XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2118




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, prevede che il divorzio possa essere disposto dal giudice adito qualora sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero sia sta omologata la separazione consensuale.
        In tali casi, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
        Si verifica spesso, nella prassi giudiziaria, che uno dei due coniugi ricorra ad atteggiamenti ostruzionistici, nel corso della procedura attivata per la pronuncia della separazione giudiziale, al fine di ritardare il più possibile il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e, conseguentemente la proposizione dell'azione giudiziaria per ottenere lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti civili.
        Pertanto, proprio in base agli evidenziati problemi applicativi della legge n. 898 del 1970, si ritiene opportuno proporre una modifica della procedura di vigente.
        Con la presente proposta di legge si introduce l'articolo 3-bis della legge n. 898 del 1970, che consente la proposizione della domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio direttamente innanzi all'autorità giudiziaria presso la quale è incardinato il giudizio per la separazione giudiziale. Requisito indispensabile per la proposizione di tale domanda è che il giudizio per la separazione sia pendente da almeno tre anni.
        In tale modo, si eviterebbe l'attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, attualmente necessaria per potere esperire l'azione giudiziaria per il divorzio, nonché la necessità di dovere proporre un nuovo giudizio.




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