XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2122-bis-C




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge A.C. 2122-bis-B, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, è uno tra i provvedimenti collegati, a carattere ordinamentale, alla manovra finanziaria 2002, e contiene disposizioni di varia natura e oggetto.
        Già integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, il testo ha subito al Senato ulteriori interventi emendativi e integrativi.
        Con la presente relazione si segnaleranno le sole parti del provvedimento modificate o aggiunte dal Senato soffermandosi sulle modifiche più significative.
        Il capo I (artt. 1-13) reca "Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni". Al suo interno, le modifiche apportate a taluni articoli (segnatamente, agli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 13) sono principalmente volte a definire la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri recati dalle rispettive disposizioni.
        Altre modifiche hanno invece natura sostanziale; in particolare, quella apportata all'articolo 2, che ridetermina la composizione della Commissione per le adozioni internazionali. La composizione della suddetta Commissione è ulteriormente integrata da tre rappresentanti designati da associazioni familiari a carattere nazionale.
        All'articolo 3, che dispone la soppressione dell'Agenzia per il servizio civile, il comma 2 è riformulato definendo, nel nuovo testo, la nuova composizione della Consulta nazionale per il servizio civile.
        All'articolo 6 (in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni), il nuovo comma 3 interviene sulle disposizioni concernenti le procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali, introducendo tra i criteri di assegnazione d'ufficio quello della preferenza (oltre che per le amministrazioni statali) per gli uffici territoriali di Governo; il nuovo comma 4 estende l'ambito di applicazione delle norme in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione (di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001) ai lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili di proprietà dei medesimi enti che vengono dismessi.
        Alcuni articoli, infine, sono stati introdotti ex novo dal Senato.
        L'articolo 7, il quale stabilisce che alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti delle pubbliche amministrazioni per l'affidamento di incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici, debbano provvedere le amministrazioni statali nel cui interesse l'incarico viene svolto; l'articolo 10, ai sensi del quale, a partire dal 2003, ogni progetto di investimento pubblico dovrà essere contrassegnato da un "codice unico di progetto", al principale fine di garantire la funzionalità del monitoraggio sugli investimenti pubblici svolto dai nuclei di valutazione e verifica previsti dall'articolo 1 della L. 144/1999.
        Anche gli articoli 11 e 12 sono stati inseriti nel corso dell'esame presso il Senato. Il primo estende al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA) le disposizioni in materia di passaggio di personale tra pubbliche amministrazioni e di eccedenza di personale e mobilità collettiva di cui agli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 165/2001; l'articolo 12 invece dispone la corresponsione di un emolumento (sotto forma di gettone di presenza) per i componenti e il personale di segreteria della Commissione per la protezione dei collaboratori di giustizia, istituita dall'articolo 10 del decreto-legge 8/1991.
        Durante l'esame in Commissione, attraverso l'approvazione di un emendamento, è stato soppresso un articolo, introdotto al Senato, che modificava la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, che portava da due a tre il numero degli esperti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
        Il capo II, recante "Norme di semplificazione", si compone del solo articolo 14, che novella il Testo unico in materia di documentazione amministrativa, e che è rimasto immutato nel corso dell'esame al Senato.
        Il capo III ("Disposizioni in materia di enti locali") è costituito dal solo articolo 15, introdotto dal Senato. Novellando il testo unico sugli enti locali al dichiarato scopo di colmare un vuoto normativo, l'articolo prevede direttamente e in via generale la sanzione amministrativa da irrogare per la violazione dei regolamenti comunali e provinciali, "salvo diversa disposizione di legge".
        Il capo IV (artt. 16-22) reca "Norme in materia di istruzione, università e ricerca". Il Senato ha modificato il solo articolo 18, estendendo all'Istituto superiore di sanità (ISS) ed all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) la possibilità, che l'articolo prevedeva per gli enti pubblici di ricerca, l'ENEA e l'ASI, da un lato di eseguire attività di ricerca e consulenza per conto terzi, secondo la disciplina già prevista per le università e da un altro di ottenere anticipazioni su fondi erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.
