XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2102
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La cooperazione allo sviluppo, in coerenza con i
princìpi sanciti dalla Costituzione in materia di politica
estera dell'Italia ed in armonia con le direttive dell'Unione
europea, è finalizzata alla promozione della pace, della
solidarietà e della giustizia tra i popoli ed alla piena
realizzazione dei diritti umani e delle libertà democratiche,
per lo sviluppo umano sostenibile, attento ai bisogni
prioritari delle popolazioni svantaggiate e dei gruppi a
maggior rischio.
2. Sono obiettivi della cooperazione allo sviluppo:
a) lo sviluppo endogeno sociale, economico e
culturale delle popolazioni, a partire da quelle più
svantaggiate, nel rispetto dei diritti umani universali,
inalienabili, indivisibili ed interdipendenti, in condizioni
di pari opportunità tra tutti gli individui, con la piena
partecipazione di tutte le componenti sociali e
compatibilmente con l'uso sostenibile della base di risorse
naturali e delle risorse ambientali;
b) la salvaguardia della vita umana ed il
soddisfacimento prioritario dei bisogni essenziali;
c) la promozione della donna fin dall'infanzia e
la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione
alla vita sociale, economica e politica;
d) la promozione e la difesa dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza;
e) l'eliminazione della povertà e di ogni forma di
esclusione;
f) la tutela e la promozione dei diritti civili,
culturali, economici, politici e sociali;
g) la difesa delle identità culturali e la
convivenza tra culture diverse;
h) la valorizzazione delle risorse umane e
materiali locali, ivi inclusa la crescita delle capacità
locali di ricerca e formazione;
i) la conservazione del patrimonio naturale e
ambientale, per un suo uso sostenibile e per la sua indefinita
integrità a beneficio delle future generazioni;
l) la prevenzione e la mitigazione delle
conseguenze negative dei fenomeni migratori;
m) la prevenzione e la mitigazione delle
conseguenze delle catastrofi naturali o provocate
dall'uomo;
n) la crescita ed il rafforzamento delle
esperienze democratiche e di partecipazione attiva dei
cittadini nel rispetto delle peculiarità di ogni popolo e del
diritto all'autodeterminazione.
3. Le priorità della cooperazione italiana sono
determinate autonomamente da altre esigenze della politica
estera italiana, con le quali si armonizzano, senza esservi in
alcun modo subordinate. Obiettivi diversi della politica
estera, quali l'espansione della presenza italiana sui mercati
internazionali, la promozione della cultura italiana
all'estero, il mantenimento di buoni rapporti con le classi
dirigenti dei Paesi in via di sviluppo, l'incremento
dell'influenza italiana sugli organismi internazionali, pur
potendo in alcuni casi rappresentare effetti collaterali delle
attività di cooperazione, non sono considerati
nell'individuazione, formulazione e realizzazione delle
iniziative finanziate con il Fondo di cui all'articolo 5.
4. Non rientrano nel quadro di attuazione della presente
legge e non possono in alcun modo essere finanziati
direttamente o indirettamente, con il Fondo di cui
all'articolo 5, gli interventi che, pur rientrando negli
interessi della politica estera italiana:
a) hanno finalità di sostegno ad operazioni
militari o di polizia, anche se definiti umanitari e decisi in
ambito internazionale;
b) hanno come obiettivo la promozione degli
interessi commerciali dell'Italia.
5. Le risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo
devono tendere al raggiungimento, per ogni anno, di un volume
pari almeno allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo,
fatti salvi più elevati traguardi fissati in sede nazionale o
internazionale.
Art. 2.
(Attività di cooperazione allo sviluppo).
1. Sono definite attività di cooperazione allo sviluppo
tutte le attività atte al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1.
2. La cooperazione allo sviluppo si attua attraverso
specifiche iniziative di livello locale, nazionale ed
internazionale a beneficio delle popolazioni dei Paesi in via
di sviluppo e ad economia di transizione, privilegiando quelli
caratterizzati da più bassi indici di sviluppo ed in
particolare le aree geografiche ed i gruppi di popolazione più
svantaggiati o destinatari di specifiche previsioni di tutela
e promozione in ambito internazionale.
3. La cooperazione allo sviluppo può essere svolta sul
piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale, ivi inclusa
la partecipazione all'attività di organismi, banche e fondi
internazionali di sviluppo, nonché all'attività di
cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.
4. Le attività di cooperazione allo sviluppo sono
finanziate a titolo gratuito e con crediti a condizioni
agevolate; la possibilità e la misura in cui tali crediti e
doni possono essere associati a forniture di beni e servizi di
origine italiana sono decise in sede di definizione degli
indirizzi di cui all'articolo 3; la cooperazione italiana deve
comunque tendere a rendere autonomo il proprio aiuto
bilaterale in armonia con quanto effettuato dall'Unione
europea e dalla comunità dei donatori. Gli strumenti
dell'aiuto pubblico allo sviluppo non sono associabili ad
altri strumenti finanziari italiani che non rientrino in tale
categoria, quali crediti agevolati all'esportazione e crediti
a condizioni di mercato.
5. Rientra nella cooperazione allo sviluppo il sostegno
alle iniziative promosse dai soggetti di cui agli articoli 23
e 29.
6. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli
interventi di emergenza destinati a fronteggiare casi di
calamità naturali o attribuibili all'uomo, comunque non
programmabili. Tali interventi sono finalizzati unicamente
all'alleviamento dello stato di sofferenza acuta delle
popolazioni colpite e devono essere sostituiti quanto prima
possibile da interventi ordinari per il ripristino della
funzionalità delle infrastrutture e dei servizi, e la
riorganizzazione del tessuto socio-economico.
7. L'aiuto pubblico allo sviluppo realizzato sul canale
bilaterale e multibilaterale, comunque finanziato, si attua
nell'ambito di programmi Paese elaborati dall'Organismo di cui
all'articolo 7, su base pluriennale, coerentemente con gli
indirizzi programmatici e con i piani di sviluppo nazionali e
locali dei Paesi e delle aree in cui si interviene, e
favorendo l'affermazione del diritto dei popoli ad essere i
protagonisti del proprio sviluppo. Tale programmazione è
predisposta congiuntamente ai Paesi beneficiari, assicurando
in ogni caso il massimo coordinamento con le iniziative
bilaterali e multilaterali degli altri donatori, con
particolare riferimento a quelle dell'Unione europea e dei
suoi Paesi membri. I programmi Paese sono presentati alla
Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 per
l'approvazione; una volta approvati sono accolti in appositi
accordi bilaterali e multibilaterali cui provvede il Ministero
degli affari esteri. L'Organismo di cui all'articolo 7
provvede, in applicazione degli accordi bilaterali e
multilaterali sottoscritti, affinché le iniziative di
cooperazione siano identificate, formulate, finanziate,
eseguite e realizzate secondo le finalità e nei modi previsti
dalla presente legge.
8. Nei Paesi dove non sia possibile effettuare la
programmazione secondo le modalità indicate al comma 7, a
causa della ridotta destinazione di fondi, per sfavorevoli
congiunture locali o internazionali e simili, sono in ogni
caso ricercati il massimo coordinamento e la sinergia con le
iniziative di cooperazione internazionale.
9. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari o di
conformità agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere b) e c), le iniziative di cooperazione
allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefìci previsti
dalla presente legge, fatti salvi gli interventi di emergenza
e le iniziative promosse da organizzazioni non governative,
purché rispondenti alle finalità della presente legge.
10. Fatta eccezione per gli interventi di emergenza di cui
al comma 6 e delle iniziative realizzate a beneficio delle
popolazioni senza l'intermediazione dei governi centrali e
locali, non può essere intrapresa e va eventualmente sospesa
ogni attività di cooperazione allo sviluppo:
a) verso i Paesi che destinano al proprio bilancio
militare e di polizia risorse eccedenti le esigenze di difesa
del Paese; i criteri per l'applicazione del vincolo di cui
alla presente lettera sono stabiliti dalla Commissione
parlamentare di cui all'articolo 4, tenuto conto del confronto
con l'ammontare di risorse destinate alla spesa sociale;
b) verso i Paesi oggetto di specifiche risoluzioni
internazionali di condanna per violazione dei diritti umani o
per la sospensione delle libertà democratiche.
