XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2102




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La cooperazione allo sviluppo, in coerenza con i princìpi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera dell'Italia ed in armonia con le direttive dell'Unione europea, è finalizzata alla promozione della pace, della solidarietà e della giustizia tra i popoli ed alla piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà democratiche, per lo sviluppo umano sostenibile, attento ai bisogni prioritari delle popolazioni svantaggiate e dei gruppi a maggior rischio.
        2. Sono obiettivi della cooperazione allo sviluppo:

            a) lo sviluppo endogeno sociale, economico e culturale delle popolazioni, a partire da quelle più svantaggiate, nel rispetto dei diritti umani universali, inalienabili, indivisibili ed interdipendenti, in condizioni di pari opportunità tra tutti gli individui, con la piena partecipazione di tutte le componenti sociali e compatibilmente con l'uso sostenibile della base di risorse naturali e delle risorse ambientali;

            b) la salvaguardia della vita umana ed il soddisfacimento prioritario dei bisogni essenziali;

            c) la promozione della donna fin dall'infanzia e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

            d) la promozione e la difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

            e) l'eliminazione della povertà e di ogni forma di esclusione;

            f) la tutela e la promozione dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali;
            g) la difesa delle identità culturali e la convivenza tra culture diverse;

                h) la valorizzazione delle risorse umane e materiali locali, ivi inclusa la crescita delle capacità locali di ricerca e formazione;

            i) la conservazione del patrimonio naturale e ambientale, per un suo uso sostenibile e per la sua indefinita integrità a beneficio delle future generazioni;

            l) la prevenzione e la mitigazione delle conseguenze negative dei fenomeni migratori;

            m) la prevenzione e la mitigazione delle conseguenze delle catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

            n) la crescita ed il rafforzamento delle esperienze democratiche e di partecipazione attiva dei cittadini nel rispetto delle peculiarità di ogni popolo e del diritto all'autodeterminazione.

        3. Le priorità della cooperazione italiana sono determinate autonomamente da altre esigenze della politica estera italiana, con le quali si armonizzano, senza esservi in alcun modo subordinate. Obiettivi diversi della politica estera, quali l'espansione della presenza italiana sui mercati internazionali, la promozione della cultura italiana all'estero, il mantenimento di buoni rapporti con le classi dirigenti dei Paesi in via di sviluppo, l'incremento dell'influenza italiana sugli organismi internazionali, pur potendo in alcuni casi rappresentare effetti collaterali delle attività di cooperazione, non sono considerati nell'individuazione, formulazione e realizzazione delle iniziative finanziate con il Fondo di cui all'articolo 5.
        4. Non rientrano nel quadro di attuazione della presente legge e non possono in alcun modo essere finanziati direttamente o indirettamente, con il Fondo di cui all'articolo 5, gli interventi che, pur rientrando negli interessi della politica estera italiana:

                a) hanno finalità di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti umanitari e decisi in ambito internazionale;
                b) hanno come obiettivo la promozione degli interessi commerciali dell'Italia.

        5. Le risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo devono tendere al raggiungimento, per ogni anno, di un volume pari almeno allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fatti salvi più elevati traguardi fissati in sede nazionale o internazionale.


Art. 2.

(Attività di cooperazione allo sviluppo).

        1. Sono definite attività di cooperazione allo sviluppo tutte le attività atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
        2. La cooperazione allo sviluppo si attua attraverso specifiche iniziative di livello locale, nazionale ed internazionale a beneficio delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione, privilegiando quelli caratterizzati da più bassi indici di sviluppo ed in particolare le aree geografiche ed i gruppi di popolazione più svantaggiati o destinatari di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale.
        3. La cooperazione allo sviluppo può essere svolta sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale, ivi inclusa la partecipazione all'attività di organismi, banche e fondi internazionali di sviluppo, nonché all'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.
        4. Le attività di cooperazione allo sviluppo sono finanziate a titolo gratuito e con crediti a condizioni agevolate; la possibilità e la misura in cui tali crediti e doni possono essere associati a forniture di beni e servizi di origine italiana sono decise in sede di definizione degli indirizzi di cui all'articolo 3; la cooperazione italiana deve comunque tendere a rendere autonomo il proprio aiuto bilaterale in armonia con quanto effettuato dall'Unione europea e dalla comunità dei donatori. Gli strumenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo non sono associabili ad altri strumenti finanziari italiani che non rientrino in tale categoria, quali crediti agevolati all'esportazione e crediti a condizioni di mercato.

        5. Rientra nella cooperazione allo sviluppo il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29.
        6. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi di emergenza destinati a fronteggiare casi di calamità naturali o attribuibili all'uomo, comunque non programmabili. Tali interventi sono finalizzati unicamente all'alleviamento dello stato di sofferenza acuta delle popolazioni colpite e devono essere sostituiti quanto prima possibile da interventi ordinari per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e dei servizi, e la riorganizzazione del tessuto socio-economico.
        7. L'aiuto pubblico allo sviluppo realizzato sul canale bilaterale e multibilaterale, comunque finanziato, si attua nell'ambito di programmi Paese elaborati dall'Organismo di cui all'articolo 7, su base pluriennale, coerentemente con gli indirizzi programmatici e con i piani di sviluppo nazionali e locali dei Paesi e delle aree in cui si interviene, e favorendo l'affermazione del diritto dei popoli ad essere i protagonisti del proprio sviluppo. Tale programmazione è predisposta congiuntamente ai Paesi beneficiari, assicurando in ogni caso il massimo coordinamento con le iniziative bilaterali e multilaterali degli altri donatori, con particolare riferimento a quelle dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri. I programmi Paese sono presentati alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 per l'approvazione; una volta approvati sono accolti in appositi accordi bilaterali e multibilaterali cui provvede il Ministero degli affari esteri. L'Organismo di cui all'articolo 7 provvede, in applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali sottoscritti, affinché le iniziative di cooperazione siano identificate, formulate, finanziate, eseguite e realizzate secondo le finalità e nei modi previsti dalla presente legge.
        8. Nei Paesi dove non sia possibile effettuare la programmazione secondo le modalità indicate al comma 7, a causa della ridotta destinazione di fondi, per sfavorevoli congiunture locali o internazionali e simili, sono in ogni caso ricercati il massimo coordinamento e la sinergia con le iniziative di cooperazione internazionale.
        9. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari o di conformità agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge, fatti salvi gli interventi di emergenza e le iniziative promosse da organizzazioni non governative, purché rispondenti alle finalità della presente legge.
        10. Fatta eccezione per gli interventi di emergenza di cui al comma 6 e delle iniziative realizzate a beneficio delle popolazioni senza l'intermediazione dei governi centrali e locali, non può essere intrapresa e va eventualmente sospesa ogni attività di cooperazione allo sviluppo:

