XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2144
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).
1. II Governo è delegato alla riforma del sistema fiscale
statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate
in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito
delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui
servizi, accisa.
Art. 2.
(Codificazione).
1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei
seguenti princìpi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali
dell'imposizione, nel rispetto dei princìpi di legalità, di
capacità contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai princìpi
fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano
l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia;
c) le norme fiscali sono informate ai princìpi di
chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva,
irretroattività;
d) è vietata la doppia imposizione giuridica;
e) è vietata l'applicazione analogica delle norme
fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo
dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) è garantita la tutela dell'affidamento e della
buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte
le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale,
delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione
fiscale prevede princìpi e regole, comuni a tutte le imposte,
su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) la disciplina dell'obbligazione fiscale
minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento
degli obblighi fiscali;
i) la sanzione fiscale amministrativa si concentra
sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla
violazione;
l) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei
casi di frode e di effettivo e rilevante danno per
l'erario.
2. Il codice può essere derogato o modificato solo
espressamente e mai da leggi speciali.
Art. 3.
(Imposta sul reddito).
1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote
dell'imposta sul reddito, rispettivamente del 23 per cento
fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel
rispetto dei princìpi della codificazione, la riforma
dell'imposta sul reddito si articola come segue:
a) inclusione, tra i soggetti passivi
dell'imposta, degli enti non commerciali;
b) per quanto riguarda l'imponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di
povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da
imposizione;
2) progressiva sostituzione delle detrazioni in
deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione dei
seguenti valori e criteri: famiglia, casa, sanità, istruzione,
formazione, ricerca, previdenza; non profit,
volontariato e confessioni religiose, i cui rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di
intese; costi sostenuti per la produzione dei redditi di
lavoro;
4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e
medi;
5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili
percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio
di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per
ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
6) per la determinazione del reddito di impresa,
applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute
nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con
inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e
delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie
qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di
doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei
costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
7) regime differenziato di favore fiscale per la parte
di retribuzione o compenso commisurata ai risultati
dell'impresa;
c) per quanto riguarda il regime fiscale
sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i
redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli
strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su
quello proprio dei titoli del debito pubblico;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli
investitori istituzionali sulla base dei princìpi di cassa e
di compensazione;
4) regime differenziato di favore fiscale per il
risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza
privatizzate;
d) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del processo di semplificazione degli
adempimenti formali avviato, nella XIV legislatura, con i
primi interventi per il rilancio dell'economia;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione del concordato triennale preventivo
per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro
autonomo;
e) previsione di una clausola di salvaguardia, in
modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti
sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del
precedente.
2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria
sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle
entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di
imposizione personale.
3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, il
valore delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, a
valere per i successivi esercizi, è indicato nella legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Imposta sul reddito delle società).
1. Nel rispetto dei princìpi della codificazione, per
incrementare la competitività del sistema produttivo,
adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti
in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma
dell'imposizione sul reddito delle società si articola come
segue per quanto riguarda l'imponibile:
a) determinazione in capo alla società o ente
controllante di un'unica base imponibile per il gruppo
d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi
partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica
degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente
previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle
controllate non residenti; eguale esclusione della società o
ente controllante non residente e senza stabile organizzazione
nel territorio dello Stato; definizione della nozione di
stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli
accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la
definizione del requisito del controllo riferimento ad una
partecipazione non inferiore a quella necessaria per il
controllo di diritto di cui all'articolo 2359, primo comma,
numero 1), del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio
dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il
caso del venire meno del requisito del controllo; regime
facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni
diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli
enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita
dal gruppo o di suo scioglimento, riallineamento dei valori
fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità e
recupero a tassazione di quanto dedotto ai sensi della lettera
l), seconda parte; limite all'utilizzo di perdite
fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione
dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento
totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso
alla formazione del reddito imponibile per i dividendi
distribuiti dalle società consolidate; identità dell'esercizio
sociale per ciascuna società del gruppo, prevedendo gli
adempimenti necessari per la determinazione dell'imponibile di
gruppo nel caso di diversità dei periodi d'imposta; eventuale
esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate
che esercitino determinate attività diverse da quella della
controllante; esclusione dal concorso alla formazione del
reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società
con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di
svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra
società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di
gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione
nella società consolidata è minore del valore fiscale
riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto
contabile di tale società, riallineamento del secondo valore
al primo determinando i criteri per la determinazione e la
ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e
del passivo della società partecipata;
b) determinazione in capo alla società o ente
controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso
anche alle società controllate non residenti sulla base degli
stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato
nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito
previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente
controllante di grado più elevato residente nel territorio
dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti;
irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non
inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore
normale per i beni ed i servizi scambiati fra società
residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto
previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma
algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota
di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente
posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione
dei bilanci della controllante residente e delle controllate
estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed
eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore
tutela degli interessi erariali determinabili anche per il
singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a
quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di
imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile
organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia
imposizione economica e giuridica; al fine di consentire
l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso
prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione
del reddito imponibile; semplificazione della determinazione
della base imponibile delle controllate non residenti, anche
escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI,
e del titolo II del citato testo unico delle imposte sui
redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni
giuridiche nazionali;
