XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2135
Onorevoli Colleghi! - Già agli albori della vigenza
della nuova procedura penale, letteratura autorevole
sottolineò che le scelte operative del legislatore tecnico
delegato, abiuravano - in modo parziale ma decisivo - i
princìpi direttivi impartiti dalla legge di delegazione (legge
16 febbraio 1987, n. 81) con riguardo agli interventi
giurisdizionali in executivis. Il riferimento era -
oltre ai princìpi e criteri di cui all'articolo 2, numeri 96 e
98, per cui il nuovo codice di procedura penale doveva
assicurare "garanzie di giurisdizionalità nella fase della
esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le
pene e le misure di sicurezza", nonché doveva coordinare con i
princìpi della delega i "procedimenti di esecuzione e di
sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle
competenze degli organi" - alla "direttiva di chiusura" di cui
al numero 104, ove era richiesto l'adeguamento "di tutti gli
istituti processuali ai princìpi e criteri innanzi
determinati". L'esecutivo legiferante, quindi, aveva il
compito di realizzare uno sforzo adeguatore generalizzato,
teso a fornire copertura giurisdizionale ad ogni modulo
procedimentale, principale o incidentale, cognitivo o
esecutivo, contemplato dalla legge processuale penale. Si
contestava - apprezzate comunque le innovazioni "portate" al
tema dell'esecuzione - che al ribaltamento degli schemi
classici del processo penale di cognizione, non fosse seguita
- corrispondentemente - la revisione di tutti i meccanismi
esecutivi, in armonia con le scelte accusatorie della delega,
individuandosi, tra i momenti di più evidente "cedimento"
rispetto alle "imposte" "garanzie di giurisdizionalità nella
fase della esecuzione" (Gaito, L'evoluzione dell'esecuzione
penale, Il giusto processo, 1990, pagina 52), l'aver dettato i
criteri di individuazione del giudice "copiando
fotostaticamente" il primo comma dell'articolo 628 e
l'articolo 629 del codice di procedura penale del 1930. Questo
il problema: è effettivamente terzo - rispetto alla res
deducta in sede esecutiva - il giudice che ha deliberato il
provvedimento, contenente il "comando" che si porta ad
attuazione? Punto di inizio di qualsivoglia "ricostruzione",
che - pur non potendo essere in questa sede esauriente -
aspiri ad esser considerata seppur in via tendenziale -
"valida", è la presa d'atto di un problema, quello del difetto
di terzietà del giudice dell'esecuzione rispetto alla
pregressa vicenda processuale di merito, che esiste. Muovendo
da ciò, ma soprattutto constatato che i compilatori del codice
di rito ne avevano contezza, la quaestio litigiosa
sembra essere un'altra: è effettiva in tale sede l'esigenza
di evitare fenomeni di parzialità del giudice? Parrebbe un
fuor d'opera negare l'esigenza segnalata, facendo leva sulla
circostanza che la giurisdizionalità non ha un contenuto
unitario ed omogeneo ma può essere realizzata a livelli
diversi, e che - di conseguenza - si ritenne sufficiente,
acché potessero considerarsi realizzate le prescritte
"garanzie di giurisdizionalità", riconoscere un giudice
"qualunque" titolare della giurisdizione esecutiva cosiddetta
in senso stretto. Parimenti priva di "consistenza specifica"
sarebbe la posizione di chi perduri nell'affermazione che la
fase esecutiva "punti" simpliciter "alla fedele
attuazione del giudicato". Osta a tale visione "fuori tempo"
la possibilità, riconosciuta dal legislatore al giudice
dell'esecuzione, di formulare giudizi, funzionali
all'esercizio di poteri decisori di merito. Quanto detto
assume, poi, particolare "utilità marginale", a seguito delle
numerose sentenze costituzionali che hanno dato avvio al
doveroso ampliamento dei confini dell'incompatibilità, sì come
disegnati originariamente dall'articolo 34 del codice di
procedura penale (si veda la sentenza della Corte
costituzionale n. 432 del 15 settembre 1995). Gli svolgimenti
della sentenza n. 432 del 1995 chiarificano, innanzitutto, che
"ogni giudizio di responsabilità dell'imputato (...) vale a
radicare l'incompatibilità" e che "l'articolo 34 mira ad
impedire (...)" l'elaborazione di un giudizio, a chi abbia già
compiuto una valutazione sul merito dei medesimi fatti: in
altri termini risulti condizionato dalla cosiddetta forza
della prevenzione, leggi "naturale tendenza a mantenere un
giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri
momenti decisionali dello stesso procedimento". Orbene: v'è
in executivis l'esigenza tratteggiata che è elementare
della giurisdizione? Evidentemente! Va da sé, infatti, che è
da evitarsi che decida chi abbia - seppur da un angolo
prospettico parzialmente diverso - già deciso. Mette conto,
comunque, sottolineare, che l'urgenza del problema - si tratta
in altri termini di estendere al giudice dell'esecuzione gli
effetti dell'articolo 34 del codice di procedura penale - ha
trovato conferma in una decisione del Supremo collegio che, a
chiare lettere, ha statuito che "anche in materia di
esecuzione sussiste l'esigenza di assicurare un controllo
imparziale ad opera di un giudice davvero terzo rispetto alle
pregresse vicende del giudice di merito e la necessità di
impedire che nella medesima vicenda interloquisca
reiteratamente il magistrato che ha già preso parte allo
stesso procedimento giudicando nel merito; perciò se l'organo
dell'esecuzione può essere lo stesso che ha emesso il
provvedimento di merito, di contro non può esercitare le
funzioni di giudice dell'esecuzione il medesimo soggetto che
abbia già giudicato della stessa vicenda pronunciando il
provvedimento di merito della cui esecuzione si tratta"
(decisione Cassazione III, 5 dicembre 1996, Angelucci,
ricorrente, in Giurisprudenza italiana, 1997, II, pagina 454;
contra Cassazione I, 25 marzo 1996, Lembi, in Cassazione
penale, 1997, pagina 1425). Ad ogni buon conto, si mutua
quanto si ebbe a dire dalla dottrina a commento della
specifica pronuncia: "si profila (...) come non improbabile
l'eventualità che i giudici dell'esecuzione comincino ad
astenersi e che le parti private facciano ricorso alla
ricusazione (...) è chiaro che siffatti espedienti tecnici non
potrebbero trovare applicazione generalizzata in riferimento a
qualsiasi contestazione - anche meramente formale - sul titolo
esecutivo, bensì limitatamente alle sole questioni che
comportino l'esercizio di poteri decisori di merito da parte
del giudice dell'esecuzione. Dove, per dirla con chiarezza, i
settori nevralgici in cui deve essere assicurato a tutti gli
interessati il diritto ad un "giudice persona" diverso da
quello delle precedenti fasi, sono tipicamente quelli del
reato continuato e del patteggiamento in esecuzione e
dell'abolitio criminis, ma non potrebbero essere
trascurate le misure di coercizione reale, comprese quelle in
funzione di confisca antimafia adottate nell'ambito del
procedimento di prevenzione". (Gaito, Nel segno
dell'imparzialità del giudice. Verso l'assimilazione della
fase esecutiva alla fase del giudizio, Giurisprudenza
italiana, 1997, II, pagina 455). Ad ogni buon conto, onde
evitare la riduzione di quanto detto a sterile critica, con la
presente proposta di legge si tratteggia una "riforma
possibile" del giudice dell'esecuzione. In proposito due i
punti fermi: innanzitutto, va abbandonata la prospettiva per
cui le modalità d'intervento del legislatore debbano comunque
patire i condizionamenti della "ragion pratica" -
rectius le scelte non devono essere "fuorviate" nella
loro interezza da un'ottica pseudo-efficientista - dato che, è
la prassi che ha da "appiattirsi" sui princìpi e non
viceversa. (Relazione al progetto preliminare e al testo
definitivo del codice di procedura penale. Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1998, supplemento ordinario
n. 93). In secondo luogo, recisa - al comma 4 dell'articolo
665 del codice di procedura penale - l'indifferibilità del
collegamento tra il provvedimento e il giudice che lo ha
deliberato - pur se nella limitata prospettiva del concorso di
pene - due ipotesi si "contendono il campo": l'istituzione -
analogamente a quanto avvenuto per il giudice per le indagini
preliminari - di un ufficio del giudice dell'esecuzione ovvero
l'"affidamento unitario della titolarità delle attribuzioni
decisorie su tutte le questioni esecutive ad una struttura
giudiziaria autonoma quale è la magistratura di sorveglianza".
Al riguardo, il gradualismo riformista impone l'adesione
all'ipotesi "soffice" di istituzione dell'ufficio del giudice
dell'esecuzione, nella consapevolezza che - pur se inidonea a
risolvere il problema della incompatibilità ambientale - pare
la più agilmente praticabile.