            a) verso i Paesi che destinano al proprio bilancio militare e di polizia risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; i criteri per l'applicazione del vincolo di cui alla presente lettera sono stabiliti dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, tenuto conto del confronto con l'ammontare di risorse destinate alla spesa sociale;

            b) verso i Paesi oggetto di specifiche risoluzioni internazionali di condanna per violazione dei diritti umani o per la sospensione delle libertà democratiche.

        11. Possono partecipare alla esecuzione e alla realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo impostate ed attuate ai sensi della presente legge, soggetti pubblici e privati dei Paesi beneficiari, l'Organismo di cui all'articolo 7, altre istituzioni ed enti pubblici, le regioni, le province autonome, i comuni e gli enti locali, nonché l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, gli organismi internazionali, le organizzazioni non governative e gli altri soggetti privati italiani e dell'Unione europea.
        12. Non possono partecipare alla esecuzione e alla realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo impostate ed attuate ai sensi della presente legge, i soggetti pubblici e privati che:

            a) non applicano, nei confronti del proprio personale e dei loro collaboratori, anche all'estero, le norme vigenti in materia di diritti del lavoro;

            b) sono direttamente o indirettamente legati alla produzione o al commercio di armi.

        13. Ai fini del finanziamento ai sensi della presente legge, tutte le iniziative di cooperazione devono essere preventivamente sottoposte, da parte dell'Organismo di cui all'articolo 7, ad istruttoria che:

            a) accerti la loro compatibilità ambientale e sociale;

                b) accerti l'adozione di un adeguato approccio di genere e per le pari opportunità;

            c) comprovi l'appropriatezza e la sostenibilità delle tecnologie che si intendono utilizzare;

            d) verifichi l'esistenza di tutte le altre condizioni di sostenibilità, prevedendo eventualmente adeguati meccanismi necessari ad assicurare il loro raggiungimento, ivi inclusi la formazione e l'aggiornamento del personale locale.

        14. Tutte le attività necessarie ad attuare iniziative di cooperazione, ivi incluse quelle di supervisione e di controllo, devono seguire procedure codificate e periodicamente verificate atte a garantire l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'aiuto pubblico allo sviluppo.


Art. 3.

(Funzioni di indirizzo politico).

        1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, che si avvale a tal fine anche dell'Organismo di cui all'articolo 7, stabilisce nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 2 e degli indirizzi adottati in sede di Unione europea, gli indirizzi politici della cooperazione allo sviluppo.
        2. Al fine di cui al comma 1, entro il mese di maggio di ogni anno il Governo presenta alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, un suo documento di indirizzo dell'aiuto pubblico allo sviluppo per i cinque anni successivi, indicando:

                a) la motivata ripartizione delle risorse finanziarie, ivi incluse le necessarie riserve per far fronte agli interventi non programmabili di cui all'articolo 2, comma 6, e i mezzi finanziari di cui all'articolo 6;

                b) la scelta delle aree geografiche prioritarie e dei Paesi destinatari di specifici programmi Paese;

                c) la scelta dei diversi settori e tematiche nel cui ambito deve essere prioritariamente attuata la cooperazione allo sviluppo, globalmente e, se necessario, in particolari aree geografiche;

                d) le proporzioni in cui utilizzare i canali, bilaterale, multibilaterale e multilaterale di finanziamento;

                e) le proporzioni in cui utilizzare gli strumenti finanziari ovvero doni e crediti;

                f) gli eventuali aggiornamenti di indirizzo;

                g) l'integrazione di indirizzo per il quinto anno successivo;

                h) l'ammontare delle risorse finanziarie complessive necessarie alla realizzazione delle attività per i cinque anni;

                i) le risorse finanziarie aggiuntive necessarie in previsione per i cinque anni, al netto dei ripagamenti e delle altre sopravvenienze attive previste per tale periodo a favore del Fondo nazionale di cui all'articolo 5.

        3. Gli indirizzi sono approvati dal Parlamento, sulla base di una relazione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, entro il mese di giugno di ogni anno.
        4. Contestualmente al documento di indirizzo di cui al comma 2, il Governo presenta alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 una relazione di valutazione circa la conformità agli indirizzi delle scelte programmatico-operative effettuate dall'Organismo di cui all'articolo 7, sulla base delle relazioni di programma, previsionali e consuntive, che l'Organismo è tenuto a predisporre. Il Governo presenta altresì alla Commissione parlamentare le relazioni di cui all'articolo 6, comma 3.


Art. 4.

(Commissione parlamentare
permanente di vigilanza).

        1. Ai fini dello svolgimento della funzione di controllo del Parlamento, è istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza, di seguito denominata "Commissione". Ad essa spettano il controllo e la valutazione delle politiche e delle attività di cooperazione nel loro complesso, a tutti i livelli, in Italia e nei Paesi destinari, e in tutte le fasi.
        2. La Commissione è composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che rifletta la proporzione dei gruppi parlamentari.
        3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
        4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno elaborato dalla Commissione ed emanato di intesa dai Presidenti delle due Camere.
        5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione stessa disponga diversamente.
        6. A supporto della Commissione, è istituito un apposito servizio tecnico il cui organico è da essa stabilito ed i cui membri sono da essa nominati tra persone con riconosciuta competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo e della valutazione; essi sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato.
        7. La Commissione può altresì avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati nelle attività di valutazione, nazionali e internazionali.
        8. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
        9. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione può effettuare i sopralluoghi che ritenga opportuni e necessari, in Italia e all'estero.
        10. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
        11. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati delle valutazioni effettuate.


