XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2140
Onorevoli Colleghi! - Al fine di disincentivare la
pratica del ricorso ai nominativi di fantasia, è necessario
anche ridefinire, sotto il profilo sanzionatorio, il reato di
cui all'articolo 495 del codice penale. La norma, introdotta
in un contesto nel quale non vi era alcuna questione connessa
alla criminalità di importazione, prevede una sanzione mite,
proprio perché era ed è molto improbabile, da parte di un
cittadino italiano, l'utilizzo di false generalità, essendo
agevolmente ricostruibile la sua reale identità.
Un incremento dei limiti edittali della pena prevista per
il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, che
consenta l'adozione della custodia cautelare in carcere nei
confronti di chi fornisce false generalità, costituirebbe,
oggi, un concreto strumento dissuasivo ed una sanzione per
coloro che intendono sfuggire all'individuazione, facendo
costantemente uso di nominativi di fantasia.
Il meccanismo di controllo preventivo e successivo delle
generalità - garantito dal fotosegnalamento - e la concreta
repressione dell'utilizzo di nominativi di fantasia,
consentirebbe di ridurre drasticamente il numero degli
immigrati di cui non si conosce la reale identità e priverebbe
coloro che delinquono della possibilità di utilizzare questo
sperimentato strumento.
Attraverso l'introduzione dei correttivi descritti, si
potrebbe garantire un reale equilibrio tra gli interessi,
meritevoli di tutela, dello straniero che, nel rispetto delle
regole, si inserisce stabilmente nel nostro Paese e quelli,
altrettanto fondamentali per uno stato democratico, di
garantire per tutti il rispetto delle regole, sanzionando le
loro violazioni da parte dei cittadini che, delinquendo,
sottraggono spazi e risorse ad altri immigrati che, del tutto
lecitamente, intendono migliorare le loro condizioni di vita,
inserendosi stabilmente in Italia.
In questo contesto l'attuale sanzione penale di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, potrebbe essere abrogata, introducendo
contestualmente l'obbligo del fotosegnalamento per chi è
sprovvisto di documenti di identità, con facoltà per gli
appartenenti alle forze dell'ordine di trattenere presso i
propri uffici fino a ventiquattro ore i soggetti da
identificare.