XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2112
Onorevoli Colleghi! - L'importanza di una seria riforma
della disciplina delle professioni intellettuali discende
direttamente dalla valenza economico-sociale del settore
interessato.
Le libere professioni, per le loro peculiarità e per la
capacità di espansione, non sono affatto un relitto del
passato fondato sul privilegio di "casta" e tantomeno una
realtà corporativa estranea ai princìpi democratici ed alle
necessità dell'attuale società. Rappresentano, invece, un
punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema
economico di impianto europeo-occidentale: in Italia si può
parlare di terzo polo per la rilevanza dello sviluppo che esse
hanno assunto e per l'importanza della valenza produttiva ed
occupazionale.
In Italia gli ordini professionali risalgono al periodo
liberale quando vennero istituiti gli albi degli avvocati
(1874) e via via sino a quelli istituiti nelle epoche più
recenti.
La legge fondamentale è tuttora il decreto legislativo 23
novembre 1944, n. 382, che riorganizza su basi democratiche
gli ordini e collegi professionali, testo che risente ormai il
peso del tempo e delle mutazioni avvenute.
Le professioni intellettuali rappresentano oggi un
rilevante fattore di democratizzazione e di modernizzazione;
secondo quanto accreditato da recenti studi assicurano, ad
esempio, la mobilità sociale sulla base del merito; sono state
il primo settore di lavoro che ha introdotto l'eguaglianza tra
i sessi; sono in fase di grande espansione.
Per comprendere appieno la rilevanza della riforma che si
intende introdurre, vanno tenuti presenti i seguenti dati: la
crescita numerica del comparto e la specificità del prodotto
intellettuale.
Un recente rapporto del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro ha messo in evidenza che l'unico settore in
costante sviluppo è quello del terziario emergente, mentre
l'industria presenta un evidente calo occupazionale.
A partire dal 1996 i dati ISTAT hanno rilevato che solo
nel campo dei servizi alle imprese ed ai privati vi è stato un
incremento occupazionale pari al 6 per cento.
Il fatturato delle attività professionali corrisponde
circa al 7 per cento del prodotto interno lordo nazionale ed
il numero dei professionisti ha raggiunto la cifra di
1.600.000 occupati con un aumento del 5 per cento nel triennio
1997-2000. In particolare, gli avvocati sono aumentati del
14,7 per cento, gli architetti del 13,1 per cento, i dottori
commercialisti del 10,3 per cento, gli ingegneri del 10,3 per
cento, i geologi del 19,8 per cento, gli agronomi del 15,9 per
cento. Gli iscritti alla Cassa nazionale dei dottori
commercialisti, ad esempio, risultano raddoppiati dal 1990
(24.000 circa) al 2000 (48.000 circa).
E' curioso, inoltre, osservare che il numero dei
professionisti in Italia è di gran lunga superiore a quello
degli altri Paesi europei: in Francia gli avvocati nel 1998
erano 34.000, mentre in Italia erano 92.000.
L'attività professionale presenta delle caratteristiche
specifiche in quanto ha natura intellettuale, anziché
tecnico-esecutiva; si distingue pertanto da altri servizi per
il contenuto creativo ed inventivo fondato sulla detenzione
del "sapere e della conoscenza specializzata".
Il rapporto professionale è, infatti, fiduciario (affidato
all'intuitus personae), comporta la diretta
responsabilità del prestatore d'opera e presuppone l'assoluta
indipendenza ed autonomia del professionista che deve agire
secondo scienza e coscienza.
La tutela del cliente del professionista (e, quindi, della
collettività) assume aspetti più intensi e problematici
rispetto al consumatore di un servizio tecnico; la garanzia è
data non dal rapporto quantità- prodotto, ma dalla qualità
della prestazione.
Proprio questo è il nodo principale in quanto la
professione intellettuale, a differenza di tutte le altre,
costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato: gli
esiti e gli eventuali danni sociali nel caso di professionisti
di cattiva qualità (una causa legale sbagliata, i calcoli del
cemento armato sbagliati, una errata valutazione dei problemi
del territorio, una diagnosi medica errata, eccetera) non sono
in alcun modo immediatamente valutabili dall'interessato.
Siamo di fronte alle cosiddette "asimmetrie informative"
che portano il cittadino-utente ad affidarsi al professionista
senza essere in grado di valutare la qualità della
prestazione. Su questo fronte il mercato non può costituire
l'unico criterio- guida ed al solo mercato non possiamo
abbandonare il cittadino, per definizione "sprovveduto", nella
sua richiesta di opera intellettuale, perché solo a distanza
di anni, talora, il cittadino saprà se la causa era stata
impostata in modo errato, se l'operazione chirurgica era
corretta o per quale ragione è crollata la sua casa,
eccetera.
Per tali motivi, il mercato viene dopo.
Prima deve esserci un percorso che attesti la qualità del
professionista (formazione e certificazione); poi vi sarà la
libera concorrenza in un libero mercato, con l'obbligo,
imprescindibile, del rispetto dei vincoli deontologici, la cui
inosservanza porta al procedimento disciplinare.
Tutte queste osservazioni relative alla terza forza
economica del Paese fanno comprendere perché la sua riforma,
per la grande incidenza che comporta nel tessuto sociale,
dovrà essere varata in Parlamento e non affidata con delega
all'Esecutivo.
Venendo al testo della proposta di legge in oggetto, si è
cercato un risultato "agile", composto di pochi articoli (come
dovrebbe essere una legge-quadro), che non comprima
eccessivamente la libertà di azione del libero professionista
se non in alcuni punti realmente fondamentali e qualificanti
per la libera professione (etica professionale, società tra
professionisti, eccetera).
Si è cercato di mantenere una netta distinzione fra
attività intellettuale-professionale ed attività di
impresa.
L'attività intellettuale-professionale si svolge:
a) con riferimento al patrimonio culturale
conseguito durante gli anni degli studi, nonché al patrimonio
di esperienza e professionalità successivamente raggiunto
durante l'esercizio della professione;
b) nel rispetto delle norme deontologiche che il
professionista deve osservare a tutela e nell'interesse del
soggetto a favore del quale viene svolta la prestazione
professionale;
c) secondo i princìpi della personalità, della
indipendenza e della responsabilità del professionista.
Gli ordini professionali nella presente proposta di legge
sono configurati quali enti Pubblici non economici necessari
sia a garantire il rispetto dei princìpi secondo cui deve
essere svolta l'attività professionale, sia a svolgere la
funzione di interlocutori del potere politico e degli altri
enti pubblici su argomenti attinenti le professioni.
Con questo testo "si dice sì" alle società tra
professionisti e "si dice no" ai soci meri sottoscrittori del
capitale; il capitale non deve mai prevalere sugli aspetti
intellettuali-professionali.
Si pensa ad una struttura delle società secondo i princìpi
generali delle società a responsabilità limitata.
Per quanto riguarda le tariffe, è previsto il mantenimento
di una soglia minima, anche per impedire un selvaggio "gioco
al ribasso" che risulterebbe negativo per la qualità della
prestazione e per gli interessi dei clienti.
In generale nella formulazione tecnica del testo
legislativo si è cercato di ottenere un risultato chiaro che
eviti i "peccati capitali" dell'ambiguità, della irrazionalità
e del "burocratese".