Art. 5.

(Fondo nazionale
per l'aiuto pubblico allo sviluppo).

        1. Tutti i mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli di cui all'articolo 6, comma 2, e quelli autonomamente stanziati dagli enti locali di cui all'articolo 29, confluiscono nel Fondo nazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, istituito presso un unico, idoneo istituto di credito di diritto italiano, individuato su base competitiva dall'Organismo di cui all'articolo 7.
        2. In sede di legge finanziaria il Parlamento approva lo stanziamento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), a valere sull'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 30, comma 9. Al fine di garantire la certezza della programmazione quinquennale, le risorse sono trasferite nell'esercizio corrente sul Fondo nazionale costituito presso l'istituto di credito di cui al comma 1.
        3. Il Fondo nazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo è alimentato con:

            a) gli stanziamenti di cui al comma 2;

            b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi i rientri derivanti dalla concessione di crediti di aiuto, anche se concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge;

            c) i fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali, eventualmente devoluti al Fondo nazionale;

            d) i fondi derivanti dalla quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito devoluti dai contribuenti, mediante apposita dichiarazione, al Fondo nazionale;

            e) eventuali proventi derivanti da lotterie nazionali;

            f) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accertati;

                g) gli interessi e qualsiasi provento derivante dalla gestione finanziaria del Fondo nazionale, nei limiti di quanto previsto al comma 7;

            h) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Organismo di cui all'articolo 7, comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

        4. Le modalità relative all'attuazione delle lettere d) ed e) del comma 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
        5. In sede di prima attuazione della presente legge, il Fondo nazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo è alimentato di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle previgenti disposizioni di legge sull'aiuto pubblico allo sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi finanziari e quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
        6. Tutte le operazioni relative al Fondo nazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo sono effettuate dall'istituto di credito di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente su disposizioni ed ordinativi dell'Organismo di cui all'articolo 7.

        7. Nella gestione finanziaria del Fondo nazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo non sono ammessi investimenti che non perseguano le finalità di cui all'articolo 1, fatti salvi quelli in titoli di Stato e gli investimenti di finanza etica.
        8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, sono definiti investimenti di finanza etica quelli esclusivamente diretti ad attività socialmente utili, la cui utilizzazione sia in tal senso certificata e siano gestiti da istituti od organizzazioni la cui attività creditizia sia statutariamente limitata a tale ambito.


Art. 6.

(Contributi obbligatori a organismi multilaterali e
partecipazione alle risorse finanziarie di banche e fondi di
sviluppo).

        1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 3, il Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per la parte di sua competenza, cura le relazioni con le banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale limitatamente alla partecipazione finanziaria alle risorse di tali organismi.
        2. Al trasferimento dei mezzi finanziari di aiuto pubblico allo sviluppo destinati alla partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale di cui al comma 1, ed alla concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali, provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali mezzi finanziari non alimentano il Fondo nazionale di cui all'articolo 5.
        3. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto di loro rispettiva competenza elaborano una relazione sull'attività svolta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché ai sensi dell'articolo 20.


Art. 7.

(Organismo italiano per la cooperazione allo
sviluppo).

        1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei ministri, è istituito l'Organismo italiano per la cooperazione allo sviluppo, un ente specializzato con personalità giuridica di diritto pubblico e con piena capacità di diritto privato, di seguito denominato "Organismo".
        2. L'Organismo promuove e coordina l'attività di cooperazione allo sviluppo, curandone anche la programmazione sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale.
        3. Limitatamente all'aiuto pubblico allo sviluppo, nell'ambito delle funzioni definite al presente articolo e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, l'Organismo cura le relazioni con i Paesi in via di sviluppo, gli organismi internazionali, ivi inclusi l'Unione europea, le banche e i fondi che operano nell'ambito della cooperazione multilaterale con i Paesi in via di sviluppo.
        4. Annualmente l'Organismo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Governo e approvati dal Parlamento, elabora una relazione programmatica ed una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione in Italia e all'estero. Tali relazioni devono essere corredate da analisi e da valutazioni sui singoli Paesi, sulla tipologia delle iniziative bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinarie e di emergenza, di quelle delle organizzazioni non governative e di quelle realizzate secondo le modalità della cooperazione decentrata, nonché sugli obiettivi, lo stato di attuazione, i costi e i risultati.
        5. Relativamente alle principali tematiche l'Organismo elabora ed aggiorna periodicamente specifiche linee guida.
        6. I documenti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposti, per il tramite del Ministero degli affari esteri e quindi del Governo, alla approvazione della Commissione.
        7. In allegato alle relazioni di cui al comma 4, l'Organismo è tenuto a presentare annualmente il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, redatto anche sulla base dei rendiconti forniti dall'istituto di credito di cui all'articolo 5, comma 1, e debitamente controllato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale, nonché il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.
        8. Nel suo ruolo preminente di ente finanziatore l'Organismo svolge i seguenti compiti istituzionali perseguendo il massimo livello possibile di partecipazione dei gruppi e delle istituzioni locali interessate:

                a) identifica e formula le singole iniziative nell'ambito dei criteri indicati all'articolo 2;

                b) approva, a valere sui mezzi del Fondo nazionale di cui all'articolo 5, i finanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;

                c) controlla, in fase di realizzazione, l'attività dell'ente o degli enti esecutori normalmente individuati tra istituzioni locali, incaricati, su base fiduciaria, di coordinare le attività realizzative, stipulando ed amministrando i contratti con i vari enti realizzatori;

                d) valuta, sia nel corso della loro realizzazione che durante la successiva fase operativa, la capacità delle iniziative di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche al fine di effettuare eventuali correzioni o di migliorare la ideazione delle successive iniziative.

        9. Le attività di controllo dell'Organismo sugli enti esecutori di cui al comma 8, lettera c), si esercitano, tra l'altro, attraverso:

                a) la stipula di accordi di esecuzione che stabiliscono gli impegni e gli obblighi reciproci tra l'Organismo e l'ente esecutore e che, in particolare, definiscono le procedure di approvvigionamento e le forme di contratto che l'ente esecutore deve adottare;

                b) la verifica, nel corso della realizzazione, del rispetto degli impegni ed in particolare delle procedure di approvvigionamento;

                c) l'adozione di modalità di esborso dei finanziamenti che consentono all'Organismo di controllare che i pagamenti agli enti realizzatori siano autorizzati dagli enti esecutori secondo quanto stipulato negli accordi e nei contratti di realizzazione.

