XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2122-bis-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2122/bis-B,
rilevata la particolare ampiezza del testo che consta, ormai,
di 54 articoli, ripartiti in dieci capi che disciplinano
materie afferenti a distinti settori dell'ordinamento, e che
dovrebbero essere unificati dalla finalità di razionalizzare e
semplificare l'attività amministrativa, al fine di migliorare
l'efficienza e l'economicità di gestione delle pubbliche
amministrazioni,
rilevato che il provvedimento contiene diverse
disposizioni formulate in modo piuttosto generico, il cui
contenuto normativo necessiterebbe di talune precisazioni;
segnalato che alcuni articoli modificano diversi atti
normativi, mentre alcuni decreti legislativi vengono novellati
da articoli distinti e che ciò si pone in contrasto con quanto
previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del
Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 che, a
tal riguardo, raccomanda, al punto 9), che ogni norma
contenente novelle ad un medesimo testo costituisca un
articolo a sé stante,
rilevato inoltre che la tecnica della novellazione è
applicata in maniera fortemente disomogenea, in quanto
talvolta si procede alla sostituzione di interi articoli o
commi, talaltra si modificano singoli incisi o parole,
rilevato, incidentalmente, che in funzione del tipo di
competenza normativa dello Stato nelle diverse materie,
debbono essere valutati sia la possibilità di prevedere
l'autorizzazione all'adozione di regolamenti sia la
possibilità dello stesso intervento normativo statale,
constatato, da ultimo, che alcuni dei rilievi formulati nel
parere reso il 14 febbraio 2002 sono stati recepiti,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 7, comma 3, che modifica una norma
contenuta nel regolamento in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si
sopprima la relativa disposizione in quanto volta ad
intervenire su una fonte di rango secondario;
all'articolo 27, commi 8 e 10, lett. A, capov. 6, ove
si prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in
materia di innovazione tecnologica, si integrino le relative
disposizioni indicando espressamente - ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le norme
generali regolatrici della materia e le norme che si intendono
abrogate a partire dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti;
all'articolo 27, comma 10, che autorizza il Governo a
sopprimere con regolamento di delegificazione l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e ad istituire
l'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, si
verifichi la congruità del ricorso al regolamento di
delegificazione, anche in considerazione del fatto che -
almeno per quanto attiene all'istituzione della nuova autorità
- non pare potersi individuare una normativa vigente di rango
primario da delegificare;
all'articolo 38, comma 1, ultimo periodo, che prevede
la possibilità di assumere senza concorso i congiunti del
personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco che
risulti deceduto o divenuto permanentemente inabile al
servizio, nell'espletamento di determinate attività
istituzionali ove in particolare si precisa che per l'accesso
a certi profili professionali, restano ferme "le ulteriori
disposizioni vigenti in materia", si chiarisca a quali
disposizioni si intenda fare riferimento, anche in
considerazione del fatto che l'articolo 14 della legge 5
dicembre 1988, n. 521 prevede per l'accesso alle diverse
carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la procedura
del concorso pubblico.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 2, ove si stabilisce che
dall'attuazione della disciplina prevista al comma 1 del
medesimo articolo, relativa alla Commissione per le adozioni
internazionali, non devono derivare oneri aggiuntivi e sono
pertanto rideterminati i trattamenti economici corrisposti ai
componenti della Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 38
della legge 4 maggio 1983, n. 184, dovrebbe chiarirsi la
portata della disposizione in considerazione del fatto che i
componenti della predetta Commissione risultano svolgere i
loro compiti a titolo gratuito; analogamente, all'articolo 5,
comma 2, che prevede una clausola di invarianza della spesa a
seguito della modifica della composizione del Consiglio
d'amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ove si prevede
la rideterminazione dei trattamenti economici previsti
dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dovrebbe meglio coordinarsi la previsione con l'articolo
richiamato, che non individua i trattamenti economici dei
componenti il consiglio di amministrazione, ma si limita a
prevedere un fondo di mobilità con cui far fronte alle spese
di funzionamento dell'agenzia;
all'articolo 8, relativo ai contratti individuali dei
dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti
pubblici, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare lo
stesso come novella all'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, parimenti dovrebbe
valutarsi l'opportunità di riformulare l'articolo 11, comma 1,
relativo al codice unico di progetto degli investimenti
pubblici, come novella all'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
all'articolo 51, relativo al divieto di fumo nei locali
chiusi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una più
dettagliata clausola di coordinamento con la legge 11 novembre
1975, n. 584, in luogo di limitarsi a confermare la vigenza di
alcune norme della citata legge; peraltro, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di procedere alla novellazione della legge n.
