XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2119
Onorevoli Colleghi! - La strutturale differenza tra il
processo penale celebrato dinanzi al Tribunale per i minorenni
ed il processo penale celebrato dinanzi al giudice ordinario
non merita di essere evidenziata ed analizzata ulteriormente,
né in relazione alla ratio che ha ispirato il
legislatore né in ordine alle conseguenze che il "doppio
binario" produce. La particolare tutela che l'ordinamento ha
il dovere di prestare nei confronti dei minorenni in sede di
giudizio di responsabilità penale, rappresenta una
sublimazione della avanzata cultura giuridica e sociale del
nostro Paese, sia in relazione alle garanzie delle quali
beneficia il minore nel corso dell'intero procedimento, sia in
riferimento agli epiloghi alternativi alla celebrazione del
giudizio stesso, come accertamento del fatto-reato, "messa in
prova", "perdono giudiziale", "irrilevanza del fatto" sia,
infine, in relazione ad una eventuale irrogazione della
pena.
Reinserimento, rieducazione, recupero, sono doverosi
impegni per una comunità che abbia responsabilmente a cuore le
sorti di quanti, per motivi diversi e spesso disparati, non
vivono una infanzia, una adolescenza, una giovinezza, senza
farsi attraversare, ancorché occasionalmente, da fenomeni di
"devianza".
Se queste considerazioni appaiono ampiamente condivisibili
e persino scontate, non possono non produrre una fisiologica
conseguenza nel riflesso che inevitabilmente proiettano in
taluni processi celebrati a carico di giovani e giovanissimi
dinanzi al giudice ordinario. Frequentemente accade, infatti,
che a causa di dinamiche insite nella fenomenologia di
relazione tra i giovani, determinate tipologie di "devianza"
coinvolgano gruppi o comitive estendendosi a maggiorenni e
minorenni, spesso separati anagraficamente da pochi mesi di
differenza. Tuttavia, le conseguenze per i giovani,
sostanzialmente coetanei ma le cui sorti processuali sono
divaricate da itinerari processuali completamente diversi, si
caratterizzano per una evidente difformità. Così, come spesso
avviene, mentre il diciassettenne può fruire di un sistema di
garanzie calibrato sulla legale presunzione di non completa
maturazione psicofisica, il quasi coetaneo che, per ipotesi,
ha compiuto il diciottesimo anno di età il giorno prima della
commissione dell'illecito, resta (legittimamente) ancorato
alla celebrazione del rito processuale dinanzi al giudice
ordinario. L'ipotesi della comparazione afferente il
trattamento (Tribunale ordinario - Tribunale per i minorenni)
riservato ai due giovani responsabili della stessa condotta
illecita, rende più evidenti gli effetti concreti prodotti dai
giudizi. Sempre per rimanere nel campo della prospettazione di
ipotesi, se due giovani amici, uno solo dei quali maggiorenne,
ancorché più anziano di pochi mesi rispetto all'altro,
commettono lo stesso reato, ben può il giudice del primo
infliggere una pena di molti anni di reclusione ed il giudice
del secondo ammettere il minore alla sospensione del processo
attraverso la concessione della "messa alla prova".
Con questa emblematica, quanto semplificata, ipotesi
applicativa, dalle conseguenze assolutamente legittime nel
nostro ordinamento, non si vuole di certo mettere in
discussione, né tanto meno censurare, la individuazione da
parte del legislatore di una soglia anagrafica (il compimento
del diciottesimo anno di età) alla quale ricondurre la
produzione di determinati effetti.
Si tratta semplicemente di una riflessione insita nella
semplice constatazione della eccessiva divaricazione, in
relazione alla pena, afferente giovani imputati che, pure
dovendo rispondere della commissione del medesimo reato si
trovano alle soglie del "guado", appena "al di qua" o
immediatamente "al di là" del compimento della maggiore età.
