XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2116
Onorevoli Colleghi! - Il Terzo settore è da diversi
anni anche nel nostro Paese una realtà rilevante dal punto di
vista economico e sociale. Spazio agibile di pratiche di
inclusione e di tutela dei diritti, ma anche spazio di
militanza e di impiego, tra Stato e mercato, in particolare
per molti giovani; al 1990 risultano occupate a tempo pieno
nel Terzo settore più di 420 mila persone, pari a circa il 2
per cento del totale, mentre nel 1997, in Europa, per ogni 5
nuovi posti di lavoro, uno è stato creato nell'ambito del
non profit. Si può inoltre calcolare che il fatturato
del Terzo settore complessivamente considerato oscilla tra i
25 ed i 33 mila miliardi di lire.
Il Terzo settore costituisce tuttavia una realtà molto
diversificata che è essenzialmente costituita da soggetti,
aventi differenti connotazioni giuridiche, che operano in
settori non governati dal principio autoritativo, proprio
dello Stato, né dalle logiche del profitto che animano il
mercato. L'elemento essenziale che caratterizza le realtà di
questo ambito è costituito dall'assenza di scopo di lucro, che
si sostanzia, infatti, non nella preclusione a svolgere
attività imprenditoriali, bensì nel divieto di redistribuire
gli utili tra gli associati. Sono quindi organizzazioni
private che perseguono interessi di natura collettiva in aree
di rilievo sociale e con fini solidaristici. Fondamentale è
l'aspetto della connotazione ideale del fenomeno, che spinge
le persone ad agire per una motivazione interiore: l'analisi
costi/benefici è, quindi, in questi casi molto diversa da
quella propria di realtà orientate al perseguimento del
profitto.
All'interno di questa ampia definizione convivono, dunque,
ciascuna con le proprie specificità, sia le organizzazioni di
volontariato, che possono assumere la connotazione giuridica
che ritengono più appropriata, purché essa sia compatibile con
lo scopo solidaristico, e che devono avere una struttura
interna democratica ed essere iscritte in appositi registri
tenuti dalle regioni, sia le cooperative sociali, che agiscono
nei settori sanitari, socio-assistenziali ed educativi
perseguendo un fine che è esterno al gruppo sociale che le
costituisce, essendo orientato alla promozione umana ed alla
integrazione sociale dei cittadini; sia le organizzazioni non
governative che hanno la finalità di svolgere attività di
cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del
terzo mondo.
Dal punto di vista giuridico si registra una vasta
congerie di norme che disciplinano i diversi profili con i
quali le attività del Terzo settore risultano intrecciati
(quello fiscale piuttosto che quello civilistico, quello delle
politiche sociali piuttosto che quello del rapporto con i
poteri pubblici). Il legislatore è intervenuto con discipline
parziali aventi carattere settoriale che hanno interessato
esclusivamente alcune realtà del Terzo settore o hanno
regolamentato solamente alcuni profili dell'attività dei
soggetti del Terzo settore. Questo è il caso della legge n.
266 del 1991, relativa al volontariato, della legge n. 381 del
1991, in materia di cooperative sociali, della legge n. 49 del
1987, riguardante la cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo; allo stesso modo hanno operato la legge n. 218 del
1990, sulle fondazioni bancarie e il decreto legislativo n.
460 del 1997, che interviene sul regime fiscale delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Ne
deriva una visione parziale e frammentata che non consente di
cogliere gli aspetti sostanzialmente unitari del fenomeno.
Una legislatura per le politiche sociali
Gran parte dell'attività normativa svolta nella scorsa
legislatura è stata dedicata a valorizzare la partecipazione
dei cittadini alla cosa pubblica.
La legge n. 383 del 2000 per la disciplina
dell'associazionismo sociale, ha avuto come obiettivo quello
di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
rafforzare quelle esistenti, istituendo presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un Fondo per l'associazionismo
finalizzato a sostenere finanziariamente talune iniziative. Il
provvedimento ha dettato in via generale disposizioni
concernenti la costituzione e le attività delle associazioni,
ha istituito registri nazionali e regionali nei quali possono
iscriversi le associazioni di promozione sociale ai fini
dell'applicazione degli interventi previsti nella legge
stessa, ha creato appositi osservatori nazionali e regionali
per il monitoraggio delle realtà associative e per il supporto
alle iniziative in favore dell'associazionismo, ha stabilito
infine il regime fiscale ad esse applicabile ed altre
provvidenze in loro favore.