584;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 3, comma 2, ove in materia di composizione
della Consulta nazionale per il servizio si prevede che i
componenti la stessa siano scelti in maggioranza tra
determinate categorie di soggetti, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire i criteri di selezione degli
ulteriori componenti del collegio;
all'articolo 11, comma 2, ove si prevede che il CIPE
disciplini modalità e procedure in materia di investimenti
pubblici, entro il 30 settembre 2002, dovrebbe procedersi ad
una modifica del termine in considerazione del fatto che lo
stesso risulta ormai scaduto;
agli articoli 13, comma 1, capov. 2-nonies, 39,
comma 2, 43, comma 1, ove si prevede l'adozione di decreti
ministeriali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisarne
la tipologia ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n.400 e in particolare di indicare se gli stessi abbiano
natura normativa;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
all'articolo 41, comma 9, che prevede modalità di
pagamento del canone di concessione da parte delle imprese di
radiodiffusione sonora e televisiva, la relativa disposizione
con sembrerebbe riconducibile al contenuto dell'articolo
rubricato "Tecnologie delle comunicazioni".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera m),
modifica la composizione della Commissione per le adozioni
internazionali, prevedendo che della medesima facciano parte
anche tre rappresentanti designati da associazioni familiari a
carattere nazionale, dei quali almeno uno deve essere
designato dal Forum delle associazioni familiari;
ritenuto che la citata disposizione possa far sorgere
problemi applicativi circa la concreta individuazione delle
associazioni familiari a carattere nazionale legittimate ad
essere rappresentate nella Commissione per le adozioni
internazionali, in quanto, da un lato, non sono definiti i
requisiti necessari per il riconoscimento del carattere
nazionale dell'associazione, e, dall'altro, potrebbe apparire
non conforme al principio costituzionale di eguaglianza la
disposizione che individua ex lege direttamente una di
tali associazioni;
sottolineata inoltre l'opportunità di definire il
procedimento attraverso il quale le predette associazioni
designano i propri rappresentanti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera
m), la Commissione di merito valuti l'opportunità di
definire i requisiti necessari per il riconoscimento del
carattere nazionale dell'associazione familiare, delegando
eventualmente alla fonte secondaria il compito di disciplinare
il procedimento attraverso il quale le associazioni familiari
nazionali a carattere familiare designano i propri
rappresentanti quali membri della Commissione per le adozioni
internazionali.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
sul testo del provvedimento:
Premesso che:
le autorizzazioni di spesa e le corrispondenti
clausole di copertura recate dagli articoli 1, commi 2 e 5;
10, comma 2; 32, comma 5; 41, comma 6; 52, comma 5, del
provvedimento in esame, introdotte nel testo del provvedimento
nel corso dell'esame presso il Senato, sono configurate quali
limiti massimi di spesa;
per altro, tali limiti risultano posti in
corrispondenza di oneri relativi alla corresponsione di
emolumenti e di indennità ed a minori entrate per il bilancio
dello Stato derivanti da agevolazioni fiscali;
la natura di tali oneri sembra dunque piuttosto
riconducibile alla fattispecie della previsione di spesa, di
cui all'articolo 11-ter, comma 1, alinea, della legge n.
468 del 1978, a fronte della quale occorrerebbe formulare
un'apposita clausola di salvaguardia;
occorre tuttavia rilevare ai riguardo che il Senato
ha concluso l'esame del provvedimento in oggetto prima
dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2002, n. 246, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 194 del
2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza
ed il contenimento della spesa pubblica;
tale circostanza non ha consentito di adeguare il
testo del disegno di legge collegato in esame alle
prescrizioni contenute nelle novelle introdotte nell'articolo
11-ter, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978 nel
corso dell'esame presso la Camera del disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 194 del 2002;
resta per altro ferma l'esigenza che, a fronte di
oneri aventi natura obbligatoria quantificati sulla base di
previsioni tecnico-finanziarie e tali dunque da non poter
essere strutturalmente contenuti nell'ambito di un tetto
massimo prefissato, siano attivati gli strumenti previsti
dalla legislazione vigente ai fini del monitoraggio degli
andamenti della spesa pubblica;
con riferimento agli oneri recati dalle disposizioni
sopra indicate, nei corso dell'esame del provvedimento in sede
consultiva presso la Commissione Bilancio il Governo ha
fornito ulteriori elementi di informazione e di conoscenza che
consentono di ritenere fondate le ipotesi poste a base della
quantificazione degli oneri in argomento e pertanto assolto
l'obbligo di corretta determinazione, in sede di relazione
tecnica, degli oneri medesimi;
d'altro canto, proprio la completezza e
l'affidabilità della quantificazione operata rendono non
necessaria la previsione di un tetto massimo di spesa, che
risulta comunque incompatibile, in linea di principio, con le
caratteristiche di talune delle norme in esame, quali quelle
relative a spese per il personale, data la loro idoneità a
determinare in capo ai destinatari veri e propri diritti
soggettivi;
le circostanze già richiamate conferiscono peraltro
caratteri del tutto peculiari all'esame del provvedimento in
questione, tali da escludere che lo stesso possa in alcun modo
costituire un precedente ai fini della verifica della corretta
formulazione delle clausole legislative di quantificazione e
di copertura finanziaria;
preso atto inoltre dell'impegno del Governo ad
attivare tempestivamente la procedura di cui al comma 7
dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 nel
caso in cui, in sede di monitoraggio dell'attuazione del
provvedimento in esame, dovessero evidenziarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di minore entrata, per
altro di entità assai limitata, tali da revocare in
discussione la copertura finanziaria del provvedimento
stesso;
esclusivamente in considerazione della natura del
provvedimento e della presente fase del relativo iter
parlamentare;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione finanze,
esaminato il disegno di legge n. 2122-bis-B,
recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione";
apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 4, volte
a razionalizzare le attività di formazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, ivi compreso quello dell'
Amministrazione finanziaria;
valutate altresì positivamente le disposizioni di cui
all'articolo 15, dirette a semplificare le procedure vigenti
in materia di documentazione amministrativa, ivi compresa la
tenuta di documenti richiesti dalla disciplina tributaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B,
recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione, approvato dalla Camera e modificato dal
Senato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: "di
intesa con" siano inserite le seguenti: "il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
al medesimo articolo 42, comma 1, lettera p), dopo
le parole "per la metà dal Ministro della salute" siano
inserite le seguenti: "di cui almeno uno proposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B
recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione", approvato dalla Camera e modificato dal
Senato;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge recante: "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"
(2122-bis-B),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 12, riguardante il
personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di precisare espressamente
che l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli
30 e 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non pregiudica
gli accordi sindacali eventualmente già raggiunti in materia
di esuberi dei dipendenti dell'ENAV s.p.a.;
b) valuti la Commissione di merito la compatibilità
delle disposizioni di cui all'articolo 27 - in materia di
Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e di
promozione e sviluppo dell'utilizzo di strumenti informatici e
telematici da parte delle amministrazioni pubbliche - con
quanto previsto dall'articolo 10 del disegno di legge C.
2579-A (Nuova disciplina in materia di semplificazione e
riassetto normativo), quale risultante dagli emendamenti
approvati dall'Assemblea nella seduta del 3 dicembre 2002.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante
disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 42, lettera c) andrebbe valutata
l'effettiva opportunità di creare un doppio regime,
pubblicistico e privatistico, relativamente al rapporto di
lavoro del personale trasferito alle fondazioni.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del
disegno di legge C. 2122-bis-B, "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione",
approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato
della Repubblica;
ritenuto opportuno che la trasformazione degli IRCCS in
fondazioni, di cui all'articolo 42, debba avvenire nel
rispetto delle riforme federalistiche in essere e, pertanto,
assicurando un maggiore coinvolgimento delle regioni in
relazione alle scelte organizzative e gestionali degli
Istituti;
ritenuto altresì necessario che nella adozione dei
decreti legislativi per il riordino della disciplina degli
IRCCS sia coinvolto anche il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
rilevato che il periodo - previsto dall'articolo 46,
comma 1 - di gestione provvisoria di una farmacia di almeno un
anno necessario per aver diritto al conseguimento per una sola
volta della titolarità della farmacia appare eccessivamente
esiguo;
considerato che l'articolo 48, relativo alla
attivazione di un Centro di alta specializzazione per il
trattamento e lo studio della talassemia, nel definire i
criteri per l'individuazione della sede del Centro da parte
del Ministero della salute, fa riferimento solo alle
esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale
nella cura della talassemia, e non anche all'incidenza di tale
malattia sulla popolazione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 42, recante la delega al Governo per la
trasformazione degli IRCCS in fondazioni, nel senso di
introdurre maggiori elementi di coerenza rispetto alle riforme
in senso federalista, anche al fine di garantire un maggiore
coinvolgimento delle regioni;
all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole
"d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica", siano
aggiunte le seguenti: ", il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca";
all'articolo 42, comma 1, lettera b), dopo le
parole "dal Ministero della salute" le parole "sentita la
regione interessata." siano sostituite dalle seguenti:
"sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e la regione interessata.";
all'articolo 42, comma 1, lettera p), dopo le
parole "dal Ministero della salute" le parole "sentito il
presidente della regione interessata." siano sostituite dalle
seguenti: "sentiti il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il presidente della regione
interessata.";
all'articolo 46, comma 1, le parole "un anno" siano
sostituite con le seguenti "tre anni";
all'articolo 48, comma 2, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di sostituire le parole "tenuto conto delle
esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale
nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia" con
le seguenti: "tenuto conto dell'incidenza della talassemia
sulla popolazione e delle esperienze di eccellenza maturate
sul territorio nazionale nella cura di tale patologia e nel
relativo insegnamento".