XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2122-bis-C
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge A.C.
2122-bis-B, recante "Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione, è uno tra i provvedimenti
collegati, a carattere ordinamentale, alla manovra finanziaria
2002, e contiene disposizioni di varia natura e oggetto.
Già integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla
Camera, il testo ha subito al Senato ulteriori interventi
emendativi e integrativi.
Con la presente relazione si segnaleranno le sole parti
del provvedimento modificate o aggiunte dal Senato
soffermandosi sulle modifiche più significative.
Il capo I (artt. 1-13) reca "Disposizioni in materia di
pubbliche amministrazioni". Al suo interno, le modifiche
apportate a taluni articoli (segnatamente, agli articoli 1, 2,
3, 4, 9 e 13) sono principalmente volte a definire la
quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri recati
dalle rispettive disposizioni.
Altre modifiche hanno invece natura sostanziale; in
particolare, quella apportata all'articolo 2, che ridetermina
la composizione della Commissione per le adozioni
internazionali. La composizione della suddetta Commissione è
ulteriormente integrata da tre rappresentanti designati da
associazioni familiari a carattere nazionale.
All'articolo 3, che dispone la soppressione dell'Agenzia
per il servizio civile, il comma 2 è riformulato definendo,
nel nuovo testo, la nuova composizione della Consulta
nazionale per il servizio civile.
All'articolo 6 (in materia di mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni), il nuovo comma 3 interviene sulle
disposizioni concernenti le procedure di mobilità dei
segretari comunali e provinciali, introducendo tra i criteri
di assegnazione d'ufficio quello della preferenza (oltre che
per le amministrazioni statali) per gli uffici territoriali di
Governo; il nuovo comma 4 estende l'ambito di applicazione
delle norme in materia di mobilità del personale della
pubblica amministrazione (di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs.
165/2001) ai lavoratori, già dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia
e vigilanza degli immobili di proprietà dei medesimi enti che
vengono dismessi.
Alcuni articoli, infine, sono stati introdotti ex
novo dal Senato.
L'articolo 7, il quale stabilisce che alla stipula dei
contratti individuali con i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni per l'affidamento di incarichi presso i
collegi di revisione degli enti pubblici, debbano provvedere
le amministrazioni statali nel cui interesse l'incarico viene
svolto; l'articolo 10, ai sensi del quale, a partire dal 2003,
ogni progetto di investimento pubblico dovrà essere
contrassegnato da un "codice unico di progetto", al principale
fine di garantire la funzionalità del monitoraggio sugli
investimenti pubblici svolto dai nuclei di valutazione e
verifica previsti dall'articolo 1 della L. 144/1999.
Anche gli articoli 11 e 12 sono stati inseriti nel corso
dell'esame presso il Senato. Il primo estende al personale
dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA) le
disposizioni in materia di passaggio di personale tra
pubbliche amministrazioni e di eccedenza di personale e
mobilità collettiva di cui agli artt. 30 e 33 del D.Lgs.
165/2001; l'articolo 12 invece dispone la corresponsione di un
emolumento (sotto forma di gettone di presenza) per i
componenti e il personale di segreteria della Commissione per
la protezione dei collaboratori di giustizia, istituita
dall'articolo 10 del decreto-legge 8/1991.
Durante l'esame in Commissione, attraverso l'approvazione
di un emendamento, è stato soppresso un articolo, introdotto
al Senato, che modificava la composizione del Consiglio di
amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, che portava da
due a tre il numero degli esperti designati dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
Il capo II, recante "Norme di semplificazione", si compone
del solo articolo 14, che novella il Testo unico in materia di
documentazione amministrativa, e che è rimasto immutato nel
corso dell'esame al Senato.
Il capo III ("Disposizioni in materia di enti locali") è
costituito dal solo articolo 15, introdotto dal Senato.
Novellando il testo unico sugli enti locali al dichiarato
scopo di colmare un vuoto normativo, l'articolo prevede
direttamente e in via generale la sanzione amministrativa da
irrogare per la violazione dei regolamenti comunali e
provinciali, "salvo diversa disposizione di legge".
Il capo IV (artt. 16-22) reca "Norme in materia di
istruzione, università e ricerca". Il Senato ha modificato il
solo articolo 18, estendendo all'Istituto superiore di sanità
(ISS) ed all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) la possibilità, che l'articolo
prevedeva per gli enti pubblici di ricerca, l'ENEA e l'ASI, da
un lato di eseguire attività di ricerca e consulenza per conto
terzi, secondo la disciplina già prevista per le università e
da un altro di ottenere anticipazioni su fondi erogati dal
Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti
di cooperazione allo sviluppo.