11. Possono partecipare alla esecuzione e alla
realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo
impostate ed attuate ai sensi della presente legge, soggetti
pubblici e privati dei Paesi beneficiari, l'Organismo di cui
all'articolo 7, altre istituzioni ed enti pubblici, le
regioni, le province autonome, i comuni e gli enti locali,
nonché l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione
delle province d'Italia, gli organismi internazionali, le
organizzazioni non governative e gli altri soggetti privati
italiani e dell'Unione europea.
12. Non possono partecipare alla esecuzione e alla
realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo
impostate ed attuate ai sensi della presente legge, i soggetti
pubblici e privati che:
a) non applicano, nei confronti del proprio
personale e dei loro collaboratori, anche all'estero, le norme
vigenti in materia di diritti del lavoro;
b) sono direttamente o indirettamente legati alla
produzione o al commercio di armi.
13. Ai fini del finanziamento ai sensi della presente
legge, tutte le iniziative di cooperazione devono essere
preventivamente sottoposte, da parte dell'Organismo di cui
all'articolo 7, ad istruttoria che:
a) accerti la loro compatibilità ambientale e
sociale;
b) accerti l'adozione di un adeguato approccio di
genere e per le pari opportunità;
c) comprovi l'appropriatezza e la sostenibilità
delle tecnologie che si intendono utilizzare;
d) verifichi l'esistenza di tutte le altre
condizioni di sostenibilità, prevedendo eventualmente adeguati
meccanismi necessari ad assicurare il loro raggiungimento, ivi
inclusi la formazione e l'aggiornamento del personale
locale.
14. Tutte le attività necessarie ad attuare iniziative di
cooperazione, ivi incluse quelle di supervisione e di
controllo, devono seguire procedure codificate e
periodicamente verificate atte a garantire l'efficienza,
l'efficacia e la trasparenza dell'aiuto pubblico allo
sviluppo.
Art. 3.
(Funzioni di indirizzo politico).
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
degli affari esteri, che si avvale a tal fine anche
dell'Organismo di cui all'articolo 7, stabilisce nell'ambito
delle finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto dei criteri
di cui all'articolo 2 e degli indirizzi adottati in sede di
Unione europea, gli indirizzi politici della cooperazione allo
sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, entro il mese di maggio di
ogni anno il Governo presenta alla Commissione parlamentare di
cui all'articolo 4, un suo documento di indirizzo dell'aiuto
pubblico allo sviluppo per i cinque anni successivi,
indicando:
a) la motivata ripartizione delle risorse
finanziarie, ivi incluse le necessarie riserve per far fronte
agli interventi non programmabili di cui all'articolo 2, comma
6, e i mezzi finanziari di cui all'articolo 6;
b) la scelta delle aree geografiche prioritarie e
dei Paesi destinatari di specifici programmi Paese;
c) la scelta dei diversi settori e tematiche nel
cui ambito deve essere prioritariamente attuata la
cooperazione allo sviluppo, globalmente e, se necessario, in
particolari aree geografiche;
d) le proporzioni in cui utilizzare i canali,
bilaterale, multibilaterale e multilaterale di
finanziamento;
e) le proporzioni in cui utilizzare gli strumenti
finanziari ovvero doni e crediti;
f) gli eventuali aggiornamenti di indirizzo;
g) l'integrazione di indirizzo per il quinto anno
successivo;
h) l'ammontare delle risorse finanziarie
complessive necessarie alla realizzazione delle attività per i
cinque anni;
i) le risorse finanziarie aggiuntive necessarie in
previsione per i cinque anni, al netto dei ripagamenti e delle
altre sopravvenienze attive previste per tale periodo a favore
del Fondo nazionale di cui all'articolo 5.
3. Gli indirizzi sono approvati dal Parlamento, sulla base
di una relazione della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 4, entro il mese di giugno di ogni anno.
4. Contestualmente al documento di indirizzo di cui al
comma 2, il Governo presenta alla Commissione parlamentare di
cui all'articolo 4 una relazione di valutazione circa la
conformità agli indirizzi delle scelte programmatico-operative
effettuate dall'Organismo di cui all'articolo 7, sulla base
delle relazioni di programma, previsionali e consuntive, che
l'Organismo è tenuto a predisporre. Il Governo presenta
altresì alla Commissione parlamentare le relazioni di cui
all'articolo 6, comma 3.
Art. 4.
(Commissione parlamentare
permanente di vigilanza).
1. Ai fini dello svolgimento della funzione di controllo
del Parlamento, è istituita una Commissione parlamentare
permanente di vigilanza, di seguito denominata "Commissione".
Ad essa spettano il controllo e la valutazione delle politiche
e delle attività di cooperazione nel loro complesso, a tutti i
livelli, in Italia e nei Paesi destinari, e in tutte le
fasi.
2. La Commissione è composta da dieci deputati e dieci
senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera
dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in
modo che rifletta la proporzione dei gruppi parlamentari.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno elaborato dalla
Commissione ed emanato di intesa dai Presidenti delle due
Camere.
5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione stessa disponga diversamente.
6. A supporto della Commissione, è istituito un apposito
servizio tecnico il cui organico è da essa stabilito ed i cui
membri sono da essa nominati tra persone con riconosciuta
competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo e
della valutazione; essi sono assunti con contratto di diritto
privato a tempo determinato.
7. La Commissione può altresì avvalersi dell'ausilio di
soggetti specializzati nelle attività di valutazione,
nazionali e internazionali.
8. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti
dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
9. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione
può effettuare i sopralluoghi che ritenga opportuni e
necessari, in Italia e all'estero.
10. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
11. La Commissione presenta annualmente alle Camere una
relazione sull'attività e sui risultati delle valutazioni
effettuate.
Art. 5.
(Fondo nazionale
per l'aiuto pubblico allo sviluppo).
1. Tutti i mezzi finanziari destinati all'attuazione della
presente legge, fatti salvi quelli di cui all'articolo 6,
comma 2, e quelli autonomamente stanziati dagli enti locali di
cui all'articolo 29, confluiscono nel Fondo nazionale per
l'aiuto pubblico allo sviluppo, istituito presso un unico,
idoneo istituto di credito di diritto italiano, individuato su
base competitiva dall'Organismo di cui all'articolo 7.
2. In sede di legge finanziaria il Parlamento approva lo
stanziamento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera i), a valere sull'apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'articolo 30, comma 9. Al fine di
garantire la certezza della programmazione quinquennale, le
risorse sono trasferite nell'esercizio corrente sul Fondo
nazionale costituito presso l'istituto di credito di cui al
comma 1.
3. Il Fondo nazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo è
alimentato con:
a) gli stanziamenti di cui al comma 2;
b) gli eventuali apporti conferiti, in
qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e
da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la
cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi i rientri derivanti
dalla concessione di crediti di aiuto, anche se concessi
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge;
c) i fondi raccolti con iniziative promosse e
coordinate dagli enti locali, eventualmente devoluti al Fondo
nazionale;
d) i fondi derivanti dalla quota pari all'8 per
mille dell'imposta sul reddito devoluti dai contribuenti,
mediante apposita dichiarazione, al Fondo nazionale;
e) eventuali proventi derivanti da lotterie
nazionali;
f) donazioni, lasciti, legati e liberalità,
debitamente accertati;
g) gli interessi e qualsiasi provento derivante
dalla gestione finanziaria del Fondo nazionale, nei limiti di
quanto previsto al comma 7;
h) qualsiasi altro provento derivante
dall'esercizio delle attività dell'Organismo di cui
all'articolo 7, comprese le eventuali restituzioni
comunitarie.
4. Le modalità relative all'attuazione delle lettere d)
ed e) del comma 3 sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, il
Fondo nazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo è
alimentato di diritto dalle disponibilità di bilancio previste
dalle previgenti disposizioni di legge sull'aiuto pubblico
allo sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non
erogate nei precedenti esercizi finanziari e quelle esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge nel Fondo
rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato
dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
6. Tutte le operazioni relative al Fondo nazionale per
l'aiuto pubblico allo sviluppo sono effettuate dall'istituto
di credito di cui al comma 1 del presente articolo
esclusivamente su disposizioni ed ordinativi dell'Organismo di
cui all'articolo 7.
7. Nella gestione finanziaria del Fondo nazionale per
l'aiuto pubblico allo sviluppo non sono ammessi investimenti
che non perseguano le finalità di cui all'articolo 1, fatti
salvi quelli in titoli di Stato e gli investimenti di finanza
etica.
