XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2112
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge, nel rispetto ed in attuazione delle
norme della Costituzione e nel rispetto della normativa
comunitaria, disciplina l'esercizio delle professioni
intellettuali.
2. L'attività professionale è distinta dalla attività di
impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme
deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale
è resa la prestazione, ed avviene secondo i princìpi della
personalità e della responsabilità del professionista.
3. Le norme della presente legge costituiscono princìpi
generali cui tutti gli ordinamenti professionali sono tenuti a
conformarsi.
Art. 2.
(Ordini professionali).
1. Gli ordini professionali sono enti pubblici non
economici istituiti su iniziativa degli esercenti le varie
attività professionali per garantire il rispetto dei princìpi
generali contenuti nella presente legge.
2. Gli ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e
finanziaria, determinano autonomamente la propria
organizzazione e sono abilitati a disciplinare, nel rispetto
della presente legge, le seguenti materie:
a) tenuta ed aggiornamento periodico degli albi
professionali;
b) verifica dei requisiti per la iscrizione agli
albi professionali e controllo della loro sussistenza nel
tempo;
c) misura del contributo annuo da parte degli
iscritti per sopperire alle spese di funzionamento;
d) amministrazione dei proventi e delle spese,
redazione del rendiconto preventivo e del conto consuntivo da
sottoporre annualmente alla approvazione degli iscritti;
e) codice di deontologia professionale,
repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti
si rendono colpevoli;
f) elezioni degli organi rappresentativi su scala
nazionale e a livello decentrato;
g) espressione del parere sulle controversie
professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
h) vigilanza sulla tutela del titolo e
dell'esercizio professionale, e la repressione dei relativi
abusi;
i) espressione di pareri alle pubbliche
amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni;
l) aggiornamento della cultura professionale degli
iscritti attraverso l'organizzazione di appositi corsi, anche
d'intesa con le università e le istituzioni scientifiche e
culturali;
m) determinazione dei limiti necessari per
assicurare la correttezza della informazione alla utenza;
n) organizzazione interna degli uffici e rapporti
con il personale dipendente.
3. Per dirimere eventuali conflitti di competenza che
potessero sorgere con altri soggetti di diritto pubblico è
competente il Ministro della giustizia.
Art. 3.
(Attività riservata).
1. Per ciascuna professione la legge riconosce e
disciplina le attività riservate in esclusiva agli iscritti
agli albi professionali, nonché i casi di incompatibilità con
l'esercizio della professione.
Art. 4.
(Accesso alla professione).
1. Fermo restando il possesso del titolo di studio
previsto per l'iscrizione ai singoli albi professionali, per
la abilitazione all'esercizio di una professione che comprenda
lo svolgimento delle attività riservate di cui all'articolo 3,
è prescritto un esame di Stato.
2. La disciplina del tirocinio precedente l'esame di
Stato, ove previsto, si conforma a criteri che garantiscono
una effettiva attività formativa in modo da assicurare il
migliore esercizio della professione. La durata del tirocinio,
ove previsto, non può prescindere dal tipo di attività
professionale da svolgere.
3. Salvo sia disposto diversamente, l'esame di Stato per
l'accesso alla professione si svolge su base regionale.
4. La designazione dei componenti le Commissioni
esaminatrici è effettuata, per non più della metà dei
componenti stessi, dagli ordini professionali.
Art. 5.
(Tariffe professionali).
1. Con decreto dei Ministri competenti, su proposta delle
rappresentanze nazionali degli ordini professionali sono
stabilite ed aggiornate le tariffe per le prestazioni
svolte.
2. In generale sono ammessi:
a) onorari a vacazione;
b) onorari a percentuale;
c) onorari a discrezione.
3. Altre forme di remunerazione della
attività professionale possono essere ammesse dai singoli
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, o dalla tariffa
relativa ad ogni singola professione.
4. Con le stesse modalità previste dal comma 1, per
specifiche esigenze di interesse pubblico ed al fine di
tutelare l'utente in ordine alla qualità della prestazione,
sono fissate delle tariffe minime inderogabili.
5. Il professionista, su richiesta del cliente, è tenuto a
rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.
Art. 6.
(Informazioni all'utenza).
1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome,
titolo ed albo professionale di appartenenza nonché la ragione
sociale della società fra professionisti di cui fa parte. E'
assolutamente proibita ogni forma pubblicitaria comparativa o
non adeguata al decoro e al prestigio professionali.
2. E' compito specifico degli ordini professionali
stabilire i limiti necessari per assicurare la correttezza
della informazione pubblicitaria.