Ma è con la legge n. 328 del 2000, recante norme per la
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali, che la tematica del Terzo settore assume connotazioni
del tutto innovative. In tale provvedimento sono infatti
previste diverse disposizioni per il coinvolgimento pieno dei
soggetti pubblici e privati e, in particolare, di quelli del
privato sociale: si tratta di un coinvolgimento che riguarda
sia la fase della programmazione degli interventi sia quella
della gestione della rete dei servizi. Questa legge tuttavia
si segnala per il suo carattere di svolta nella concezione
stessa dello Stato sociale portando a compimento una
transizione del ruolo statale da assistenziale ed
interventista ad una prevalente funzione regolatrice. Con
questa legge si inaugura una legislazione sociale di diverso
tipo rispetto alle precedenti: si passa, cioè, da
un'impostazione di politiche pubbliche di sostegno attraverso
forme di sussidi a fondo perduto, a forme di "promozione
assistita" o di "sovvenzioni finalizzate", spesso rivolte a
distinte categorie piuttosto che alle singole persone, per
arrivare ad una ridefinizione del ruolo stesso delle politiche
pubbliche. Questo intervento legislativo si pone, infatti, in
piena sintonia con le prospettive di riforma del sistema di
welfare dove federalismo, sussidiarietà verticale e
orizzontale si intersecano per animare un'effettiva
solidarietà sociale in chiave pluralistica.
L'indagine conoscitiva svolta nella XIII
legislatura.
Di fronte ai grandi cambiamenti indotti dall'espansione
dell'autorganizzazione e della partecipazione dei cittadini
alla cosa pubblica, la XII Commissione Affari sociali della
Camera dei deputati, che il primo firmatario della proposta di
legge ha avuto l'onore di presiedere nella XIII legislatura,
ha svolto un ruolo di primo piano nell'affermazione di un'idea
nuova di Stato sociale. Dialogo, confronto, concertazione e
cooperazione nell'elaborazione legislativa come nella
valutazione dell'impatto dell'attività parlamentare sono stati
la cifra distintiva di questo mandato per quanto riguarda le
politiche sociali e sanitarie. Questo metodo ha costituito un
necessario punto di riferimento per il lavoro legislativo ed è
presente in tutto lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul
Terzo settore, deliberata nella seduta del 1^ ottobre 1997 e
conclusasi nel febbraio 2001, per approfondire la conoscenza
del fenomeno, delle sue dinamiche di crescita, di sviluppo, ma
anche i contorni dei rischi di dismissione della finalità
pubblica dell'intervento sociale ad essi connessi. Questa è
stata ritenuta, inoltre, lo strumento più opportuno per
gettare le basi per un intervento normativo organico, in un
dialogo, si ripete, costante con tutti i soggetti che operano
nel settore in modo da acquisire i diversi punti di vista in
materia.
Dopo aver audito il professor Lester Milton Salamon,
direttore della John Hopkins University (USA) sugli aspetti
concernenti le prospettive di sviluppo del settore non
profit nell'ambito delle riforme del welfare State;
il professor Niccolò Lipari, ordinario di diritto privato
presso l'università La Sapienza di Roma sui diversi profili
giuridici concernenti il Terzo settore in vista di una sua
regolamentazione sotto il profilo civilistico; infine, oltre
ai presidenti delle più rappresentative realtà associative
italiane e all'organismo di rappresentanza denominato Forum
del Terzo settore, dopo aver audito anche il premio Nobel per
l'economia, professor Amartya Sen della Harvard University sui
profili etico-sociali ed economici del settore, abbiamo potuto
focalizzare chiaramente che, come legislatori, siamo chiamati
a risolvere i problemi rimasti aperti, per fornire coerenza,
sistematicità, piena operatività al settore, svilupparne le
potenzialità di integrazione sociale e migliorarne le
relazioni operative con il sistema dei pubblici poteri. Il
lavoro svolto sui versanti conoscitivo e legislativo e la
riflessione che ne è scaturita hanno consentito di
individuare, nel documento conclusivo dell'indagine
conoscitiva, alcune linee di azione e di indicare alcune
prospettive ulteriori di intervento.
Innanzitutto l'attuazione degli indirizzi legislativi. E'
evidente che dalle modalità con cui verrà dato seguito alle
decisioni del legislatore molto dipenderà il futuro del Terzo
settore. Alcuni interventi attendono ormai da tempo di essere
attuati e non si può più aspettare. Ma è dalla concreta
attuazione delle nuove leggi che molto ci si attende anche per
verificare la coerenza dei comportamenti ai modelli costruiti.
