XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2112




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCIPI GENERALI


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge, nel rispetto ed in attuazione delle norme della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria, disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali.
        2. L'attività professionale è distinta dalla attività di impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale è resa la prestazione, ed avviene secondo i princìpi della personalità e della responsabilità del professionista.
        3. Le norme della presente legge costituiscono princìpi generali cui tutti gli ordinamenti professionali sono tenuti a conformarsi.


Art. 2.

(Ordini professionali).

        1. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici istituiti su iniziativa degli esercenti le varie attività professionali per garantire il rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge.
        2. Gli ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano autonomamente la propria organizzazione e sono abilitati a disciplinare, nel rispetto della presente legge, le seguenti materie:

                a) tenuta ed aggiornamento periodico degli albi professionali;
                b) verifica dei requisiti per la iscrizione agli albi professionali e controllo della loro sussistenza nel tempo;

                c) misura del contributo annuo da parte degli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento;

                d) amministrazione dei proventi e delle spese, redazione del rendiconto preventivo e del conto consuntivo da sottoporre annualmente alla approvazione degli iscritti;

                e) codice di deontologia professionale, repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli;

                f) elezioni degli organi rappresentativi su scala nazionale e a livello decentrato;

                g) espressione del parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

                h) vigilanza sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale, e la repressione dei relativi abusi;

                i) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni;

                l) aggiornamento della cultura professionale degli iscritti attraverso l'organizzazione di appositi corsi, anche d'intesa con le università e le istituzioni scientifiche e culturali;

                m) determinazione dei limiti necessari per assicurare la correttezza della informazione alla utenza;

                n) organizzazione interna degli uffici e rapporti con il personale dipendente.

        3. Per dirimere eventuali conflitti di competenza che potessero sorgere con altri soggetti di diritto pubblico è competente il Ministro della giustizia.

Art. 3.

(Attività riservata).

        1. Per ciascuna professione la legge riconosce e disciplina le attività riservate in esclusiva agli iscritti agli albi professionali, nonché i casi di incompatibilità con l'esercizio della professione.


Art. 4.

(Accesso alla professione).

        1. Fermo restando il possesso del titolo di studio previsto per l'iscrizione ai singoli albi professionali, per la abilitazione all'esercizio di una professione che comprenda lo svolgimento delle attività riservate di cui all'articolo 3, è prescritto un esame di Stato.
        2. La disciplina del tirocinio precedente l'esame di Stato, ove previsto, si conforma a criteri che garantiscono una effettiva attività formativa in modo da assicurare il migliore esercizio della professione. La durata del tirocinio, ove previsto, non può prescindere dal tipo di attività professionale da svolgere.
        3. Salvo sia disposto diversamente, l'esame di Stato per l'accesso alla professione si svolge su base regionale.
        4. La designazione dei componenti le Commissioni esaminatrici è effettuata, per non più della metà dei componenti stessi, dagli ordini professionali.


Art. 5.

(Tariffe professionali).

        1. Con decreto dei Ministri competenti, su proposta delle rappresentanze nazionali degli ordini professionali sono stabilite ed aggiornate le tariffe per le prestazioni svolte.
        2. In generale sono ammessi:

                a) onorari a vacazione;

                b) onorari a percentuale;

                c) onorari a discrezione.
        3. Altre forme di remunerazione della
attività professionale possono essere ammesse dai singoli regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, o dalla tariffa relativa ad ogni singola professione.
        4. Con le stesse modalità previste dal comma 1, per specifiche esigenze di interesse pubblico ed al fine di tutelare l'utente in ordine alla qualità della prestazione, sono fissate delle tariffe minime inderogabili.
        5. Il professionista, su richiesta del cliente, è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.


Art. 6.

(Informazioni all'utenza).

        1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome, titolo ed albo professionale di appartenenza nonché la ragione sociale della società fra professionisti di cui fa parte. E' assolutamente proibita ogni forma pubblicitaria comparativa o non adeguata al decoro e al prestigio professionali.
        2. E' compito specifico degli ordini professionali stabilire i limiti necessari per assicurare la correttezza della informazione pubblicitaria.