8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, sono definiti
investimenti di finanza etica quelli esclusivamente diretti ad
attività socialmente utili, la cui utilizzazione sia in tal
senso certificata e siano gestiti da istituti od
organizzazioni la cui attività creditizia sia statutariamente
limitata a tale ambito.
Art. 6.
(Contributi obbligatori a organismi multilaterali e
partecipazione alle risorse finanziarie di banche e fondi di
sviluppo).
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi
dell'articolo 3, il Ministro degli affari esteri, di intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze per la parte di
sua competenza, cura le relazioni con le banche e con i fondi
di sviluppo a carattere multilaterale limitatamente alla
partecipazione finanziaria alle risorse di tali organismi.
2. Al trasferimento dei mezzi finanziari di aiuto pubblico
allo sviluppo destinati alla partecipazione finanziaria alle
risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere
multilaterale di cui al comma 1, ed alla concessione dei
contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali,
provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali mezzi finanziari non alimentano il Fondo
nazionale di cui all'articolo 5.
3. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'economia e delle finanze per quanto di loro rispettiva
competenza elaborano una relazione sull'attività svolta ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché ai sensi
dell'articolo 20.
Art. 7.
(Organismo italiano per la cooperazione allo
sviluppo).
1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione in
attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei
ministri, è istituito l'Organismo italiano per la cooperazione
allo sviluppo, un ente specializzato con personalità giuridica
di diritto pubblico e con piena capacità di diritto privato,
di seguito denominato "Organismo".
2. L'Organismo promuove e coordina l'attività di
cooperazione allo sviluppo, curandone anche la programmazione
sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale.
3. Limitatamente all'aiuto pubblico allo sviluppo,
nell'ambito delle funzioni definite al presente articolo e
fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 1,
l'Organismo cura le relazioni con i Paesi in via di sviluppo,
gli organismi internazionali, ivi inclusi l'Unione europea, le
banche e i fondi che operano nell'ambito della cooperazione
multilaterale con i Paesi in via di sviluppo.
4. Annualmente l'Organismo, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Governo e approvati dal Parlamento, elabora una
relazione programmatica ed una relazione consuntiva sulle
attività di cooperazione in Italia e all'estero. Tali
relazioni devono essere corredate da analisi e da valutazioni
sui singoli Paesi, sulla tipologia delle iniziative
bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinarie e di
emergenza, di quelle delle organizzazioni non governative e di
quelle realizzate secondo le modalità della cooperazione
decentrata, nonché sugli obiettivi, lo stato di attuazione, i
costi e i risultati.
5. Relativamente alle principali tematiche l'Organismo
elabora ed aggiorna periodicamente specifiche linee guida.
6. I documenti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposti, per
il tramite del Ministero degli affari esteri e quindi del
Governo, alla approvazione della Commissione.
7. In allegato alle relazioni di cui al comma 4,
l'Organismo è tenuto a presentare annualmente il bilancio
consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, redatto
anche sulla base dei rendiconti forniti dall'istituto di
credito di cui all'articolo 5, comma 1, e debitamente
controllato da un organismo di verifica contabile riconosciuto
a livello internazionale, nonché il bilancio preventivo
dell'esercizio finanziario successivo.
8. Nel suo ruolo preminente di ente finanziatore
l'Organismo svolge i seguenti compiti istituzionali
perseguendo il massimo livello possibile di partecipazione dei
gruppi e delle istituzioni locali interessate:
a) identifica e formula le singole iniziative
nell'ambito dei criteri indicati all'articolo 2;
b) approva, a valere sui mezzi del Fondo nazionale
di cui all'articolo 5, i finanziamenti necessari per la
realizzazione di ciascuna iniziativa;
c) controlla, in fase di realizzazione, l'attività
dell'ente o degli enti esecutori normalmente individuati tra
istituzioni locali, incaricati, su base fiduciaria, di
coordinare le attività realizzative, stipulando ed
amministrando i contratti con i vari enti realizzatori;
d) valuta, sia nel corso della loro realizzazione
che durante la successiva fase operativa, la capacità delle
iniziative di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche al
fine di effettuare eventuali correzioni o di migliorare la
ideazione delle successive iniziative.
9. Le attività di controllo dell'Organismo sugli enti
esecutori di cui al comma 8, lettera c), si esercitano,
tra l'altro, attraverso:
a) la stipula di accordi di esecuzione che
stabiliscono gli impegni e gli obblighi reciproci tra
l'Organismo e l'ente esecutore e che, in particolare,
definiscono le procedure di approvvigionamento e le forme di
contratto che l'ente esecutore deve adottare;
b) la verifica, nel corso della realizzazione, del
rispetto degli impegni ed in particolare delle procedure di
approvvigionamento;
c) l'adozione di modalità di esborso dei
finanziamenti che consentono all'Organismo di controllare che
i pagamenti agli enti realizzatori siano autorizzati dagli
enti esecutori secondo quanto stipulato negli accordi e nei
contratti di realizzazione.
10. Al fine di perseguire l'obiettivo di un efficiente uso
delle risorse finanziarie, l'Organismo adotta procedure
standard di approvvigionamento da includere negli
accordi che stipula con gli enti esecutori. Tali procedure
devono:
a) perseguire la massima trasparenza e
competitività nell'aggiudicazione di contratti e
nell'assegnazione di incarichi;
b) essere elaborate secondo i modelli adottati
dalle strutture di cooperazione allo sviluppo dell'Unione
europea;
c) tenere conto delle varie tipologie di
approvvigionamento, quali acquisto di beni e servizi,
realizzazione di opere, e simili;
d) tenere conto, per quanto possibile in
considerazione della peculiare tipologia degli enti
aggiudicatari e dell'ubicazione degli interventi al di fuori
del territorio nazionale, dei princìpi adottati in materia
dalla legislazione italiana;
e) tenere conto della tipologia e della
specificità dell'ente esecutore che le deve applicare, sia
esso un ente locale del Paese beneficiario, un organismo
internazionale, un'organizzazione non governativa italiana o
del Paese beneficiario o altro.
11. In casi particolari, tra i quali rientrano il
coordinamento delle iniziative da parte delle proprie
delegazioni all'estero e gli interventi di emergenza di cui
all'articolo 2, comma 6, l'Organismo può rivestire anche il
ruolo di ente esecutore; in tale ruolo esso coordina la
realizzazione delle iniziative, svolgendo in particolare i
seguenti compiti:
a) aggiudicazione e stipulazione di contratti con
gli enti realizzatori per forniture di beni e di servizi e per
realizzazione di opere;
b) amministrazione dei contratti di
realizzazione.
12. L'Organismo svolge inoltre un ruolo come facilitatore
delle iniziative di cooperazione allo sviluppo portate avanti
autonomamente dalla società civile, ivi incluse quelle di cui
agli articoli 23 e 29, svolgendo, tra l'altro, i seguenti
compiti:
a) fornire servizi, normalmente a titolo gratuito,
di informazione e di supporto specialistico a promotori di
iniziative di cooperazione della società civile;
b) partecipare, ove ritenuto opportuno, al
finanziamento delle iniziative di cui alla lettera
a);
c) promuovere il coordinamento e la sinergia tra
le iniziative di cui alla lettera a).
13. L'Organismo può operare anche come ente esecutore e
realizzatore di iniziative finanziate da fonti, anche
internazionali, diverse da quelle dell'aiuto pubblico allo
sviluppo italiano, purché con le medesime finalità di cui
all'articolo 1 e secondo i criteri stabiliti all'articolo
2.
Art. 8.
(Governo dell'Organismo).
1. Sono organi dell'Organismo:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale;
e) il comitato consultivo per la ricerca e la
formazione.
Art. 9.
(Presidente).
1. Il presidente dell'Organismo è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e può essere
riconfermato solo per un successivo triennio.
2. La carica di presidente dell'Organismo è incompatibile
con la condizione di dipendente dell'Organismo stesso, con la
qualità di amministratore, di membro degli organi di
amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o
società commerciali.
3. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non
economici che è nominato presidente dell'Organismo è collocato
fuori ruolo.
4. Il presidente dell'Organismo:
a) ha la rappresentanza legale dell'Organismo;
b) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale
dell'Organismo;
d) presenta annualmente al Consiglio dei ministri
le relazioni di cui all'articolo 7, comma 4.
Art. 10.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dell'Organismo è
composto dal presidente e da otto membri, scelti fra persone
di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno
decennale in materia di cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, designati con le seguenti modalità:
a) uno dal Ministro degli affari esteri;
b) uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze;
c) uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
d) due di intesa fra il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro per le pari
opportunità;
e) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio;
f) due di intesa tra la Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; essi
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo
per un successivo triennio.
