XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2118
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 3, comma 1, numero 2),
lettera b), della legge 1^ dicembre 1970, n. 898,
prevede che il divorzio possa essere disposto dal giudice
adito qualora sia stata pronunciata, con sentenza passata in
giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero sia
sta omologata la separazione consensuale.
In tali casi, la separazione deve essersi protratta
ininterrottamente da almeno tre anni dalla avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale
nella procedura di separazione personale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Si verifica spesso, nella prassi giudiziaria, che uno dei
due coniugi ricorra ad atteggiamenti ostruzionistici, nel
corso della procedura attivata per la pronuncia della
separazione giudiziale, al fine di ritardare il più possibile
il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e,
conseguentemente la proposizione dell'azione giudiziaria per
ottenere lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti
civili.
Pertanto, proprio in base agli evidenziati problemi
applicativi della legge n. 898 del 1970, si ritiene opportuno
proporre una modifica della procedura di vigente.
Con la presente proposta di legge si introduce l'articolo
3-bis della legge n. 898 del 1970, che consente la
proposizione della domanda per lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio direttamente innanzi
all'autorità giudiziaria presso la quale è incardinato il
giudizio per la separazione giudiziale. Requisito
indispensabile per la proposizione di tale domanda è che il
giudizio per la separazione sia pendente da almeno tre
anni.
In tale modo, si eviterebbe l'attesa del passaggio in
giudicato della sentenza di separazione, attualmente
necessaria per potere esperire l'azione giudiziaria per il
divorzio, nonché la necessità di dovere proporre un nuovo
giudizio.