Da questo punto di vista appare quindi opportuno sviluppare un
costante confronto tra tutti i soggetti interessati per non
lasciar disperdere un patrimonio legislativo accumulato con
grande sforzo.
In secondo luogo il completamento del quadro normativo.
Tra le priorità indicate nel documento per questo Parlamento
figura quella di adeguare la legislazione ai nuovi princìpi
riformatori realizzati soprattutto nell'ultima parte della
XIII legislatura, pena un profondo stop allo sviluppo
dell'associazionismo partecipativo. A questo fine sembra
opportuno rimeditare anche la configurazione ed il ruolo che i
diversi soggetti del Terzo settore sono venuti ad assumere nel
tempo in ragione della stratificazione legislativa che, se da
un lato ha sostenuto tutto il settore, dall'altro ne ha
irrigidito l'autonomia entro canoni predeterminati.
L'obiettivo da perseguire è, quindi, quello di tentare di
restituire ad essi quella flessibilità e capacità di
innovazione che costituiscono gli aspetti più peculiari
dell'esperienza del Terzo settore.
Questa prospettiva si lega direttamente ad una questione
più generale che attiene alla riorganizzazione complessiva
della normativa vigente. L'inadeguatezza del codice civile a
regolare la realtà del Terzo settore e la frammentarietà della
normativa vigente impongono, infatti, una riflessione in
merito alla necessità di definire una disciplina organica del
non profit. Le soluzioni emerse nel corso dell'indagine
conoscitiva si muovono su due piani: il primo, più incisivo,
mira alla riforma del codice civile, al fine di adeguarlo al
mutato contesto sociale, economico ed istituzionale; il
secondo, al contrario, non ritiene maturi i tempi per un
intervento di così vasta portata ed esprime un favore verso la
definizione di una legge di princìpi ovvero di un testo unico
(di carattere non meramente compilativo), in grado di
riorganizzare e regolare in modo sistematico ed omogeneo le
realtà presenti all'interno del Terzo settore. Tale normativa
dovrebbe configurarsi come un intervento "leggero", che non
imponga quindi eccessivi vincoli ed incasellamenti, che
potrebbero deprimere e limitare lo sviluppo del non
profit e la ricchezza della sua pluralità di forme
organizzative. Dovrebbe, infatti, trattarsi di una
legislazione di principio che, pur prescrivendo taluni
requisiti minimi di contenuto per lo statuto o l'atto
costitutivo dell'ente (ad esempio: divieto di distribuzione
degli utili; democraticità interna), garantisca la pluralità
delle forme organizzative sulla base di alcuni princìpi comuni
e, in particolar modo, di quelli dell'efficienza
amministrativa, della trasparenza e dell'informazione sulla
gestione.
Un ulteriore tema si impone infine all'attenzione del
legislatore ed è quello legato alla revisione del sistema e
delle forme di controllo operato sui diversi soggetti del
Terzo settore che risulta essere spesso, contemporaneamente,
eccessivo ed inefficace. Questi infatti sono diretti a
valutare, anche attraverso il rispetto dei vincoli concernenti
l'organizzazione e l'attività, le possibilità di
raggiungimento della finalità cui viene correlato il sistema
premiale; ma sono sfociati in una pluralità di modelli di
riconoscimento, diretti a selezionare l'accesso ai diversi
regimi di favore, al punto che una singola tipologia
organizzativa può essere oggetto di più valutazioni e
conseguenti iscrizioni in appositi registri o albi. Il
cambiamento dell'indirizzo legislativo da un'impostazione di
tipo premiale ad un'altra di tipo più regolativa rende perciò
ancora più urgente una revisione del sistema dei controlli.
Il principio di sussidiarietà
Nel corso della XIII legislatura si sono registrati,
inoltre, una serie di elementi di forte novità politica che
hanno posto al centro dell'attenzione la problematica del
Terzo settore. Vogliamo ricordare, innanzitutto, il dibattito,
svolto nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali, sulla riforma della seconda parte della
Costituzione. In particolare, la discussione sul cosiddetto
"principio di sussidiarietà orizzontale" ha costituito il
presupposto per la definizione normativa di uno spazio
politico e sociale nel quale inquadrare il ruolo e le funzioni
del Terzo settore. L'articolo 56 della proposta di modifica
costituzionale prevedeva, infatti, che le funzioni che non
possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei
privati, debbano essere ripartite tra le comunità locali,
organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in
base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel
rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.
