XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2131
Onorevoli Colleghi! - La legge 8 marzo 1999, n. 50,
recante la delegificazione dei procedimenti amministrativi
prevede, tra l'altro, la semplificazione dei procedimenti
inerenti la nautica da diporto. Per dare certezza operativa in
un settore di particolare interesse per l'economia nazionale,
appare sempre più urgente un testo unificato delle
disposizioni che disciplinano la navigazione da diporto nelle
sue molteplici attività ricreative, sportive, agonistiche, di
locazione e noleggio. In attesa di un completo riordino della
materia è necessario nel frattempo adottare alcune correzioni
non più procrastinabili per la vita del diportista e
dell'industria della nautica.
Le modifiche che si propongono rispondono ai princìpi
della libera circolazione delle unità da diporto nell'ambito
comunitario nel rispetto delle diverse legislazioni
vigenti.
Con l'articolo 1 sono state modificate talune disposizioni
della legge n. 50 del 1971, sulla navigazione da diporto,
riguardanti:
a) la soppressione della categoria dei
motovelieri, sconosciuta sia dalla normativa comunitaria sia
dalle legislazioni dei vari Paesi dell'Unione europea, per
cui, in occasione dell'iscrizione nei registri delle unità,
sorgono problemi nell'attribuire all'unità la categoria di
"imbarcazione o vela con motore ausiliario" ovvero
"motoveliero";
b) la modifica alle modalità di accertamento della
potenza dei motori da installare a bordo delle imbarcazioni e
dei natanti da diporto, in conformità alle direttive
comunitarie applicabili alla materia in questione. La potenza
dei motori conformi alla norma UNI EN ISO 8665 è dichiarata
direttamente dal costruttore mediante il rilascio della
"dichiarazione di potenza".
L'articolo 2 prevede l'accentramento dei registri delle
unità da diporto (navi e imbarcazioni) alle capitanerie di
porto e agli uffici circondariali marittimi, con esclusione
degli uffici marittimi minori. L'evoluzione che sta avendo la
nautica, nelle sue molteplici attività connesse anche al
turismo locale con possibilità che le attività stesse possano
essere svolte anche da unità battenti bandiera dei Paesi
dell'Unione europea, richiede che presso gli uffici marittimi
vi sia personale altamente qualificato non disgiunto da una
elevata preparazione giuridica. Considerato inoltre che il
parco delle imbarcazioni non raggiunge le 70.000 unità, mentre
quello delle navi da diporto non supera le 100 unità, si
ritiene che l'accentramento presso le capitanerie di porto dei
registri attualmente disseminati nei vari uffici minori e
provinciali rappresenti un'economia per l'Amministrazione
marittima e una garanzia di professionalità e di trasparenza
per l'utenza della nautica. L'articolo, inoltre, stabilisce i
titoli che possono essere presentati all'ufficio per iscrivere
nei registri le unità da diporto o per la relativa pubblicità
degli atti, introducendo il principio che per le unità
provenienti dall'estero, con particolare riferimento ai
rapporti intra-comunitari, sono riconosciuti validi i titoli
di proprietà equivalenti. Attualmente nei rapporti
internazionali di compra-vendita sono riconosciuti validi i
titoli di proprietà definiti "bill of sale" e
"memorandum of agreement". Viene inoltre colmata la
lacuna giuridica che consente ai possessori di natanti da
diporto di poter produrre un idoneo titolo, costituito da una
dichiarazione sostitutiva, allorché decidano di iscrivere
l'unità nei registri delle imbarcazioni da diporto.
Occorre evidenziare che tali unità sono autorizzate a
navigare solo entro le 12 miglia dalla costa e qualora il
diportista intenda navigare oltre tale limite è necessario che
l'unità sia iscritta nei registri. Con la stessa procedura si
è inoltre provveduto a costituire il titolo di proprietà,
necessario per l'iscrizione nei registri, di quelle unità
costruite per proprio uso ovvero per quelle storiche
(progettate prima del 1950) di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo n. 436 del 1996, escluse
dall'applicazione della direttiva 94/25/CE.
