XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2116




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione č sostituito dal seguente:

        "Stato, Regioni, Cittā metropolitane, Province e Comuni, sulla base del principio di sussidiarietā, riconoscono e promuovono la libera iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e ne favoriscono l'apporto originale al conseguimento di finalitā di carattere economico, sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto della loro autonomia".



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