XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2141
Onorevoli Colleghi! - Da quasi ottanta anni si attende
una regolamentazione organica del settore delle case da gioco,
che svolge un ruolo primario nella costruzione di una offerta
turistica locale adeguata agli standard internazionali.
E' sufficiente ricordare che in Europa ci sono circa 650 case
da gioco - tutte posizionate ad un'ora di volo dall'Italia -
per comprendere il danno che la situazione attuale comporta al
livello di competizione turistica delle nostre località,
testimoniato anche dal forte esodo degli stessi flussi
turistici domestici verso quei Paesi in cui questi impianti
sono promossi e legalizzati. Il rinnovo della nostra immagine
turistica è diventato oggi un imperativo, atteso che sui
mercati internazionali abbiamo perso in circa trent'anni
crescenti quote di mercato. L'apertura di nuove case da gioco
potrebbe consentire alle località turistiche del nostro Paese
di aumentare la propria capacità di competizione
internazionale.
Del resto, è ormai fortemente sentita l'esigenza di
riformare un quadro normativo non più al passo con i tempi e
fortemente iniquo, perché stabilisce un principio
(l'illegittimità dell'apertura delle case da gioco) derogato
solo per quattro limitati casi, corrispondenti ai casinò
attualmente aperti in Italia. Del resto, da tempo la Corte
costituzione ha rilevato le contraddittorietà e i paradossi
del sistema, sollecitando un intervento del legislatore. Con
la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, la Consulta ha infatti
affermato: "(...) mentre è messa in grado di esaminare per la
prima volta profili di legittimità costituzionale che
riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può
esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a
partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di
disorganicità (...). Si impone quindi la necessità di una
legislazione organica che razionalizzi l'intero settore
(...)". Concludendo, con grande preveggenza, che: "(...)
queste esigenze di organica previsione normativa su scala
nazionale, vanno soddisfatte in tempi ragionevoli per superare
le insufficienze e le disarmonie delle quali si è detto".
Anche recentemente la Corte, con la sentenza n. 291 del 25
luglio 2001, ha riaffermato, sulla scia della precedente
sentenza n. 152 del 1985, la necessità, ora improrogabile, di
un'organica disciplina della materia, su scala nazionale, per
armonizzare la normativa di settore al quadro
costituzionale.
Oltre che per opportunità economica e urgenza legislativa,
un'organica normativa in materia si impone per contrastare
adeguatamente il gioco d'azzardo clandestino unitamente ai
tanti altri fenomeni malavitosi ad esso connessi come l'usura,
la prostituzione, eccetera.
In tale contesto i nuovi casinò costituirebbero ad
un tempo attrattiva turistica e fonte di finanziamento; si
porrebbero quale "volàno" per investimenti in ulteriori
occasioni di richiamo e d'attrattiva, per la sistemazione ed
il recupero dei beni culturali, per la sistemazione
dell'arredo urbano; sarebbero occasione di lavoro e di
benessere per numerosi addetti professionali qualificati;
produrrebbero, infine, nuova ricchezza che verrebbe
distribuita sul territorio stimolando l'economia locale e più
alti livelli di consumo.