        10. Al fine di perseguire l'obiettivo di un efficiente uso delle risorse finanziarie, l'Organismo adotta procedure standard di approvvigionamento da includere negli accordi che stipula con gli enti esecutori. Tali procedure devono:

                a) perseguire la massima trasparenza e competitività nell'aggiudicazione di contratti e nell'assegnazione di incarichi;

                b) essere elaborate secondo i modelli adottati dalle strutture di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

                c) tenere conto delle varie tipologie di approvvigionamento, quali acquisto di beni e servizi, realizzazione di opere, e simili;

                d) tenere conto, per quanto possibile in considerazione della peculiare tipologia degli enti aggiudicatari e dell'ubicazione degli interventi al di fuori del territorio nazionale, dei princìpi adottati in materia dalla legislazione italiana;

                e) tenere conto della tipologia e della specificità dell'ente esecutore che le deve applicare, sia esso un ente locale del Paese beneficiario, un organismo internazionale, un'organizzazione non governativa italiana o del Paese beneficiario o altro.

        11. In casi particolari, tra i quali rientrano il coordinamento delle iniziative da parte delle proprie delegazioni all'estero e gli interventi di emergenza di cui all'articolo 2, comma 6, l'Organismo può rivestire anche il ruolo di ente esecutore; in tale ruolo esso coordina la realizzazione delle iniziative, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

                a) aggiudicazione e stipulazione di contratti con gli enti realizzatori per forniture di beni e di servizi e per realizzazione di opere;

                b) amministrazione dei contratti di realizzazione.

        12. L'Organismo svolge inoltre un ruolo come facilitatore delle iniziative di cooperazione allo sviluppo portate avanti autonomamente dalla società civile, ivi incluse quelle di cui agli articoli 23 e 29, svolgendo, tra l'altro, i seguenti compiti:

                a) fornire servizi, normalmente a titolo gratuito, di informazione e di supporto specialistico a promotori di iniziative di cooperazione della società civile;

                b) partecipare, ove ritenuto opportuno, al finanziamento delle iniziative di cui alla lettera a);

                c) promuovere il coordinamento e la sinergia tra le iniziative di cui alla lettera a).

        13. L'Organismo può operare anche come ente esecutore e realizzatore di iniziative finanziate da fonti, anche internazionali, diverse da quelle dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano, purché con le medesime finalità di cui all'articolo 1 e secondo i criteri stabiliti all'articolo 2.


Art. 8.

(Governo dell'Organismo).

        1. Sono organi dell'Organismo:

                a) il presidente;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il collegio dei revisori dei conti;

                d) il direttore generale;

                e) il comitato consultivo per la ricerca e la formazione.

Art. 9.

(Presidente).

        1. Il presidente dell'Organismo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un successivo triennio.
        2. La carica di presidente dell'Organismo è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Organismo stesso, con la qualità di amministratore, di membro degli organi di amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o società commerciali.
        3. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che è nominato presidente dell'Organismo è collocato fuori ruolo.
        4. Il presidente dell'Organismo:

                a) ha la rappresentanza legale dell'Organismo;

                b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

                c) sovrintende all'andamento generale dell'Organismo;

                d) presenta annualmente al Consiglio dei ministri le relazioni di cui all'articolo 7, comma 4.


Art. 10.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione dell'Organismo è composto dal presidente e da otto membri, scelti fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, designati con le seguenti modalità:

                a) uno dal Ministro degli affari esteri;

                b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
                c) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

                d) due di intesa fra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità;

                e) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

                f) due di intesa tra la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

        2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.

        3. La carica di consigliere di amministrazione comporta un impegno a tempo pieno ed è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Organismo e con la qualità di amministratore, di membro degli organi di amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o società commerciali.
        4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Organismo è collocato fuori ruolo.
        5. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il vicepresidente che coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
        6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide in presenza della maggioranza dei consiglieri.
        7. Il consiglio di amministrazione:

                a) per quanto non previsto dalla presente legge, determina l'organizzazione e l'articolazione funzionale dell'Organismo, nonché le relative modifiche in funzione delle esigenze emergenti;

                b) nomina il direttore dell'Organismo;

                c) delibera le nomine dei dirigenti su proposta del direttore generale;
                d) approva l'istituzione delle delegazioni nei Paesi destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo e presso le sedi dei principali organismi internazionali, definendone le funzioni, l'organizzazione, le dotazioni umane e finanziarie e le modalità per la loro gestione;

                e) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi e della programmazione quinquennale;

                f) delibera la programmazione delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

                g) approva tutte le iniziative di cooperazione finanziate in tutto o in parte attraverso il Fondo nazionale di cui all'articolo 5;

                h) stabilisce le procedure relative al funzionamento dell'Organismo ed alla gestione delle iniziative di cooperazione;

                i) delibera sugli impegni di spesa;

                l) delibera l'attribuzione delle deleghe ad altri organi od uffici dell'Organismo in Italia e all'estero;

                m) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

        8. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e delle sue deliberazioni viene data notizia mediante apposito bollettino a stampa. Le medesime informazioni devono essere pubblicamente accessibili per via telematica.


Art. 11.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Organismo è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; esso dura in carica tre anni.
        2. Il collegio dei revisori dei conti:

                a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;
                b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo e riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione;

                c) può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione su richiesta dello stesso.


