XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2131




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULLA NAVIGAZIONE
DA DIPORTO


Art. 1.


(Definizione di unità a vela
con motore ausiliario).

        1. Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "E' unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in CV o in KW è superiore a 1 o 1,36".

        2. L'ottavo e il nono comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

        "La potenza dei motori da installare a bordo delle unità da diporto, costruiti secondo le norme armonizzate della serie UNIEN ISO 8665, è dichiarata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario che rilascia apposita dichiarazione di potenza.
        Le certificazioni di potenza rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge dagli enti tecnici per i motori prototipi o della serie omologata, sulla base delle precedenti disposizioni, continuano ad avere validità".

        3. I commi dal decimo al quindicesimo dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.

(Registri di iscrizione delle unità
da diporto).

        1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi. I registri delle imbarcazioni da diporto possono essere inoltre tenuti dagli uffici provinciali dell'ex Motorizzazione civile dei trasporti in concessione (MCTC), autorizzati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
            2. Le unità da diporto, aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a metri 10, rientranti nella categoria dei natanti, ai sensi dell'articolo 13, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, assumendone il relativo regime giuridico, e abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e di costruzione quale risulta dalla relativa certificazione.
            3. I registri delle imbarcazioni da diporto che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono tenuti dagli uffici marittimi minori e dagli uffici provinciali dell'ex MCTC sono trasferiti presso la sede della capitaneria di porto nella cui giurisdizione rientrano gli uffici marittimi o provinciali.
            4. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto si osservano le disposizioni dell'articolo 315 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
            5. Per l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il titolo di proprietà può essere costituito da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o da sentenza passata in giudicato ovvero da una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata, contenente le caratteristiche tecniche dell'unità. La fattura è titolo equivalente.
            6. Per le unità di lunghezza fino a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, il titolo può essere costituito da un atto di notorietà registrato, redatto ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risultino le caratteristiche tecniche dell'unità, nonché le complete generalità e il codice fiscale dell'interessato. La stessa procedura si applica alle unità da diporto storiche o costruite per proprio uso di cui all'articolo 1, comma 3, lettere e) e g), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436. Per le unità costruite per proprio uso la dichiarazione sostitutiva deve contenere anche gli estremi dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei materiali impiegati nella costruzione.
            7. Per le unità acquistate nei Paesi dell'area economica europea ovvero extracomunitari, i titoli di proprietà devono essere equivalenti a quelli nazionali e tradotti in lingua italiana da interpreti autorizzati.
            8. Gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà delle unità da diporto e degli altri diritti reali di godimento e dì garanzia sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro in cui l'unità è iscritta e annotazione sulla licenza di navigazione. La pubblicità dell'atto deve essere eseguita a cura dall'acquirente entro il termine di tre mesi dalla data dell'atto.
            9. Le unità da diporto di proprietà di associazioni non riconosciute ovvero di organizzazioni senza finalità di lucro, sono intestate all'associazione o organizzazione risultante dall'atto costitutivo seguita dalle complete generalità e dal codice fiscale del presidente pro-tempore del sodalizio.
            10. Per le successioni, il titolo è costituito dalla copia autenticata della dichiarazione di successione rilasciata dalla competente Ufficio del territorio.
            11. Per la pubblicità, gli interessati devono presentare all'ufficio di iscrizione l'atto di cui si chiede la trascrizione nonché una nota di trascrizione, in duplice esemplare, che deve contenere:
            a) le generalità complete e il codice fiscale delle parti contraenti, il regime patrimoniale, se coniugate, ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede e il codice fiscale delle persone giuridiche e delle associazioni;

            b) l'indicazione dell'atto di cui si chiede la pubblicità, la data, il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme ovvero l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.

            12. Ai fini di quanto previsto dal comma 11, gli atti presentati per la pubblicità possono essere prodotti in copia autenticata, da un pubblico ufficiale, anche quando il procedimento di registrazione non si è ancora concluso".

        2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è abrogata.


Art. 3.

(Definizione di natante).

        1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Sono natanti:

            a) le unità da diporto a remi;

            b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

            c) le unità da diporto di lunghezza fino a 24 metri, destinate dal proprietario esclusivamente alla navigazione nelle acque interne".


Art. 4.

(Abrogazione).

        1. Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 5.

(Sanzioni per violazione alle ordinanze).

        1. All'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le violazioni alle ordinanze emanate dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e dell'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di circolazione di unità da diporto, di cui all'articolo 13 della presente legge, sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 207 euro a 1.033 euro".


Art. 6.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

        1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

        "Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano, a tutte le unità da diporto, come definite dall'articolo 1 della presente legge, escluse le unità a remi e a vela, non dotate di motore ausiliario.
        Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano, altresì, ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati".


Art. 7.

(Apparati ricetrasmittenti).

