XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2141




        Onorevoli Colleghi! - Da quasi ottanta anni si attende una regolamentazione organica del settore delle case da gioco, che svolge un ruolo primario nella costruzione di una offerta turistica locale adeguata agli standard internazionali. E' sufficiente ricordare che in Europa ci sono circa 650 case da gioco - tutte posizionate ad un'ora di volo dall'Italia - per comprendere il danno che la situazione attuale comporta al livello di competizione turistica delle nostre località, testimoniato anche dal forte esodo degli stessi flussi turistici domestici verso quei Paesi in cui questi impianti sono promossi e legalizzati. Il rinnovo della nostra immagine turistica è diventato oggi un imperativo, atteso che sui mercati internazionali abbiamo perso in circa trent'anni crescenti quote di mercato. L'apertura di nuove case da gioco potrebbe consentire alle località turistiche del nostro Paese di aumentare la propria capacità di competizione internazionale.
        Del resto, è ormai fortemente sentita l'esigenza di riformare un quadro normativo non più al passo con i tempi e fortemente iniquo, perché stabilisce un principio (l'illegittimità dell'apertura delle case da gioco) derogato solo per quattro limitati casi, corrispondenti ai casinò attualmente aperti in Italia. Del resto, da tempo la Corte costituzione ha rilevato le contraddittorietà e i paradossi del sistema, sollecitando un intervento del legislatore. Con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, la Consulta ha infatti affermato: "(...) mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...). Si impone quindi la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...)". Concludendo, con grande preveggenza, che: "(...) queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale, vanno soddisfatte in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e le disarmonie delle quali si è detto". Anche recentemente la Corte, con la sentenza n. 291 del 25 luglio 2001, ha riaffermato, sulla scia della precedente sentenza n. 152 del 1985, la necessità, ora improrogabile, di un'organica disciplina della materia, su scala nazionale, per armonizzare la normativa di settore al quadro costituzionale.
        Oltre che per opportunità economica e urgenza legislativa, un'organica normativa in materia si impone per contrastare adeguatamente il gioco d'azzardo clandestino unitamente ai tanti altri fenomeni malavitosi ad esso connessi come l'usura, la prostituzione, eccetera.
        In tale contesto i nuovi casinò costituirebbero ad un tempo attrattiva turistica e fonte di finanziamento; si porrebbero quale "volàno" per investimenti in ulteriori occasioni di richiamo e d'attrattiva, per la sistemazione ed il recupero dei beni culturali, per la sistemazione dell'arredo urbano; sarebbero occasione di lavoro e di benessere per numerosi addetti professionali qualificati; produrrebbero, infine, nuova ricchezza che verrebbe distribuita sul territorio stimolando l'economia locale e più alti livelli di consumo.




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