Il Senato ha inoltre introdotto due nuovi articoli,
l'articolo 21 e l'articolo 22. Il primo reca
un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, del
decreto- legge 402/2001 (recante disposizioni urgenti in
materia di personale sanitario), in merito alla validità dei
diplomi di assistente sociale ai fini dell'accesso ai corsi di
laurea specialistica, ai master e agli altri corsi
universitari di formazione post-base. Il secondo dispone
un contributo speciale di 2 milioni di euro per l'anno 2002
per concorrere al finanziamento delle attività connesse alla
Celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne.
Il capo V ("Disposizioni in materia di affari esteri") si
compone di tre articoli (artt. 23-25), che il Senato non ha
modificato.
Il capo VI, recante "Disposizioni in materia di
innovazione", è invece composto dal solo articolo 26, in più
punti riformulato dal Senato. In particolare, i commi 1 e 2
dell'articolo, nel testo trasmesso dal Senato, affidano al
ministro per l'innovazione e le tecnologie importanti compiti
nell'ambito dell'attività di coordinamento e di valutazione
dei programmi e dei progetti elaborati dalle altre
amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi,
nonché del sostegno ai progetti di grande contenuto innovativo
e di rilevanza strategica. Tale sostegno si realizza con
l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi a carico di un
Fondo appositamente istituito.
Un'altra innovazione di rilievo rispetto al testo
approvato dalla Camera è costituita dal comma 10, il quale
autorizza l'emanazione di un regolamento di delegificazione
finalizzato alla soppressione dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione (AIPA) e del Centro tecnico
istituito dalla L. 127/1997, e alla contestuale istituzione
dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica destinata
a subentrare, nei rapporti giuridici e nelle funzioni,
all'Autorità e al Centro.
Il capo VII (artt. 27-39) reca "Disposizioni in materia di
difesa e di pubblica sicurezza". Nel suo ambito, le modifiche
apportate a taluni articoli (artt. 29, 30, 31 e 33) hanno
natura finanziaria o di coordinamento, fatti salvi, gli
articoli 30 e 33.
L'articolo 30 prevede il differimento al 31 luglio 2003
del termine per l'adozione di norme integrative o correttive
del decreto legislativo 215/2001, recante disposizioni per la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale; l'articolo 33, l'introduzione dei genitori tra
gli aventi diritto (a determinate condizioni) al collocamento
obbligatorio in quanto congiunti del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia, deceduto o divenuto
permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o
lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di
attività operative a causa di atti delittuosi commessi da
terzi.
Gli articoli da 34 a 39 sono stati introdotti nel corso
dell'esame al Senato. In particolare, l'articolo 34 estende
alle aperture di credito disposte in favore del Cassiere del
Ministero dell'interno il regime dell'impignorabilità
garantito per legge (articolo 1 del decreto-legge 313/1994) ai
fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture
e delle direzioni delle Forze armate e della Guardia di
finanza, nonché alle aperture di credito a favore di una serie
di soggetti, che abbiano le destinazioni d'uso specificamente
indicate. L'articolo 35, invece, è specificamente riferito
agli assistenti della Polizia di Stato che hanno superato il
concorso per la nomina a vice sovrintendente, da espletarsi
per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, e hanno concluso
con successo il corso di formazione successivo, e stabilisce
che la nomina a vice sovrintendente decorra ai soli effetti
economici (e non più "a tutti gli effetti") a partire dalla
data di conclusione del primo corso di formazione successivo
al concorso per titoli.
Gli articoli 36 e 37 si pongono sulla falsariga del già
citato articolo 33; il primo estende l'ambito dei congiunti
del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei
carabinieri ammessi a determinati benefici di legge. Il
secondo prevede la possibilità di assunzione nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a determinate condizioni, dei
congiunti del personale del Corpo deceduto o divenuto
permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o
lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi (dal 1^
gennaio 1999) nell'espletamento delle attività
istituzionali.
L'articolo 38 dà facoltà al Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno - nell'ambito delle
direttive impartite dal ministro per il potenziamento
dell'attività di prevenzione - di stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati, allo scopo di fornire servizi
specialistici finalizzati all'incremento della sicurezza
pubblica, con la contribuzione degli stessi soggetti:
contribuzione che può consistere nella fornitura di mezzi,
attrezzature o locali, nel sostegno dei costi aggiuntivi o
nella corresponsione di indennità al personale impegnato in
tali servizi. L'articolo 39 reca una delega legislativa al
Governo per la revisione - entro sei mesi - delle norme in
materia di sanzioni e di procedure disciplinari per il
personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza (oggi
raccolte nel decreto del Presidente della Repubblica
737/1981). Lo scopo è quello di adeguare la normativa al
mutato assetto amministrativo e processuale nonché a
semplificare e ad accelerare le procedure, garantendo comunque
il principio del contraddittorio.
