XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2118
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898,
e successive modificazioni, č inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Qualora il giudizio di separazione
sia pendente da pių di tre anni, i coniugi possono chiedere al
giudice, in deroga all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera
b), di pronunciare direttamente sentenza di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, previo
esperimento del tentativo di conciliazione di cui al comma 7
dell'articolo 4".