Nei casi di passaggio di proprietà, l'acquirente deve
provvedere a presentare i documenti prescritti all'ufficio di
iscrizione, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione
dell'atto stesso. La norma è volta alla tutela del venditore
ai fini amministrativi, fiscali, civili e penali, obbligando
quindi il nuovo proprietario a provvedere all'intestazione
dell'unità a proprio nome, in tempi definiti.
Con l'articolo 3 viene definita la posizione giuridica
delle unità da diporto fino a 24 metri, destinate a navigare
permanentemente nelle acque interne di cui all'articolo
2-bis del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
498. La norma in esame sin dalla sua entrata in vigore destò
non poche perplessità in quanto non prevedeva la cancellazione
dell'unità. Tuttavia l'Amministrazione nel fornire
un'interpretazione estensiva ha consentito a numerosi
diportisti di richiedere la cancellazione dell'unità dai
registri nei quali era iscritta. Non si può ora tornare
indietro e richiedere ai diportisti di reiscrivere nei
registri le barche a suo tempo cancellate. Sarebbe una beffa
per l'utenza della nautica lacuale. Con l'articolato si è
inteso quindi dare una soluzione giuridica definitiva a quelle
unità che navigano permanentemente nelle acque interne.
Con l'articolo 4 si propone l'abrogazione del terzo comma
dell'articolo 38 della legge n. 50 del 1971. La disposizione
consente ai cittadini stranieri di assumere il comando di
unità da diporto (comprese le navi) senza alcuna abilitazione,
quando la legislazione del Paese d'origine non prevede alcun
titolo. Con gli sviluppi che sta avendo la società civile
italiana, che non è più quella dell'inizio degli anni 70',
epoca alla quale risale la legge sulla nautica, che nello
spirito del legislatore era volta a favorire il turismo nel
nostro Paese, non è più prudente e responsabile continuare a
mantenere in vigore la norma, per cui appare quanto mai
urgente la sua eliminazione dall'ordinamento giuridico.
L'articolo 5 è volto alla revisione delle sanzioni
amministrative per le unità da diporto che si trovano a
navigare nella fascia costiera riservata ai bagnanti. Con la
depenalizzazione dei reati minori di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo n. 507 del 1999, le violazioni alle
ordinanze emanate dalle autorità marittime in materia di
polizia della navigazione, di cui all'articolo 1174 del codice
della navigazione, sono attualmente punite con la sanzione che
va da un minimo di 2 milioni di lire ad un massimo di 12
milioni di lire. In breve, per un natante con motore a bordo
che naviga nello specchio acqueo dei 200/300 metri dalla
spiaggia (zona vietata alla circolazione dei natanti) la
sanzione con pagamento liberatorio ammonta a lire 4 milioni
(doppio del minimo). Al riguardo, nella relazione illustrativa
dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 213 del 1998
sull'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si
legge che le pene pecuniarie devono ispirarsi all'omogeneità,
alla congruità e alla proporzionalità delle sanzioni. Se
consideriamo che la massa del parco nautico è costituita da
natanti di 4-5 metri per i quali, nella maggior parte dei
casi, non è richiesta la patente nautica (questa è
obbligatoria solo quando il motore a bordo supera i 30 KW o
40,8 CV), appare evidente la sproporzione tra la violazione
commessa e la sanzione comminata. Per non vanificare il
turismo nautico in un momento così delicato per la vita
nazionale sembra doveroso anche per motivi di equità
ricondurre la violazione non alla norma "calderone" di cui
all'articolo 1174 del codice della navigazione, bensì alla
legge speciale espressamente voluta dal legislatore per la
navigazione da diporto, che all'articolo 39 prevede analoghe
violazioni, ma con sanzioni più eque.