        Il Senato ha inoltre introdotto due nuovi articoli, l'articolo 21 e l'articolo 22. Il primo reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, del decreto- legge 402/2001 (recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario), in merito alla validità dei diplomi di assistente sociale ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi universitari di formazione post-base. Il secondo dispone un contributo speciale di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per concorrere al finanziamento delle attività connesse alla Celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne.
        Il capo V ("Disposizioni in materia di affari esteri") si compone di tre articoli (artt. 23-25), che il Senato non ha modificato.
        Il capo VI, recante "Disposizioni in materia di innovazione", è invece composto dal solo articolo 26, in più punti riformulato dal Senato. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo, nel testo trasmesso dal Senato, affidano al ministro per l'innovazione e le tecnologie importanti compiti nell'ambito dell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi e dei progetti elaborati dalle altre amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, nonché del sostegno ai progetti di grande contenuto innovativo e di rilevanza strategica. Tale sostegno si realizza con l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi a carico di un Fondo appositamente istituito.
        Un'altra innovazione di rilievo rispetto al testo approvato dalla Camera è costituita dal comma 10, il quale autorizza l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e del Centro tecnico istituito dalla L. 127/1997, e alla contestuale istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica destinata a subentrare, nei rapporti giuridici e nelle funzioni, all'Autorità e al Centro.
        Il capo VII (artt. 27-39) reca "Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza". Nel suo ambito, le modifiche apportate a taluni articoli (artt. 29, 30, 31 e 33) hanno natura finanziaria o di coordinamento, fatti salvi, gli articoli 30 e 33.
        L'articolo 30 prevede il differimento al 31 luglio 2003 del termine per l'adozione di norme integrative o correttive del decreto legislativo 215/2001, recante disposizioni per la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale; l'articolo 33, l'introduzione dei genitori tra gli aventi diritto (a determinate condizioni) al collocamento obbligatorio in quanto congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
        Gli articoli da 34 a 39 sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato. In particolare, l'articolo 34 estende alle aperture di credito disposte in favore del Cassiere del Ministero dell'interno il regime dell'impignorabilità garantito per legge (articolo 1 del decreto-legge 313/1994) ai fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture e delle direzioni delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché alle aperture di credito a favore di una serie di soggetti, che abbiano le destinazioni d'uso specificamente indicate. L'articolo 35, invece, è specificamente riferito agli assistenti della Polizia di Stato che hanno superato il concorso per la nomina a vice sovrintendente, da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, e hanno concluso con successo il corso di formazione successivo, e stabilisce che la nomina a vice sovrintendente decorra ai soli effetti economici (e non più "a tutti gli effetti") a partire dalla data di conclusione del primo corso di formazione successivo al concorso per titoli.
        Gli articoli 36 e 37 si pongono sulla falsariga del già citato articolo 33; il primo estende l'ambito dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri ammessi a determinati benefici di legge. Il secondo prevede la possibilità di assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a determinate condizioni, dei congiunti del personale del Corpo deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi (dal 1^ gennaio 1999) nell'espletamento delle attività istituzionali.
        L'articolo 38 dà facoltà al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - nell'ambito delle direttive impartite dal ministro per il potenziamento dell'attività di prevenzione - di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, allo scopo di fornire servizi specialistici finalizzati all'incremento della sicurezza pubblica, con la contribuzione degli stessi soggetti: contribuzione che può consistere nella fornitura di mezzi, attrezzature o locali, nel sostegno dei costi aggiuntivi o nella corresponsione di indennità al personale impegnato in tali servizi. L'articolo 39 reca una delega legislativa al Governo per la revisione - entro sei mesi - delle norme in materia di sanzioni e di procedure disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza (oggi raccolte nel decreto del Presidente della Repubblica 737/1981). Lo scopo è quello di adeguare la normativa al mutato assetto amministrativo e processuale nonché a semplificare e ad accelerare le procedure, garantendo comunque il principio del contraddittorio.
