XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2116
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione č
sostituito dal seguente:
"Stato, Regioni, Cittā metropolitane, Province e Comuni,
sulla base del principio di sussidiarietā, riconoscono e
promuovono la libera iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, e ne favoriscono l'apporto originale al
conseguimento di finalitā di carattere economico, sociale,
civile e culturale, nel pieno rispetto della loro
autonomia".