XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2102




        Onorevoli Colleghi! - Nel mutato quadro delle relazioni internazionali si rafforza la necessità per l'Italia di una politica di cooperazione con i Paesi e, soprattutto, con le popolazioni più svantaggiate del pianeta.
        La mitigazione, se non il superamento, degli squilibri socio-economici internazionali rimane l'elemento fondamentale di una politica estera che, nel rispetto dei princìpi costituzionali che dovrebbero ispirarla, voglia promuovere "un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" adempiendo, tra l'altro, a quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" cui la Carta costituzionale comunque ci richiama.
        La progressiva e fin qui inarrestabile crescita del divario tra ricchi e poveri è ormai da diversi anni al centro dell'attenzione della comunità internazionale. Numerosi vertici mondiali ne hanno esaminato i risvolti sul piano ambientale, demografico, sociale ed economico. Gli impegni assunti per fronteggiare quell'esplosiva miscela di instabilità devono ora tradursi - nella più ampia cornice della politica estera - in coerenti scelte ed atti concreti di politica di cooperazione allo sviluppo anche per il nostro Paese che, nonostante le significative risorse a disposizione negli anni passati, ha sempre giocato un ruolo di secondo piano.
        Oggi, seppure in una situazione in cui appare difficile proporre di destinare mag- giori risorse finanziarie all'aiuto pubblico allo sviluppo, la possibilità che l'Italia si inserisca in forma propositiva nello scenario internazionale dello sviluppo è legata ad una chiara ridefinizione degli obiettivi, alla qualità delle azioni tese al loro raggiungimento ed al recupero dell'efficienza nella gestione delle risorse.
        D'altra parte, solo un netto cambiamento di rotta rispetto al passato ed una lungimirante interpretazione della cooperazione allo sviluppo come politica d'investimento per la stabilità e la pace, piuttosto che di spesa, potranno giustificare la volontà di onorare l'impegno assunto e più volte confermato ad incrementare progressivamente il valore complessivo del nostro aiuto pubblico allo sviluppo.
        La legge n. 49 del 1987 che tuttora regola la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (PVS), è rimasta, come sappiamo, ampiamente disattesa, inadeguatamente regolamentata e ha dimostrato in corso di applicazione numerose lacune e zone d'ombra, che in parte hanno favorito le deviazioni ripetutamente evidenziate nella XIII legislatura anche in questa sede parlamentare, prima attraverso specifiche indagini conoscitive e poi attraverso i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i PVS.
        Successivamente, il testo originario della legge n. 49 del 1987 è stato a più riprese emendato o affiancato da altri provvedimenti che hanno, purtroppo, contribuito a confondere il quadro legislativo di riferimento per la cooperazione allo sviluppo, rendendo tra l'altro indispensabile - come in altri settori - la riconduzione di tutta la materia ad un unico testo di legge.
        La confusione dei ruoli di indirizzo, attuazione e controllo ha certamente contribuito alle ricordate deviazioni, mentre l'inadeguatezza della struttura ministeriale rispetto alla programmazione e alla gestione delle attività di cooperazione è stata messa a nudo drammaticamente in troppe occasioni, con conseguenze anche gravi rispetto alla credibilità del nostro Paese sul piano internazionale.
        Una profonda e coraggiosa riforma della cooperazione allo sviluppo si rende dunque improcrastinabile.
        Seppure la responsabilità di una nuova legge non può che ricadere sul Parlamento, ed in primis sui singoli parlamentari cui "senza limiti di mandato" tale responsabilità è stata delegata, l'esercizio legislativo che non sia capace di valorizzare al massimo il collegamento tra le istituzioni ed i cittadini che le esprimono, o non utilizzi adeguatamente le risorse di esperienza e competenza che la società civile mette loro a disposizione, rischia di perdere ogni contatto con la realtà e, finalmente, di risolversi in un vecchio, inutile, quanto dannoso gioco delle parti.