3. La carica di consigliere di amministrazione comporta un
impegno a tempo pieno ed è incompatibile con la condizione di
dipendente dell'Organismo e con la qualità di amministratore,
di membro degli organi di amministrazione o di dipendente di
enti pubblici economici o società commerciali.
4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non
economici che è nominato membro del consiglio di
amministrazione dell'Organismo è collocato fuori ruolo.
5. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi
membri il vicepresidente che coadiuva il presidente nella
trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso
di sua assenza o impedimento.
6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono
valide in presenza della maggioranza dei consiglieri.
7. Il consiglio di amministrazione:
a) per quanto non previsto dalla presente legge,
determina l'organizzazione e l'articolazione funzionale
dell'Organismo, nonché le relative modifiche in funzione delle
esigenze emergenti;
b) nomina il direttore dell'Organismo;
c) delibera le nomine dei dirigenti su proposta
del direttore generale;
d) approva l'istituzione delle delegazioni nei
Paesi destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo e
presso le sedi dei principali organismi internazionali,
definendone le funzioni, l'organizzazione, le dotazioni umane
e finanziarie e le modalità per la loro gestione;
e) definisce le direttive per l'attuazione degli
indirizzi e della programmazione quinquennale;
f) delibera la programmazione delle attività da
realizzare ai sensi della presente legge;
g) approva tutte le iniziative di cooperazione
finanziate in tutto o in parte attraverso il Fondo nazionale
di cui all'articolo 5;
h) stabilisce le procedure relative al
funzionamento dell'Organismo ed alla gestione delle iniziative
di cooperazione;
i) delibera sugli impegni di spesa;
l) delibera l'attribuzione delle deleghe ad altri
organi od uffici dell'Organismo in Italia e all'estero;
m) delibera in merito ad ogni questione che il
presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua
attenzione.
8. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una
volta al mese e delle sue deliberazioni viene data notizia
mediante apposito bollettino a stampa. Le medesime
informazioni devono essere pubblicamente accessibili per via
telematica.
Art. 11.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Organismo è
composto da tre membri nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri; esso dura in carica tre anni.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione,
accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili ed effettua le verifiche di cassa;
b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo
e riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione;
c) può assistere alle riunioni del consiglio di
amministrazione su richiesta dello stesso.
Art. 12.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale dell'Organismo è nominato dal
consiglio di amministrazione, è scelto tra persone di elevata
e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in
materia di cooperazione allo sviluppo e dura in carica cinque
anni, rinnovabili.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo
pieno, regolato da contratto di diritto privato e non può
comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Esso è
incompatibile con la qualità di amministratore, di membro
degli organi di amministrazione o di dipendente di enti
pubblici economici o società commerciali.
3. Il direttore generale dell'Organismo decade dalla
carica se entro un mese dalla comunicazione della nomina non è
cessata la situazione di incompatibilità stabilita ai sensi
del comma 2.
4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non
economici che è nominato direttore generale dell'Organismo è
collocato fuori ruolo.
5. Il trattamento economico del direttore generale
dell'Organismo è stabilito dal consiglio di
amministrazione.
6. Il direttore generale:
a) sovrintende all'attività dell'Organismo e ne è
responsabile nei confronti del consiglio di
amministrazione;
b) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di
iniziativa e di proposta;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni di
amministrazione;
d) esercita ogni altro compito inerente alla
gestione dell'Organismo che gli sia attribuito dal consiglio
di amministrazione e non sia riservato ad altro organo
dell'Organismo stesso;
e) predispone gli atti da sottoporre alla
deliberazione del consiglio di amministrazione;
f) emette gli ordinativi di pagamento e le altre
disposizioni per l'istituto di credito di cui all'articolo 5,
comma 1, e può delegare tale funzione ad altri uffici.
Art. 13.
(Comitato consultivo per la ricerca
e la formazione).
1. Il Comitato consultivo per la ricerca e la formazione è
composto dal presidente dell'Organismo e da dieci membri
scelti fra persone di elevata e comprovata professionalità,
rappresentanti di settori principali della formazione e della
ricerca per i quali esistono specifiche competenze italiane di
interesse strategico nel campo della cooperazione allo
sviluppo.
2. I membri del Comitato sono designati dal Consiglio dei
ministri nell'ambito di trenta nominativi di cui:
a) cinque proposti dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
b) cinque proposti dal Ministro della salute;
c) cinque proposti dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio;
d) cinque proposti dal Ministro delle politiche
agricole e forestali;
e) cinque proposti dal presidente dell'Accademia
nazionale dei lincei;
f) cinque proposti dal Presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica tre
anni.
4. La carica di membro del Comitato è incompatibile con
quella di dipendente dell'Organismo.
5. Il Comitato elegge tra i suoi membri il vicepresidente
che coadiuva il presidente nella trattazione degli argomenti e
lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
6. Il Comitato è coadiuvato da personale dell'Organismo
chiamato di volta in volta a relazionare in rapporto agli
argomenti trattati.
7. Le deliberazioni del Comitato sono valide in presenza
della maggioranza dei membri.
8. Il Comitato si riunisce una volta al mese e svolge i
seguenti compiti:
a) collabora alla definizione delle linee guida di
cui all'articolo 7, comma 5, con particolare riferimento agli
aspetti concernenti la formazione e la ricerca;
b) si esprime sui programmi internazionali, con
una rilevante componente di formazione e di ricerca, cui
l'Italia partecipa;
c) si esprime in merito alle iniziative di
cooperazione con una rilevante componente di formazione e di
ricerca;
d) si esprime in merito alle attività di cui
all'articolo 18;
e) formula pareri e raccomandazioni su questioni
che il presidente ritenga opportuno sottoporre ad esame.
Art. 14.
(Emolumenti).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono determinati annualmente gli emolumenti da corrispondere
al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai
componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Organismo
e ai membri del Comitato consultivo per la ricerca e la
formazione.
Art. 15.
(Organizzazione e funzionamento
dell'Organismo).
1. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Organismo si dota
di una struttura fornita di tutte le necessarie competenze
geografiche e tematiche. Tra le competenze tematiche devono
trovare adeguata collocazione anche quelle riferite ad aspetti
tipicamente trasversali, quali la condizione femminile,
l'infanzia e l'ambiente.
2. Per il suo funzionamento e a supporto dei propri
compiti, l'Organismo si dota altresì almeno di:
a) un servizio di informazione e di comunicazione,
che assicuri tra l'altro l'accesso pubblico alla
documentazione ed alla banca dati dell'Organismo, cui sono
collegati in rete telematica tutte le sue unità, incluse le
delegazioni all'estero;
b) un servizio a supporto delle attività di
cooperazione decentrata.
3. A diretto supporto delle attività del presidente e del
consiglio di amministrazione è istituito un servizio di
valutazione e di controllo interni.
4. Per l'espletamento all'estero dei compiti di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3, l'Organismo provvede
all'istituzione, previa delibera del consiglio di
amministrazione, di proprie delegazioni nei Paesi destinatari
della cooperazione italiana allo sviluppo e, ove ritenuto
necessario, presso le sedi dei principali organismi
internazionali.
5. Le delegazioni di cui al comma 4 sono istituite nei
Paesi destinatari dichiarati prioritari con accreditamento
diretto presso i Governi interessati e presso le sedi dei
principali organismi internazionali con analogo
accreditamento, cui provvede il Ministero degli affari esteri,
su richiesta dell'Organismo.
6. Le delegazioni sono costituite dal personale
dell'Organismo, nonché da personale esecutivo e ausiliario
assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
7. Le delegazioni sono dotate dall'Organismo dei fondi e
delle attrezzature necessari per l'espletamento dei compiti ad
esse affidati.
8. Le procedure relative al funzionamento dell'Organismo,
comprese le delegazioni, e alla gestione delle iniziative di
cooperazione in Italia e all'estero, ivi inclusi criteri e
modalità di selezione dei soggetti esecutori e realizzatori,
sono elaborate in analogia a quanto in vigore nell'ambito
dell'Unione europea. Esse sono approvate dal consiglio di
amministrazione dell'Organismo, organicamente raccolte,
periodicamente aggiornate e pubblicate in forma di apposito
manuale.