c) esenzione delle plusvalenze realizzate
relativamente a partecipazioni in società con o senza
personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti al
verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità
della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni
finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle
classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo
di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2)
esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva
attività commerciale; 3) residenza della società partecipata
in un Paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di
cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione
previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel
caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti
predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte
negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della
nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero
non inferiore a due;
d) esclusione dal concorso alla formazione del
reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da
società con personalità giuridica sia residenti che non
residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della
liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo
127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti
in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi
connessi alla gestione delle partecipazioni;
e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e
simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a
partecipazioni in società con o senza personalità giuridica,
sia residenti, sia non residenti che si qualificano per
l'esenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei
costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni
che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera
c);
f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di
indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel
caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di
utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e
d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità
per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di
partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla
stessa lettera c), escludendo quelle relative a
controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente
anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a
seguito dell'opzione di cui alla lettera h); per la
determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti
dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il
valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui
alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio
netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli
di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione
della partecipazione consolidata potrà essere previsto il
recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari
dedotti per effetto della esclusione di cui alla seconda parte
della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di
cui alla lettera g);
g) in conformità a quanto disposto in altri
ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli
oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti
dal socio che detiene direttamente o indirettamente una
partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale
sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base
dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile,
verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il
patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio
eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri
finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle
società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio
netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio
qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni
societarie a catena e differenziandolo per le società la cui
attività consiste in via esclusiva o prevalente
nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto
superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente
dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti
derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del
socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli
oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente
indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito
d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto
rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile
corrispondente alla partecipazione del socio al netto del
capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato
dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso
di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non
inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2)
dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue
parti correlate intendendo per tale quello derivante da mutui
e depositi di danaro e da ogni altro rapporto qualificabile
economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle
garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei
comportamenti e degli atti giuridici che seppure non
formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie
ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento
dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in
esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di
quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice
civile; irrilevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio
dell'attività bancaria;
h) facoltà delle società di capitali i cui soci
siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con
una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per
cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle
società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente
essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel
caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo
sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione
garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli
obblighi tributari da parte dei soci;
i) deducibilità delle componenti negative di
reddito forfettariamente determinate, quali le rettifiche
dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente
dal transito dal conto economico al fine di consentire il
differimento d'imposta anche se calcolate in sede di
destinazione dell'utile; nel caso di incapienza
dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione
della deducibilità delle predette componenti negative di
reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società
inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei
necessari meccanismi per il recupero delle imposte
differite;
l) riformulazione della disciplina del credito per
imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine
di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla
disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone
il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a
ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per
queste ultime, mantenere il riferimento a tutte quelle
operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti
ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero
inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non
inferiore a otto esercizi;
m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive
modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto
prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da
annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione
e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di
neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile
previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli
coerenti alle logiche della disciplina recata dalla
riforma;
n) opzione e relativi termini e modalità di
esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta
relativa al reddito derivante dall'utilizzazione delle navi
indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed
eventualmente anche a quello derivante dalle attività
commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il
prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio;
a tale scopo: 1) l'identificazione delle attività ammesse al
regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai
criteri di cui alla comunicazione recante "Nuovi orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo"
COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24
giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità
di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri
dell'Unione europea; 2) la tassa sarà commisurata in cifra
fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione
di diverse fasce di tonnellaggio di modo che l'importo
unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del
tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto
negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità
dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni
di beni e servizi fra le società il cui reddito si determina
in modo forfetario secondo i criteri predetti e le altre
imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la
disciplina del valore normale prevista dall'articolo 76, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
o) riformulazione dell'articolo 127-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci
residenti del reddito prodotto da società estere controllate
residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di
estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere
collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del
requisito del controllo invece della determinazione
dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista
l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle
imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di
coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di
beni che compongono l'attivo patrimoniale;
p) mantenimento della soglia di fatturato per
l'applicazione degli studi di settore;
q) abrogazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni.