        In questo senso, la proposta di legge che si presenta riproduce, con le opportune modifiche, l'atto Camera n. 3208 della XIII legislatura, che rimane un testo fortemente innovativo, prima ancora che per i suoi contenuti, per l'indiscutibile valore aggiunto derivante dal processo ampiamente partecipativo e dall'elevato livello del contributo tecnico da cui ha preso origine: un esercizio di riflessione durato più di due anni, promosso dall'Associazione degli operatori di cooperazione allo sviluppo (AdOCS), contando sul contributo di molte altre organizzazioni di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e coinvolgendo "trasversalmente" operatori del settore, volontari, esperti, cooperanti, consulenti, funzionari internazionali e studiosi della materia.
        La proposta di legge riafferma innanzitutto le finalità della cooperazione allo sviluppo che, in coerenza con i princìpi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera dell'Italia ed in armonia con le direttive dell'Unione europea, sono individuate nella promozione della pace, della solidarietà e della giustizia tra i popoli e nella piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà democratiche per lo sviluppo umano sostenibile, attento ai bisogni prioritari delle popolazioni svantaggiate e dei gruppi a maggior rischio.
        La specificità della politica di cooperazione emerge chiaramente dagli obiettivi esposti nell'articolo 1 della proposta di legge e dai criteri per la sua attuazione delineati nell'articolo 2, che in sintesi non permettono di configurare la cooperazione allo sviluppo come semplice strumento della politica estera: seppure in armonia con gli altri specifici aspetti e finalità della politica estera, la cooperazione non può essere in alcun modo subordinata ad essi. In tale senso, la presente proposta di legge ne evidenzia l'assoluta indipendenza da ogni logica di promozione commerciale e la sua netta distinzione da interventi che abbiano finalità di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti umanitari e decisi in ambito internazionale.
        L'ammodernamento dell'amministrazione pubblica passa riconosciutamente attraverso la netta separazione tra l'indirizzo politico, la sua attuazione e l'azione di controllo. L'autonomia di ciascuna di queste tre funzioni rappresenta il principio rettore del modello organizzativo che si propone.
        La funzione di indirizzo è attribuita al Governo che la esprime in forma concertata in seno al Consiglio dei ministri, quindi sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri a partire dalla proposta formulata dal Ministro degli affari esteri circa gli stanziamenti globali, la loro ripartizione per canali e strumenti, le priorità geografiche e tematiche globali e quelle da affrontare sul piano multilaterale, gli stanziamenti per Paese (articolo 3).
        E' però il Parlamento che è chiamato annualmente a verificare ed approvare quegli indirizzi; è al Parlamento che spetta infatti la massima funzione di valutazione e controllo sull'attività di cooperazione. A supporto di questa sua irrinunciabile funzione, si propone la istituzione di una apposita Commissione parlamentare, dotata a sua volta di uno specifico servizio tecnico, per assicurare la massima incisività e la completezza dell'azione di valutazione (articolo 4).
        La collocazione della funzione di controllo esternamente e "al di sopra" delle due funzioni di indirizzo e programmazione-operazione risponde evidentemente all'esigenza di garantirne l'autonomia e l'imparzialità rispetto alle attività controllate.
        Per lo svolgimento dell'attività di cooperazione in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei ministri è istituito un unico Organismo specializzato, di natura giuridica pubblica e, naturalmente, con piena capacità di diritto privato (articolo 7). E' all'Organismo italiano per la cooperazione allo sviluppo che è affidato dunque il compito di promuovere e coordinare il complesso delle attività di cooperazione, curandone, tra l'altro, la programmazione sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
        La scelta di concepire una gestione unitaria dell'attività di cooperazione, in alternativa a ipotesi che prevedano strutture distinte a seconda degli strumenti finanziari da utilizzare (a dono o a credito di aiuto), presenta numerosi ed evidenti vantaggi. Essa consente, tra l'altro, di definire in modo integrato, unitario, assieme ai beneficiari, il programma Paese e quindi le iniziative, scegliendo lo strumento finanziario più appropriato sulla base delle effettive caratteristiche e della redditività finanziaria dei singoli programmi. La gestione unitaria permette di affrontare la programmazione in funzione delle effettive priorità locali e delle finalità della cooperazione evitando, oltretutto, competizioni tra organismi distinti eppure tutti italiani. L'attribuzione delle decisioni circa la finanziabilità delle iniziative ad un unico organismo la cui "missione" coincide in maniera esclusiva con le finalità della cooperazione, evita che le decisioni possano essere influenzate da finalità diverse, proprie di organismi alieni alla "cultura" di cooperazione allo sviluppo.
