effetti distributivi erratici e trasferimenti
intertemporali di reddito inopportuni, il vincolo di bilancio
aggregato è completato da una rilevante garanzia per i singoli
settori istituzionali.
L'introduzione della riforma, tenuto conto anche della
riforma della previdenza, dovrà mantenere invariati i saldi
dei singoli settori, in primo luogo delle famiglie e delle
imprese, garantendo in questo modo da trasferimenti non
intenzionali.
Il vincolo di bilancio aggregato, come quello settoriale,
saranno esplicitati anno per anno e settore per settore nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.
In particolare, le esigenze di flessibilità del sistema
riformato, coerentemente con le esposte necessità di
attuazione graduale, richiedono che l'intervento di radicale
rinnovamento del sistema fiscale si accompagni alla
possibilità di interventi correttivi ed integrativi, nei due
anni successivi al completamento della riforma. Interventi,
questi, da attuare attraverso una serie di decreti legislativi
da adottare nel termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge. Parallelamente, la possibilità di
ulteriore intervento da parte del legislatore delegato deve
intendersi rivolta anche all'introduzione di tutte le
modificazioni legislative necessarie per il migliore
coordinamento delle disposizioni vigenti, sulla base dei
medesimi princìpi e criteri direttivi. Solo in questo modo è
possibile garantire la costruzione complessiva e coerente di
un sistema fiscale riformato e depurato dalle vischiosità
derivanti dalle disarmonie previgenti.
Come si è premesso, l'intervento in atto mira alla riforma
del sistema fiscale statale. Ne deriva che il tema dei
rapporti dello Stato con le regioni e gli enti locali, nella
dimensione fiscale e finanziaria, resta transitoriamente
garantito dagli attuali meccanismi qualitativi e quantitativi
di finanza locale, comunque, sul presupposto e nella
prospettiva che il completamento e l'attuazione del processo
di riforma costituzionale, iniziato con la "novella"
costituita dal Titolo V della parte seconda e da proseguire
con la devoluzione, impegna insieme il Governo e gli altri
soggetti del federalismo ad una parallela progressiva riforma
dell'intero sistema di federalismo fiscale.
Per assicurare che la verifica e il dibattito parlamentare
sui decreti adottati dal Governo nell'esercizio delle deleghe
conferite con il presente disegno di legge possano svilupparsi
in maniera approfondita e integrale, salvaguardando le
esigenze di completezza, qualificazione e sistematicità, si
prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare
bicamerale chiamata ad esprimersi proprio sugli schemi dei
decreti adottati per la costruzione della riforma in esame. La
Commissione sarà composta complessivamente da trenta
parlamentari, in misura paritetica tra senatori e deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente di ciascun ramo del
Parlamento, nel rispetto della proporzione esistente tra i
diversi gruppi parlamentari. Termini e modalità previsti per
l'emanazione dei pareri richiesti, riprendendo forme già
collaudate in passato per analoghi procedimenti, rispondono
alle parallele esigenze di adeguato approfondimento
specialistico e di massimo snellimento dei lavori. A questo
fine, si prevede che il termine per l'espressione del parere
sia di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
di provvedimenti alla predetta Commissione, con la facoltà di
richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una
proroga di non oltre venti giorni, in considerazione della
complessità della materia o per il numero dei provvedimenti
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.