XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2131
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULLA NAVIGAZIONE
DA DIPORTO
Art. 1.
(Definizione di unità a vela
con motore ausiliario).
1. Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"E' unità da diporto a vela con motore ausiliario quella
in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati
di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente
in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi
l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo
spinnaker, e la potenza del motore in CV o in KW è
superiore a 1 o 1,36".
2. L'ottavo e il nono comma dell'articolo 1 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"La potenza dei motori da installare a bordo delle unità
da diporto, costruiti secondo le norme armonizzate della serie
UNIEN ISO 8665, è dichiarata dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario che rilascia
apposita dichiarazione di potenza.
Le certificazioni di potenza rilasciate prima della data
di entrata in vigore della presente legge dagli enti tecnici
per i motori prototipi o della serie omologata, sulla base
delle precedenti disposizioni, continuano ad avere
validità".
3. I commi dal decimo al quindicesimo dell'articolo 1
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, sono abrogati.
Art. 2.
(Registri di iscrizione delle unità
da diporto).
1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto
sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto e
dagli uffici circondariali marittimi. I registri delle
imbarcazioni da diporto possono essere inoltre tenuti dagli
uffici provinciali dell'ex Motorizzazione civile dei trasporti
in concessione (MCTC), autorizzati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le unità da diporto, aventi uno scafo di
lunghezza pari o inferiore a metri 10, rientranti nella
categoria dei natanti, ai sensi dell'articolo 13, possono
essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto,
assumendone il relativo regime giuridico, e abilitate alla
navigazione conformemente alla categoria di progettazione e di
costruzione quale risulta dalla relativa certificazione.
3. I registri delle imbarcazioni da diporto che alla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono
tenuti dagli uffici marittimi minori e dagli uffici
provinciali dell'ex MCTC sono trasferiti presso la sede della
capitaneria di porto nella cui giurisdizione rientrano gli
uffici marittimi o provinciali.
4. Per l'iscrizione nei registri delle navi da
diporto si osservano le disposizioni dell'articolo 315 del
regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328.
5. Per l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni
da diporto il titolo di proprietà può essere costituito da
atto pubblico, da scrittura privata autenticata o da sentenza
passata in giudicato ovvero da una dichiarazione
dell'alienante, con sottoscrizione autenticata, contenente le
caratteristiche tecniche dell'unità. La fattura è titolo
equivalente.
6. Per le unità di lunghezza fino a metri 7,50 se a
motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario,
il titolo può essere costituito da un atto di notorietà
registrato, redatto ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dal quale risultino le caratteristiche tecniche
dell'unità, nonché le complete generalità e il codice fiscale
dell'interessato. La stessa procedura si applica alle unità da
diporto storiche o costruite per proprio uso di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere e) e g), del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436. Per le unità
costruite per proprio uso la dichiarazione sostitutiva deve
contenere anche gli estremi dei documenti fiscali relativi
all'acquisto dei materiali impiegati nella costruzione.
7. Per le unità acquistate nei Paesi dell'area
economica europea ovvero extracomunitari, i titoli di
proprietà devono essere equivalenti a quelli nazionali e
tradotti in lingua italiana da interpreti autorizzati.
8. Gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi
della proprietà delle unità da diporto e degli altri diritti
reali di godimento e dì garanzia sono resi pubblici mediante
trascrizione nel registro in cui l'unità è iscritta e
annotazione sulla licenza di navigazione. La pubblicità
dell'atto deve essere eseguita a cura dall'acquirente entro il
termine di tre mesi dalla data dell'atto.
9. Le unità da diporto di proprietà di associazioni
non riconosciute ovvero di organizzazioni senza finalità di
lucro, sono intestate all'associazione o organizzazione
risultante dall'atto costitutivo seguita dalle complete
generalità e dal codice fiscale del presidente pro-tempore
del sodalizio.
10. Per le successioni, il titolo è costituito dalla
copia autenticata della dichiarazione di successione
rilasciata dalla competente Ufficio del territorio.
11. Per la pubblicità, gli interessati devono
presentare all'ufficio di iscrizione l'atto di cui si chiede
la trascrizione nonché una nota di trascrizione, in duplice
esemplare, che deve contenere:
a) le generalità complete e il codice fiscale
delle parti contraenti, il regime patrimoniale, se coniugate,
ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede e il codice
fiscale delle persone giuridiche e delle associazioni;
b) l'indicazione dell'atto di cui si chiede la
pubblicità, la data, il nome del pubblico ufficiale che ha
ricevuto l'atto o autenticato le firme ovvero l'autorità
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.
