XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2122-bis-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          "Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2122/bis-B,
rilevata la particolare ampiezza del testo che consta, ormai, di 54 articoli, ripartiti in dieci capi che disciplinano materie afferenti a distinti settori dell'ordinamento, e che dovrebbero essere unificati dalla finalità di razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, al fine di migliorare l'efficienza e l'economicità di gestione delle pubbliche amministrazioni,

              rilevato che il provvedimento contiene diverse disposizioni formulate in modo piuttosto generico, il cui contenuto normativo necessiterebbe di talune precisazioni;
segnalato che alcuni articoli modificano diversi atti normativi, mentre alcuni decreti legislativi vengono novellati da articoli distinti e che ciò si pone in contrasto con quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 che, a tal riguardo, raccomanda, al punto 9), che ogni norma contenente novelle ad un medesimo testo costituisca un articolo a sé stante,

              rilevato inoltre che la tecnica della novellazione è applicata in maniera fortemente disomogenea, in quanto talvolta si procede alla sostituzione di interi articoli o commi, talaltra si modificano singoli incisi o parole,

              rilevato, incidentalmente, che in funzione del tipo di competenza normativa dello Stato nelle diverse materie, debbono essere valutati sia la possibilità di prevedere l'autorizzazione all'adozione di regolamenti sia la possibilità dello stesso intervento normativo statale,
constatato, da ultimo, che alcuni dei rilievi formulati nel parere reso il 14 febbraio 2002 sono stati recepiti,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 7, comma 3, che modifica una norma contenuta nel regolamento in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si sopprima la relativa disposizione in quanto volta ad intervenire su una fonte di rango secondario;

              all'articolo 27, commi 8 e 10, lett. A, capov. 6, ove si prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in materia di innovazione tecnologica, si integrino le relative disposizioni indicando espressamente - ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le norme generali regolatrici della materia e le norme che si intendono abrogate a partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti;

              all'articolo 27, comma 10, che autorizza il Governo a sopprimere con regolamento di delegificazione l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e ad istituire l'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, si verifichi la congruità del ricorso al regolamento di delegificazione, anche in considerazione del fatto che - almeno per quanto attiene all'istituzione della nuova autorità - non pare potersi individuare una normativa vigente di rango primario da delegificare;

              all'articolo 38, comma 1, ultimo periodo, che prevede la possibilità di assumere senza concorso i congiunti del personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco che risulti deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, nell'espletamento di determinate attività istituzionali ove in particolare si precisa che per l'accesso a certi profili professionali, restano ferme "le ulteriori disposizioni vigenti in materia", si chiarisca a quali disposizioni si intenda fare riferimento, anche in considerazione del fatto che l'articolo 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 prevede per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la procedura del concorso pubblico.

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 2, ove si stabilisce che dall'attuazione della disciplina prevista al comma 1 del medesimo articolo, relativa alla Commissione per le adozioni internazionali, non devono derivare oneri aggiuntivi e sono pertanto rideterminati i trattamenti economici corrisposti ai componenti della Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dovrebbe chiarirsi la portata della disposizione in considerazione del fatto che i componenti della predetta Commissione risultano svolgere i loro compiti a titolo gratuito; analogamente, all'articolo 5, comma 2, che prevede una clausola di invarianza della spesa a seguito della modifica della composizione del Consiglio d'amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ove si prevede la rideterminazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrebbe meglio coordinarsi la previsione con l'articolo richiamato, che non individua i trattamenti economici dei componenti il consiglio di amministrazione, ma si limita a prevedere un fondo di mobilità con cui far fronte alle spese di funzionamento dell'agenzia;

              all'articolo 8, relativo ai contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare lo stesso come novella all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, parimenti dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare l'articolo 11, comma 1, relativo al codice unico di progetto degli investimenti pubblici, come novella all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

              all'articolo 51, relativo al divieto di fumo nei locali chiusi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una più dettagliata clausola di coordinamento con la legge 11 novembre 1975, n. 584, in luogo di limitarsi a confermare la vigenza di alcune norme della citata legge; peraltro, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla novellazione della legge n. 584;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3, comma 2, ove in materia di composizione della Consulta nazionale per il servizio si prevede che i componenti la stessa siano scelti in maggioranza tra determinate categorie di soggetti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire i criteri di selezione degli ulteriori componenti del collegio;