9. Allo scopo di garantire la qualità dell'azione
tecnico-amministrativa dell'Organismo, è adottato in via
ordinaria il metodo della verifica e della revisione della
qualità e quantità delle sue prestazioni
tecnico-amministrative, nonché del loro costo, al cui sviluppo
devono risultare funzionali il modello organizzativo ed il
flusso delle informazioni all'interno dell'Organismo. A tale
fine, l'Organismo si dota di un apposito sistema di indicatori
di efficienza e di qualità con il quale i risultati
dell'azione tecnico-amministrativa sono periodicamente
confrontati da parte del servizio di valutazione. Gli esiti di
tali verifiche sono resi pubblici.
10. L'Organismo si dota di un proprio statuto
sottoponendolo, come ogni eventuale successiva modifica,
all'approvazione della Commissione, per il tramite del
Governo.
Art. 16.
(Personale dell'Organismo).
1. Il personale dell'Organismo presso la sede centrale e
le sue delegazioni all'estero, è costituito da:
a) funzionari di cittadinanza italiana, assunti
mediante idonea procedura di selezione;
b) personale di supporto e addetto ai servizi
generali di cittadinanza italiana, assunto mediante idonea
procedura di selezione.
2. Il personale di cui al comma 1 deve comunque essere in
possesso di titoli ed esperienza idonei alle mansioni ed al
livello di responsabilità che è chiamato ad assumere. I
funzionari di cui al citato comma 1, lettera a), possono
assumere incarichi dirigenziali inerenti la programmazione, il
coordinamento e la gestione delle attività di cooperazione,
ivi inclusi i compiti di natura tecnica, solo dopo aver
maturato almeno dieci anni di esperienza in quello specifico
ambito professionale, presso istituzioni governative o
internazionali per l'aiuto pubblico allo sviluppo.
3. Il trattamento giuridico ed economico del personale
dipendente dall'Organismo in sede ed in missione all'estero è
regolato sulla base di un contratto collettivo di diritto
privato, in analogia con i criteri e i parametri applicati
dall'Unione europea, soggetto a valutazione periodica, anche
ai fini della progressione di carriera.
4. Il rapporto di lavoro dipendente dall'Organismo è
incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico, ivi
inclusi le posizioni di aspettativa e fuori ruolo e
l'esercizio di qualunque professione o industria.
5. Qualora se ne ravveda l'esigenza e per periodi limitati
di tempo, i funzionari dell'Organismo possono essere
distaccati presso organismi internazionali che perseguono le
finalità della presente legge.
6. Per l'adeguato espletamento dei suoi compiti in Italia
e all'estero l'Organismo può altresì avvalersi per attività di
consulenza di:
a) personale di cittadinanza italiana o degli
Stati membri dell'Unione europea o di cittadini di un Paese in
via di sviluppo beneficiario ai sensi della presente legge,
contrattati sulla base di criteri fissati dal consiglio di
amministrazione tenuto conto dei criteri e dei parametri
osservati al riguardo dall'Unione europea;
b) dipendenti pubblici, docenti universitari,
docenti delle scuole di ogni ordine e grado e magistrati;
c) dipendenti di enti pubblici.
7. I criteri per la messa a disposizione del personale di
cui alle lettere b) e c) del comma 6, ivi inclusi
il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e
assistenziale, la durata, i limiti dell'incarico e
l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello
d'istituto, sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri
competenti.
8. Per le attività realizzate nell'ambito della presente
legge non è ammesso il ricorso a personale militare o di
polizia, né il personale impegnato può in alcun modo essere
coinvolto in attività militari o di polizia.
Art. 17.
(Attestato di fine servizio).
1. Al termine del servizio l'Organismo provvede a
rilasciare al personale che ha prestato servizio di
cooperazione ai sensi della presente legge un apposito
attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la
natura del servizio prestato.
2. L'attestato di cui al comma 1 costituisce titolo di
valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica
amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici
concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli
enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati,
compatibilmente con le disposizioni generali sul
collocamento.
3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del
limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi
pubblici.
4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività
di servizio prestate dal personale inviato in missione
all'estero ai sensi della presente legge sono riconosciute ad
ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe
attività professionali di ruolo prestate nell'ambito
nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la
progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza
e di previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici
di stipendio.
5. Analoga equivalenza a quella stabilita al comma 4 è
riconosciuta al servizio prestato all'estero da personale di
cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea
o da cittadini di un Paese in via di sviluppo beneficiario ai
sensi della presente legge e residenti nell'Unione europea,
per le finalità indicate dalla medesima legge, purché
adeguatamente documentato e certificato e realizzato
nell'ambito di istituzioni pubbliche italiane o estere,
organismi internazionali o soggetti privati senza fini di
lucro.
Art. 18.
(Formazione, informazione e ricerca).
1. L'Organismo cura la formazione permanente del proprio
personale, anche attraverso l'utilizzazione delle diverse
opportunità offerte in tal senso in sede nazionale ed
internazionale, prevedendo a questo fine anche specifici
periodi di studio e di aggiornamento e fissandone i termini di
durata e frequenza in ambito contrattuale.
2. L'Organismo coordina e promuove, anche attraverso
accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione
italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso
il finanziamento di apposite iniziative a livello nazionale,
la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza
italiana, di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di
un Paese in via di sviluppo beneficiario ai sensi della
presente legge e residenti nell'Unione europea, che si
dedichino o intendano dedicarsi ad attività di cooperazione
allo sviluppo. A tal fine possono essere concesse specifiche
borse di studio per la realizzazione di specifici progetti di
formazione e di ricerca nei Paesi in via di sviluppo, nel
contesto di più articolate iniziative di cooperazione
bilaterale o multilaterale.
3. L'Organismo promuove altresì, anche attraverso il
finanziamento di apposite iniziative, l'educazione e la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale in ambito
scolastico ed extra-scolastico, con particolare attenzione
alle nuove generazioni, sulle tematiche dello sviluppo, della
pace, della multiculturalità, della cooperazione e della
solidarietà internazionali. A tal fine collabora con le
istituzioni competenti in materia di istruzione, formazione e
informazione e le organizzazioni, ivi incluse quelle di cui
all'articolo 23, con specifica e consolidata esperienza nel
settore di attività di cui al presente comma.
Art. 19.
(Uso degli strumenti finanziari).
1. Gli ordinativi di pagamento e le disposizioni
all'istituto di credito di cui all'articolo 5, comma 1, sono
emessi a firma del direttore dell'Organismo, previa
approvazione dell'iniziativa a cui essi si riferiscono da
parte del consiglio di amministrazione dell'Organismo.
2. L'Organismo, avvalendosi dell'istituto di credito di
cui all'articolo 5, comma 1, può concedere anche a Stati,
banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo,
finanziamenti sotto forma di dono o di credito a condizioni
agevolate a valere sul Fondo nazionale di cui all'articolo 5,
e diretti al finanziamento di attività previste nell'ambito
del programma Paese definito ed approvato secondo le modalità
di cui alla presente legge.
3. Gli interventi finanziati mediante crediti agevolati
devono in ogni caso rispettare i limiti ed i vincoli
concordati dall'Italia per tali finanziamenti nell'ambito
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico.
4. Indipendentemente dallo strumento finanziario adottato,
non è stabilito alcun limite al finanziamento dei costi
locali, che sono determinati esclusivamente dalle esigenze di
economicità, funzionalità e sostenibilità dei progetti e dei
programmi di sviluppo. Sono privilegiati gli acquisti in
loco di beni e di servizi. Gli acquisti in Paesi terzi di
beni inerenti alle iniziative approvate sono realizzati di
preferenza in altri Paesi in via di sviluppo, in Italia o
nell'Unione europea.
Art. 20.
(Annullamento di crediti concessi
dall'Italia a titolo di aiuto).
1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi
in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente
indebitati, già concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai
sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni, 9 febbraio 1979, n. 38, e successive
modificazioni, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modificazioni, possono essere annullati.
2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o
parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e
in conto interessi relative a crediti di aiuto per i quali sia
stata già effettuata almeno una erogazione alla data del 31
dicembre 1989.
3. Su richiesta del Paese che richiede i benefìci di cui
al presente articolo, l'Organismo provvede alla verifica
dell'esistenza dei presupposti tecnico-economici per
l'annullamento dei crediti di cui ai commi 1 e 2,
trasmettendone gli esiti al Consiglio dei ministri.