Con l'articolo 6 sono state meglio definite le unità da
diporto assoggettate all'assicurazione obbligatoria, di cui
alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni.
Con l'articolo 7 viene proposta la riforma dell'articolo
49 della legge n. 50 del 1971 sulla navigazione da diporto. La
nuova modifica si rende necessaria in quanto successivamente
alle innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 436
del 1996 che davano la possibilità ai diportisti di utilizzare
l'apparato Vhf per la sola emergenza o soccorso, le direttive
di attuazione della norma emanate dal Ministero delle
comunicazioni finalizzate anche allo snellimento delle
procedure, per il passaggio dal servizio di corrispondenza
pubblica a quello di sola emergenza, hanno trovato difforme
applicazione presso i vari ispettorati territoriali, generando
confusione e malcontento tra i diportisti. E' necessario
quindi avere una normativa più chiara e che non lasci dubbi
alle interpretazioni. Con la stessa norma è previsto che le
imbarcazioni da diporto munite dell'apparato Vhf/DSC non
devono avere a bordo l'apparato radio boa di emergenza
(Epirb), attualmente reso obbligatorio dal regolamento recante
norme di sicurezza per la navigazione da diporto, di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 478
del 1999.
L'articolo 8 estende l'abilitazione delle imbarcazioni da
diporto con marcatura CE appartenenti alla categoria C) alla
navigazione costiera, fino a 20 miglia dalla costa, in
condizioni meteo-marine stabilite dalla direttiva 94/25/CE
sulla progettazione e commercializzazione delle unità da
diporto, allineando così l'idoneità di questa tipologia di
unità a quella degli altri Paesi dell'Unione europea. Con la
stessa norma i natanti sono autorizzati a navigare fino a 12
miglia dalla costa.
L'articolo 9 demanda al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti il riordino delle competenze degli uffici
provinciali della ex Motorizzazione civile dei trasporti in
concessione (MCTC) in materia di nautica da diporto. Con la
soppressione della Direzione generale del Servizio autonomo
navigazione interna, gli uffici provinciali della ex MCTC
svolgono tuttora compiti e attribuzioni in materia di nautica
da diporto (iscrizione delle imbarcazioni, patenti nautiche,
eccetera). Nelle zone marittime sede di provincia sono
presenti contemporaneamente gli uffici delle capitanerie di
porto e quelli provinciali della ex MCTC, in alcuni casi a
brevissima distanza tra loro, che svolgono le stesse attività
amministrative, e in alcuni casi (specie per quanto concerne
le modalità di pagamento dei bolli e dei tributi) con modalità
diverse.
L'articolo 10 prevede l'abrogazione della legge istitutiva
della tassa di stazionamento (legge n. 51 del 1976). Al
riguardo la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000),
ha soppresso la tassa di stazionamento per i natanti
(indipendentemente dalla potenza del motore) che costituisce
il 90 per cento del parco nautico nazionale. La tassa è invece
rimasta in vigore per le navi da diporto (non superano le 100
unità) e per le imbarcazioni da diporto, che secondo i dati
statistici non raggiungono le 70 mila unità. Con la
soppressione del tributo per i natanti si è venuta a creare
una disparità di trattamento dell'utenza tra la nautica minore
e quella di maggiori dimensioni. Sono sempre più numerosi i
diportisti che trasferiscono la propria barca sotto bandiera
degli altri Paesi dell'Unione europea per non pagare più il
tributo. Per fermare questa emorragia di trasferimento di
barche all'estero e per ragioni di equità fiscale con i Paesi
dell'Unione europea, dove la tassa non è conosciuta, si
richiede la sua abrogazione, anche in considerazione del
modesto gettito per lo Stato. Si pensi che nell'anno 2000 il
tributo è stato inferiore a 20 miliardi di lire.