Da questa riflessione, proiettata sul campo della funzione
riservata alla pena nei Paesi più avanzati in materia di
cultura del diritto, trae spunto la presente esigenza di
costituire un "diaframma" idoneo a contemperare il carattere
della pena prevista dalla legge in riferimento ad un
determinato "fatto-reato", con la peculiare caratterizzazione
anagrafica di giovani condannati in possesso di determinati
requisiti. Il perimetro della proposta scaturita dalla
presente iniziativa, deve, infatti, individuarsi nella meno
severa irrogazione della pena nei confronti di giovani
imputati, che non abbiano riportato condanne per reati non
colposi, neanche dinanzi al Tribunale per i minorenni. Si è
ritenuto così, di calibrare la pena irrogata in concreto dal
giudice ad uno status anagrafico (non avere compiuto il
ventunesimo anno di età) e ad una meritevolezza soggettiva
(non aver riportato alcuna condanna).
La proposta di legge, che nasce da una riflessione
approfondita, frutto di un accurato monitoraggio di
applicazioni concrete nella determinazione delle pene e nella
capacità di reinserimento del giovane condannato, trova una
sostanziale analogia, afferente la "ratio special
preventiva" dell'intervento, in una specifica norma contenuta
nell'articolo 163 del codice penale.
Orbene, tale articolo, che disciplina la applicazione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, opera una
significativa differenziazione soggettiva che conferisce
determinante rilevanza allo status anagrafico del
condannato.
Tale disposizione normativa, infatti, consente al giudice
di ordinare la sospensione della esecuzione della pena quando
la stessa non superi, in concreto, due anni di reclusione.
Lo stesso articolo, al terzo comma, prevede una estensione
della applicabilità del beneficio per il condannato "di età
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno".
Nei confronti di tali ultimi condannati, infatti, la
sospensione della pena può essere ordinata dal giudice quando
la pena inflitta, restrittiva della libertà personale, non sia
superiore a due anni e sei mesi.
Questa impostazione del legislatore, calibrata su una
condivisibile interpretazione della sanzione penale in chiave
non meramente retributiva, è perfettamente sovrapponibile a
quella che rappresenta il criterio guida della presente
proposta di legge. Così, muovendo nella stessa direzione, si è
ritenuto di elaborare una norma in grado di consentire al
giudice, all'atto della concreta irrogazione della sanzione,
di calibrare la pena operando una riduzione quantitativa della
stessa in ragione della giovane età del condannato che non
abbia riportato precedenti condanne.
La finalità di rieducazione alla quale dovrebbe sempre
tendere la pena trova così una coerente e concreta
applicazione proprio allorché la sanzione stessa sia destinata
ai giovani che, in ragione della peculiare maturazione
psicofisica, ancora in itinere, possano consentire una
prognosi favorevole in ordine ad un completo ed effettivo
reinserimento.
Questa impostazione metodologica è perfettamente
compatibile con il "finalismo rieducativo" attribuito dalla
nostra Costituzione alla sanzione penale (all'articolo 27,
terzo comma, si legge: "le pene (...) devono tendere alla
rieducazione del condannato"). Certamente la finalità
rieducativa della pena non può non estendersi anche al momento
della previsione legislativa ed alla conseguente applicazione
delle sanzioni.
Così, la previsione normativa che si vuole introdurre con
la presente proposta di legge, interpretando questa finalità
ultima della pena, muovendo dalle considerazioni svolte in
ordine agli effetti prodotti dalla divaricazione dei percorsi
processuali e sanzionatori per giovani e giovanissimi che si
trovano, come detto, appena "al di qua" e immediatamente "al
di là" di quel metaforico guado rappresentato dal compimento
del diciottesimo anno di età.
Da questa impostazione nasce la necessità di intervenire
sulla previsione delle circostanze attenuanti comuni che
incidono sulla determinazione della pena, e che sono
espressamente enucleate dall'articolo 62 del codice penale.
L'intervento normativo consente al giovane condannato, che
non abbia compiuto il ventunesimo anno di età, di beneficiare
di una attenuante eziologicamente riconducibile ad una più
clemente valutazione della condotta intimamente connessa alla
sua giovinezza.
Si è ritenuto, tuttavia, di operare una distinzione sul
piano della occasionalità della condotta illecita e, dunque,
in ordine alla meritevolezza soggettiva del soggetto che
eventualmente potrà beneficiare dell' attenuante.
La norma, infatti, espressamente prevede che il requisito
per il riconoscimento dell'attenuante è rappresentato dal non
avere il giovane riportato condanne né dinanzi al Tribunale
per i minorenni né, tantomeno, dinanzi al giudice
ordinario.