XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2114




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che siano già state recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore della presente legge sono restituite, ovvero non costituiscono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.
        2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è sostituito dal seguente:

        "5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. In applicazione della presente disposizione interpretativa, è aggiornata la ricostruzione economica di carriera ed eventualmente del trattamento di quiescenza prevista dalle disposizioni di carattere generale per i soggetti indicati dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Non si procede comunque al recupero degli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, per interpretazioni difformi, conseguiti fino alla data del decreto che aggiorna la ricostruzione economica di carriera e del trattamento di quiescenza".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 2001, in 7.488.625 euro per l'anno 2002 ed in 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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