L'articolo 11 stabilisce che nei casi di smarrimento o
distruzione dei documenti di bordo (licenza di navigazione,
certificato d'uso del motore, eccetera), è consentito al
diportista che abbia la certificazione di sicurezza in corso
di validità di utilizzare temporaneamente l'unità,
limitatamente alle acque nazionali, con la copia della
denuncia resa all'autorità di pubblica sicurezza. Considerata
l'evoluzione tecnologica dei mezzi informatici, la
documentazione per ottenere il duplicato dei documenti può
essere inviata all'ufficio anche con mezzi elettronici o
informatici.
Considerata la complessità della materia, l'articolo 12
demanda all'Amministrazione la disciplina della composizione
qualitativa e quantitativa degli equipaggi a bordo delle unità
da diporto adibite a charter. E' necessario che a bordo
vi sia personale altamente qualificato, munito di idonei
titoli per assumere incarichi di responsabilità, secondo la
normativa IMO-STCW 79(95) specie per il comando delle navi e
delle imbarcazioni da diporto a vela nonché per assumere la
direzione dei motori e degli altri servizi tecnici di bordo.
La legislazione non prevede ancora tali qualifiche per cui i
nostri marittimi, anche se muniti di qualifiche professionali,
sono esclusi dalla possibilità di imbarcarsi al comando di
unità da diporto appartenenti ai Paesi dell'Unione europea. Da
qui l'esigenza di una nuova disciplina dei titoli per il
charter, attività quest'ultima in forte espansione.
L'articolo 13 stabilisce i rapporti contrattuali per le
prestazioni del lavoro a bordo delle unità da diporto
utilizzate nel charter. Finora la materia è stata
disciplinata con riferimento alle norme previste dal codice
della navigazione nel quadro del lavoro svolto dagli equipaggi
delle navi commerciali. Tuttavia la particolare attività del
lavoro che si svolge a bordo delle navi e delle imbarcazioni
da diporto, non può continuare ad essere assimilato a quello
delle navi commerciali. Le unità da diporto infatti per la
maggior parte dell'anno sostano nei porti e solo per brevi
periodi dell'anno lasciano gli ormeggi per una navigazione più
o meno lunga che generalmente si svolge in ore diurne, con un
equipaggio limitato che svolge peraltro contemporaneamente
funzioni polivalenti (coperta, mensa, camera, eccetera). Il
lavoro a bordo delle unità da diporto è attualmente assimilato
a quello dei marittimi imbarcati su navi fino a 151 tonnellate
adibite al traffico, ma tale forma di rapporto, per le ragioni
dianzi citate, mal si adatta alla navigazione da diporto, per
cui si rende necessario un autonomo contratto nazionale per
gli equipaggi delle unità impiegate nel charter che
stabilisca il quadro normativo, quello previdenziale,
assicurativo e le condizioni salariali.
Con l'articolo 14 viene riconosciuto alle imprese di
noleggio l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA)
quando le prestazioni dei servizi vengano effettuate fuori
delle acque territoriali comunitarie. L'agevolazione si
inquadra nel nuovo approccio fiscale verso la nautica con
particolare riferimento all'acquisto in leasing delle
barche da diporto.
Il parco nautico nazionale, specie quello delle unità di
dimensioni intermedie, sta invecchiando; è necessario un suo
rinnovamento. L'articolo 15 dà facoltà ai proprietari di unità
di lunghezza non superiore a 14 metri, di acquistare in Italia
una nuova imbarcazione, senza l'imposizione dell'IVA, che
incide per il 20 per cento sul costo della barca. A
similitudine di quanto avvenuto per le autovetture, l'imposta
verrebbe fiscalizzata per il 50 per cento mentre il residuo 50
per cento è posto a carico del rivenditore.