4. Il Consiglio dei ministri, tenuto conto delle
valutazioni di cui al comma 3, stabilisce con propria delibera
le modalità e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale
completamento degli interventi finanziati con crediti di
aiuto, autorizzando il Ministero degli affari esteri a
provvedere alla stipula del relativo accordo bilaterale con il
Paese richiedente.
5. All'atto della conclusione dell'accordo di cui al comma
4, il Ministero degli affari esteri ne informa l'Organismo che
autorizza l'istituto di credito di cui all'articolo 5, comma
1, ad annullare le rate oggetto dell'accordo.
6. L'attività di cooperazione allo sviluppo nei confronti
dei Paesi che beneficiano dell'annullamento previsto dal comma
1, è effettuata con doni, salva diversa, motivata
determinazione adottata dal Consiglio dei ministri in
relazione a mutamenti favorevoli nelle condizioni del Paese
beneficiario.
Art. 21.
(Agevolazioni fiscali).
1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da
persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni
non governative di cui all'articolo 23 della presente legge,
sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
titolo I del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo
testo unico, e successive modificazioni, nella misura massima
del 2 per cento di tale reddito.
2. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano
altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati da
persone fisiche e giuridiche in favore del Fondo nazionale di
cui all'articolo 5.
3. L'acquisto di beni e di servizi destinati alla
effettuazione all'estero di interventi in attuazione e per le
finalità della presente legge non è soggetto all'imposta sul
valore aggiunto.
4. L'importazione in Italia di merci provenienti dai Paesi
beneficiari di cui all'articolo 2, destinate ad essere
commercializzate nei circuiti del commercio equo e solidale,
sono esenti da imposte doganali e d'importazione.
5. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, le merci da
destinare in Italia al circuito del commercio equo e solidale
devono essere certificate all'origine dall'Organismo, tramite
attestazione da cui risulti la loro produzione nell'ambito di
iniziative rispondenti alle finalità ed ai criteri indicati
agli articoli 1 e 2.
6. Le organizzazioni che intendano avvalersi dei benefìci
previsti al comma 4, sono iscritte, su propria richiesta, in
un apposito registro nazionale istituito dal Ministro
dell'economia e delle finanze con proprio decreto, a
condizione che:
a) siano costituite con atto pubblico ai sensi del
codice civile;
b) abbiano come fine statutario lo svolgimento
dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi
di solidarietà internazionale e di cooperazione allo
sviluppo;
c) non risultino in alcun modo collegate con
soggetti aventi finalità di lucro, italiani o stranieri;
d) possano dimostrare di aver svolto attività di
commercio equo e solidale negli ultimi due anni;
e) non abbiano al loro interno la presenza di soci
sovventori;
f) la presenza dei lavoratori non soci sia
inferiore a quella dei soci lavoratori.
Art. 22.
(Partecipazione sociale, Conferenza nazionale e Consulta
per la cooperazione allo sviluppo).
1. In ogni fase dell'attività di cooperazione allo
sviluppo è promossa la più ampia e responsabile
partecipazione attraverso il coinvolgimento attivo delle
regioni, degli enti locali, delle istituzioni e delle
organizzazioni della società civile.
2. Ogni tre anni il Governo convoca una Conferenza
nazionale per la cooperazione allo sviluppo, a carattere
consultivo, aperta alla partecipazione di tutte le
organizzazioni operanti nel campo della cooperazione allo
sviluppo. In tale ambito sono verificati gli indirizzi del
Governo in materia di cooperazione allo sviluppo e la loro
attuazione nel triennio precedente; sono altresì formulate
indicazioni e raccomandazioni per l'indirizzo e l'attuazione
della politica di cooperazione allo sviluppo nel triennio
successivo.
3. All'organizzazione della Conferenza di cui al comma 2
provvede l'Organismo nell'ambito delle proprie attività di
informazione.
4. Alla predisposizione dei programmi Paese di cui
all'articolo 2, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma
5, su loro richiesta, possono essere associati con funzione
consultiva anche i soggetti pubblici o privati che già
operino, con le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto
dei criteri di cui all'articolo 2, nei Paesi oggetto della
programmazione. Le modalità della partecipazione sono
stabilite dall'Organismo, sulla base di criteri di efficienza
e di efficacia.
5. Nei Paesi destinati delle attività di cooperazione allo
sviluppo, in ogni fase di tali attività, a partire dalla
definizione del programma Paese o di specifici piani di
intervento, la parte italiana è tenuta a promuovere, per
quanto possibile nei limiti del proprio ruolo, il
coinvolgimento delle popolazioni attraverso le istituzioni e
le organizzazioni locali della società civile.
6. Con finalità analoghe a quelle della Conferenza
nazionale, ma con carattere permanente, è istituita la
Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito
denominata "Consulta", di cui fanno parte tutte le
organizzazioni con o senza fini di lucro e comunque non
istituzionali con finalità statutarie di cooperazione allo
sviluppo e solidarietà internazionale compatibili con quelle
stabilite all'articolo 1 e che ne facciano richiesta.
7. La Consulta è convocata, la prima volta, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I componenti
della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da
undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri
del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre
mandati.
8. Il comitato direttivo di cui al comma 7 propone un
regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere
successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla
Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima
convocazione.
9. Il comitato direttivo della Consulta nomina tra i suoi
membri tre rappresentanti che possono partecipare, su loro
richiesta, ai lavori del consiglio di amministrazione
dell'Organismo, senza diritto di voto, ma con facoltà di far
iscrivere a verbale loro eventuali osservazioni.
10. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti
negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla
presente legge.
11. Il comitato direttivo della Consulta può presentare
alla Commissione relazioni, osservazioni e pareri su ogni
aspetto dell'attività di cooperazione allo sviluppo.
Annualmente la Consulta esprime un parere obbligatorio sugli
indirizzi della cooperazione allo sviluppo e sulla loro
attuazione e lo trasmette alla Commissione.
Art. 23.
(Organizzazioni non governative).
1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo
della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e della
solidarietà internazionale possono essere soggetti propositivi
di iniziative rispondenti alle finalità della presente legge
ed accedere in tal senso ai benefìci previsti, a condizione
che:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli
14, 36 e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di
svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di
solidarietà internazionale in favore delle popolazioni
svantaggiate beneficiarie delle iniziative di cooperazione
allo sviluppo ai sensi della presente legge;
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano
l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da
attività commerciali accessorie o da altre forme di
autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui alla
lettera b);
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con
finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli
interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri,
aventi scopo di lucro;
e) il loro statuto preveda regole democratiche che
garantiscano la partecipazione di ogni cittadino e l'accesso a
qualsiasi carica sociale, senza alcuna discriminazione;
f) documentino all'atto di presentazione di
richiesta dei benefìci di legge esperienza operativa e
capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto alle
popolazioni individuate come beneficiarie ai sensi della
presente legge;
g) accettino controlli da parte dell'Organismo;
h) presentino i rapporti di attività ed i bilanci
analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta
della contabilità, corredata della certificazione di una
società di verifica contabile;
i) diano sufficienti garanzie e forniscano
elementi di credibilità in quanto a capacità di
autofinanziamento.
2. Le organizzazioni non governative che documentano di
possedere i requisiti di cui al comma 1 sono iscritte su loro
richiesta, per un periodo triennale, rinnovabile in costanza
dei requisiti medesimi, in un apposito registro istituito
presso l'Organismo. Esse possono accedere, unitamente o
separatamente, ai seguenti benefìci di legge:
a) il riconoscimento dell'attività svolta dal
proprio personale operante in loco nell'ambito di
iniziative di cooperazione allo sviluppo, comunque finanziate,
purché per le finalità e in conformità ai vincoli stabiliti
della presente legge;
b) il cofinanziamento, a carico della specifica
voce del Fondo nazionale di cui all'articolo 5, per la
realizzazione di iniziative di cooperazione da loro promosse,
in misura non superiore al 75 per cento, a condizione che
l'organizzazione non governativa proponente assicuri un
contributo pari al 15 per cento dei costi diretti, e documenti
adeguatamente la propria esperienza e la buona qualità dei
risultati conseguiti;
c) il finanziamento in blocco dell'attività della
organizzazione non governativa, per un importo massimo annuale
di 258.228 euro, fatti salvi successivi aggiornamenti di tale
importo in sede di definizione della programmazione
quinquennale dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per la
realizzazione di micro-progetti, ivi inclusi quelli per
attività di informazione e di educazione allo sviluppo in
Italia, a condizione che l'organizzazione non governativa
abbia beneficiato di contributi per progetti nei Paesi in via
di sviluppo in almeno tre degli ultimi cinque anni di attività
ed, in ogni caso, con i limiti e secondo le modalità previsti
in tale campo dall'Unione europea;
d) le esenzioni di cui all'articolo 21, commi 1 e
3.