Art. 12.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale dell'Organismo è nominato dal consiglio di amministrazione, è scelto tra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo e dura in carica cinque anni, rinnovabili.
        2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Esso è incompatibile con la qualità di amministratore, di membro degli organi di amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o società commerciali.
        3. Il direttore generale dell'Organismo decade dalla carica se entro un mese dalla comunicazione della nomina non è cessata la situazione di incompatibilità stabilita ai sensi del comma 2.
        4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che è nominato direttore generale dell'Organismo è collocato fuori ruolo.
        5. Il trattamento economico del direttore generale dell'Organismo è stabilito dal consiglio di amministrazione.
        6. Il direttore generale:

                a) sovrintende all'attività dell'Organismo e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

                b) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta;
                c) cura l'esecuzione delle deliberazioni di amministrazione;

                d) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Organismo che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo dell'Organismo stesso;

                e) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

                f) emette gli ordinativi di pagamento e le altre disposizioni per l'istituto di credito di cui all'articolo 5, comma 1, e può delegare tale funzione ad altri uffici.


Art. 13.

(Comitato consultivo per la ricerca
e la formazione).

        1. Il Comitato consultivo per la ricerca e la formazione è composto dal presidente dell'Organismo e da dieci membri scelti fra persone di elevata e comprovata professionalità, rappresentanti di settori principali della formazione e della ricerca per i quali esistono specifiche competenze italiane di interesse strategico nel campo della cooperazione allo sviluppo.
        2. I membri del Comitato sono designati dal Consiglio dei ministri nell'ambito di trenta nominativi di cui:

                a) cinque proposti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

                b) cinque proposti dal Ministro della salute;

                c) cinque proposti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

                d) cinque proposti dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

                e) cinque proposti dal presidente dell'Accademia nazionale dei lincei;

                f) cinque proposti dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

        3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica tre anni.
        4. La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di dipendente dell'Organismo.
        5. Il Comitato elegge tra i suoi membri il vicepresidente che coadiuva il presidente nella trattazione degli argomenti e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
        6. Il Comitato è coadiuvato da personale dell'Organismo chiamato di volta in volta a relazionare in rapporto agli argomenti trattati.
        7. Le deliberazioni del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei membri.
        8. Il Comitato si riunisce una volta al mese e svolge i seguenti compiti:

                a) collabora alla definizione delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la formazione e la ricerca;

                b) si esprime sui programmi internazionali, con una rilevante componente di formazione e di ricerca, cui l'Italia partecipa;

                c) si esprime in merito alle iniziative di cooperazione con una rilevante componente di formazione e di ricerca;

                d) si esprime in merito alle attività di cui all'articolo 18;

                e) formula pareri e raccomandazioni su questioni che il presidente ritenga opportuno sottoporre ad esame.


Art. 14.

(Emolumenti).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati annualmente gli emolumenti da corrispondere al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Organismo e ai membri del Comitato consultivo per la ricerca e la formazione.

Art. 15.

(Organizzazione e funzionamento
dell'Organismo).

        1. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Organismo si dota di una struttura fornita di tutte le necessarie competenze geografiche e tematiche. Tra le competenze tematiche devono trovare adeguata collocazione anche quelle riferite ad aspetti tipicamente trasversali, quali la condizione femminile, l'infanzia e l'ambiente.
        2. Per il suo funzionamento e a supporto dei propri compiti, l'Organismo si dota altresì almeno di:

                a) un servizio di informazione e di comunicazione, che assicuri tra l'altro l'accesso pubblico alla documentazione ed alla banca dati dell'Organismo, cui sono collegati in rete telematica tutte le sue unità, incluse le delegazioni all'estero;

                b) un servizio a supporto delle attività di cooperazione decentrata.

        3. A diretto supporto delle attività del presidente e del consiglio di amministrazione è istituito un servizio di valutazione e di controllo interni.
        4. Per l'espletamento all'estero dei compiti di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, l'Organismo provvede all'istituzione, previa delibera del consiglio di amministrazione, di proprie delegazioni nei Paesi destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo e, ove ritenuto necessario, presso le sedi dei principali organismi internazionali.
        5. Le delegazioni di cui al comma 4 sono istituite nei Paesi destinatari dichiarati prioritari con accreditamento diretto presso i Governi interessati e presso le sedi dei principali organismi internazionali con analogo accreditamento, cui provvede il Ministero degli affari esteri, su richiesta dell'Organismo.
        6. Le delegazioni sono costituite dal personale dell'Organismo, nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
        7. Le delegazioni sono dotate dall'Organismo dei fondi e delle attrezzature necessari per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.
        8. Le procedure relative al funzionamento dell'Organismo, comprese le delegazioni, e alla gestione delle iniziative di cooperazione in Italia e all'estero, ivi inclusi criteri e modalità di selezione dei soggetti esecutori e realizzatori, sono elaborate in analogia a quanto in vigore nell'ambito dell'Unione europea. Esse sono approvate dal consiglio di amministrazione dell'Organismo, organicamente raccolte, periodicamente aggiornate e pubblicate in forma di apposito manuale.
        9. Allo scopo di garantire la qualità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Organismo, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e della revisione della qualità e quantità delle sue prestazioni tecnico-amministrative, nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali il modello organizzativo ed il flusso delle informazioni all'interno dell'Organismo. A tale fine, l'Organismo si dota di un apposito sistema di indicatori di efficienza e di qualità con il quale i risultati dell'azione tecnico-amministrativa sono periodicamente confrontati da parte del servizio di valutazione. Gli esiti di tali verifiche sono resi pubblici.
        10. L'Organismo si dota di un proprio statuto sottoponendolo, come ogni eventuale successiva modifica, all'approvazione della Commissione, per il tramite del Governo.


Art. 16.

(Personale dell'Organismo).

