XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2138




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di istituire, presso il Ministero della giustizia, un'Agenzia che si occupi di organizzare e di sorvegliare il funzionamento, presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, di un servizio di assistenza per coloro che siano coinvolti, non quali parti, nell'amministrazione della giustizia.


Art. 2.

        1. Il Governo, nell'emanare i decreti legislativi di cui all'articolo 1, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni e ai giurati, di seguito denominata "Agenzia";

                b) previsione che dai compiti dell'Agenzia esulino quelli afferenti la predisposizione di qualsivoglia servizio di protezione, per coloro che, per il contributo offerto all'avvio ovvero alla prosecuzione del procedimento, abbiano esposto a pericolo la loro incolumità o quella dei prossimi congiunti;

                c) previsione della cura, da parte dell'Agenzia, dell'istituzione, presso ogni capoluogo di distretto di corte di appello, di una sezione distrettuale, nonchè della verifica del funzionamento e degli standard di trattamento dei testimoni e dei giurati in ciascun distretto;

                d) previsione che la verifica di cui alla lettera c) sia compiuta con riferimento alle brevi relazioni che ciascun fruitore del servizio avrà l'obbligo di presentare;
                e) previsione che la sezione distrettuale di cui alla lettera c) curi l'istituzione di una sezione per l'assistenza dei testimoni e dei giurati presso ogni ufficio giudiziario del distretto: tribunali, tribunali per minorenni, preture, uffici del giudice di pace;

                f) previsione che l'Agenzia e le sezioni locali per l'assistenza ai testimoni e ai giurati siano composte da personale già alle dipendenze del Ministero della giustizia, senza alcun aggravio a carico dell'erario;

                g) previsione dell'obbligo per l'Agenzia di predisporre una carta dei diritti dei testimoni e dei giurati;

                h) prevedere che le sezioni distrettuali e le sezioni locali dell'Agenzia garantiscano l'effettiva vigenza e, quindi, diano esecuzione ai precetti della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati;

                i) predisposizione della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati che dovrà prevedere, qualora si sia chiamati a testimoniare: 1) il diritto, ove si avanzi una richiesta in tale senso, a prendere visione, precedentemente rispetto all'udienza, dell'aula ove ha a celebrarsi il processo; 2) il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge; 3) il diritto a ricevere, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, una informativa, che dovrà includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonchè l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, oltreché delle facilitazioni ivi esistenti;

                l) la carta dei diritti dei testimoni e dei giurati dovrà prevedere, qualora si sia chiamati come giurati: 1) il diritto di ricevere, almeno cinque settimane prima rispetto alla data dell'udienza, informazione della chiamata quale giurato; l'informazione dovrà indicare in modo analitico le regole di funzionamento della corte di assise nonché i modi e le forme dell'eventuale astensione; 2) il diritto all'invio, unitamente all'informazione, di un libro esplicativo dei doveri e, correlativamente, dei diritti connessi al ruolo di giurato; 3) il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge; 4) il diritto all'invio, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, di una informativa, che dovrà includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonché l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, oltre che delle facilitazioni ivi esistenti.


Art. 3.

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, è fatto obbligo al Governo di adottare la disciplina attuativa della presente legge.



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