Con l'articolo 16 sono istituite presso ciascuna direzione
marittima, campi di regata e di allenamento per le attività
della motonautica. La necessità di avere a disposizione
specchi acquei dove effettuare regate e allenamenti è
particolarmente sentita nel settore della nautica sportiva e
in particolare in quella agonistica, nel quadro delle
manifestazioni sportive nazionali e internazionali. E' a tutti
noto che i motoscafi races, gli acquascooter,
eccetera, per la loro particolare rumorosità, hanno talvolta
difficoltà ad organizzare gare nelle località marittime,
specie durante la stagione estiva.
Con l'articolo 17 viene definito il turismo nautico dando
una giusta collocazione giuridica a quelle attività
caratteristiche del settore che, pur operando da lungo tempo,
non hanno mai avuto un autonomo riconoscimento.
Con l'articolo 18 si conferisce alle direzioni marittime
il potere di ordinanza. Ormai l'impiego delle unità da diporto
nelle sue molteplici attività, ha assunto una posizione
rilevante per l'economia e per quelle micro-attività
turistiche a carattere locale. Basta citare il noleggio, lo
sci nautico, il volo ascensionale, le gite in barca, le visite
alle bellezze naturali, le attività sportive subacquee,
eccetera, tutte attività che assicurano un lavoro stagionale a
numerosi lavoratori del settore. Attualmente le autorità
marittime competenti a disciplinare tali attività sono 96 (50
capitanerie di porto e 46 uffici circondariali) con
frammentazione delle disposizioni e impossibilità per il
diportista in navigazione di conoscere i limiti territoriali
di ciascun circondario, con il rischio di commettere
infrazioni, pesantemente sanzionate. Per un migliore
coordinamento della disciplina sulla circolazione delle unità
da diporto nella fascia costiera protetta e di quelle
impiegate nelle attività connesse al turismo locale è stato
attribuito al direttore marittimo il potere di ordinanza,
nell'ambito della rispettiva giurisdizione. In tal modo si
realizza un'omogeneizzazione delle disposizioni amministrative
e di sicurezza in un ambito regionale tenuto conto che le 13
direzioni marittime in cui è suddiviso il territorio nazionale
hanno una giurisdizione generalmente coincidente con i limiti
territoriali delle regioni che si affacciano sul mare.
Con l'articolo 19 sono state definite le modalità per la
sosta delle barche nelle aree portuali e negli approdi
turistici pubblici. Attualmente ogni approdo o porto ha una
propria regolamentazione. A disciplinare l'attività provvede
il capo del circondario anche per quegli approdi ove vi siano
sedi di uffici minori. Per l'alaggio, la sosta ed il varo
delle barche di qualsiasi dimensione (anche le più piccole) si
applicano i princìpi fissati dal codice della navigazione
risalente al lontano 1942 per le navi commerciali, epoca in
cui la nautica da diporto era praticamente sconosciuta. Si è
rilevato che in alcuni porti la disciplina è cambiata più
volte nel giro di breve tempo. Le disposizioni, non sempre
chiare e coordinate, richiedono nei casi di alaggio e di varo
una specifica autorizzazione che non sempre è possibile avere
in tempi rapidi. Si pensi ai problemi degli orari d'ufficio,
ai giorni festivi consecutivi, al cavo nell'elica, alla sola
verifica della carena, eccetera, tutte normali operazioni di
breve durata che possono essere svolte senza particolari
formalità.
L'articolo 20 detta semplificazioni nei casi di trasporti
eccezionali di barche da diporto lungo le arterie stradali.
Viene consentito alle società autorizzate al trasporto
eccezionale di utilizzare un proprio servizio di scorta
tecnica in luogo della scorta della polizia stradale,
realizzando in tal modo anche un'economia per lo Stato.