        In questo senso, d'altra parte, nell'indicare alcuni criteri organizzativi e funzionali dell'Organismo, è stato posto particolare accento sulla peculiarità e la necessaria professionalità a supporto dell'azione di cooperazione, che si riflette nella competenza della direzione e del personale dell'Organismo, nonché sulla introduzione di un organo consultivo di massimo livello per la ricerca e la formazione (articolo 13).
        Dalle caratteristiche proprie dell'attività di cooperazione, legate alla indispensabile pianificazione dello sviluppo sul lungo periodo ed ai conseguenti impegni internazionali, deriva la necessità di poter assicurare una programmazione nell'uso delle risorse ad essa destinate su base certa e pluriennale. Esigenze di trasparenza oltre che di semplificazione amministrativa obbligano altresì a ricondurre ad unità le risorse oggi disperse su molteplici unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
        Per rispondere a queste due esigenze la proposta di legge prevede la istituzione di un Fondo nazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo (articolo 5) ricostituito su base quinquennale - come nel caso della cooperazione dell'Unione europea e della maggior parte delle agenzie e degli organismi di cooperazione internazionali - collocato presso un idoneo istituto di credito che assicura tutte le necessarie operazioni finanziarie su disposizione dell'Organismo. Nel Fondo nazionale confluiscono tutte le risorse dell'aiuto pubblico allo sviluppo, fatte salve quelle relative alla erogazione di contributi obbligatori agli organismi internazionali, nonché alla partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo, il cui negoziato politico è affidato al Ministero degli affari esteri e che sono trasferite direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze agli organismi medesimi (articolo 6), e quelle autonomamente stanziate dagli enti locali (articolo 29).
        In questo modo la decisione circa la ripartizione delle risorse non è più vincolata alla rigidità delle unità previsionali di base ed alla loro diversa modalità di funzionamento (che ha condizionato una crescente disponibilità di risorse a disposizione delle operazioni a credito di aiuto, a fronte dell'esaurimento delle disponibilità sulle unità previsionali di base per il finanziamento delle iniziative a dono); l'uso delle risorse può dunque tornare ad essere determinato dall'indirizzo politico e, su quella base, da una programmazione attenta ai bisogni ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo.
        D'altra parte la confluenza delle risorse finanziarie già disponibili alla data di entrata in vigore della legge, permetterà di contare fin dall'inizio su disponibilità certe per la programmazione del primo periodo quinquennale, assicurando, grazie ai previsti rientri, una crescita seppure lenta del nostro aiuto pubblico allo sviluppo anche in costanza - o solo a fronte di un modesto incremento - degli stanziamenti che ogni anno il Parlamento destina alla cooperazione. Il meccanismo per cui il Fondo nazionale è alimentato annualmente con lo stanziamento e quindi con il trasferimento delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie al programma quinquennale, garantisce l'effettuazione delle attività previste e, conseguentemente, il rispetto degli impegni presi internazionalmente.
        Un aspetto estremamente qualificante nel funzionamento del Fondo nazionale è costituito infine dalla possibilità che attraverso la sua gestione finanziaria possa essere promossa la cosiddetta "finanza etica".
        Sulla promozione della cultura di cooperazione e di una più diffusa e qualificata competenza in materia di cooperazione è stato posto l'accento anche prevedendo specifici ambiti per l'attività di formazione, ricerca e informazione, ed un vasto coinvolgimento del patrimonio di istituzioni ed organizzazioni di elevata competenza esistenti nel nostro Paese. Affidando anche la responsabilità di questo ambito di attività all'Organismo, si è voluta peraltro sottolineare l'inscindibilità tra l'azione di formazione e quella operativa (articolo 18). Per la stessa ragione non si troverà uno specifico articolo dedicato all'intervento di formazione nei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, costituendo formazione e aggiornamento elementi irrinunciabili di ogni iniziativa di cooperazione; si commetterebbe dunque un grave errore nel promuovere la differenziazione dell'azione di formazione e della sua programmazione, rispetto al contesto più generale dell'intervento.