3. Ai fini dell'ammissione ai benefìci di cui alle lettere
b) e c) del comma 2, l'Organismo verifica che i
programmi e gli interventi predisposti dalle organizzazioni
non governative proponenti siano conformi ai criteri stabiliti
dalla presente legge e che le stesse organizzazioni offrano
adeguate garanzie in merito a:
a) presenza nel Paese destinatario delle
iniziative;
b) competenza negli ambiti settoriali di
intervento;
c) capacità di coinvolgimento dei partner
locali, pubblici e privati;
d) capacità di autofinanziamento e di
autocoinvolgimento di realtà territoriali italiane.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1 possono assumere
anche il ruolo di enti esecutori di iniziative di cooperazione
allo sviluppo promosse dall'Organismo; l'esecuzione di tali
iniziative è del tutto o in parte affidata ad esse in base ai
criteri che sono individuati, con le modalità previste
all'articolo 15, comma 8, per la selezione degli enti
esecutori, tenuto conto della specificità delle organizzazioni
di cui al presente articolo.
5. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni
non governative sono da considerare ai fini fiscali attività
di natura non commerciale.
6. Alle iniziative nei Paesi in via di sviluppo promosse
dalle organizzazioni non governative è destinato non meno del
10 per cento dei finanziamenti a dono previsti per ciascun
quinquennio ai sensi dell'articolo 3.
Art. 24.
(Volontariato internazionale).
1. Agli effetti della presente legge sono considerati
volontari internazionali i cittadini italiani maggiorenni,
nonché i cittadini maggiorenni di altri Paesi membri
dell'Unione europea o di Paesi beneficiari ai sensi della
presente legge residenti in Italia, che, in possesso delle
conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie,
nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, per
rispondere alle esigenze del contesto locale nel quale vanno
ad operare, prescindendo da fini di lucro nella ricerca
prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione
internazionale, hanno assunto contrattualmente l'impegno a
svolgere un servizio di volontariato in un Paese in via di
sviluppo o ad economia di transizione, nell'ambito di
iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà
internazionale, comunque finanziate, riconosciute
dall'Organismo conformi alle finalità ed ai criteri della
presente legge.
2. Per coloro che non vantano precedenti esperienze di
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, la durata del
contratto di volontario internazionale di cui al comma 1 deve
prevedere, oltre al servizio da svolgere in loco per un
periodo almeno pari a quello previsto per il servizio civile
in Italia nei casi di obiezione di coscienza, anche un
semestre iniziale di formazione specifica da svolgere in
Italia e, per almeno tre mesi, nel Paese di destinazione. Nei
casi in cui gli aspiranti volontari vantino già un'esperienza
almeno triennale di lavoro nei Paesi in via di sviluppo
nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo o
un'esperienza professionale almeno decennale in Italia nel
settore in cui sono chiamati ad operare come volontari, la
durata del contratto è determinata esclusivamente dalle
necessità progettuali e non deve essere previsto alcuno
specifico periodo di formazione.
3. Il contratto di lavoro deve prevedere l'iniziativa di
cooperazione nel quale si inserisce, l'eventuale periodo di
formazione, nonché il trattamento economico, previdenziale,
assicurativo e assistenziale del volontario.
4. Il trattamento economico del volontario è fissato dal
contratto nell'ambito di massimali stabiliti annualmente
dall'Organismo, sentito il parere della Consulta.
5. La qualifica di volontario internazionale è attribuita
con la registrazione del contratto presso l'Organismo, cui
viene trasmessa una copia a cura della organizzazione non
governativa entro un mese dalla sottoscrizione e comunque
prima della data di inizio del servizio. L'Organismo verifica
la conformità del contratto con quanto previsto al presente
articolo e ne trasmette copia alla propria delegazione
competente per territorio, nonché al Ministero degli affari
esteri per l'inoltro alla rappresentanza italiana competente
per territorio ai fini dei rispettivi compiti di supervisione
e di controllo.
6. I volontari internazionali con contratto di
cooperazione registrato presso l'Organismo, esclusi quelli
collocati in aspettativa in quanto dipendenti da
amministrazioni statali o da enti pubblici, sono iscritti a
cura dell'Organismo alle assicurazioni per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché
all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle
prestazioni sanitarie, ferma restando l'inesistenza di
obblighi contributivi a carico diretto dei volontari.
L'Organismo provvede altresì al versamento degli importi
direttamente presso il fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. I relativi oneri sono a carico del Fondo nazionale
di cui all'articolo 5.
7. Gli importi dei contributi previdenziali e
assistenziali di cui al comma 6 sono commisurati ai massimali
del trattamento economico di cui al comma 4. I volontari ed i
loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi
di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore e
massimali stabiliti annualmente dall'Organismo, sentito il
parere della Consulta. Per i volontari collocati in
aspettativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a),
il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a
carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato
dall'Organismo alle stesse amministrazioni sia per la parte di
loro competenza che per quella a carico del lavoratore.
Art. 25.
(Diritti dei volontari).
1. Coloro ai quali è riconosciuta con la registrazione di
cui all'articolo 24, comma 5, la qualifica di volontari
internazionali hanno diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni,
se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni
statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti
da determinare periodicamente con apposito decreto dei
Ministri competenti. Il periodo di tempo trascorso in
aspettativa è computato per intero ai fini della progressione
della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il
diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta
anche al dipendente il cui coniuge è in servizio di
cooperazione come volontario;
b) al riconoscimento del servizio prestato nei
Paesi in via di sviluppo;
c) alla conservazione del proprio posto di lavoro,
secondo le disposizioni relative ai lavoratori chiamati alle
armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio
del servizio militare ai sensi della presente legge.
2. Alle imprese private che concedono ai volontari e
cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni è data la possibilità di assumere personale
sostitutivo con contratto a tempo determinato.
3. L'attestato rilasciato dall'Organismo al termine del
servizio di cooperazione prestato ai sensi della presente
legge come volontario internazionale, a parità di condizioni,
costituisce titolo preferenziale di valutazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici
concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli
enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati,
compatibilmente con le disposizioni generali sul
collocamento.
Art. 26.
(Inizio e fine del servizio volontario).
1. I volontari internazionali per i periodi di servizio
svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla
vigilanza, ciascuno per le proprie competenze, del capo della
rappresentanza italiana e della delegazione dell'Organismo
competenti per territorio, ai quali comunicano l'inizio e la
fine della loro attività di cooperazione.
2. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio
dei volontari:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od
organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato
Paese cessano la propria attività, o la riducono tanto da non
essere più in grado di servirsi della loro opera;
b) quando le condizioni del Paese nel quale essi
prestano la loro opera mutano in modo da impedire la
prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di
essa.
3. Le organizzazioni non governative possono risolvere
anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il
rimpatrio dei volontari, in caso di grave inadempienza degli
impegni da questi assunti, previa comunicazione delle
motivazioni all'Organismo e autorizzazione di questo
ultimo.
Art. 27.
(Dispensa dal servizio militare di leva).
1. Nelle more della definitiva soppressione del servizio
militare obbligatorio, disposta dalla legge 14 novembre 2000,
n. 331, i volontari internazionali che prestano la loro opera
nei Paesi in via di sviluppo e che devono ancora effettuare il
servizio militare obbligatorio di leva possono, in tempo di
pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa che lo
concede per la durata del servizio all'estero, a condizione
che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed
arruolato.
2. Al termine di un periodo di effettivo e continuativo
servizio nei Paesi in via di sviluppo, pari a quello previsto
per il servizio civile in Italia nei casi di obiezione di
coscienza, i volontari che hanno ottenuto il rinvio del
servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace
la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa
definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della
difesa.
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo
tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è
impegnato, non raggiunga il compimento del periodo minimo
previsto, decade dal beneficio della dispensa, salvo il caso
in cui entro un anno dal rimpatrio il volontario non riprenda
servizio nella medesima o in altra iniziativa di cooperazione.
Tuttavia, se l'interruzione avviene per rimpatrio disposto dal
Ministro degli affari esteri o per documentati motivi di
salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di
rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato
ai fini della ferma militare obbligatoria.