Gli articolo 21, 22 e 23 sono volti alla tutela degli
"acquirenti" dei posti-barca nei porti turistici e a
incentivare coloro che realizzano strutture ricettive per la
nautica "a secco" su proprietà privata. Uno dei problemi che
condiziona lo sviluppo della nautica è la carenza di approdi
esclusivi per la nautica da diporto; è un'esigenza primaria
del diportista avere ad intervalli più o meno regolari lungo
le coste la possibilità di navigare in sicurezza con la
certezza di poter trovare un approdo sicuro in cui sostare con
la barca. I concessionari di strutture ricettive per la
nautica pubblicizzano la vendita di "posti barca", invogliano
i diportisti al loro acquisto. Ma è regolare la vendita
frazionata di un'area demaniale in concessione? Il codice
della navigazione, all'articolo 47, primo comma, lettera
c), minaccia la decadenza del concessionario per abusiva
sostituzione di altri nel godimento della concessione.
L'acquisto del posto-barca secondo i princìpi fissati dagli
articolo 822 del codice civile e 28 del codice della
navigazione costituisce rapporto anomalo di un bene che non
può essere commerciabile.
La legislazione non riconosce alcun diritto agli
acquirenti del posto barca nei casi di fallimento del
concessionario, per cui il diportista si vede estromesso dal
bene senza alcun risarcimento, come già più volte accaduto.
Nella fattispecie l'aggiudicatario dell'asta, autorizzato
dall'Amministrazione a subentrare nella concessione, ha
richiesto e ottenuto (come da sentenza) di gestire ex
novo la concessione costringendo il diportista al nuovo
esborso di ingenti somme per "l'acquisto del medesimo posto
barca". Come tutelarsi nei casi di fallimento? A garanzia
delle obbligazioni assunte con il diportista, il
concessionario deve stipulare una fidujssione bancaria o
assicurativa, di importo pari alla somma contrattuale.
Verificandosi il fallimento, il beneficio verrà liquidato
all'utilizzatore del posto barca, negli altri casi la somma è
restituita al concessionario.
Un ulteriore rallentamento dello sviluppo degli approdi
turistici è costituito dalla scarsa partecipazione di privati.
A tale scopo, anche per superare i numerosi vincoli che si
frappongono con la realizzazione di approdi turistici su aree
demaniali e stimolare gli investimenti di capitali, ai
proprietari di terreni che realizzano strutture ricettive
della nautica "a secco", con escavo di bacini su proprietà
privata comunicante con le acque pubbliche, viene assicurata
una più lunga durata del periodo di concessione. Infatti,
all'originaria concessione di cinquanta anni viene confermato
il rinnovo per una durata di pari periodo.
Con l'articolo 24 i concessionari di beni demaniali
marittimi, come da impegno assunto con la sottoscrizione
dell'atto formale di concessione, sono obbligati alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni avuti in
concessione. Allo scopo di incentivare i lavori di
manutenzione delle strutture dedicate alla nautica da diporto,
specie nel periodo prossimo alla scadenza della concessione
che comporta l'acquisizione delle opere allo Stato, viene
riconosciuto al concessionario un bonus fiscale da
portare in detrazione ai redditi pari al 50 per cento delle
spese effettivamente sostenute.
Gli articoli 25 e 26 propongono una moratoria dei parchi e
delle riserve marine fino a quando i punti foranei (definiti
attualmente dalle sole coordinate geografiche della latitudine
e della longitudine) non saranno indicati con mezzi di
segnalazione internazionalmente riconosciuti. Sono sempre più
frequenti i casi di verbali di contestazione per chi naviga
nelle zone prossime alle aree sottoposte a tutela ambientale.
Per stabilire se il diportista sta navigando nella fascia
vietata alla navigazione o svolge attività non consentite
dalle ordinanze delle competenti autorità marittime è
necessario fare il cosiddetto "punto nave" con appropriati
strumenti di rilevazione che solo barche di medie dimensioni
possono installare a bordo ma non i natanti in cui le
sistemazioni a bordo non lo consentono. E' inoltre urgente la
revisione delle pesanti sanzioni previste dall'articolo 30
della legge n. 979 del 1982 nei casi di violazioni, che
comportano addirittura la confisca della barca, che può valere
anche milioni di euro.