Art. 7.

(Libere associazioni).

        1. I professionisti che esercitano attività non riservate dalla legge in esclusiva, possono costituire associazioni professionali.
        2. Con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli altri enti competenti, sono stabilite le modalità di iscrizione delle libere associazioni ad un apposito registro istituito dal competente Ministero, nonché i requisiti necessari a garantire il possesso iniziale e la successiva verifica delle capacità professionali degli iscritti.

Capo II

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI


Art. 8.

(Società tra professionisti).

        1. Al fine di svolgere in comune l'attività professionale alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire fra loro società disciplinate dal presente capo.
        2. Nel rispetto dei princìpi della presente legge, possono essere costituite società con lo scopo di organizzare in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali anche tra professionisti iscritti ad ordini diversi.
        3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e a quella relativa alla
singola professione di appartenenza.
        4. Le prestazioni professionali, oltre che in forma individuale, possono essere svolte esclusivamente nella forma di associazione o in quella di società tra professionisti.


Art. 9.

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in
forma societaria).

        1. L' esercizio dell'attività professionale
in forma societaria non è consentito in più di una società.
        2. Non può mantenere la qualità di socio colui che è stato cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione dall'albo è per il socio causa legittima di esclusione dalla società.


Art. 10.

(Costituzione delle società).

        1. Le società tra professionisti si costituiscono per atto pubblico e possono esercitare l'attività solo dopo la avvenuta iscrizione in un apposito registro allegato agli albi professionali. L'iscrizione è effettuata entro due mesi dalla domanda.
        2. La ragione sociale deve contenere tutti i nominativi dei soci con l'indicazione dei relativi albi professionali di iscrizione, nonché l'indicazione che si tratta di società tra professionisti; inoltre deve essere indicata l'attivita professionale svolta che non puo prescindere dalle competenze professionali dei singoli soci. Il nominativo del socio defunto può essere mantenuto per non oltre cinque anni dal decesso.
        3. Della avvenuta iscrizione nell'apposito registro allegato all'albo professionale, la società dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, che provvede agli adempimenti necessari per la iscrizione in una sezione speciale del registro delle società secondo le modalità previste dalla legge. I diritti dovuti dalle società tra professionisti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono stabiliti con apposito decreto dal Ministro della giustizia.


Art. 11.

(Disciplina delle società tra professionisti).

        1. Alla società professionale si applica la disciplina vigente per le società a responsabilità limitata.
        2. La amministrazione della società è affidata esclusivamente ai soci.
        3. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina fallimentare.


Art. 12.

(Incarico professionale).

        1. L'incarico professionale può essere affidato ad uno o più professionisti membri della società; in difetto di tale indicazione scritta, l'incarico si intende conferito a tutti i soci.
        2. Tutti gli obblighi che fanno capo al professionista individuale incaricato o a quei soci che hanno ottenuto l'incarico sono estesi alla società.

Art. 13.

(Responsabilità del professionista
e delle società).

        1. Il professionista incaricato è responsabile della attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.
        2. La società risponde con il suo intero patrimonio, in solido con il socio incaricato della prestazione per gli eventuali danni derivanti dalle singole attività professionali. A tale fine la società è tenuta a stipulare una idonea assicurazione per la copertura dei rischi.
        3. I singoli professionisti e le società rispondono disciplinarmente della violazione delle norme deontologiche stabilite dall'ordine per l'espletamento della attività professionale esercitata.


Art. 14.

(Partecipazioni agli utili).

        1. Lo statuto delle società disciplinate dal presente capo stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in difetto, si presume essere in parti uguali.
        2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
        3. Lo statuto può disciplinare la corresponsione di acconti sugli utili derivanti dalla attività svolta, nonché il limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.


Art. 15.

(Subentro di nuovi soci).

        1. Le quote rappresentative del capitale conferito nelle società di cui al presente capo possono appartenere soltanto ai professionisti iscritti agli albi e possono essere cedute ad altri professionisti con atto tra vivi, fatta salva la clausola di gradimento eventualmente prevista dallo statuto.
        2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, oppure continuarla con gli eredi stessi qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi vi acconsentano.