        1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 49. - 1. Le navi da diporto devono essere dotate di un impianto ricetrasmittente in radiofonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
            2. Le unità da diporto di lunghezza inferiore 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) secondo le norme stabilite dall'autorità competente. Le medesime unità, qualora dotate di un apparato VHF/DSC, sono esenti, se prescritto dalle norme regolamentari, dall'obbligo della radio boa di emergenza (EPIRB).
        3. Gli apparati ricetrasmittenti, compreso l'EPIRB, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o il suo legale rappresentante, deve rilasciare la dichiarazione attestante che l'apparato è conforme alla normativa vigente o, se l'unità è proveniente dall'estero, alle norme di uno dei Paesi dell'Unione europea o dell'area economica europea. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo iniziale.
            4. Per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico la domanda, corredata dalla dichiarazione di conformità, deve essere presentata al competente ispettorato regionale, tramite l'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

            a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

            b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

            c) a trasmettere al competente ispettorato regionale la documentazione, ai fini del rilascio della licenza definitiva.

            5. La licenza provvisoria è valida fino al rilascio di quella definitiva. La licenza deve essere sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato ricetrasmittente installato a bordo.
            6. Gli apparati ricetrasmittenti che non sono utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo dell'affidamento in gestione ad una società concessionaria ed alla corresponsione del relativo canone.
            7. Coloro che hanno stipulato un contratto per l'esercizio dell'apparato radioelettrico con una società concessionaria possono alla scadenza presentare domanda, anche con mezzi telematici, per la disdetta, nei termini stabiliti. Copia della domanda, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà, contenente l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso nei soli casi di emergenza ed ai fini della sicurezza della navigazione, deve essere trasmessa al competente ispettorato regionale.
            8. La licenza definitiva rilasciata per il traffico per corrispondenza ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
            9. Il competente Ministero ha la facoltà di provvedere alle ispezioni e alle verifiche presso gli utenti per l'accertamento del regolare funzionamento degli apparati.
            10. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritti per la distanza dalla costa ove la navigazione è svolta".


Art. 8.

(Abilitazione alla navigazione).

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come modificato dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera c), la parola: "litoranea" è sostituita dalla seguente: "costiera";

            b) al comma 3, le parole: "A) e B)" sono sostituite dalle seguenti: "A), B) e C)";

            c) al comma 4, le parole: "C) e" sono soppresse.


Art. 9.

(Riorganizzazione degli uffici periferici).

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le competenze degli uffici provinciali dell'ex MCTC in materia di nautica da diporto, di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.


Art. 10.

(Tassa di stazionamento).

        1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, concernente la tassa di stazionamento delle unità da diporto, è abrogato. Le somme corrisposte allo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge non danno diritto a rimborso.


Art. 11.

(Perdita o smarrimento di documenti).

        1. Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione dei documenti di bordo deve essere presentata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza che rilascia l'attestazione della denuncia resa. Qualora l'unità sia in possesso della certificazione di sicurezza in regolare corso di validità, la copia della denuncia costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione nelle acque territoriali nazionali, per la durata di un mese.
        2. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informativi.


Art. 12.

(Formazione degli equipaggi
a bordo delle unità da diporto).

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo dei componenti l'equipaggio, i titoli e le qualifiche professionali per il comando e per lo svolgimento degli altri servizi a bordo delle unità da diporto impiegate nel noleggio.

Art. 13

(Disposizioni sul contratto
di arruolamento).

        1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate nel noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
        2. Il rapporto di lavoro del personale extracomunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate nel noleggio è regolamentato dalle disposizioni di legge vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del soggetto extracomunitario in base alla scelta effettuata dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro marittimo.


Art. 14.

(Contratti di noleggio).

        1. Le imprese che utilizzano le navi da diporto in attività di noleggio, quando operano fuori dalla acque marittime comunitarie sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).


Art. 15.

(Rottamazione delle imbarcazioni
da diporto).

        1. Alle persone fisiche o giuridiche che acquistino in Italia una nuova imbarcazione da diporto avente una lunghezza non superiore a 14 metri e che siano proprietarie di altra imbarcazione da diporto iscritta nei registri nazionali, è riconosciuto un contributo a carico dello Stato pari al 50 per cento dell'importo dell'IVA dovuto, a condizione che il residuo 50 per cento sia corrisposto dal rivenditore.
        2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per gli acquisiti effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che la vecchia imbarcazione sia stata demolita.
        3. La cancellazione dai registri è comprovata dal verbale di demolizione redatto dall'autorità marittima o della navigazione interna nonché dall'estratto del registro delle imbarcazioni da diporto, rilasciato dall'ufficio di iscrizione, dal quale risultino gli estremi dell'avvenuta cancellazione.
        4. I materiali provenienti dalla rottamazione delle unità da diporto costruite con materie plastiche nonché quelli provenienti dalla bonifica delle aree portuali pubbliche, non in concessione, sono distrutti in centri autorizzati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        5. Le spese effettuate per le finalità di cui al comma 4 sono poste a carico del bilancio dello Stato, per l'anno di entrata in vigore della legge e per il successivo esercizio finanziario.


Art. 16.

(Campi di regata e di allenamento
per la motonautica).