        1. Il personale dell'Organismo presso la sede centrale e le sue delegazioni all'estero, è costituito da:

                a) funzionari di cittadinanza italiana, assunti mediante idonea procedura di selezione;

                b) personale di supporto e addetto ai servizi generali di cittadinanza italiana, assunto mediante idonea procedura di selezione.
        2. Il personale di cui al comma 1 deve comunque essere in possesso di titoli ed esperienza idonei alle mansioni ed al livello di responsabilità che è chiamato ad assumere. I funzionari di cui al citato comma 1, lettera a), possono assumere incarichi dirigenziali inerenti la programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività di cooperazione, ivi inclusi i compiti di natura tecnica, solo dopo aver maturato almeno dieci anni di esperienza in quello specifico ambito professionale, presso istituzioni governative o internazionali per l'aiuto pubblico allo sviluppo.
        3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'Organismo in sede ed in missione all'estero è regolato sulla base di un contratto collettivo di diritto privato, in analogia con i criteri e i parametri applicati dall'Unione europea, soggetto a valutazione periodica, anche ai fini della progressione di carriera.
        4. Il rapporto di lavoro dipendente dall'Organismo è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico, ivi inclusi le posizioni di aspettativa e fuori ruolo e l'esercizio di qualunque professione o industria.
        5. Qualora se ne ravveda l'esigenza e per periodi limitati di tempo, i funzionari dell'Organismo possono essere distaccati presso organismi internazionali che perseguono le finalità della presente legge.
        6. Per l'adeguato espletamento dei suoi compiti in Italia e all'estero l'Organismo può altresì avvalersi per attività di consulenza di:

                a) personale di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di cittadini di un Paese in via di sviluppo beneficiario ai sensi della presente legge, contrattati sulla base di criteri fissati dal consiglio di amministrazione tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dall'Unione europea;

                b) dipendenti pubblici, docenti universitari, docenti delle scuole di ogni ordine e grado e magistrati;
                c) dipendenti di enti pubblici.

        7. I criteri per la messa a disposizione del personale di cui alle lettere b) e c) del comma 6, ivi inclusi il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e assistenziale, la durata, i limiti dell'incarico e l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello d'istituto, sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri competenti.
        8. Per le attività realizzate nell'ambito della presente legge non è ammesso il ricorso a personale militare o di polizia, né il personale impegnato può in alcun modo essere coinvolto in attività militari o di polizia.


Art. 17.

(Attestato di fine servizio).

        1. Al termine del servizio l'Organismo provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi della presente legge un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.
        2. L'attestato di cui al comma 1 costituisce titolo di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

                a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

                b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

        3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici.
        4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale inviato in missione all'estero ai sensi della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e di previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
        5. Analoga equivalenza a quella stabilita al comma 4 è riconosciuta al servizio prestato all'estero da personale di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o da cittadini di un Paese in via di sviluppo beneficiario ai sensi della presente legge e residenti nell'Unione europea, per le finalità indicate dalla medesima legge, purché adeguatamente documentato e certificato e realizzato nell'ambito di istituzioni pubbliche italiane o estere, organismi internazionali o soggetti privati senza fini di lucro.


Art. 18.

(Formazione, informazione e ricerca).

        1. L'Organismo cura la formazione permanente del proprio personale, anche attraverso l'utilizzazione delle diverse opportunità offerte in tal senso in sede nazionale ed internazionale, prevedendo a questo fine anche specifici periodi di studio e di aggiornamento e fissandone i termini di durata e frequenza in ambito contrattuale.
        2. L'Organismo coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso il finanziamento di apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un Paese in via di sviluppo beneficiario ai sensi della presente legge e residenti nell'Unione europea, che si dedichino o intendano dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo. A tal fine possono essere concesse specifiche borse di studio per la realizzazione di specifici progetti di formazione e di ricerca nei Paesi in via di sviluppo, nel contesto di più articolate iniziative di cooperazione bilaterale o multilaterale.
        3. L'Organismo promuove altresì, anche attraverso il finanziamento di apposite iniziative, l'educazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale in ambito scolastico ed extra-scolastico, con particolare attenzione alle nuove generazioni, sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della multiculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali. A tal fine collabora con le istituzioni competenti in materia di istruzione, formazione e informazione e le organizzazioni, ivi incluse quelle di cui all'articolo 23, con specifica e consolidata esperienza nel settore di attività di cui al presente comma.


Art. 19.

(Uso degli strumenti finanziari).

        1. Gli ordinativi di pagamento e le disposizioni all'istituto di credito di cui all'articolo 5, comma 1, sono emessi a firma del direttore dell'Organismo, previa approvazione dell'iniziativa a cui essi si riferiscono da parte del consiglio di amministrazione dell'Organismo.
        2. L'Organismo, avvalendosi dell'istituto di credito di cui all'articolo 5, comma 1, può concedere anche a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, finanziamenti sotto forma di dono o di credito a condizioni agevolate a valere sul Fondo nazionale di cui all'articolo 5, e diretti al finanziamento di attività previste nell'ambito del programma Paese definito ed approvato secondo le modalità di cui alla presente legge.
        3. Gli interventi finanziati mediante crediti agevolati devono in ogni caso rispettare i limiti ed i vincoli concordati dall'Italia per tali finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
        4. Indipendentemente dallo strumento finanziario adottato, non è stabilito alcun limite al finanziamento dei costi locali, che sono determinati esclusivamente dalle esigenze di economicità, funzionalità e sostenibilità dei progetti e dei programmi di sviluppo. Sono privilegiati gli acquisti in loco di beni e di servizi. Gli acquisti in Paesi terzi di beni inerenti alle iniziative approvate sono realizzati di preferenza in altri Paesi in via di sviluppo, in Italia o nell'Unione europea.

Art. 20.

(Annullamento di crediti concessi
dall'Italia a titolo di aiuto).

        1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, già concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, 9 febbraio 1979, n. 38, e successive modificazioni, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, possono essere annullati.
        2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi relative a crediti di aiuto per i quali sia stata già effettuata almeno una erogazione alla data del 31 dicembre 1989.
        3. Su richiesta del Paese che richiede i benefìci di cui al presente articolo, l'Organismo provvede alla verifica dell'esistenza dei presupposti tecnico-economici per l'annullamento dei crediti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendone gli esiti al Consiglio dei ministri.
        4. Il Consiglio dei ministri, tenuto conto delle valutazioni di cui al comma 3, stabilisce con propria delibera le modalità e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti di aiuto, autorizzando il Ministero degli affari esteri a provvedere alla stipula del relativo accordo bilaterale con il Paese richiedente.
        5. All'atto della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, il Ministero degli affari esteri ne informa l'Organismo che autorizza l'istituto di credito di cui all'articolo 5, comma 1, ad annullare le rate oggetto dell'accordo.
        6. L'attività di cooperazione allo sviluppo nei confronti dei Paesi che beneficiano dell'annullamento previsto dal comma 1, è effettuata con doni, salva diversa, motivata determinazione adottata dal Consiglio dei ministri in relazione a mutamenti favorevoli nelle condizioni del Paese beneficiario.