La titolarità delle funzioni spetta, secondo questa
impostazione, agli enti più vicini agli interessi dei
cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza
delle strutture organizzative rispetto alle funzioni
medesime.
La questione è stata poi nuovamente affrontata in
occasione dell'esame del progetto di legge costituzionale di
modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione,
ove, nel testo approvato, si è inserita una disposizione ai
sensi della quale "Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà".
Con la petizione popolare n. 846, presentata alla Camera
dei deputati l'11 gennaio 1999 e sostenuta dalle principali
organizzazioni del Terzo settore, è stata chiesta
l'introduzione nella Carta costituzionale del principio di
sussidiarietà. Questa pressante esigenza di regolamentazione e
di sostegno allo sviluppo del Terzo settore è inoltre espressa
nella risoluzione n. 6-00073 (Volontè ed altri) approvata
dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 1999,
nella quale si sottolinea la necessità di promuovere e di
completare un sistema organico di legislazione a sostegno del
Terzo settore e di costruire politiche organiche di promozione
e sviluppo dell'impresa sociale nel nostro Paese.
Il crescente coinvolgimento del Terzo settore nelle
decisioni macroeconomiche di carattere generale certifica, in
qualche misura anche sul piano istituzionale, il ruolo assunto
da tale realtà sul piano sociale ed economico. Al riguardo si
ricorda che le principali associazioni espressione del Terzo
settore hanno sottoscritto un protocollo aggiuntivo con il
Governo con il quale hanno condiviso l'accordo tra il Governo
e le parti sociali del dicembre 1998 sul "Patto sociale per lo
sviluppo e l'occupazione". Questo testo nasce, inoltre, da un
percorso condiviso di elaborazione culminato, il 27 febbraio
2001, in un incontro istituzionale sul Terzo settore, promosso
dalle Commissioni Affari sociali e Affari costituzionali della
Camera dei deputati, tenutosi a Palazzo Montecitorio e
dedicato alla memoria del compianto fondatore e presidente
della Fondazione italiana per il volontariato (Fivol), in
occasione della presentazione del documento conclusivo
dell'indagine conoscitiva sul Terzo settore condotta dalla XII
Commissione. Grazie agli interventi dei portavoce del Forum
del Terzo settore, delle organizzazioni del volontariato, del
mondo cooperativo e della solidarietà internazionale, grazie
alle sollecitazioni offerte da noti docenti universitari
esperti del fenomeno come Nicolò Lipari e Paolo Ridola
dell'università di Roma e Vincenzo Tondi della Mura
dell'università di Lecce, si prospettò per la prima volta la
possibilità, insieme agli allora presidenti della Camera dei
deputati, onorevole Luciano Violante, del Consiglio dei
ministri, Giuliano Amato, della Commissione Affari
costituzionali, onorevole Rosa Russo Jervolino, ma anche ai
protagonisti del progetto di trasformazione dello Stato in
senso federalista come il presidente della regione Lombardia,
Roberto Formigoni, e a Marina Sereni, assessore della regione
Umbria, di ritagliare un ruolo specifico al Terzo settore, con
un intervento di alto profilo, di livello costituzionale, nel
processo più generale di riforma dello Stato. Questa proposta
di legge costituzionale è il frutto di quel patto stretto
allora con i rappresentanti di questo mondo, necessario per
conservare nel nuovo Stato sociale e nella rete dei servizi
alla persona lo spirito di servizio, l'attenzione alla
persona, il primato del bene comune che tante e tante volte
proprio Luciano Tavazza richiamò all'attenzione di tutti
noi.
La prospettiva costituzionale
Raccogliendo, in questo testo, i risultati del grande
lavoro di sistemazione teorica, di organizzazione giuridica,
ma anche di organizzazione contestuale dei modelli di
welfare, prendiamo atto del dato che è costantemente
emerso nell'impegnativo lavoro svolto nella passata
legislatura: la principale priorità politica non va ricercata
nei completamenti, pure necessari, della normativa specifica
sul Terzo settore, bensì soprattutto nella individuazione del
possibile ruolo che il Terzo settore può svolgere nella più
generale riforma dello Stato. Il dibattito in corso sullo
Stato sociale, che si sviluppa in tutti i Paesi europei,
conduce ad un ripensamento delle forme tradizionali di
intervento e protezione sociale nella ricerca di nuove forme
di gestione ed organizzazione che consentano di coniugare
efficienza e solidarietà sociale, a cominciare dai grandi temi
della povertà, della immigrazione, della integrazione
sociale.
