XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2135
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso ciascun tribunale e ciascuna corte d'appello è
istituito l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
Art. 2.
1. Il giudice dell'esecuzione ha sempre composizione
monocratica.
Art. 3.
1. L'articolo 665 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 665. - (Giudice competente). - 1. Salvo
diversa disposizione di legge, competente a conoscere
dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice
dell'esecuzione presso il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello, se il
provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in
relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
disposizioni civili, è competente il giudice dell'esecuzione
presso il giudice di primo grado; altrimenti è competente il
giudice dell'esecuzione presso la corte di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo
è stato dichiarato inammissibile o è stato rigettato ovvero
quando la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento
impugnato, è competente il giudice dell'esecuzione presso il
giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro
provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569,
e il giudice dell'esecuzione indicato nel comma 2 negli altri
casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è
competente il giudice dell'esecuzione presso il giudice di
rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi
da giudici diversi competente è il giudice dell'esecuzione
presso il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto
irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimento sono
stati emessi dal giudice ordinario, è competente in ogni caso
il giudice dell'esecuzione presso quest'ultimo; se sono stati
emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente il
giudice dell'esecuzione presso il giudice ordinario".
Art. 4.
1. All'articolo 34 del codice di procedura penale, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il giudice che ha pronunciato ordinanza nei
modi di cui all'articolo 667, comma 4, non può esercitare
funzioni di giudice dell'esecuzione nel procedimento che
eventualmente si instauri a seguito di opposizione".
Art. 5.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente le norme per l'attuazione della stessa,
sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi in essa
contenuti.