Art. 21.

(Agevolazioni fiscali).

        1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 23 della presente legge, sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico, e successive modificazioni, nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.
        2. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati da persone fisiche e giuridiche in favore del Fondo nazionale di cui all'articolo 5.
        3. L'acquisto di beni e di servizi destinati alla effettuazione all'estero di interventi in attuazione e per le finalità della presente legge non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
        4. L'importazione in Italia di merci provenienti dai Paesi beneficiari di cui all'articolo 2, destinate ad essere commercializzate nei circuiti del commercio equo e solidale, sono esenti da imposte doganali e d'importazione.
        5. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, le merci da destinare in Italia al circuito del commercio equo e solidale devono essere certificate all'origine dall'Organismo, tramite attestazione da cui risulti la loro produzione nell'ambito di iniziative rispondenti alle finalità ed ai criteri indicati agli articoli 1 e 2.
        6. Le organizzazioni che intendano avvalersi dei benefìci previsti al comma 4, sono iscritte, su propria richiesta, in un apposito registro nazionale istituito dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, a condizione che:

                a) siano costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
                b) abbiano come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

                c) non risultino in alcun modo collegate con soggetti aventi finalità di lucro, italiani o stranieri;

                d) possano dimostrare di aver svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

                e) non abbiano al loro interno la presenza di soci sovventori;

                f) la presenza dei lavoratori non soci sia inferiore a quella dei soci lavoratori.


Art. 22.

(Partecipazione sociale, Conferenza nazionale e Consulta
per la cooperazione allo sviluppo).

        1. In ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo è promossa la più ampia e responsabile partecipazione attraverso il coinvolgimento attivo delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile.
        2. Ogni tre anni il Governo convoca una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, aperta alla partecipazione di tutte le organizzazioni operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo. In tale ambito sono verificati gli indirizzi del Governo in materia di cooperazione allo sviluppo e la loro attuazione nel triennio precedente; sono altresì formulate indicazioni e raccomandazioni per l'indirizzo e l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel triennio successivo.
        3. All'organizzazione della Conferenza di cui al comma 2 provvede l'Organismo nell'ambito delle proprie attività di informazione.
        4. Alla predisposizione dei programmi Paese di cui all'articolo 2, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 5, su loro richiesta, possono essere associati con funzione consultiva anche i soggetti pubblici o privati che già operino, con le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, nei Paesi oggetto della programmazione. Le modalità della partecipazione sono stabilite dall'Organismo, sulla base di criteri di efficienza e di efficacia.
        5. Nei Paesi destinati delle attività di cooperazione allo sviluppo, in ogni fase di tali attività, a partire dalla definizione del programma Paese o di specifici piani di intervento, la parte italiana è tenuta a promuovere, per quanto possibile nei limiti del proprio ruolo, il coinvolgimento delle popolazioni attraverso le istituzioni e le organizzazioni locali della società civile.
        6. Con finalità analoghe a quelle della Conferenza nazionale, ma con carattere permanente, è istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Consulta", di cui fanno parte tutte le organizzazioni con o senza fini di lucro e comunque non istituzionali con finalità statutarie di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale compatibili con quelle stabilite all'articolo 1 e che ne facciano richiesta.
        7. La Consulta è convocata, la prima volta, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
        8. Il comitato direttivo di cui al comma 7 propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione.
        9. Il comitato direttivo della Consulta nomina tra i suoi membri tre rappresentanti che possono partecipare, su loro richiesta, ai lavori del consiglio di amministrazione dell'Organismo, senza diritto di voto, ma con facoltà di far iscrivere a verbale loro eventuali osservazioni.
        10. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.
        11. Il comitato direttivo della Consulta può presentare alla Commissione relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività di cooperazione allo sviluppo. Annualmente la Consulta esprime un parere obbligatorio sugli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e sulla loro attuazione e lo trasmette alla Commissione.


Art. 23.

(Organizzazioni non governative).

        1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e della solidarietà internazionale possono essere soggetti propositivi di iniziative rispondenti alle finalità della presente legge ed accedere in tal senso ai benefìci previsti, a condizione che:

                a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

                b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale in favore delle popolazioni svantaggiate beneficiarie delle iniziative di cooperazione allo sviluppo ai sensi della presente legge;

                c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui alla lettera b);

                d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;

                e) il loro statuto preveda regole democratiche che garantiscano la partecipazione di ogni cittadino e l'accesso a qualsiasi carica sociale, senza alcuna discriminazione;
                f) documentino all'atto di presentazione di richiesta dei benefìci di legge esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto alle popolazioni individuate come beneficiarie ai sensi della presente legge;

                g) accettino controlli da parte dell'Organismo;

                h) presentino i rapporti di attività ed i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità, corredata della certificazione di una società di verifica contabile;

                i) diano sufficienti garanzie e forniscano elementi di credibilità in quanto a capacità di autofinanziamento.

        2. Le organizzazioni non governative che documentano di possedere i requisiti di cui al comma 1 sono iscritte su loro richiesta, per un periodo triennale, rinnovabile in costanza dei requisiti medesimi, in un apposito registro istituito presso l'Organismo. Esse possono accedere, unitamente o separatamente, ai seguenti benefìci di legge:

                a) il riconoscimento dell'attività svolta dal proprio personale operante in loco nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo, comunque finanziate, purché per le finalità e in conformità ai vincoli stabiliti della presente legge;

                b) il cofinanziamento, a carico della specifica voce del Fondo nazionale di cui all'articolo 5, per la realizzazione di iniziative di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 75 per cento, a condizione che l'organizzazione non governativa proponente assicuri un contributo pari al 15 per cento dei costi diretti, e documenti adeguatamente la propria esperienza e la buona qualità dei risultati conseguiti;

                c) il finanziamento in blocco dell'attività della organizzazione non governativa, per un importo massimo annuale di 258.228 euro, fatti salvi successivi aggiornamenti di tale importo in sede di definizione della programmazione quinquennale dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per la realizzazione di micro-progetti, ivi inclusi quelli per attività di informazione e di educazione allo sviluppo in Italia, a condizione che l'organizzazione non governativa abbia beneficiato di contributi per progetti nei Paesi in via di sviluppo in almeno tre degli ultimi cinque anni di attività ed, in ogni caso, con i limiti e secondo le modalità previsti in tale campo dall'Unione europea;

                d) le esenzioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 3.

