XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2140




        Onorevoli Colleghi! - Al fine di disincentivare la pratica del ricorso ai nominativi di fantasia, è necessario anche ridefinire, sotto il profilo sanzionatorio, il reato di cui all'articolo 495 del codice penale. La norma, introdotta in un contesto nel quale non vi era alcuna questione connessa alla criminalità di importazione, prevede una sanzione mite, proprio perché era ed è molto improbabile, da parte di un cittadino italiano, l'utilizzo di false generalità, essendo agevolmente ricostruibile la sua reale identità.
        Un incremento dei limiti edittali della pena prevista per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, che consenta l'adozione della custodia cautelare in carcere nei confronti di chi fornisce false generalità, costituirebbe, oggi, un concreto strumento dissuasivo ed una sanzione per coloro che intendono sfuggire all'individuazione, facendo costantemente uso di nominativi di fantasia.
        Il meccanismo di controllo preventivo e successivo delle generalità - garantito dal fotosegnalamento - e la concreta repressione dell'utilizzo di nominativi di fantasia, consentirebbe di ridurre drasticamente il numero degli immigrati di cui non si conosce la reale identità e priverebbe coloro che delinquono della possibilità di utilizzare questo sperimentato strumento.
        Attraverso l'introduzione dei correttivi descritti, si potrebbe garantire un reale equilibrio tra gli interessi, meritevoli di tutela, dello straniero che, nel rispetto delle regole, si inserisce stabilmente nel nostro Paese e quelli, altrettanto fondamentali per uno stato democratico, di garantire per tutti il rispetto delle regole, sanzionando le loro violazioni da parte dei cittadini che, delinquendo, sottraggono spazi e risorse ad altri immigrati che, del tutto lecitamente, intendono migliorare le loro condizioni di vita, inserendosi stabilmente in Italia.
        In questo contesto l'attuale sanzione penale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, potrebbe essere abrogata, introducendo contestualmente l'obbligo del fotosegnalamento per chi è sprovvisto di documenti di identità, con facoltà per gli appartenenti alle forze dell'ordine di trattenere presso i propri uffici fino a ventiquattro ore i soggetti da identificare.




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