12. Ai fini di quanto previsto dal comma 11, gli
atti presentati per la pubblicità possono essere prodotti in
copia autenticata, da un pubblico ufficiale, anche quando il
procedimento di registrazione non si è ancora concluso".
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è abrogata.
Art. 3.
(Definizione di natante).
1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori
tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a
vela, anche se con motore ausiliario;
c) le unità da diporto di lunghezza fino a 24
metri, destinate dal proprietario esclusivamente alla
navigazione nelle acque interne".
Art. 4.
(Abrogazione).
1. Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 5.
(Sanzioni per violazione alle ordinanze).
1. All'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Le violazioni alle ordinanze emanate dalle competenti
autorità marittime, ai sensi dell'articolo 81 del codice della
navigazione e dell'articolo 59 del relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, in materia di circolazione di unità
da diporto, di cui all'articolo 13 della presente legge, sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 207 euro a 1.033
euro".
Art. 6.
(Assicurazione per la responsabilità civile).
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai
seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano, a tutte le unità da
diporto, come definite dall'articolo 1 della presente legge,
escluse le unità a remi e a vela, non dotate di motore
ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano, altresì, ai motori
amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità
alla quale vengono applicati".
Art. 7.
(Apparati ricetrasmittenti).
1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. Le navi da diporto devono essere
dotate di un impianto ricetrasmittente in radiofonia, ad onde
ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
2. Le unità da diporto di lunghezza inferiore 24
metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla
costa, devono essere dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) secondo le norme
stabilite dall'autorità competente. Le medesime unità, qualora
dotate di un apparato VHF/DSC, sono esenti, se prescritto
dalle norme regolamentari, dall'obbligo della radio boa di
emergenza (EPIRB).
3. Gli apparati ricetrasmittenti, compreso l'EPIRB,
sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il
costruttore, o il suo legale rappresentante, deve rilasciare
la dichiarazione attestante che l'apparato è conforme alla
normativa vigente o, se l'unità è proveniente dall'estero,
alle norme di uno dei Paesi dell'Unione europea o dell'area
economica europea. Gli apparati sprovvisti della
certificazione di conformità sono soggetti al collaudo
iniziale.
4. Per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico la domanda, corredata dalla
dichiarazione di conformità, deve essere presentata al
competente ispettorato regionale, tramite l'ufficio di
iscrizione dell'unità, che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo
internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di
esercizio;
c) a trasmettere al competente ispettorato
regionale la documentazione, ai fini del rilascio della
licenza definitiva.
5. La licenza provvisoria è valida fino al rilascio
di quella definitiva. La licenza deve essere sostituita solo
in caso di sostituzione dell'apparato ricetrasmittente
installato a bordo.
6. Gli apparati ricetrasmittenti che non sono
utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica non sono
soggetti all'obbligo dell'affidamento in gestione ad una
società concessionaria ed alla corresponsione del relativo
canone.
7. Coloro che hanno stipulato un contratto per
l'esercizio dell'apparato radioelettrico con una società
concessionaria possono alla scadenza presentare domanda, anche
con mezzi telematici, per la disdetta, nei termini stabiliti.
Copia della domanda, unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di notorietà, contenente l'assunzione di
responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad
utilizzare l'apparato stesso nei soli casi di emergenza ed ai
fini della sicurezza della navigazione, deve essere trasmessa
al competente ispettorato regionale.
8. La licenza definitiva rilasciata per il traffico
per corrispondenza ha validità anche per l'impiego
dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
9. Il competente Ministero ha la facoltà di
provvedere alle ispezioni e alle verifiche presso gli utenti
per l'accertamento del regolare funzionamento degli
apparati.
10. Le unità da diporto devono essere dotate dei
mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritti
per la distanza dalla costa ove la navigazione è svolta".
Art. 8.
(Abilitazione alla navigazione).
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 436, come modificato dall'articolo 12 della legge 30
dicembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), la parola:
"litoranea" è sostituita dalla seguente: "costiera";
b) al comma 3, le parole: "A) e B)" sono
sostituite dalle seguenti: "A), B) e C)";
c) al comma 4, le parole: "C) e" sono
soppresse.
Art. 9.
(Riorganizzazione degli uffici periferici).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono definite le competenze degli uffici provinciali
dell'ex MCTC in materia di nautica da diporto, di cui alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Tassa di stazionamento).
