XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2118




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 3 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, č inserito il seguente:

        "Art. 3-bis. - 1. Qualora il giudizio di separazione sia pendente da pių di tre anni, i coniugi possono chiedere al giudice, in deroga all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), di pronunciare direttamente sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui al comma 7 dell'articolo 4".



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