Intorno al nodo della sussidiarietà, come via per
ridefinire le modalità di interventi in questi campi, vi è,
come è noto, un dibattito politico aperto, che rischia
un'impasse se non si passa a considerare esperienze
concrete di funzionamento sul piano amministrativo e sociale.
Come conciliare l'espansione delle autonomie territoriali e
sociali con la massima efficienza del settore pubblico,
garantendo al contempo la soddisfazione dei diritti sociali
costituzionalmente tutelati ed il rispetto degli altri
princìpi e regole dell'ordinamento? Come realizzare la
sussidiarietà nella concreta realtà dell'operare dei poteri
pubblici (soprattutto a livello locale) e come questa
realizzazione si combina con le trasformazioni del principio
solidaristico? Come implementare nuove forme di tutela dei
diritti ed una maggiore qualità della partecipazione
democratica nell'ambito della ridefinizione della forma di
Stato in senso federalista, dove è evidente la volontà di
declinare i poteri pubblici su livelli il più possibile vicini
ai cittadini?
La risposta a queste domande non può prescindere, a nostro
avviso, dalla definizione delle modalità di raccordo tra le
istituzioni ed il Terzo settore sul terreno della politica più
generale e dei diversi livelli di governo.
La necessità di consolidare e rafforzare il ruolo del
Terzo settore e, nel contempo, l'esigenza di ancorare le
innovazioni più rilevanti della XIII legislatura a princìpi
inderogabili, sembrano favorire l'apertura di una nuova
prospettiva costituzionale. Questa dovrebbe muoversi secondo
una logica inversa a quella tradizionale delle riforme
costituzionali - che partono dalle enunciazioni di principio a
cui seguono attuazioni sul piano della legislazione ordinaria.
In questo caso la prospettiva costituzionale dovrebbe seguire
alle realizzazioni intervenute sul piano della legislazione
ordinaria, consacrando formalmente le acquisizioni già
intervenute, stabilizzandole e consolidandole, e, nel
contempo, facendone scaturire ulteriori implicazioni e
sviluppi. Questa esigenza presenta comunque profili di estrema
complessità sul piano dei contenuti anche perché risulta
intrecciata con la discussione sul principio di
sussidiarietà.
Tale complessità è stata già riscontrata come ricordato
nell'ambito dei lavori della Commissione bicamerale per le
riforme costituzionali anche se in quella sede il dibattito è
stato spesso costretto all'interno di angusti spazi
ideologici. Le ambiguità e le incertezze racchiuse
storicamente nell'idea di sussidiarietà, che resta sospesa fra
un obiettivo di disposizione gerarchizzata dell'ordine sociale
ed un'istanza di protezione delle unità minori, hanno infatti
fortemente condizionato gli orientamenti in campo.
Quale che sia lo sviluppo che avrà questa prospettiva
occorre tener conto di alcuni punti fermi dell'attuale assetto
costituzionale. In primo luogo, il riconoscimento
costituzionale del Terzo settore dovrebbe essere tale da
preservare la libertà e la spontaneità del vincolo
associativo, sia quanto alla formazione di esso che quanto ai
profili strutturali. In secondo luogo, occorrerebbe preservare
la configurazione essenzialmente dinamica e competitiva che il
principio costituzionale pluralistico ha assunto sulla scorta
della lettura integrata degli articoli 2 e 3 della
Costituzione.
A questo scopo il presente testo, in un unico articolo,
modifica l'ultimo comma dell'articolo 118, che tratta delle
funzioni amministrative attribuite a Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni. Il nuovo comma riconosce il
ruolo nella Costituzione del Terzo settore e sulla base del
principio di sussidiarietà promuove la libera iniziativa dei
cittadini, singoli e associati.
Rispetto alla disposizione vigente, il nuovo comma intende
innanzitutto dare un riconoscimento di valore costituzionale
al ruolo svolto dal Terzo settore. In secondo luogo si pone in
capo a Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
non solo il compito di favorire il (loro) apporto al
conseguimento di attività di interesse generale, ma
soprattutto il compito di promuovere e sostenere la loro
libera iniziativa. Gli ambiti e le finalità individuati in via
prioritaria sono quelli di carattere economico, sociale,
civile e culturale.
In questo modo si intende rendere effettivo il principio
costituzionale di promozione del ruolo e delle funzioni del
Terzo settore.