Il capo VIII ("Disposizioni in materia di comunicazioni")
è composto dal solo articolo 40, che il Senato ha modificato
in più punti. La principale novità è costituita dall'aggiunta
del comma 9, il quale consente alle emittenti radiofoniche e
televisive locali che si trovino in posizione debitoria per
canoni di concessione dovuti fino al 31 dicembre 1999, di
definire tali posizioni usufruendo di pagamenti eventualmente
dilazionati senza interessi.
Il capo IX (artt. 41-52) reca "Disposizioni in materia di
tutela della salute". Anche qui il Senato ha modificato in più
punti il testo approvato dalla Camera ed ha introdotto nuovi
articoli. In particolare, è stato modificato l'articolo 41,
che reca una delega per la trasformazione in fondazioni degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
Le modifiche riguardano in particolare l'espresso
coinvolgimento (mediante intesa con il Ministero della salute)
delle regioni di volta in volta interessate alla
trasformazione degli IRCCS in fondazioni (comma 1, lettera
a)), il diretto apporto della comunità scientifica
nell'individuazione dei progetti finalizzati di ricerca da
assegnare alle istituende fondazioni (comma 1, lettera
f)), l'adeguamento, anche per gli IRCCS non trasformati
in fondazioni, ad alcuni dei princìpi - in quanto compatibili
- indicati dal comma 1 dell'articolo in esame (comma 1,
lettera p)).
L'articolo 48, prevede il differimento al 31 luglio 2003
del termine per l'esercizio della delega (di cui alla L.
145/2001) per l'adattamento dell'ordinamento giuridico
italiano ai principi e alle norme della Convenzione di Oviedo
sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.
Gli articoli aggiunti nel capo IX sono il 42, 45, 47, 50,
51 e 52.
L'articolo 42, introdotto nel corso dell'esame al Senato è
volto a garantire una sinergia tra gli IRCCS mediante la
definizione di una organizzazione a rete, al fine di
valorizzare l'attività di ricerca relativa a specifici
settori, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e
consentire l'accesso a programmi di finanziamento promossi a
livello comunitario.
L'articolo 45, recante norme sulla titolarità e proprietà
di farmacie. I commi 1-4 introducono una nuova disciplina
derogatoria per l'assegnazione delle farmacie rurali ed urbane
a coloro che gestiscono le stesse in via provvisoria, in base
alle disposizioni vigenti; il comma 5 prolunga i termini per
la cessione di partecipazioni, conseguite tramite eredità, a
società che gestiscono farmacie.
L'articolo 47, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro
per il 2002 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004 per l'attivazione di un centro di alta
specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia;
L'articolo 50, il quale reca una serie di disposizioni sul
divieto di fumo nei locali pubblici e privati, più restrittive
rispetto alle norme vigenti (alcune delle quali sono peraltro
richiamate e fatte espressamente salve), rimettendo tra
l'altro una parte della disciplina a successivi regolamenti
governativi.
L'articolo 51, il quale consente al Ministero della salute
di istituire, in specifici casi, collegi medici per la
formulazione di pareri medico-legali di propria competenza con
la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri nelle
varie discipline.
L'articolo 52, ai sensi del quale è assegnata alla
provincia autonoma di Trento un contributo straordinario per
lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di
assistenza domiciliare integrata.
Il capo X, infine, recante "Disposizioni in materia di
tutela e sostegno della paternità e della maternità", è
composto dal solo articolo 53, anch'esso introdotto dal
Senato. L'articolo posticipa di un anno il termine per
l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità (di cui al D.Lgs. 151/2001),
termine che verrebbe così a scadere il 27 aprile 2003.
La I Commissione durante l'esame in sede referente non ha
ritenuto di recepire le condizioni e le osservazioni, alcune
delle quali sostanzialmente riproduttive del contenuto di
alcuni emendamenti respinti dalla Commissione stessa,
formulate dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni
competenti in sede consultiva, riservandosi comunque una più
attenta ed analitica valutazione delle stesse durante l'esame
in Assemblea.
Considerata la rilevanza degli interventi complessivi
previsti dal provvedimento ed il fatto che la Camera è
chiamata ad effettuare la terza lettura sul testo, si auspica
una sollecita approvazione del disegno di legge da parte
dell'Assemblea.
Michele SAPONARA, relatore.