XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2140
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 495 del codice penale, è sostituito dal
seguente:
"Art. 495. (Falsa attestazione o dichiarazione ad un
pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sulla identità o
su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, a
seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente
ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del
servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o
stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una
dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto
pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria
identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali
è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o ad autorità
da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa
dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale
viene iscritta sotto falso nome".
Art. 2.
1. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 496. (False dichiarazioni sulla identità o
qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori
dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sulla
identità, sullo stato o su altre qualità della propria o della
altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata
di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del
servizio, è punito con la reclusione fino a due anni".
Art. 3.
1.Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 296, è sostituito dal seguente:
"3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato
motivo, il passaporto o altro documento di identificazione,
ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero
nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario
per l'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro
ore".
Art. 4.
1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura
penale dopo la lettera ˆâ1m) è aggiunta la seguente:
"m-bis) falsa attestazione sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo
495 del codice penale".
2. Si procede con rito direttissimo per il reato di cui
all'articolo 495 del codice penale quando risulta commesso
unitamente ad altri reati per i quali l'imputato è in stato di
arresto o di custodia cautelare.
Art. 5.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 449 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio
direttissimo risulta connesso con il reato di cui all'articolo
495 del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale
in ogni caso il rito direttissimo".