Art. 16.

(Disposizioni in materia fiscale).

        1. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.


Art. 17.

(Limite agli investimenti).

        1. Alla società fra professionisti sono consentiti esclusivamente gli investimenti in beni finalizzati all'esercizio dell'attività professionale.
        2. La società tra professionisti non può detenere partecipazioni in altre società tra professionisti.
        3. La società può essere proprietaria degli immobili e dei beni registrati utilizzabili per l'esercizio della sua attività.


Capo III

STRUTTURA DEGLI ORDINI
E DEI CONSIGLI NAZIONALI


Art. 18.

(Organizzazione sul territorio).

        1. Gli ordini professionali sono distribuiti ed organizzati sul territorio ai sensi delle disposizioni stabilite dai rispettivi statuti.

Art. 19.

(Decentramento territoriale).

        1. Ciascun ordine professionale è retto da un proprio consiglio direttivo. Esso rimane in carica per tre anni e viene eletto dagli iscritti all'albo professionale dell'ordine con la maggioranza assoluta dei voti. Il consiglio direttivo nomina nel suo interno un presidente, un segretario ed un tesoriere; è facoltativa la nomina di un vice-presidente.
        2. In caso di trasferimento ad altro ordine di un membro del consiglio direttivo, o in caso di decesso o di perdita definitiva dei requisiti per la iscrizione, subentra nel consiglio direttivo il primo dei non eletti.
        3. I componenti il consiglio direttivo non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
        4. Non sono ammesse forme di decentramento il cui ambito territoriale sia maggiore di quello regionale.


Art. 20.

(Consiglio nazionale).

        1. L'organo esponenziale di ogni ordine professionale è il Consiglio nazionale.
        2. Il Consiglio nazionale resta in carica per tre anni ed è composto da un componente per ciascuna regione. Esso è eletto dai consigli direttivi degli ordini professionali di ciascuna regione. Il voto espresso da ciascun ordine professionale è calcolato sulla base della consistenza numerica dei propri iscritti in ragione di una unità ogni cento iscritti o frazione di cento superiore a cinquanta.
        3. Nel caso in cui la organizzazione sul territorio di una professione contempli un solo ordine professionale su scala regionale, tale ordine nomina il proprio rappresentante nel Consiglio nazionale con la maggioranza assoluta dei voti espressa dal suo consiglio direttivo.
        4. Le deliberazioni del Consiglio nazionale possono essere adottate alla unanimità o a maggioranza, in questa seconda ipotesi il voto espresso dai membri del Consiglio nazionale, è calcolato sulla base della consistenza numerica degli iscritti all'albo professionale della regione di provenienza, salvo diversa specifica determinazione dei regolamenti delle singole professioni, in ragione di una unità ogni quattrocento iscritti o frazione di quattrocento superiore a duecento.
        5. Il Consiglio nazionale nomina fra i propri componenti un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere; tali cariche avvengono per nomina interna con la maggioranza assoluta dei voti.
        6. Il Consiglio nazionale può, inoltre, nominare nel proprio interno un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di dieci membri; tale comitato esecutivo è eletto dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei voti.
        7. I membri del Consiglio nazionale non sono eleggibili per più di tre mandati consecutivi; l'eventuale subentro spetta comunque al primo dei non eletti della regione che, per qualsiasi motivo, non è più rappresentata.


Art. 21.

(Funzioni del Consiglio nazionale e dei consigli direttivi
delle sedi decentrate).

