XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2114
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende porsi come ulteriore momento ed affiancarsi alle
numerose istanze all'esame del Parlamento - che hanno anche
trovato il consenso delle Camere nella passata legislatura -
indirizzate nei confronti di coloro che tanto hanno
sacrificato per il nostro Paese.
Si tratta di una serie di iniziative dalle quali
complessivamente emerge il costante interesse, nonché la
gratitudine, per coloro che hanno rischiato e sacrificato la
propria integrità fisica nell'adempimento del proprio dovere
sui fronti di guerra e di coloro che ne portano ancora
dolorosi segni.
Nella stessa direzione, anche la legge 24 maggio 1970, n.
336, recante "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato
ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati" ha giustamente
disposto una serie di benefìci in favore degli ex combattenti,
partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di
guerra, orfani e vedove di guerra, o per cause di guerra,
profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie
equiparate. In particolare, l'articolo 1 della citata legge n.
336 del 1970 ha previsto che i soggetti in essa indicati
potessero chiedere "(...) una sola volta nella carriera di
appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole,
il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in
prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e
in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte
presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o
internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti
periodici e del conferimento della successiva classe di
stipendio, paga o retribuzione".
La portata del citato articolo 1, sin dall'emanazione
della legge n. 336 del 1970, è stata fonte di controversie in
ordine alla natura del beneficio in essa previsto, a volte
considerato una vera e propria anzianità giuridica, come tale
da conservare e valutare in tutte le successive fasi della
progressione di carriera, o viceversa, un'anzianità da
considerare esclusivamente ai fini economici e da riassorbire
al primo miglioramento di carriera.
Per quanto riguarda il personale del comparto scuola, il
Consiglio di Stato - II sezione - con parere emesso nella
seduta del 19 dicembre 1979, e la Corte dei conti - sezione
del controllo - con deliberazione n. 1177 adottata
nell'adunanza del 26 giugno 1989, ritennero l'anzianità
attribuita ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 336 del
1970 equiparata al servizio di ruolo.
Tredici anni dopo il formarsi di un sostanziale e costante
orientamento interpretativo che equiparava l'anzianità
attribuita dall'articolo 1 della legge n. 336 del 1970
all'effettivo servizio di ruolo, l'articolo 4, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante "Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica" interpretando autenticamente la
disposizione in esame, statuiva per contro che: "L'articolo 1
(...) va interpretato nel senso che per i dipendenti del
pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati,
nonché per il personale di magistratura ed equiparato non si
procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in
sede di successiva ricostruzione economica prevista da
disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori
trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad
interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e
sono riassorbiti con la normale progressione economica di
carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento
di quiescenza".
La norma interpretativa, così come formulata, coinvolge
sia il personale in servizio che quello in stato di quiescenza
e per quest'ultimo dispone che con effetto dalla data
dell'originaria decorrenza della riliquidazione della pensione
deve essere determinato, con nuovo provvedimento, il
trattamento pensionistico spettante, senza la valutazione
delle maggiori anzianità riconosciute ai sensi dell'articolo 1
della legge n. 336 del 1970. La differenza tra il trattamento
pensionistico comprensivo delle anzianità e quello depurato
dalle medesime è stata pertanto conservata sotto forma di
assegno personale a decorrere dal 13 gennaio 1993, data di
entrata in vigore della legge n. 498 del 1992.
L'assegno personale da riassorbire è determinato per
differenza tra l'importo della pensione spettante o in
godimento alla data del 13 gennaio 1993 e l'importo
rideterminato senza la valutazione delle anzianità alla data
di cessazione del servizio ed è riassorbito con i futuri
miglioramenti attribuiti a qualsiasi titolo sul trattamento di
quiescenza, ivi compresi quelli dovuti per perequazione
automatica.
L'assorbimento dei miglioramenti attribuiti a qualsiasi
titolo, ed in particolare di quelli dovuti per perequazione
automatica, si traduce e si tradurrà in una sostanziale
fissità dell'ammontare della pensione anche a fronte di
interventi miranti a rapportare il suo ammontare all'aumento
del costo della vita. Questo sistema colpisce in modo
particolare le fasce di popolazione più deboli, in particolare
quella degli anziani, come tali maggiormente esposte alla
possibilità di versare in situazione di difficoltà
economica.
L'esemplarità della gravità della situazione è
riscontrabile nel comparto della scuola. Infatti, dal momento
che la norma interpretativa dell'articolo 1 della legge n. 336
del 1970 non attribuiva alcun risalto immediato all'epoca in
cui il singolo dipendente è cessato dal servizio, si è reso
necessario, per fini amministrativi e contabili, suddividere
tutti i destinatari della norma in quattro categorie,
stabilendo per ciascuna di esse le operazioni da eseguire.
Tuttavia, la circolare attuativa dell'articolo 4, comma 5,
della legge n. 498 del 1992, contenente tali informazioni, è
intervenuta soltanto nel 1997. In seguito alla tardiva
emanazione della circolare di attuazione n. 432 del 1997 e, di
conseguenza, alla tardiva applicazione dell'articolo 4, comma
5, della legge n. 498 del 1992, il calcolo preliminare
dell'anzianità di servizio di coloro che avevano presentato
domanda di pensione in data successiva al 13 gennaio 1993, e
fino al 1997, è stato fatto includendovi i benefìci previsti
dalla legge n. 336 del 1970, malgrado la vigenza della
contraria disposizione interpretativa. Questi soggetti,
pertanto, sono stati fortemente penalizzati dalla suddetta
circostanza in quanto è stata loro preclusa la possibilità di
optare per la continuazione del servizio di ruolo, non
conoscendo con esattezza lo stato di servizio ad essi
riferito.
Al fine di evitare ingiustificate ripercussioni negative
sulle indicate categorie, oltre quelle dovute alla
riliquidazione delle pensioni ed alla rideterminazione degli
stipendi in applicazione della norma interpretativa
dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, e senza pertanto
vanificare la portata dispositiva dell'articolo 4, comma 5,
della legge n. 498 del 1992, con la presente proposta di legge
si dispone che siano restituite o che non costituiscano
oggetto di recupero le somme indebitamente percepite ai sensi
dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970.