        1. Per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni motonautiche nonché per gli allenamenti sono istituite nell'ambito di ciascuna direzione marittima campi di regate delimitati da boe e da galleggianti. Gli specchi acquei da riservare alle gare e agli allenamenti sono individuati in zone, lontane dai centri abitati, che non intralciano la rotta delle navi commerciali e l'attività di pesca.
        2. Qualora nell'ambito di una direzione marittima, per le caratteristiche geografiche o morfologiche della costa, non sia possibile realizzare e riservare specchi acquei per le attività agonistiche, le gare e le manifestazioni sportive sono effettuate nelle zone in cui i campi di gara sono stati istituiti.


Art. 17.

(Turismo nautico).

        1. Si definisce turismo nautico l'attività svolta con le unità da diporto ai fini turistici e ricreativi connessi alle attività economiche di produzione, di servizi e di tempo libero.
        2. Ai fini di cui al comma 1, sono imprese turistiche:

            a) le imprese di gestione delle strutture ricettive della nautica;

            b) le imprese esercenti l'attività di locazione e di noleggio delle unità da diporto;

            c) le imprese di intermediazione per la locazione e il noleggio delle unità da diporto;

            d) le imprese esercenti l'attività sportiva subacquea;

            e) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto.


Art. 18.

(Disciplina della circolazione dei natanti).

        1. La navigazione degli acquascooter e dei natanti da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, e l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale, sono disciplinati con provvedimento del direttore marittimo competente per territorio.


Art. 19.

(Sosta delle unità da diporto in banchina).

        1. Nei porti e negli approdi turistici pubblici la competente autorità marittima stabilisce, ove possibile, le aree portuali destinate ai lavori di riparazione o di carenaggio delle unità da diporto. Le operazioni di alaggio e di varo delle imbarcazioni da diporto non sono soggette a formalità amministrative.
        2. Per la sosta sulle banchine, di durata superiore alle ventiquattro ore, gli interessati devono richiedere l'autorizzazione all'autorità marittima locale che, in relazione alla natura dei lavori da eseguire, autorizza il periodo di stazionamento stabilendo le relative condizioni.


Art. 20.

(Trasporto eccezionale su strada
di unità da diporto).

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "26-bis. Per le unità da diporto l'autorizzazione al trasporto in condizioni eccezionali, di cui al comma 9, è rilasciata con l'osservanza di un servizio di scorta tecnica".


Capo II

STRUTTURE RICETTIVE
PER LA NAUTICA


Art. 21.

(Decadenza dalla concessione).

        
1. Al primo comma dell'articolo 47 del codice della navigazione, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "f-bis) per fallimento del concessionario".


Art. 22.

(Cessione in uso degli ormeggi
nei porti turistici).

        1. Dopo l'articolo 47 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 21 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 47-bis. - (Cessione in uso degli ormeggi nei porti turistici).- I concessionari di porti, di approdi turistici o di porzioni dei medesimi, destinati alla nautica da diporto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, primo comma, lettera c), possono cedere a terzi, a titolo oneroso, l'uso delle banchine e degli specchi acquei per l'ormeggio, definito posto barca, per un determinato periodo e comunque non superiore a quello della durata della concessione.
        La cessione in uso del posto barca può essere effettuata in forma di quote di partecipazione ovvero, se il concessionario è una società, mediante la partecipazione azionaria.
        Il concessionario, a garanzia dell'obbligazione assunta, deve effettuare una cauzione, in forma di fidejussione bancaria, a favore dell'utilizzatore, pari all'importo contrattuale pattuito. La relativa certificazione deve essere depositata presso l'autorità che ha assentito la concessione.
        Alla scadenza del periodo, la cauzione è restituita al concessionario. In caso di fallimento del concessionario la somma è devoluta interamente all'utilizzatore.
        La disposizione di cui al quarto comma non si applica alle concessioni assentite agli enti territoriali o alle società costituite in forma di capitali mista, pubblica e privata".


Art. 23.

(Durata delle concessioni).

        1. Le concessioni demaniali marittime per la costruzione di strutture ricettive per la nautica, realizzate anche in parte su terreno di proprietà privata, collegate con le acque pubbliche marittime o interne mediante canali di comunicazione, hanno la durata di anni cinquanta. Alla scadenza possono essere rinnovate per un ulteriore periodo non superiore a cinquanta anni. Al termine di tale periodo sono acquisite allo Stato.


Art. 24.

(Disposizioni fiscali).

        1. Le spese sostenute dal concessionario per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ricettive della nautica, previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono detraibili nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture.


Capo III

SEGNALAZIONE DEI PARCHI
E RISERVE MARINE


Art. 25.

(Moratoria per l'istituzione
di nuovi parchi marini).

        1. I punti foranei delimitanti le aree geografiche dei parchi e delle riserve marine, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, entro le quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione, devono essere individuati con mezzi e con strumenti di segnalazione internazionalmente riconosciuti. Nelle more della segnalazione delle aree, l'istituzione di nuovi parchi e di riserve marine è sospesa.


Art. 26.

(Sanzioni).

        1. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma le parole: "sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 3.099 euro";

            b) al secondo comma le parole: "alla confisca" sono sostituite dalle seguenti: "al fermo amministrativo, per un periodo non superiore ad un mese,";

            c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

                "Nelle aree marine protette sprovviste dei mezzi di segnalazione le sanzioni sono ridotte alla metà".



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