XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2123
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto e la sua rimozione comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di
impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del
Presidente della Giunta, nonché per l'accesso a cariche
elettive da parte dello stesso incompatibili con la carica di
Presidente della Giunta, le funzioni di Presidente, sino alla
scadenza del mandato, sono svolte da un vicepresidente
precedentemente indicato dal candidato alla carica di
Presidente della Giunta".