XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2119




        Onorevoli Colleghi! - La strutturale differenza tra il processo penale celebrato dinanzi al Tribunale per i minorenni ed il processo penale celebrato dinanzi al giudice ordinario non merita di essere evidenziata ed analizzata ulteriormente, né in relazione alla ratio che ha ispirato il legislatore né in ordine alle conseguenze che il "doppio binario" produce. La particolare tutela che l'ordinamento ha il dovere di prestare nei confronti dei minorenni in sede di giudizio di responsabilità penale, rappresenta una sublimazione della avanzata cultura giuridica e sociale del nostro Paese, sia in relazione alle garanzie delle quali beneficia il minore nel corso dell'intero procedimento, sia in riferimento agli epiloghi alternativi alla celebrazione del giudizio stesso, come accertamento del fatto-reato, "messa in prova", "perdono giudiziale", "irrilevanza del fatto" sia, infine, in relazione ad una eventuale irrogazione della pena.
        Reinserimento, rieducazione, recupero, sono doverosi impegni per una comunità che abbia responsabilmente a cuore le sorti di quanti, per motivi diversi e spesso disparati, non vivono una infanzia, una adolescenza, una giovinezza, senza farsi attraversare, ancorché occasionalmente, da fenomeni di "devianza".
        Se queste considerazioni appaiono ampiamente condivisibili e persino scontate, non possono non produrre una fisiologica conseguenza nel riflesso che inevitabilmente proiettano in taluni processi celebrati a carico di giovani e giovanissimi dinanzi al giudice ordinario. Frequentemente accade, infatti, che a causa di dinamiche insite nella fenomenologia di relazione tra i giovani, determinate tipologie di "devianza" coinvolgano gruppi o comitive estendendosi a maggiorenni e minorenni, spesso separati anagraficamente da pochi mesi di differenza. Tuttavia, le conseguenze per i giovani, sostanzialmente coetanei ma le cui sorti processuali sono divaricate da itinerari processuali completamente diversi, si caratterizzano per una evidente difformità. Così, come spesso avviene, mentre il diciassettenne può fruire di un sistema di garanzie calibrato sulla legale presunzione di non completa maturazione psicofisica, il quasi coetaneo che, per ipotesi, ha compiuto il diciottesimo anno di età il giorno prima della commissione dell'illecito, resta (legittimamente) ancorato alla celebrazione del rito processuale dinanzi al giudice ordinario. L'ipotesi della comparazione afferente il trattamento (Tribunale ordinario - Tribunale per i minorenni) riservato ai due giovani responsabili della stessa condotta illecita, rende più evidenti gli effetti concreti prodotti dai giudizi. Sempre per rimanere nel campo della prospettazione di ipotesi, se due giovani amici, uno solo dei quali maggiorenne, ancorché più anziano di pochi mesi rispetto all'altro, commettono lo stesso reato, ben può il giudice del primo infliggere una pena di molti anni di reclusione ed il giudice del secondo ammettere il minore alla sospensione del processo attraverso la concessione della "messa alla prova".
        Con questa emblematica, quanto semplificata, ipotesi applicativa, dalle conseguenze assolutamente legittime nel nostro ordinamento, non si vuole di certo mettere in discussione, né tanto meno censurare, la individuazione da parte del legislatore di una soglia anagrafica (il compimento del diciottesimo anno di età) alla quale ricondurre la produzione di determinati effetti.
        Si tratta semplicemente di una riflessione insita nella semplice constatazione della eccessiva divaricazione, in relazione alla pena, afferente giovani imputati che, pure dovendo rispondere della commissione del medesimo reato si trovano alle soglie del "guado", appena "al di qua" o immediatamente "al di là" del compimento della maggiore età. Da questa riflessione, proiettata sul campo della funzione riservata alla pena nei Paesi più avanzati in materia di cultura del diritto, trae spunto la presente esigenza di costituire un "diaframma" idoneo a contemperare il carattere della pena prevista dalla legge in riferimento ad un determinato "fatto-reato", con la peculiare caratterizzazione anagrafica di giovani condannati in possesso di determinati requisiti. Il perimetro della proposta scaturita dalla presente iniziativa, deve, infatti, individuarsi nella meno severa irrogazione della pena nei confronti di giovani imputati, che non abbiano riportato condanne per reati non colposi, neanche dinanzi al Tribunale per i minorenni. Si è ritenuto così, di calibrare la pena irrogata in concreto dal giudice ad uno status anagrafico (non avere compiuto il ventunesimo anno di età) e ad una meritevolezza soggettiva (non aver riportato alcuna condanna).