1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e
successive modificazioni, concernente la tassa di
stazionamento delle unità da diporto, è abrogato. Le somme
corrisposte allo Stato alla data di entrata in vigore della
presente legge non danno diritto a rimborso.
Art. 11.
(Perdita o smarrimento di documenti).
1. Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione dei
documenti di bordo deve essere presentata denuncia
all'autorità di pubblica sicurezza che rilascia l'attestazione
della denuncia resa. Qualora l'unità sia in possesso della
certificazione di sicurezza in regolare corso di validità, la
copia della denuncia costituisce autorizzazione provvisoria
alla navigazione nelle acque territoriali nazionali, per la
durata di un mese.
2. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i
documenti di bordo possono essere inviati al competente
ufficio anche mediante mezzi elettronici o informativi.
Art. 12.
(Formazione degli equipaggi
a bordo delle unità da diporto).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti il numero minimo dei componenti
l'equipaggio, i titoli e le qualifiche professionali per il
comando e per lo svolgimento degli altri servizi a bordo delle
unità da diporto impiegate nel noleggio.
Art. 13
(Disposizioni sul contratto
di arruolamento).
1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed
assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati
sulle unità da diporto impiegate nel noleggio sono
disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di
arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
2. Il rapporto di lavoro del personale extracomunitario
imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate nel
noleggio è regolamentato dalle disposizioni di legge vigenti
nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del
soggetto extracomunitario in base alla scelta effettuata dalle
parti e comunque nel rispetto delle convenzioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di
lavoro marittimo.
Art. 14.
(Contratti di noleggio).
1. Le imprese che utilizzano le navi da diporto in
attività di noleggio, quando operano fuori dalla acque
marittime comunitarie sono esenti dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 15.
(Rottamazione delle imbarcazioni
da diporto).
1. Alle persone fisiche o giuridiche che acquistino in
Italia una nuova imbarcazione da diporto avente una lunghezza
non superiore a 14 metri e che siano proprietarie di altra
imbarcazione da diporto iscritta nei registri nazionali, è
riconosciuto un contributo a carico dello Stato pari al 50 per
cento dell'importo dell'IVA dovuto, a condizione che il
residuo 50 per cento sia corrisposto dal rivenditore.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per gli
acquisiti effettuati entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge a condizione che la vecchia
imbarcazione sia stata demolita.
3. La cancellazione dai registri è comprovata dal verbale
di demolizione redatto dall'autorità marittima o della
navigazione interna nonché dall'estratto del registro delle
imbarcazioni da diporto, rilasciato dall'ufficio di
iscrizione, dal quale risultino gli estremi dell'avvenuta
cancellazione.
4. I materiali provenienti dalla rottamazione delle unità
da diporto costruite con materie plastiche nonché quelli
provenienti dalla bonifica delle aree portuali pubbliche, non
in concessione, sono distrutti in centri autorizzati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Le spese effettuate per le finalità di cui al comma 4
sono poste a carico del bilancio dello Stato, per l'anno di
entrata in vigore della legge e per il successivo esercizio
finanziario.
Art. 16.
(Campi di regata e di allenamento
per la motonautica).
1. Per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni
motonautiche nonché per gli allenamenti sono istituite
nell'ambito di ciascuna direzione marittima campi di regate
delimitati da boe e da galleggianti. Gli specchi acquei da
riservare alle gare e agli allenamenti sono individuati in
zone, lontane dai centri abitati, che non intralciano la rotta
delle navi commerciali e l'attività di pesca.
2. Qualora nell'ambito di una direzione marittima, per le
caratteristiche geografiche o morfologiche della costa, non
sia possibile realizzare e riservare specchi acquei per le
attività agonistiche, le gare e le manifestazioni sportive
sono effettuate nelle zone in cui i campi di gara sono stati
istituiti.
Art. 17.
(Turismo nautico).
1. Si definisce turismo nautico l'attività svolta con le
unità da diporto ai fini turistici e ricreativi connessi alle
attività economiche di produzione, di servizi e di tempo
libero.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono imprese turistiche:
a) le imprese di gestione delle strutture
ricettive della nautica;
b) le imprese esercenti l'attività di locazione e
di noleggio delle unità da diporto;
c) le imprese di intermediazione per la locazione
e il noleggio delle unità da diporto;
d) le imprese esercenti l'attività sportiva
subacquea;
e) le agenzie di consulenza per la nautica da
diporto.
