XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2141
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di approntare un'organica disciplina delle case
da gioco, anche per regolamentare il gioco d'azzardo e
contrastare il gioco non autorizzato, nonché per garantire
all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle
degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono essere
istituite, nelle regioni ove non siano già presenti, nuove
case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e
722 del codice penale.
2. L'autorizzazione all'esercizio delle case da gioco è
rilasciata dal Ministro dell'interno, su proposta della
regione. Tale autorizzazione prevede, in deroga alle leggi
vigenti, escluse quelle in materia sanitaria nonché di
destinazione d'uso dei locali e di prevenzione incendi, lo
svolgimento, nei locali destinati alle attività di gioco,
anche di attività di somministrazione di alimenti e bevande,
di ristorazione, di intrattenimento e spettacolo nonché
artistico-culturali in genere.
3. I comuni, eventualmente anche consorziati, interessati
all'apertura di case da gioco, presentano alla regione
apposita richiesta nella quale sono indicate:
a) la previsione di creazione di occupazione
diretta e indotta;
b) la capacità di accoglienza turistica del comune
interessato e dei comuni limitrofi;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche e
storico-artistiche delle strutture da adibire a case da gioco
nonché le caratteristiche urbanistiche dell'area
interessata.
4. Le istanze dei comuni sono presentate entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5. Entro i successivi due mesi, la regione, sentito il
prefetto competente per territorio, inoltra al Ministero
dell'interno la proposta di autorizzazione all'apertura
permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o,
per motivi di opportunità economica e turistica, di un massimo
di due case da gioco stagionali, che non possono essere
autorizzate all'apertura contemporanea e sono soggette a
rendicontazioni separate.
5. Con regolamento, da emanare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'interno, sono adottate le norme di attuazione del
presente articolo. Con tale regolamento sono stabilite anche
le modalità di gestione e controllo della casa da gioco. Prima
dell'emanazione del regolamento, il Governo acquisisce il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro un mese dalla richiesta.
6. Una quota dei proventi netti delle attività della casa
da gioco, fino al 30 per cento, da determinare con il
regolamento di cui al comma 5, è destinata, previa intesa tra
il soggetto gestore, la regione ed i comuni interessati, alla
realizzazione, nel territorio regionale, di infrastrutture e
servizi di pubblica utilità, anche sportivi e scolastici.
Un'ulteriore quota dei proventi netti, pari al 20 per cento, è
destinata al Ministero dell'interno, secondo modalità
stabilite dal regolamento di cui al comma 5, per essere
assegnata al fondo nazionale speciale per gli investimenti, di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244, nonché utilizzata per la lotta al riciclaggio e per
incrementare il trattamento accessorio del personale delle
Forze dell'ordine impiegato in operazioni di contrasto al
crimine che presentano un elevato grado di rischio.
7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro lo stesso termine di cui al comma 5 del presente
articolo, sono individuate, senza ulteriori aggravi di spesa,
le unità di personale della Polizia di Stato da destinare ai
controlli ed alle verifiche delle attività svolte nelle case
da gioco.
8. Le case da gioco già operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge adottano le iniziative necessarie
per adeguare la propria attività alle disposizioni
regolamentari emanate ai sensi dei commi 5 e 7.