              all'articolo 11, comma 2, ove si prevede che il CIPE disciplini modalità e procedure in materia di investimenti pubblici, entro il 30 settembre 2002, dovrebbe procedersi ad una modifica del termine in considerazione del fatto che lo stesso risulta ormai scaduto;

              agli articoli 13, comma 1, capov. 2-nonies, 39, comma 2, 43, comma 1, ove si prevede l'adozione di decreti ministeriali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisarne la tipologia ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 e in particolare di indicare se gli stessi abbiano natura normativa;

              sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              all'articolo 41, comma 9, che prevede modalità di pagamento del canone di concessione da parte delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, la relativa disposizione con sembrerebbe riconducibile al contenuto dell'articolo rubricato "Tecnologie delle comunicazioni".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera m), modifica la composizione della Commissione per le adozioni internazionali, prevedendo che della medesima facciano parte anche tre rappresentanti designati da associazioni familiari a carattere nazionale, dei quali almeno uno deve essere designato dal Forum delle associazioni familiari;

              ritenuto che la citata disposizione possa far sorgere problemi applicativi circa la concreta individuazione delle associazioni familiari a carattere nazionale legittimate ad essere rappresentate nella Commissione per le adozioni internazionali, in quanto, da un lato, non sono definiti i requisiti necessari per il riconoscimento del carattere nazionale dell'associazione, e, dall'altro, potrebbe apparire non conforme al principio costituzionale di eguaglianza la disposizione che individua ex lege direttamente una di tali associazioni;

              sottolineata inoltre l'opportunità di definire il procedimento attraverso il quale le predette associazioni designano i propri rappresentanti;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

          in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera m), la Commissione di merito valuti l'opportunità di definire i requisiti necessari per il riconoscimento del carattere nazionale dell'associazione familiare, delegando eventualmente alla fonte secondaria il compito di disciplinare il procedimento attraverso il quale le associazioni familiari nazionali a carattere familiare designano i propri rappresentanti quali membri della Commissione per le adozioni internazionali.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


              sul testo del provvedimento:

              Premesso che:

                le autorizzazioni di spesa e le corrispondenti clausole di copertura recate dagli articoli 1, commi 2 e 5; 10, comma 2; 32, comma 5; 41, comma 6; 52, comma 5, del provvedimento in esame, introdotte nel testo del provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato, sono configurate quali limiti massimi di spesa;

                per altro, tali limiti risultano posti in corrispondenza di oneri relativi alla corresponsione di emolumenti e di indennità ed a minori entrate per il bilancio dello Stato derivanti da agevolazioni fiscali;

                la natura di tali oneri sembra dunque piuttosto riconducibile alla fattispecie della previsione di spesa, di cui all'articolo 11-ter, comma 1, alinea, della legge n. 468 del 1978, a fronte della quale occorrerebbe formulare un'apposita clausola di salvaguardia;

                occorre tuttavia rilevare ai riguardo che il Senato ha concluso l'esame del provvedimento in oggetto prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2002, n. 246, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 194 del 2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

                tale circostanza non ha consentito di adeguare il testo del disegno di legge collegato in esame alle prescrizioni contenute nelle novelle introdotte nell'articolo 11-ter, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978 nel corso dell'esame presso la Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002;

                resta per altro ferma l'esigenza che, a fronte di oneri aventi natura obbligatoria quantificati sulla base di previsioni tecnico-finanziarie e tali dunque da non poter essere strutturalmente contenuti nell'ambito di un tetto massimo prefissato, siano attivati gli strumenti previsti dalla legislazione vigente ai fini del monitoraggio degli andamenti della spesa pubblica;

                con riferimento agli oneri recati dalle disposizioni sopra indicate, nei corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione Bilancio il Governo ha fornito ulteriori elementi di informazione e di conoscenza che consentono di ritenere fondate le ipotesi poste a base della quantificazione degli oneri in argomento e pertanto assolto l'obbligo di corretta determinazione, in sede di relazione tecnica, degli oneri medesimi;