Art. 18.
(Disciplina della circolazione dei natanti).
1. La navigazione degli acquascooter e dei natanti
da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della
presente legge, e l'esercizio della locazione e del noleggio
per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di
carattere locale, sono disciplinati con provvedimento del
direttore marittimo competente per territorio.
Art. 19.
(Sosta delle unità da diporto in banchina).
1. Nei porti e negli approdi turistici pubblici la
competente autorità marittima stabilisce, ove possibile, le
aree portuali destinate ai lavori di riparazione o di
carenaggio delle unità da diporto. Le operazioni di alaggio e
di varo delle imbarcazioni da diporto non sono soggette a
formalità amministrative.
2. Per la sosta sulle banchine, di durata superiore alle
ventiquattro ore, gli interessati devono richiedere
l'autorizzazione all'autorità marittima locale che, in
relazione alla natura dei lavori da eseguire, autorizza il
periodo di stazionamento stabilendo le relative condizioni.
Art. 20.
(Trasporto eccezionale su strada
di unità da diporto).
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"26-bis. Per le unità da diporto l'autorizzazione
al trasporto in condizioni eccezionali, di cui al comma 9, è
rilasciata con l'osservanza di un servizio di scorta
tecnica".
Capo II
STRUTTURE RICETTIVE
PER LA NAUTICA
Art. 21.
(Decadenza dalla concessione).
1. Al primo comma dell'articolo 47 del codice della
navigazione, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) per fallimento del concessionario".
Art. 22.
(Cessione in uso degli ormeggi
nei porti turistici).
1. Dopo l'articolo 47 del codice della navigazione, come
modificato dall'articolo 21 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 47-bis. - (Cessione in uso degli ormeggi nei
porti turistici).- I concessionari di porti, di approdi
turistici o di porzioni dei medesimi, destinati alla nautica
da diporto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47,
primo comma, lettera c), possono cedere a terzi, a
titolo oneroso, l'uso delle banchine e degli specchi acquei
per l'ormeggio, definito posto barca, per un determinato
periodo e comunque non superiore a quello della durata della
concessione.
La cessione in uso del posto barca può essere effettuata
in forma di quote di partecipazione ovvero, se il
concessionario è una società, mediante la partecipazione
azionaria.
Il concessionario, a garanzia dell'obbligazione assunta,
deve effettuare una cauzione, in forma di fidejussione
bancaria, a favore dell'utilizzatore, pari all'importo
contrattuale pattuito. La relativa certificazione deve essere
depositata presso l'autorità che ha assentito la
concessione.
Alla scadenza del periodo, la cauzione è restituita al
concessionario. In caso di fallimento del concessionario la
somma è devoluta interamente all'utilizzatore.
La disposizione di cui al quarto comma non si applica alle
concessioni assentite agli enti territoriali o alle società
costituite in forma di capitali mista, pubblica e privata".
Art. 23.
(Durata delle concessioni).
1. Le concessioni demaniali marittime per la costruzione
di strutture ricettive per la nautica, realizzate anche in
parte su terreno di proprietà privata, collegate con le acque
pubbliche marittime o interne mediante canali di
comunicazione, hanno la durata di anni cinquanta. Alla
scadenza possono essere rinnovate per un ulteriore periodo non
superiore a cinquanta anni. Al termine di tale periodo sono
acquisite allo Stato.
Art. 24.
(Disposizioni fiscali).
1. Le spese sostenute dal concessionario per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
ricettive della nautica, previste dall'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 509, sono detraibili nella misura del 50
per cento dell'importo delle relative fatture.
Capo III
SEGNALAZIONE DEI PARCHI
E RISERVE MARINE
Art. 25.
(Moratoria per l'istituzione
di nuovi parchi marini).
1. I punti foranei delimitanti le aree geografiche dei
parchi e delle riserve marine, di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, entro le quali è
vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione,
devono essere individuati con mezzi e con strumenti di
segnalazione internazionalmente riconosciuti. Nelle more della
segnalazione delle aree, l'istituzione di nuovi parchi e di
riserve marine è sospesa.
Art. 26.
(Sanzioni).
1. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria
da 516 euro a 3.099 euro";
b) al secondo comma le parole: "alla confisca"
sono sostituite dalle seguenti: "al fermo amministrativo, per
un periodo non superiore ad un mese,";
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nelle aree marine protette sprovviste dei mezzi di
segnalazione le sanzioni sono ridotte alla metà".