Art. 28.
(Assistenza ai volontari rientrati).
1. L'Organismo assicura direttamente o attraverso
specifici accordi quadro con idonei soggetti esterni un
servizio di assistenza e orientamento per i volontari
rientrati in Italia per il loro reinserimento lavorativo.
Art. 29.
(Cooperazione decentrata tra realtà locali italiane ed
omologhe realtà nei Paesi in via di sviluppo).
1. Le regioni, le province autonome, le province, le
comunità montane e i comuni, ai sensi e nei limiti della
presente legge e mediante strumenti legislativi propri, nel
rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano,
possono autonomamente promuovere e finanziare, con una
apposita unità previsionale di base del proprio bilancio,
iniziative di cooperazione decentrata per il collegamento tra
realtà locali italiane ed omologhe realtà nei Paesi con cui
cooperano.
2 Spetta alle regioni ed alle province autonome, alle
province, alle comunità montane ed ai comuni il compito di
coordinare le attività di cooperazione allo sviluppo e le
azioni di solidarietà internazionale, ai sensi delle
rispettive norme legislative e nei rispettivi ambiti
territoriali, finanziate ai sensi del comma 1. Spetta loro,
inoltre, la promozione della partecipazione organizzata e
coordinata dei soggetti attivi sul proprio territorio,
favorendo la piena partecipazione della società civile e
valorizzando la specificità delle esperienze e delle
competenze locali.
3. Le attività di cooperazione decentrata tra comunità
locali italiane e comunità locali dei Paesi beneficiari,
cofinanziate dall'Organismo ai sensi della presente legge,
rientrano nell'ambito della programmazione quinquennale
elaborata dall'Organismo stesso sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio dei ministri.
4. Nella programmazione della attività di cooperazione
allo sviluppo in ciascun Paese, ed in particolare nella
elaborazione dei programmi Paese, relativamente alla
cooperazione decentrata cofinanziata ai sensi della presente
legge, sono definite le disponibilità finanziarie, le aree
geografiche e le tematiche principali d'intervento.
5. Le regioni e le province autonome possono essere
associate, su loro richiesta, a partire dalla fase di
formulazione dei programmi Paese, alla definizione da parte
dell'Organismo delle strategie di cooperazione con i Paesi nei
quali hanno individuato realtà locali con cui intendono
cooperare.
6. Le regioni e le province autonome sono tenute ad
informare regolarmente l'Organismo delle attività inerenti la
cooperazione allo sviluppo e delle azioni di solidarietà
internazionale comunque realizzate, con finanziamenti pubblici
regionali e locali, da organizzazioni attive sul proprio
territorio.
7. I progetti di cooperazione decentrata possono essere
cofinanziati, oltre che dall'Organismo, dalle regioni, dalle
province autonome, dalle province, dalle comunità montane e
dai comuni, nonché da tutti i soggetti, persone fisiche e
giuridiche, pubbliche e private, nazionali ed internazionali,
ai sensi e nei limiti della presente legge.
8. I comuni e le province possono destinare un importo non
superiore allo 0,8 per cento della somma dei primi tre titoli
delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per
sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo ed interventi
di solidarietà internazionale ai sensi della presente
legge.
9. Su richiesta delle regioni, delle province autonome,
delle province, delle co- munità montane e dei comuni
l'Organismo fornisce l'assistenza tecnica necessaria a
sostegno delle iniziative di cooperazione promosse a livello
decentrato.
Art. 30.
(Norme transitorie e finali).
1. Entro un mese dalla data in vigore della presente
legge, i Presidenti delle due Camere provvedono alla nomina
dei membri della Commissione.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si
provvede, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e
successive modificazioni, alla nomina di un commissario
straordinario del Governo con il compito di assicurare la
continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante
dalle previgenti disposizioni legislative in materia di aiuto
pubblico allo sviluppo, fino al suo completo trasferimento
all'Organismo, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
3. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario
straordinario si avvale delle risorse e delle strutture
esistenti preso il Ministero degli affari esteri derivanti
dall'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, cui è preposto per la durata del suo
mandato.
4. Il commissario straordinario rimane in carica per un
anno, prorogabile, in caso di mancato completamento dei
compiti di cui al comma 2, su motivata indicazione della
Commissione.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono nominati gli organi di governo
dell'Organismo. Il consiglio di amministrazione dell'Organismo
è convocato entro quindici giorni dalla sua nomina e procede
entro il mese successivo alla nomina del direttore
generale.
6. Entro tre mesi dall'istituzione dei propri organi di
governo, l'Organismo elabora il proprio statuto,
sottoponendolo, per il tramite del Governo, all'approvazione
della Commissione, che lo approva entro un mese.
7. Nel medesimo periodo stabilito ai sensi del comma 6 del
presente articolo, l'Organismo provvede alla individuazione
dell'istituto di credito di cui all'articolo 5, comma 1,
presso il quale viene istituito il Fondo nazionale di cui allo
stesso articolo.
8. L'istituzione del Fondo nazionale di cui all'articolo 5
è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze che
provvede, entro un mese, a trasferirvi i fondi in essere su
tutte le unità previsionali di base del proprio stato di
previsione che concorrono a formare l'aiuto pubblico allo
sviluppo in tutte le sue forme, che sono conseguentemente
annullati. Sono altresì trasferite al predetto Fondo le
risorse del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di
cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
contestualmente alla istituzione di una apposita unità
previsionale di base del proprio stato di previsione sulla
quale sono stanziati i fondi destinati ad alimentare il Fondo
nazionale di cui all'articolo 5.
10. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto,
l'Organismo si dota dell'organico e di quanto altro necessario
ad assolvere il proprio mandato e procede all'elaborazione
delle procedure di cui all'articolo 15, comma 8.
11. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri
un apposito ufficio stralcio cui sono demandate esclusivamente
le attività inerenti la chiusura dei contenziosi in essere e
gli interessi per ritardato pagamento maturati precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i
soli aspetti di natura tecnica l'ufficio stralcio si può
avvalere dell'Organismo.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino alla prima riunione del consiglio di amministrazione
dell'Organismo, il Ministero degli affari esteri provvede
all'inventario dettagliato di tutte le attività in essere ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, evidenziando quelle gravate da contenzioso.
L'inventario costituisce la base per il passaggio di consegne
tra il Ministero degli affari esteri e l'Organismo.
13. Realizzate le condizioni di cui al comma 10, su
richiesta dell'Organismo si realizza il passaggio di consegne
previsto al comma 12, fatte salve le attività gravate da
contenzioso di cui al comma 11. All'operazione si procede
secondo modalità stabilite di comune accordo tra il
commissario straordinario di cui al comma 2 e l'Organismo,
comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Contestualmente è trasferita
all'Organismo tutta la documentazione relativa alle predette
attività.
14. Relativamente alle attività trasferite all'Organismo,
secondo le modalità di cui al comma 13, questo subentra al
Ministero degli affari esteri nei rapporti in essere con
soggetti terzi.
15. Il Ministero degli affari esteri provvede ad impartire
alle rappresentanze diplomatiche le necessarie direttive
affinché provvedano all'opportuna informazione dei partner
bilaterali e multilaterali.
16. Le iniziative non perfezionate amministrativamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se
già deliberate e decretate, sono sottoposte al riesame
dell'Organismo che, ove ne confermi la validità, ne assicura
l'esecuzione. In caso contrario, le iniziative medesime
possono essere annullate ovvero riformulate, dando motivata
comunicazione a tutte le parti in causa.
17. A decorrere dalla data della piena efficacia dei
propri organi di governo di cui all'articolo 8, l'Organismo
subentra, altresì, al Ministero degli affari esteri, nei
rapporti contrattuali in essere con il personale a contratto,
di cui agli articoli 12 e 16, comma 1, lettera e), della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino alla loro
naturale scadenza, che, se anteriore, è prorogata fino ad un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale personale è trasferito presso l'Organismo secondo
modalità e tempi stabiliti dall'Organismo stesso d'intesa con
il commissario straordinario di cui al comma 2 e comunque non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
18. Sono abrogati:
a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n.
412;
e) la legge 6 febbraio 1992, n. 180;
f) l'articolo 19 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni;
g) la legge 16 luglio 1993, n. 255;
h) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n.
559;
i) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,
n. 121;
l) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 373;
m) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9
e 11 del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.
19. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.