XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2123
Onorevoli colleghi! - La presente proposta di legge
costituzionale modifica l'articolo 126 della Costituzione, già
modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1. Si vogliono, infatti, distinguere le
ipotesi di decadenza del Presidente della Giunta regionale per
approvazione di una mozione di sfiducia o per rimozione alle
quali conseguono nuove elezioni da quelle per impedimento
permanente, morte o dimissioni volontarie o per l'accesso a
cariche elettive alle quali consegue la nomina di un
vicepresidente della Giunta fino alla scadenza del mandato. La
distinzione nasce da ragioni di merito e di opportunità. Le
ragioni di merito riguardano la distinta gravità delle due
situazioni descritte. Infatti , sembrano più gravi, dal punto
di vista istituzionale e, quindi, necessitano di un ritorno
alle urne, i casi di approvazione di una mozione di sfiducia o
di rimozione del Presidente della Giunta regionale rispetto
alle altre ipotesi ricordate. Le ragioni di opportunità vanno
individuate nel proseguimento dell'attività amministrativa e
nel completamento della legislatura con l'attuazione del
programma stabilito da una coalizione. Un altro elemento da
non sottovalutare e che indica la volontà di perseguire un
programma comune e di dare continuità istituzionale all'organo
di governo è rappresentato dalla indicazione fatta all'atto
delle elezioni dal candidato alla carica di Presidente della
Giunta, che sceglie un vicepresidente indicando colui che può
rappresentarlo in qualsiasi sede e, quindi, anche negli
incarichi di governo.