XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2132
Onorevoli Colleghi! - La normativa afferente il giudice
di pace, pur condivisibile nelle sue linee generali tendenti
ad affidare parte della giurisdizione a giudici non togati al
fine di deflazionare al massimo il processo penale, non appare
in alcun modo adeguata alle novità normative nel frattempo
sopravvenute. In particolare la nuova formulazione
dell'articolo 111 della Costituzione prevede che in tutti i
processi penali si osservino alcuni princìpi che, pur
assolutamente corretti e portatori di valori di civiltà
giuridica, possono indubbiamente rendere assai complesso un
rito che era sorto all'insegna della semplificazione. Si
osservi infatti che gran parte dell'articolato del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, non è certamente adeguato
a garantire un reale contraddittorio. Tale decreto legislativo
inoltre non è neppure in linea con quanto statuito dalla
successiva normativa riguardante le indagini difensive. Basti
notare, fra l'altro, che si prevede espressamente il divieto
di assumere prove con l'incidente probatorio quando l'attuale
articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura
penale lo indica proprio come modalità di estrinsecazione dei
poteri di indagine. Ferma restando quindi l'opportunità di
mantenere la competenza del giudice di pace nel settore
penale, appare indispensabile apportare sostanziali modifiche
all'impianto stesso del citato decreto legislativo. L'unica
possibilità per non dover applicare in modo radicale i
princìpi di cui all'articolo 111 della Costituzione, così come
di molte altre norme processuali, è quella di trasformare il
rito davanti al giudice di pace in un procedimento speciale
scelto dall'imputato. Inoltre, per offrire un maggiore
incentivo all'imputato affinché scelga tale rito, si dovrà
prevedere che soltanto dinanzi al giudice di pace sia
richiedibile l'ulteriore procedimento speciale del
"patteggiamento". Si deve altresì sottolineare che
l'applicazione del rito così come oggi strutturato, non
essendovi fra l'altro neppure il "patteggiamento", induca
l'interessato a proporre sempre appello, che come è noto è di
competenza del giudice unico, creando così una totale paralisi
nell'ambito del lavoro della magistratura togata. La
previsione del ricorso per cassazione nella maggior parte dei
casi, inibendosi così l'appello, risolverebbe, così come è
oggi per il "patteggiamento", il problema dell'eccessivo
lavoro che si riverserebbe sul giudice unico Si ricordi,
infine, che l'impegno richiesto alla polizia giudiziaria
dall'attuale rito è assai rilevante e sottrae ingentissime
risorse alla tutela della sicurezza, tema che certamente nella
situazione attuale non può essere in alcun modo sottovalutato.
La proposta di legge che si presenta è volta quindi, pur nel
pieno rispetto dei diritti della difesa, a garantire un buon
funzionamento del sistema giustizia e la sicurezza dei
cittadini.