        Particolare rilievo è stato dato alla partecipazione sociale nella definizione degli indirizzi, così come in ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo promuovendone, mediante appositi strumenti di consultazione, coordinamento e informazione, la più ampia e responsabile partecipazione attraverso il coinvolgimento attivo delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile (articolo 22).
        Una Conferenza nazionale, convocata ogni tre anni, permette una verifica pubblica degli indirizzi e di quanto è stato realizzato, nonché un ampio confronto tra le istituzioni e gli operatori del settore. L'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo assicura poi carattere permanente a tale confronto e fornisce all'opinione pubblica ed al Parlamento un innovativo strumento di informazione e valutazione indipendente.
        E' altresì affermato il principio della promozione del coinvolgimento delle popolazioni dei Paesi destinatari delle attività di cooperazione allo sviluppo in ogni fase di dette attività, a cominciare dalla definizione del programma Paese o di specifici piani di intervento, attraverso le istituzioni e le organizzazioni della società civile.
        Il ruolo della cooperazione non governativa viene fortemente rilanciato.
        Da un lato attraverso la valorizzazione del volontariato, non più primo gradino della "carriera" in cooperazione, ma esperienza di solidarietà e occasione di servizio professionale. In questo senso la proposta di legge prevede che il volontariato possa essere realizzato con i benefìci di legge anche solo per periodi limitati di tempo e comunque indipendentemente dalla origine dei finanziamenti delle iniziative in cui i volontari si inseriscono. Uno specifico servizio di assistenza ai volontari alla fine del loro servizio internazionale permetterà di favorirne il reinserimento lavorativo (articolo 24).
        Per quanto concerne il ruolo promotore delle organizzazioni non governative, la proposta di legge prevede che tutte le organizzazioni della società civile che non perseguono fini di lucro e che posseggono i necessari requisiti possano accedere a cofinanziamenti pubblici per la realizzazione di iniziative da loro individuate valorizzandone la specificità in rapporto ai loro peculiari campi di intervento, alle loro competenze ed esperienze. L'eleggibilità ai contributi verrebbe così ad essere condizionata solo alla qualità delle iniziative proposte e all'esistenza dei presupposti per una loro effettiva realizzazione, prevedendo in tal senso l'adozione di meccanismi analoghi a quelli in vigore presso l'Unione europea, tra cui l'accesso a "block grant" per le organizzazioni dall'esperienza consolidata. Ciononostante, è stato considerato opportuno prevedere l'iscrizione delle organizzazioni non governative ad un apposito registro presso l'Organismo, ciò anche al fine di permettere a quelle stesse organizzazioni di beneficiare delle previste esenzioni ed incentivazioni fiscali (articolo 23).
        Attraverso opportuni meccanismi di esenzione fiscale viene promossa anche l'attività del cosiddetto "commercio equo e solidale", prevedendo purtuttavia a garanzia e trasparenza di quel particolare ambito di attività a beneficio delle popolazioni del sud del mondo, la certificazione dei prodotti e la registrazione delle organizzazioni che vi si dedicano (articolo 21).
        La proposta di legge attribuisce poi un ruolo rilevante alle iniziative di cooperazione decentrata, riconoscendo un autonomo ruolo promotore e coordinatore a regioni ed enti locali e riservando il ruolo di protagonista alle comunità locali attraverso la partecipazione organizzata e coordinata dei soggetti attivi sul territorio (articolo 29).
        Sono infine identificati i meccanismi e le scadenze atti a garantire la necessaria continuità dell'azione di cooperazione nel processo di transizione dalle vecchie alle nuove modalità di gestione e di completamento della transizione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. In tal senso un commissario straordinario del Governo presiede al progressivo passaggio alla nuova gestione (articolo 30).




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