XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2140




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 495 del codice penale, è sostituito dal seguente:

        "Art. 495. (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
        Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o ad autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".


Art. 2.

        1. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 496. (False dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni".

Art. 3.

        1.Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296, è sostituito dal seguente:

        "3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per l'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore".


Art. 4.

        1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera ˆâ1m) è aggiunta la seguente:

            "m-bis) falsa attestazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale".

        2. Si procede con rito direttissimo per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale quando risulta commesso unitamente ad altri reati per i quali l'imputato è in stato di arresto o di custodia cautelare.


Art. 5.

        1. Dopo il comma 6 dell'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con il reato di cui all'articolo 495 del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo".



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