Art. 7.
(Libere associazioni).
1. I professionisti che esercitano attività non riservate
dalla legge in esclusiva, possono costituire associazioni
professionali.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sentito il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli altri
enti competenti, sono stabilite le modalità di iscrizione
delle libere associazioni ad un apposito registro istituito
dal competente Ministero, nonché i requisiti necessari a
garantire il possesso iniziale e la successiva verifica delle
capacità professionali degli iscritti.
Capo II
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
Art. 8.
(Società tra professionisti).
1. Al fine di svolgere in comune l'attività professionale
alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire
fra loro società disciplinate dal presente capo.
2. Nel rispetto dei princìpi della presente legge, possono
essere costituite società con lo scopo di organizzare in
comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali
anche tra professionisti iscritti ad ordini diversi.
3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente
per l'esercizio delle professioni intellettuali e a quella
relativa alla
singola professione di appartenenza.
4. Le prestazioni professionali, oltre che in forma
individuale, possono essere svolte esclusivamente nella forma
di associazione o in quella di società tra professionisti.
Art. 9.
(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in
forma societaria).
1. L' esercizio dell'attività professionale
in forma societaria non è consentito in più di una
società.
2. Non può mantenere la qualità di socio colui che è stato
cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione
dall'albo è per il socio causa legittima di esclusione dalla
società.
Art. 10.
(Costituzione delle società).
1. Le società tra professionisti si costituiscono per atto
pubblico e possono esercitare l'attività solo dopo la avvenuta
iscrizione in un apposito registro allegato agli albi
professionali. L'iscrizione è effettuata entro due mesi dalla
domanda.
2. La ragione sociale deve contenere tutti i nominativi
dei soci con l'indicazione dei relativi albi professionali di
iscrizione, nonché l'indicazione che si tratta di società tra
professionisti; inoltre deve essere indicata l'attivita
professionale svolta che non puo prescindere dalle competenze
professionali dei singoli soci. Il nominativo del socio
defunto può essere mantenuto per non oltre cinque anni dal
decesso.
3. Della avvenuta iscrizione nell'apposito registro
allegato all'albo professionale, la società dà comunicazione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente, che provvede agli adempimenti
necessari per la iscrizione in una sezione speciale del
registro delle società secondo le modalità previste dalla
legge. I diritti dovuti dalle società tra professionisti alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
stabiliti con apposito decreto dal Ministro della
giustizia.
Art. 11.
(Disciplina delle società tra professionisti).
1. Alla società professionale si applica la disciplina
vigente per le società a responsabilità limitata.
2. La amministrazione della società è affidata
esclusivamente ai soci.
3. La società tra professionisti non è soggetta alla
disciplina fallimentare.
Art. 12.
(Incarico professionale).
1. L'incarico professionale può essere affidato ad uno o
più professionisti membri della società; in difetto di tale
indicazione scritta, l'incarico si intende conferito a tutti i
soci.
2. Tutti gli obblighi che fanno capo al professionista
individuale incaricato o a quei soci che hanno ottenuto
l'incarico sono estesi alla società.
Art. 13.
(Responsabilità del professionista
e delle società).
1. Il professionista incaricato è responsabile della
attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice
civile.
2. La società risponde con il suo intero patrimonio, in
solido con il socio incaricato della prestazione per gli
eventuali danni derivanti dalle singole attività
professionali. A tale fine la società è tenuta a stipulare una
idonea assicurazione per la copertura dei rischi.
3. I singoli professionisti e le società rispondono
disciplinarmente della violazione delle norme deontologiche
stabilite dall'ordine per l'espletamento della attività
professionale esercitata.
Art. 14.
(Partecipazioni agli utili).
1. Lo statuto delle società disciplinate dal presente capo
stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in
difetto, si presume essere in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli
utili.
3. Lo statuto può disciplinare la corresponsione di
acconti sugli utili derivanti dalla attività svolta, nonché il
limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli
stessi.
Art. 15.
(Subentro di nuovi soci).
1. Le quote rappresentative del capitale conferito nelle
società di cui al presente capo possono appartenere soltanto
ai professionisti iscritti agli albi e possono essere cedute
ad altri professionisti con atto tra vivi, fatta salva la
clausola di gradimento eventualmente prevista dallo
statuto.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono
liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano
sciogliere la società, oppure continuarla con gli eredi stessi
qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi vi
acconsentano.
Art. 16.
(Disposizioni in materia fiscale).
1. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato
ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è
imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di
partecipazione agli utili.
Art. 17.
(Limite agli investimenti).
1. Alla società fra professionisti sono consentiti
esclusivamente gli investimenti in beni finalizzati
all'esercizio dell'attività professionale.
2. La società tra professionisti non può detenere
partecipazioni in altre società tra professionisti.
3. La società può essere proprietaria degli immobili e dei
beni registrati utilizzabili per l'esercizio della sua
attività.
Capo III
STRUTTURA DEGLI ORDINI
E DEI CONSIGLI NAZIONALI
Art. 18.
(Organizzazione sul territorio).
1. Gli ordini professionali sono distribuiti ed
organizzati sul territorio ai sensi delle disposizioni
stabilite dai rispettivi statuti.
Art. 19.
(Decentramento territoriale).
1. Ciascun ordine professionale è retto da un proprio
consiglio direttivo. Esso rimane in carica per tre anni e
viene eletto dagli iscritti all'albo professionale dell'ordine
con la maggioranza assoluta dei voti. Il consiglio direttivo
nomina nel suo interno un presidente, un segretario ed un
tesoriere; è facoltativa la nomina di un vice-presidente.
2. In caso di trasferimento ad altro ordine di un membro
del consiglio direttivo, o in caso di decesso o di perdita
definitiva dei requisiti per la iscrizione, subentra nel
consiglio direttivo il primo dei non eletti.
3. I componenti il consiglio direttivo non sono eleggibili
per più di due mandati consecutivi.
4. Non sono ammesse forme di decentramento il cui ambito
territoriale sia maggiore di quello regionale.
Art. 20.
(Consiglio nazionale).
1. L'organo esponenziale di ogni ordine professionale è il
Consiglio nazionale.
2. Il Consiglio nazionale resta in carica per tre anni ed
è composto da un componente per ciascuna regione. Esso è
eletto dai consigli direttivi degli ordini professionali di
ciascuna regione. Il voto espresso da ciascun ordine
professionale è calcolato sulla base della consistenza
numerica dei propri iscritti in ragione di una unità ogni
cento iscritti o frazione di cento superiore a cinquanta.
3. Nel caso in cui la organizzazione sul territorio di una
professione contempli un solo ordine professionale su scala
regionale, tale ordine nomina il proprio rappresentante nel
Consiglio nazionale con la maggioranza assoluta dei voti
espressa dal suo consiglio direttivo.
4. Le deliberazioni del Consiglio nazionale possono essere
adottate alla unanimità o a maggioranza, in questa seconda
ipotesi il voto espresso dai membri del Consiglio nazionale, è
calcolato sulla base della consistenza numerica degli iscritti
all'albo professionale della regione di provenienza, salvo
diversa specifica determinazione dei regolamenti delle singole
professioni, in ragione di una unità ogni quattrocento
iscritti o frazione di quattrocento superiore a duecento.
5. Il Consiglio nazionale nomina fra i propri componenti
un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un
tesoriere; tali cariche avvengono per nomina interna con la
maggioranza assoluta dei voti.
6. Il Consiglio nazionale può, inoltre, nominare nel
proprio interno un comitato esecutivo composto dal presidente
e da non più di dieci membri; tale comitato esecutivo è eletto
dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei voti.
7. I membri del Consiglio nazionale non sono eleggibili
per più di tre mandati consecutivi; l'eventuale subentro
spetta comunque al primo dei non eletti della regione che, per
qualsiasi motivo, non è più rappresentata.
Art. 21.
(Funzioni del Consiglio nazionale e dei consigli direttivi
delle sedi decentrate).
1. Al Consiglio nazionale sono affidate le seguenti
funzioni:
a) rappresentanza istituzionale della professione
e degli iscritti;
b) espressione di pareri su schemi di
provvedimenti legislativi che riguardano la professione;
c) esame dei ricorsi avverso le deliberazioni
degli ordini professionali territoriali in materia di
iscrizione, cancellazione o trasferimento dall'albo, di
procedimenti disciplinari, e di risultati delle elezioni dei
consigli direttivi degli ordini professionali territoriali;
d) adozione del codice di deontologia
professionale;
e) formulazione di criteri da sottoporre ai
ministri competenti per la determinazione dei compensi ai
professionisti;
f) coordinamento dei consigli direttivi degli
ordini professionali territoriali;
g) nomine e designazioni in ambito nazionale;
h) ripartizione delle risorse economiche
provenienti dagli ordini professionali territoriali;
i) approvazione della pianta organica del
personale dipendente;
l) eventuale pubblicazione dell'organo ufficiale
di stampa della categoria;
m) rapporti con il Ministro vigilante e con gli
organi della Unione europea, nonché tutte le altre funzioni
previste dalla legge per ogni singola professione;
n) eventuali ulteriori specifiche funzioni
derivanti dalla particolare attività professionale esercitata
attribuite dai regolamenti delle singole professioni.