        1. Al Consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

                a) rappresentanza istituzionale della professione e degli iscritti;

                b) espressione di pareri su schemi di provvedimenti legislativi che riguardano la professione;

                c) esame dei ricorsi avverso le deliberazioni degli ordini professionali territoriali in materia di iscrizione, cancellazione o trasferimento dall'albo, di procedimenti disciplinari, e di risultati delle elezioni dei consigli direttivi degli ordini professionali territoriali;

                d) adozione del codice di deontologia professionale;

                e) formulazione di criteri da sottoporre ai ministri competenti per la determinazione dei compensi ai professionisti;

                f) coordinamento dei consigli direttivi degli ordini professionali territoriali;

                g) nomine e designazioni in ambito nazionale;

                h) ripartizione delle risorse economiche provenienti dagli ordini professionali territoriali;

                i) approvazione della pianta organica del personale dipendente;

                l) eventuale pubblicazione dell'organo ufficiale di stampa della categoria;

                m) rapporti con il Ministro vigilante e con gli organi della Unione europea, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge per ogni singola professione;

                n) eventuali ulteriori specifiche funzioni derivanti dalla particolare attività professionale esercitata attribuite dai regolamenti delle singole professioni.

        2. Ai consigli direttivi degli ordini professionali territoriali competono tutte le funzioni elencate nel comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. I regolamenti delle singole professioni possono attribuire agli ordini eventuali altre funzioni connesse alla particolare attività professionale esercitata.


Capo IV

FUNZIONE DISCIPLINARE


Art. 22.

(Funzione disciplinare).

        1. L'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari sono di competenza esclusiva del consiglio direttivo dell'ordine professionale territoriale al quale è iscritto il professionista interessato.
        2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai singoli regolamenti e deve assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli vengono contestate, prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale, presentare memorie a discolpa, essere personalmente sentito durante l'udienza.
        3. Non sono ammesse sanzioni disciplinari diverse dalle seguenti:

                a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

                b) la censura, che consiste in una nota di biasimo;

                c) la sospensione, che consiste nella inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;

                d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo professionale.

        4. I provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 sono resi pubblici.
        5. Avverso le decisioni del Consiglio territoriale è ammesso ricorso esclusivamente al Consiglio nazionale; il Consiglio nazionale, nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui al comma 2, giudica seguendo la procedura fissata dal regolamento della singola professione.
        6. Contro la deliberazione del Consiglio nazionale è ammesso esclusivamente il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione nei casi di incompetenza, di eccesso di potere o di violazione di legge.


Art. 23.

(Controllo sugli atti
degli ordini professionali).

        1. Il controllo sugli atti degli ordini professionali è di esclusiva competenza del Ministro della giustizia che lo esercita direttamente o mediante le procure della Repubblica.
        2. I ricorsi degli iscritti al Consiglio nazionale avverso le deliberazioni degli ordini professionali territoriali in materia di iscrizione, cancellazione o trasferimento dall'albo, di provvedimenti disciplinari, e di risultato delle elezioni devono essere inviati anche alla procura della Repubblica competente per territorio.


Art. 24.

(Scioglimento dei Consigli nazionali).

        1. I Consigli nazionali degli ordini professionali possono essere sciolti, con decreto motivato del Ministro della giustizia, nei seguenti casi:

                a) quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge;

                b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento per mancanza di oltre la metà dei componenti.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni sostitutive conferitegli dal decreto medesimo ed indìce le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio nazionale.


Art. 25.

(Scioglimento dei consigli territoriali).

        1. I consigli territoriali degli ordini professionali possono essere sciolti con decreto motivato del Ministro della giustizia, previo parere motivato del Consiglio nazionale dell'ordine:

                a) quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge;

                b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento dei consigli stessi per mancanza di oltre la metà dei componenti.
        2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni sostitutive conferitegli dal decreto medesimo ed indìce le elezioni per la nomina del nuovo consiglio territoriale.


Capo V

NORME TRANSITORIE
E ABROGAZIONE


Art. 26.

(Elezioni dei nuovi organismi
professionali).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere indette le elezioni dei consigli direttivi degli ordini territoriali.
        2. Entro sei mesi dalla data dell'elezione dell'ultimo consiglio direttivo degli ordini territoriali si deve procedere alla elezione dei Consigli nazionali.
        3. Le elezioni di cui al presente articolo avvengono sotto il controllo del Ministro della giustizia che lo esercita mediante i propri organi decentrati.


Art. 27.

(Abrogazione).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è abrogato.



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