XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2114
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in
applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n.
336, che siano già state recuperate o risultino in corso di
recupero alla data di entrata in vigore della presente legge
sono restituite, ovvero non costituiscono oggetto di recupero
purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso
dell'interessato.
2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, è sostituito dal seguente:
"5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336,
va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico
impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il
personale di magistratura ed equiparato, non si procede al
computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di
successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di
carattere generale. In applicazione della presente
disposizione interpretativa, è aggiornata la ricostruzione
economica di carriera ed eventualmente del trattamento di
quiescenza prevista dalle disposizioni di carattere generale
per i soggetti indicati dall'articolo 1 della legge 24 maggio
1970, n. 336. Non si procede comunque al recupero degli
eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, per
interpretazioni difformi, conseguiti fino alla data del
decreto che aggiorna la ricostruzione economica di carriera e
del trattamento di quiescenza".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 2001, in
7.488.625 euro per l'anno 2002 ed in 7.746.853 euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.