XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2138




        Onorevoli Colleghi! - L'esigenza sottesa al presente provvedimento è chiara, come è evidente l'obiettivo che lo stesso persegue.
        In altri termini, in una prospettiva adeguatrice, rispetto a quelli che sono gli standard di trattamento di coloro che sono coinvolti dall'amministrazione della giustizia nei Paesi a consolidata tradizione democratica, la delega punta alla creazione presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, di una apposita struttura che si curi di chi - pure non essendo parte in causa - ha l'obbligo di intervento nella procedura.
        Il riferimento precipuo è ai testimoni e ai giurati.
        Ed infatti: se non pare contestabile che i modi, le forme e i tempi di esercizio della giurisdizione siano indicativi di come - in un determinato Stato - è concepito il rapporto tra l'autorità e il cittadino, è parimenti indiscutibile che, ove non si assicuri una partecipazione priva di condizionamenti ambientali di chi è persona informata sui fatti determinanti ai fini della decisione, ovvero è chiamato a contribuire alla formazione della pronuncia giudiziale, ben potrebbe affermarsi che l'esercizio della giurisdizione è viziato sin dalle sue fondamenta.
        Orbene, partendo da questa considerazione, e cioè dall'esigenza che chi è chiamato a contribuire al corso della giustizia, debba farlo in un ambiente non ostile, ma sereno, è opportuno, con un approccio gradualista, l'assunzione da parte del Governo di un preciso impegno.
        L'indifferibilità e, quindi, l'urgenza del provvedimento si colgono qualora - senza alcun condizionamento di tipo ideologico - si abbia a mente quanto quotidianamente accade, soprattutto nelle corti minori, ridotte, senza tema di esagerazione, a piazze di mercato, più che a luoghi ove la giustizia è amministrata; si aggiunga, poi, che il bisogno di predisporre misure idonee, affinché il teste o il giurato non patisca alcun condizionamento di sorta dall'ambiente circostante nell'espletamento delle sue funzioni, è tanto più forte in ambito processual-penalistico, dove è in questione la libertà individuale.




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