2. Ai consigli direttivi degli ordini professionali
territoriali competono tutte le funzioni elencate nel comma 2
dell'articolo 2 della presente legge. I regolamenti delle
singole professioni possono attribuire agli ordini eventuali
altre funzioni connesse alla particolare attività
professionale esercitata.
Capo IV
FUNZIONE DISCIPLINARE
Art. 22.
(Funzione disciplinare).
1. L'istruzione e la decisione delle questioni
disciplinari sono di competenza esclusiva del consiglio
direttivo dell'ordine professionale territoriale al quale è
iscritto il professionista interessato.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme
stabilite dai singoli regolamenti e deve assicurare il diritto
dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli vengono
contestate, prendere cognizione ed estrarre copia dei
documenti che formano il fascicolo, nominare come difensore un
avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale,
presentare memorie a discolpa, essere personalmente sentito
durante l'udienza.
3. Non sono ammesse sanzioni disciplinari diverse dalle
seguenti:
a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo
scritto comunicato all'interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di
biasimo;
c) la sospensione, che consiste nella inibizione
dall'esercizio della professione per un periodo massimo di
diciotto mesi;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione
dall'albo professionale.
4. I provvedimenti di cui alle lettere b), c) e
d), del comma 3 sono resi pubblici.
5. Avverso le decisioni del Consiglio territoriale è
ammesso ricorso esclusivamente al Consiglio nazionale; il
Consiglio nazionale, nel rispetto dei princìpi fondamentali di
cui al comma 2, giudica seguendo la procedura fissata dal
regolamento della singola professione.
6. Contro la deliberazione del Consiglio nazionale è
ammesso esclusivamente il ricorso alle sezioni unite della
Corte di cassazione nei casi di incompetenza, di eccesso di
potere o di violazione di legge.
Art. 23.
(Controllo sugli atti
degli ordini professionali).
1. Il controllo sugli atti degli ordini professionali è di
esclusiva competenza del Ministro della giustizia che lo
esercita direttamente o mediante le procure della
Repubblica.
2. I ricorsi degli iscritti al Consiglio nazionale avverso
le deliberazioni degli ordini professionali territoriali in
materia di iscrizione, cancellazione o trasferimento
dall'albo, di provvedimenti disciplinari, e di risultato delle
elezioni devono essere inviati anche alla procura della
Repubblica competente per territorio.
Art. 24.
(Scioglimento dei Consigli nazionali).
1. I Consigli nazionali degli ordini professionali possono
essere sciolti, con decreto motivato del Ministro della
giustizia, nei seguenti casi:
a) quando compiono atti di grave e persistente
violazione della legge;
b) quando non può essere assicurato il normale
funzionamento per mancanza di oltre la metà dei componenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un
commissario che esercita le attribuzioni sostitutive
conferitegli dal decreto medesimo ed indìce le elezioni per la
nomina del nuovo Consiglio nazionale.
Art. 25.
(Scioglimento dei consigli territoriali).
1. I consigli territoriali degli ordini professionali
possono essere sciolti con decreto motivato del Ministro della
giustizia, previo parere motivato del Consiglio nazionale
dell'ordine:
a) quando compiono atti di grave e persistente
violazione della legge;
b) quando non può essere assicurato il normale
funzionamento dei consigli stessi per mancanza di oltre la
metà dei componenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un
commissario che esercita le attribuzioni sostitutive
conferitegli dal decreto medesimo ed indìce le elezioni per la
nomina del nuovo consiglio territoriale.
Capo V
NORME TRANSITORIE
E ABROGAZIONE
Art. 26.
(Elezioni dei nuovi organismi
professionali).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere indette le elezioni dei consigli
direttivi degli ordini territoriali.
2. Entro sei mesi dalla data dell'elezione dell'ultimo
consiglio direttivo degli ordini territoriali si deve
procedere alla elezione dei Consigli nazionali.
3. Le elezioni di cui al presente articolo avvengono sotto
il controllo del Ministro della giustizia che lo esercita
mediante i propri organi decentrati.
Art. 27.
(Abrogazione).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 382, è abrogato.