2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1
insiste un'aliquota unica del 33 per cento.
Art. 5.
(Imposta sul valore aggiunto).
1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si
articola, sulla base dello standard comunitario, come
segue:
a) progressiva riduzione delle forme di
indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in
modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria
e tipica di una imposta sui consumi;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in
modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in
funzione della particolarità dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali.
2. Ogni anno la legge finanziaria determina, nel quadro
dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume d'affari che
può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai
privati a finalità etiche.
Art. 6.
(Imposta sui servizi).
1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola
concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione
fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, in particolare i
seguenti tributi:
a) imposta di registro,
b) imposte ipotecarie e catastali,
c) imposta di bollo,
d) tassa sulle concessioni governative,
e) tassa sui contratti di borsa,
f) imposta sulle assicurazioni,
g) imposta sugli intrattenimenti.
Art. 7.
(Accisa).
1. La riforma del sistema dell'accisa è improntata a
criteri di efficienza e ottimalità. In particolare, le singole
accise sono gradualmente determinate e coordinate con
l'imposta sui consumi, in modo da ridurne l'incidenza sui
prodotti essenziali e correggerne gli effetti esterni negativi
su ambiente, salute e benessere. Il coordinamento con le altre
forme di imposizione, inoltre, evita gli effetti viziosi di
moltiplicazione dell'imposta.
Art. 8.
(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle
attività produttive).
1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti
legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria
esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.
Art. 9.
(Attuazione, raccordi e copertura
finanziaria).
1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti
legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della
sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti
dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della
riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione
dedicata del Documento di programmazione
economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari
elementi di informazione.
2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli da
3 a 8 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, il Ministro
dell'economia e delle finanze, dopo averne data tempestiva
notizia al Parlamento, assume le conseguenti iniziative,
predisponendo, secondo le procedure previste dall'articolo 10,
un apposito decreto che, variando opportunamente le aliquote
delle singole imposte, corregga l'andamento del gettito per
ripristinare la situazione di invarianza.
3. Fino al completamento della riforma prevista ai sensi
della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate.
Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi al
completamento della riforma, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge,
possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le
modificazioni legislative necessarie per il migliore
coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa
transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi
fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.
4. Fino al completamento del processo di riforma
costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e
qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In
particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà
compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da
compartecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del
federalismo fiscale.
Art. 10.
(Disposizioni finali).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituita una Commissione composta da
quindici senatori e quindici deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della
proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base
delle designazioni dei gruppi medesimi.
2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti ai sensi
della presente legge sono trasmessi alla Commissione
parlamentare di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere.
Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi dei decreti stessi. La Commissione
può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò
si renda necessario per la complessità della materia o per il
numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame
della Commissione.
3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga
del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle
materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione
dei decreti legislativi previsti dal medesimo comma 2 sono
prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato
comma 2, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del
terzo periodo del medesimo comma 2, il parere si intende
espresso favorevolmente.