        La proposta di legge, che nasce da una riflessione approfondita, frutto di un accurato monitoraggio di applicazioni concrete nella determinazione delle pene e nella capacità di reinserimento del giovane condannato, trova una sostanziale analogia, afferente la "ratio special preventiva" dell'intervento, in una specifica norma contenuta nell'articolo 163 del codice penale.
        Orbene, tale articolo, che disciplina la applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, opera una significativa differenziazione soggettiva che conferisce determinante rilevanza allo status anagrafico del condannato.
        Tale disposizione normativa, infatti, consente al giudice di ordinare la sospensione della esecuzione della pena quando la stessa non superi, in concreto, due anni di reclusione.
        Lo stesso articolo, al terzo comma, prevede una estensione della applicabilità del beneficio per il condannato "di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno". Nei confronti di tali ultimi condannati, infatti, la sospensione della pena può essere ordinata dal giudice quando la pena inflitta, restrittiva della libertà personale, non sia superiore a due anni e sei mesi.
        Questa impostazione del legislatore, calibrata su una condivisibile interpretazione della sanzione penale in chiave non meramente retributiva, è perfettamente sovrapponibile a quella che rappresenta il criterio guida della presente proposta di legge. Così, muovendo nella stessa direzione, si è ritenuto di elaborare una norma in grado di consentire al giudice, all'atto della concreta irrogazione della sanzione, di calibrare la pena operando una riduzione quantitativa della stessa in ragione della giovane età del condannato che non abbia riportato precedenti condanne.
        La finalità di rieducazione alla quale dovrebbe sempre tendere la pena trova così una coerente e concreta applicazione proprio allorché la sanzione stessa sia destinata ai giovani che, in ragione della peculiare maturazione psicofisica, ancora in itinere, possano consentire una prognosi favorevole in ordine ad un completo ed effettivo reinserimento.
        Questa impostazione metodologica è perfettamente compatibile con il "finalismo rieducativo" attribuito dalla nostra Costituzione alla sanzione penale (all'articolo 27, terzo comma, si legge: "le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato"). Certamente la finalità rieducativa della pena non può non estendersi anche al momento della previsione legislativa ed alla conseguente applicazione delle sanzioni.
        Così, la previsione normativa che si vuole introdurre con la presente proposta di legge, interpretando questa finalità ultima della pena, muovendo dalle considerazioni svolte in ordine agli effetti prodotti dalla divaricazione dei percorsi processuali e sanzionatori per giovani e giovanissimi che si trovano, come detto, appena "al di qua" e immediatamente "al di là" di quel metaforico guado rappresentato dal compimento del diciottesimo anno di età.
        Da questa impostazione nasce la necessità di intervenire sulla previsione delle circostanze attenuanti comuni che incidono sulla determinazione della pena, e che sono espressamente enucleate dall'articolo 62 del codice penale.
        L'intervento normativo consente al giovane condannato, che non abbia compiuto il ventunesimo anno di età, di beneficiare di una attenuante eziologicamente riconducibile ad una più clemente valutazione della condotta intimamente connessa alla sua giovinezza.
        Si è ritenuto, tuttavia, di operare una distinzione sul piano della occasionalità della condotta illecita e, dunque, in ordine alla meritevolezza soggettiva del soggetto che eventualmente potrà beneficiare dell' attenuante.
        La norma, infatti, espressamente prevede che il requisito per il riconoscimento dell'attenuante è rappresentato dal non avere il giovane riportato condanne né dinanzi al Tribunale per i minorenni né, tantomeno, dinanzi al giudice ordinario.




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