XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2119
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 62, primo comma, del codice penale dopo il
numero 6) è aggiunto il seguente:
"6-bis) l'essere il colpevole, che non abbia
riportato precedenti condanne, di età superiore agli anni
diciotto ma inferiore agli anni ventuno".