XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2119




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 62, primo comma, del codice penale dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

            "6-bis) l'essere il colpevole, che non abbia riportato precedenti condanne, di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno".



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