XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2114




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porsi come ulteriore momento ed affiancarsi alle numerose istanze all'esame del Parlamento - che hanno anche trovato il consenso delle Camere nella passata legislatura - indirizzate nei confronti di coloro che tanto hanno sacrificato per il nostro Paese.
        Si tratta di una serie di iniziative dalle quali complessivamente emerge il costante interesse, nonché la gratitudine, per coloro che hanno rischiato e sacrificato la propria integrità fisica nell'adempimento del proprio dovere sui fronti di guerra e di coloro che ne portano ancora dolorosi segni.
        Nella stessa direzione, anche la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati" ha giustamente disposto una serie di benefìci in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate. In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 336 del 1970 ha previsto che i soggetti in essa indicati potessero chiedere "(...) una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione".
        La portata del citato articolo 1, sin dall'emanazione della legge n. 336 del 1970, è stata fonte di controversie in ordine alla natura del beneficio in essa previsto, a volte considerato una vera e propria anzianità giuridica, come tale da conservare e valutare in tutte le successive fasi della progressione di carriera, o viceversa, un'anzianità da considerare esclusivamente ai fini economici e da riassorbire al primo miglioramento di carriera.
        Per quanto riguarda il personale del comparto scuola, il Consiglio di Stato - II sezione - con parere emesso nella seduta del 19 dicembre 1979, e la Corte dei conti - sezione del controllo - con deliberazione n. 1177 adottata nell'adunanza del 26 giugno 1989, ritennero l'anzianità attribuita ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 equiparata al servizio di ruolo.
        Tredici anni dopo il formarsi di un sostanziale e costante orientamento interpretativo che equiparava l'anzianità attribuita dall'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 all'effettivo servizio di ruolo, l'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica" interpretando autenticamente la disposizione in esame, statuiva per contro che: "L'articolo 1 (...) va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza".
        La norma interpretativa, così come formulata, coinvolge sia il personale in servizio che quello in stato di quiescenza e per quest'ultimo dispone che con effetto dalla data dell'originaria decorrenza della riliquidazione della pensione deve essere determinato, con nuovo provvedimento, il trattamento pensionistico spettante, senza la valutazione delle maggiori anzianità riconosciute ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970. La differenza tra il trattamento pensionistico comprensivo delle anzianità e quello depurato dalle medesime è stata pertanto conservata sotto forma di assegno personale a decorrere dal 13 gennaio 1993, data di entrata in vigore della legge n. 498 del 1992.
        L'assegno personale da riassorbire è determinato per differenza tra l'importo della pensione spettante o in godimento alla data del 13 gennaio 1993 e l'importo rideterminato senza la valutazione delle anzianità alla data di cessazione del servizio ed è riassorbito con i futuri miglioramenti attribuiti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza, ivi compresi quelli dovuti per perequazione automatica.
        L'assorbimento dei miglioramenti attribuiti a qualsiasi titolo, ed in particolare di quelli dovuti per perequazione automatica, si traduce e si tradurrà in una sostanziale fissità dell'ammontare della pensione anche a fronte di interventi miranti a rapportare il suo ammontare all'aumento del costo della vita. Questo sistema colpisce in modo particolare le fasce di popolazione più deboli, in particolare quella degli anziani, come tali maggiormente esposte alla possibilità di versare in situazione di difficoltà economica.
        L'esemplarità della gravità della situazione è riscontrabile nel comparto della scuola. Infatti, dal momento che la norma interpretativa dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 non attribuiva alcun risalto immediato all'epoca in cui il singolo dipendente è cessato dal servizio, si è reso necessario, per fini amministrativi e contabili, suddividere tutti i destinatari della norma in quattro categorie, stabilendo per ciascuna di esse le operazioni da eseguire. Tuttavia, la circolare attuativa dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, contenente tali informazioni, è intervenuta soltanto nel 1997. In seguito alla tardiva emanazione della circolare di attuazione n. 432 del 1997 e, di conseguenza, alla tardiva applicazione dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, il calcolo preliminare dell'anzianità di servizio di coloro che avevano presentato domanda di pensione in data successiva al 13 gennaio 1993, e fino al 1997, è stato fatto includendovi i benefìci previsti dalla legge n. 336 del 1970, malgrado la vigenza della contraria disposizione interpretativa. Questi soggetti, pertanto, sono stati fortemente penalizzati dalla suddetta circostanza in quanto è stata loro preclusa la possibilità di optare per la continuazione del servizio di ruolo, non conoscendo con esattezza lo stato di servizio ad essi riferito.
        Al fine di evitare ingiustificate ripercussioni negative sulle indicate categorie, oltre quelle dovute alla riliquidazione delle pensioni ed alla rideterminazione degli stipendi in applicazione della norma interpretativa dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, e senza pertanto vanificare la portata dispositiva dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, con la presente proposta di legge si dispone che siano restituite o che non costituiscano oggetto di recupero le somme indebitamente percepite ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970.




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