                d'altro canto, proprio la completezza e l'affidabilità della quantificazione operata rendono non necessaria la previsione di un tetto massimo di spesa, che risulta comunque incompatibile, in linea di principio, con le caratteristiche di talune delle norme in esame, quali quelle relative a spese per il personale, data la loro idoneità a determinare in capo ai destinatari veri e propri diritti soggettivi;
                le circostanze già richiamate conferiscono peraltro caratteri del tutto peculiari all'esame del provvedimento in questione, tali da escludere che lo stesso possa in alcun modo costituire un precedente ai fini della verifica della corretta formulazione delle clausole legislative di quantificazione e di copertura finanziaria;

                preso atto inoltre dell'impegno del Governo ad attivare tempestivamente la procedura di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 nel caso in cui, in sede di monitoraggio dell'attuazione del provvedimento in esame, dovessero evidenziarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di minore entrata, per altro di entità assai limitata, tali da revocare in discussione la copertura finanziaria del provvedimento stesso;

                esclusivamente in considerazione della natura del provvedimento e della presente fase del relativo iter parlamentare;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


        La VI Commissione finanze,

            esaminato il disegno di legge n. 2122-bis-B, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

            apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 4, volte a razionalizzare le attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso quello dell' Amministrazione finanziaria;

            valutate altresì positivamente le disposizioni di cui all'articolo 15, dirette a semplificare le procedure vigenti in materia di documentazione amministrativa, ivi compresa la tenuta di documenti richiesti dalla disciplina tributaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

          all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: "di intesa con" siano inserite le seguenti: "il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

          al medesimo articolo 42, comma 1, lettera p), dopo le parole "per la metà dal Ministro della salute" siano inserite le seguenti: "di cui almeno uno proposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (2122-bis-B),

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento all'articolo 12, riguardante il personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare espressamente che l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non pregiudica gli accordi sindacali eventualmente già raggiunti in materia di esuberi dei dipendenti dell'ENAV s.p.a.;

          b) valuti la Commissione di merito la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 27 - in materia di Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e di promozione e sviluppo dell'utilizzo di strumenti informatici e telematici da parte delle amministrazioni pubbliche - con quanto previsto dall'articolo 10 del disegno di legge C. 2579-A (Nuova disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo), quale risultante dagli emendamenti approvati dall'Assemblea nella seduta del 3 dicembre 2002.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione,

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

          all'articolo 42, lettera c) andrebbe valutata l'effettiva opportunità di creare un doppio regime, pubblicistico e privatistico, relativamente al rapporto di lavoro del personale trasferito alle fondazioni.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2122-bis-B, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica;

              ritenuto opportuno che la trasformazione degli IRCCS in fondazioni, di cui all'articolo 42, debba avvenire nel rispetto delle riforme federalistiche in essere e, pertanto, assicurando un maggiore coinvolgimento delle regioni in relazione alle scelte organizzative e gestionali degli Istituti;

              ritenuto altresì necessario che nella adozione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina degli IRCCS sia coinvolto anche il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

              rilevato che il periodo - previsto dall'articolo 46, comma 1 - di gestione provvisoria di una farmacia di almeno un anno necessario per aver diritto al conseguimento per una sola volta della titolarità della farmacia appare eccessivamente esiguo;

              considerato che l'articolo 48, relativo alla attivazione di un Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, nel definire i criteri per l'individuazione della sede del Centro da parte del Ministero della salute, fa riferimento solo alle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura della talassemia, e non anche all'incidenza di tale malattia sulla popolazione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
          con le seguenti condizioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 42, recante la delega al Governo per la trasformazione degli IRCCS in fondazioni, nel senso di introdurre maggiori elementi di coerenza rispetto alle riforme in senso federalista, anche al fine di garantire un maggiore coinvolgimento delle regioni;

          all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole "d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica", siano aggiunte le seguenti: ", il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

              all'articolo 42, comma 1, lettera b), dopo le parole "dal Ministero della salute" le parole "sentita la regione interessata." siano sostituite dalle seguenti: "sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione interessata.";

          all'articolo 42, comma 1, lettera p), dopo le parole "dal Ministero della salute" le parole "sentito il presidente della regione interessata." siano sostituite dalle seguenti: "sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il presidente della regione interessata.";

              all'articolo 46, comma 1, le parole "un anno" siano sostituite con le seguenti "tre anni";

          all'articolo 48, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole "tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia" con le seguenti: "tenuto conto dell'incidenza della talassemia sulla popolazione e delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura di tale patologia e nel relativo insegnamento".



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