XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2112




        Onorevoli Colleghi! - L'importanza di una seria riforma della disciplina delle professioni intellettuali discende direttamente dalla valenza economico-sociale del settore interessato.
        Le libere professioni, per le loro peculiarità e per la capacità di espansione, non sono affatto un relitto del passato fondato sul privilegio di "casta" e tantomeno una realtà corporativa estranea ai princìpi democratici ed alle necessità dell'attuale società. Rappresentano, invece, un punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema economico di impianto europeo-occidentale: in Italia si può parlare di terzo polo per la rilevanza dello sviluppo che esse hanno assunto e per l'importanza della valenza produttiva ed occupazionale.
        In Italia gli ordini professionali risalgono al periodo liberale quando vennero istituiti gli albi degli avvocati (1874) e via via sino a quelli istituiti nelle epoche più recenti.
        La legge fondamentale è tuttora il decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, che riorganizza su basi democratiche gli ordini e collegi professionali, testo che risente ormai il peso del tempo e delle mutazioni avvenute.
        Le professioni intellettuali rappresentano oggi un rilevante fattore di democratizzazione e di modernizzazione; secondo quanto accreditato da recenti studi assicurano, ad esempio, la mobilità sociale sulla base del merito; sono state il primo settore di lavoro che ha introdotto l'eguaglianza tra i sessi; sono in fase di grande espansione.
        Per comprendere appieno la rilevanza della riforma che si intende introdurre, vanno tenuti presenti i seguenti dati: la crescita numerica del comparto e la specificità del prodotto intellettuale.
        Un recente rapporto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha messo in evidenza che l'unico settore in costante sviluppo è quello del terziario emergente, mentre l'industria presenta un evidente calo occupazionale.
        A partire dal 1996 i dati ISTAT hanno rilevato che solo nel campo dei servizi alle imprese ed ai privati vi è stato un incremento occupazionale pari al 6 per cento.
        Il fatturato delle attività professionali corrisponde circa al 7 per cento del prodotto interno lordo nazionale ed il numero dei professionisti ha raggiunto la cifra di 1.600.000 occupati con un aumento del 5 per cento nel triennio 1997-2000. In particolare, gli avvocati sono aumentati del 14,7 per cento, gli architetti del 13,1 per cento, i dottori commercialisti del 10,3 per cento, gli ingegneri del 10,3 per cento, i geologi del 19,8 per cento, gli agronomi del 15,9 per cento. Gli iscritti alla Cassa nazionale dei dottori commercialisti, ad esempio, risultano raddoppiati dal 1990 (24.000 circa) al 2000 (48.000 circa).
        E' curioso, inoltre, osservare che il numero dei professionisti in Italia è di gran lunga superiore a quello degli altri Paesi europei: in Francia gli avvocati nel 1998 erano 34.000, mentre in Italia erano 92.000.
        L'attività professionale presenta delle caratteristiche specifiche in quanto ha natura intellettuale, anziché tecnico-esecutiva; si distingue pertanto da altri servizi per il contenuto creativo ed inventivo fondato sulla detenzione del "sapere e della conoscenza specializzata".
        Il rapporto professionale è, infatti, fiduciario (affidato all'intuitus personae), comporta la diretta responsabilità del prestatore d'opera e presuppone l'assoluta indipendenza ed autonomia del professionista che deve agire secondo scienza e coscienza.
        La tutela del cliente del professionista (e, quindi, della collettività) assume aspetti più intensi e problematici rispetto al consumatore di un servizio tecnico; la garanzia è data non dal rapporto quantità- prodotto, ma dalla qualità della prestazione.
        Proprio questo è il nodo principale in quanto la professione intellettuale, a differenza di tutte le altre, costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato: gli esiti e gli eventuali danni sociali nel caso di professionisti di cattiva qualità (una causa legale sbagliata, i calcoli del cemento armato sbagliati, una errata valutazione dei problemi del territorio, una diagnosi medica errata, eccetera) non sono in alcun modo immediatamente valutabili dall'interessato.
        Siamo di fronte alle cosiddette "asimmetrie informative" che portano il cittadino-utente ad affidarsi al professionista senza essere in grado di valutare la qualità della prestazione. Su questo fronte il mercato non può costituire l'unico criterio- guida ed al solo mercato non possiamo abbandonare il cittadino, per definizione "sprovveduto", nella sua richiesta di opera intellettuale, perché solo a distanza di anni, talora, il cittadino saprà se la causa era stata impostata in modo errato, se l'operazione chirurgica era corretta o per quale ragione è crollata la sua casa, eccetera.
        Per tali motivi, il mercato viene dopo.
        Prima deve esserci un percorso che attesti la qualità del professionista (formazione e certificazione); poi vi sarà la libera concorrenza in un libero mercato, con l'obbligo, imprescindibile, del rispetto dei vincoli deontologici, la cui inosservanza porta al procedimento disciplinare.
        Tutte queste osservazioni relative alla terza forza economica del Paese fanno comprendere perché la sua riforma, per la grande incidenza che comporta nel tessuto sociale, dovrà essere varata in Parlamento e non affidata con delega all'Esecutivo.
        Venendo al testo della proposta di legge in oggetto, si è cercato un risultato "agile", composto di pochi articoli (come dovrebbe essere una legge-quadro), che non comprima eccessivamente la libertà di azione del libero professionista se non in alcuni punti realmente fondamentali e qualificanti per la libera professione (etica professionale, società tra professionisti, eccetera).
        Si è cercato di mantenere una netta distinzione fra attività intellettuale-professionale ed attività di impresa.
        L'attività intellettuale-professionale si svolge:

                a) con riferimento al patrimonio culturale conseguito durante gli anni degli studi, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità successivamente raggiunto durante l'esercizio della professione;

                b) nel rispetto delle norme deontologiche che il professionista deve osservare a tutela e nell'interesse del soggetto a favore del quale viene svolta la prestazione professionale;

                c) secondo i princìpi della personalità, della indipendenza e della responsabilità del professionista.

        Gli ordini professionali nella presente proposta di legge sono configurati quali enti Pubblici non economici necessari sia a garantire il rispetto dei princìpi secondo cui deve essere svolta l'attività professionale, sia a svolgere la funzione di interlocutori del potere politico e degli altri enti pubblici su argomenti attinenti le professioni.
        Con questo testo "si dice sì" alle società tra professionisti e "si dice no" ai soci meri sottoscrittori del capitale; il capitale non deve mai prevalere sugli aspetti intellettuali-professionali.
        Si pensa ad una struttura delle società secondo i princìpi generali delle società a responsabilità limitata.
        Per quanto riguarda le tariffe, è previsto il mantenimento di una soglia minima, anche per impedire un selvaggio "gioco al ribasso" che risulterebbe negativo per la qualità della prestazione e per gli interessi dei clienti.
        In generale nella formulazione tecnica del testo legislativo si è cercato di ottenere un risultato chiaro che eviti i "peccati capitali" dell'ambiguità, della irrazionalità e del "burocratese".




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