XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2138
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi allo scopo di istituire, presso il
Ministero della giustizia, un'Agenzia che si occupi di
organizzare e di sorvegliare il funzionamento, presso ciascun
ufficio giudiziario della Repubblica, di un servizio di
assistenza per coloro che siano coinvolti, non quali parti,
nell'amministrazione della giustizia.
Art. 2.
1. Il Governo, nell'emanare i decreti legislativi di cui
all'articolo 1, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) istituzione presso il Ministero della giustizia
dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni e ai
giurati, di seguito denominata "Agenzia";
b) previsione che dai compiti dell'Agenzia esulino
quelli afferenti la predisposizione di qualsivoglia servizio
di protezione, per coloro che, per il contributo offerto
all'avvio ovvero alla prosecuzione del procedimento, abbiano
esposto a pericolo la loro incolumità o quella dei prossimi
congiunti;
c) previsione della cura, da parte dell'Agenzia,
dell'istituzione, presso ogni capoluogo di distretto di corte
di appello, di una sezione distrettuale, nonchè della verifica
del funzionamento e degli standard di trattamento dei
testimoni e dei giurati in ciascun distretto;
d) previsione che la verifica di cui alla lettera
c) sia compiuta con riferimento alle brevi relazioni che
ciascun fruitore del servizio avrà l'obbligo di presentare;
e) previsione che la sezione distrettuale di cui
alla lettera c) curi l'istituzione di una sezione per
l'assistenza dei testimoni e dei giurati presso ogni ufficio
giudiziario del distretto: tribunali, tribunali per minorenni,
preture, uffici del giudice di pace;
f) previsione che l'Agenzia e le sezioni locali
per l'assistenza ai testimoni e ai giurati siano composte da
personale già alle dipendenze del Ministero della giustizia,
senza alcun aggravio a carico dell'erario;
g) previsione dell'obbligo per l'Agenzia di
predisporre una carta dei diritti dei testimoni e dei
giurati;
h) prevedere che le sezioni distrettuali e le
sezioni locali dell'Agenzia garantiscano l'effettiva vigenza
e, quindi, diano esecuzione ai precetti della carta dei
diritti dei testimoni e dei giurati;
i) predisposizione della carta dei diritti dei
testimoni e dei giurati che dovrà prevedere, qualora si sia
chiamati a testimoniare: 1) il diritto, ove si avanzi una
richiesta in tale senso, a prendere visione, precedentemente
rispetto all'udienza, dell'aula ove ha a celebrarsi il
processo; 2) il diritto al rimborso delle spese sostenute,
entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del
processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta
per legge; 3) il diritto a ricevere, almeno sette giorni prima
rispetto alla data dell'udienza, una informativa, che dovrà
includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio
giudiziario nonchè l'indicazione dettagliata dei trasporti
pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di
apertura e di chiusura dell'ufficio, oltreché delle
facilitazioni ivi esistenti;
l) la carta dei diritti dei testimoni e dei
giurati dovrà prevedere, qualora si sia chiamati come giurati:
1) il diritto di ricevere, almeno cinque settimane prima
rispetto alla data dell'udienza, informazione della chiamata
quale giurato; l'informazione dovrà indicare in modo analitico
le regole di funzionamento della corte di assise nonché i modi
e le forme dell'eventuale astensione; 2) il diritto all'invio,
unitamente all'informazione, di un libro esplicativo dei
doveri e, correlativamente, dei diritti connessi al ruolo di
giurato; 3) il diritto al rimborso delle spese sostenute,
entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del
processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta
per legge; 4) il diritto all'invio, almeno sette giorni prima
rispetto alla data dell'udienza, di una informativa, che dovrà
includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio
giudiziario nonché l'indicazione dettagliata dei trasporti
pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di
apertura e di chiusura dell'ufficio, oltre che delle
facilitazioni ivi esistenti.
Art. 3.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1, è fatto obbligo al
Governo di adottare la disciplina attuativa della presente
legge.