        Il capo VIII ("Disposizioni in materia di comunicazioni") è composto dal solo articolo 40, che il Senato ha modificato in più punti. La principale novità è costituita dall'aggiunta del comma 9, il quale consente alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si trovino in posizione debitoria per canoni di concessione dovuti fino al 31 dicembre 1999, di definire tali posizioni usufruendo di pagamenti eventualmente dilazionati senza interessi.
        Il capo IX (artt. 41-52) reca "Disposizioni in materia di tutela della salute". Anche qui il Senato ha modificato in più punti il testo approvato dalla Camera ed ha introdotto nuovi articoli. In particolare, è stato modificato l'articolo 41, che reca una delega per la trasformazione in fondazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le modifiche riguardano in particolare l'espresso coinvolgimento (mediante intesa con il Ministero della salute) delle regioni di volta in volta interessate alla trasformazione degli IRCCS in fondazioni (comma 1, lettera a)), il diretto apporto della comunità scientifica nell'individuazione dei progetti finalizzati di ricerca da assegnare alle istituende fondazioni (comma 1, lettera f)), l'adeguamento, anche per gli IRCCS non trasformati in fondazioni, ad alcuni dei princìpi - in quanto compatibili - indicati dal comma 1 dell'articolo in esame (comma 1, lettera p)).
        L'articolo 48, prevede il differimento al 31 luglio 2003 del termine per l'esercizio della delega (di cui alla L. 145/2001) per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.
        Gli articoli aggiunti nel capo IX sono il 42, 45, 47, 50, 51 e 52.
        L'articolo 42, introdotto nel corso dell'esame al Senato è volto a garantire una sinergia tra gli IRCCS mediante la definizione di una organizzazione a rete, al fine di valorizzare l'attività di ricerca relativa a specifici settori, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e consentire l'accesso a programmi di finanziamento promossi a livello comunitario.
        L'articolo 45, recante norme sulla titolarità e proprietà di farmacie. I commi 1-4 introducono una nuova disciplina derogatoria per l'assegnazione delle farmacie rurali ed urbane a coloro che gestiscono le stesse in via provvisoria, in base alle disposizioni vigenti; il comma 5 prolunga i termini per la cessione di partecipazioni, conseguite tramite eredità, a società che gestiscono farmacie.
        L'articolo 47, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2002 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia;
        L'articolo 50, il quale reca una serie di disposizioni sul divieto di fumo nei locali pubblici e privati, più restrittive rispetto alle norme vigenti (alcune delle quali sono peraltro richiamate e fatte espressamente salve), rimettendo tra l'altro una parte della disciplina a successivi regolamenti governativi.
        L'articolo 51, il quale consente al Ministero della salute di istituire, in specifici casi, collegi medici per la formulazione di pareri medico-legali di propria competenza con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri nelle varie discipline.
        L'articolo 52, ai sensi del quale è assegnata alla provincia autonoma di Trento un contributo straordinario per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.
        Il capo X, infine, recante "Disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità", è composto dal solo articolo 53, anch'esso introdotto dal Senato. L'articolo posticipa di un anno il termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al D.Lgs. 151/2001), termine che verrebbe così a scadere il 27 aprile 2003.
        La I Commissione durante l'esame in sede referente non ha ritenuto di recepire le condizioni e le osservazioni, alcune delle quali sostanzialmente riproduttive del contenuto di alcuni emendamenti respinti dalla Commissione stessa, formulate dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni competenti in sede consultiva, riservandosi comunque una più attenta ed analitica valutazione delle stesse durante l'esame in Assemblea.
        Considerata la rilevanza degli interventi complessivi previsti dal provvedimento ed il fatto che la Camera è chiamata ad effettuare la terza lettura sul testo, si auspica una sollecita approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Michele SAPONARA, relatore.




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