        3. Ai fini dell'ammissione ai benefìci di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'Organismo verifica che i programmi e gli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative proponenti siano conformi ai criteri stabiliti dalla presente legge e che le stesse organizzazioni offrano adeguate garanzie in merito a:

                a) presenza nel Paese destinatario delle iniziative;

                b) competenza negli ambiti settoriali di intervento;

                c) capacità di coinvolgimento dei partner locali, pubblici e privati;

                d) capacità di autofinanziamento e di autocoinvolgimento di realtà territoriali italiane.

        4. Le organizzazioni di cui al comma 1 possono assumere anche il ruolo di enti esecutori di iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dall'Organismo; l'esecuzione di tali iniziative è del tutto o in parte affidata ad esse in base ai criteri che sono individuati, con le modalità previste all'articolo 15, comma 8, per la selezione degli enti esecutori, tenuto conto della specificità delle organizzazioni di cui al presente articolo.
        5. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative sono da considerare ai fini fiscali attività di natura non commerciale.
        6. Alle iniziative nei Paesi in via di sviluppo promosse dalle organizzazioni non governative è destinato non meno del 10 per cento dei finanziamenti a dono previsti per ciascun quinquennio ai sensi dell'articolo 3.


Art. 24.

(Volontariato internazionale).

        1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari internazionali i cittadini italiani maggiorenni, nonché i cittadini maggiorenni di altri Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari ai sensi della presente legge residenti in Italia, che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, per rispondere alle esigenze del contesto locale nel quale vanno ad operare, prescindendo da fini di lucro nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, hanno assunto contrattualmente l'impegno a svolgere un servizio di volontariato in un Paese in via di sviluppo o ad economia di transizione, nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, comunque finanziate, riconosciute dall'Organismo conformi alle finalità ed ai criteri della presente legge.
        2. Per coloro che non vantano precedenti esperienze di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, la durata del contratto di volontario internazionale di cui al comma 1 deve prevedere, oltre al servizio da svolgere in loco per un periodo almeno pari a quello previsto per il servizio civile in Italia nei casi di obiezione di coscienza, anche un semestre iniziale di formazione specifica da svolgere in Italia e, per almeno tre mesi, nel Paese di destinazione. Nei casi in cui gli aspiranti volontari vantino già un'esperienza almeno triennale di lavoro nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo o un'esperienza professionale almeno decennale in Italia nel settore in cui sono chiamati ad operare come volontari, la durata del contratto è determinata esclusivamente dalle necessità progettuali e non deve essere previsto alcuno specifico periodo di formazione.
        3. Il contratto di lavoro deve prevedere l'iniziativa di cooperazione nel quale si inserisce, l'eventuale periodo di formazione, nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario.
        4. Il trattamento economico del volontario è fissato dal contratto nell'ambito di massimali stabiliti annualmente dall'Organismo, sentito il parere della Consulta.
        5. La qualifica di volontario internazionale è attribuita con la registrazione del contratto presso l'Organismo, cui viene trasmessa una copia a cura della organizzazione non governativa entro un mese dalla sottoscrizione e comunque prima della data di inizio del servizio. L'Organismo verifica la conformità del contratto con quanto previsto al presente articolo e ne trasmette copia alla propria delegazione competente per territorio, nonché al Ministero degli affari esteri per l'inoltro alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini dei rispettivi compiti di supervisione e di controllo.
        6. I volontari internazionali con contratto di cooperazione registrato presso l'Organismo, esclusi quelli collocati in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, sono iscritti a cura dell'Organismo alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. L'Organismo provvede altresì al versamento degli importi direttamente presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I relativi oneri sono a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 5.
        7. Gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 6 sono commisurati ai massimali del trattamento economico di cui al comma 4. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore e massimali stabiliti annualmente dall'Organismo, sentito il parere della Consulta. Per i volontari collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Organismo alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del lavoratore.


Art. 25.

(Diritti dei volontari).

        1. Coloro ai quali è riconosciuta con la registrazione di cui all'articolo 24, comma 5, la qualifica di volontari internazionali hanno diritto:

                a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti da determinare periodicamente con apposito decreto dei Ministri competenti. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge è in servizio di cooperazione come volontario;

                b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

                c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

        2. Alle imprese private che concedono ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.
        3. L'attestato rilasciato dall'Organismo al termine del servizio di cooperazione prestato ai sensi della presente legge come volontario internazionale, a parità di condizioni, costituisce titolo preferenziale di valutazione:

                a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

                b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.


Art. 26.

(Inizio e fine del servizio volontario).

        1. I volontari internazionali per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza, ciascuno per le proprie competenze, del capo della rappresentanza italiana e della delegazione dell'Organismo competenti per territorio, ai quali comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.
        2. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio dei volontari:

                a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessano la propria attività, o la riducono tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

                b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutano in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

        3. Le organizzazioni non governative possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio dei volontari, in caso di grave inadempienza degli impegni da questi assunti, previa comunicazione delle motivazioni all'Organismo e autorizzazione di questo ultimo.

Art. 27.

(Dispensa dal servizio militare di leva).

        1. Nelle more della definitiva soppressione del servizio militare obbligatorio, disposta dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, i volontari internazionali che prestano la loro opera nei Paesi in via di sviluppo e che devono ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa che lo concede per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.
        2. Al termine di un periodo di effettivo e continuativo servizio nei Paesi in via di sviluppo, pari a quello previsto per il servizio civile in Italia nei casi di obiezione di coscienza, i volontari che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.
        3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
        4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento del periodo minimo previsto, decade dal beneficio della dispensa, salvo il caso in cui entro un anno dal rimpatrio il volontario non riprenda servizio nella medesima o in altra iniziativa di cooperazione. Tuttavia, se l'interruzione avviene per rimpatrio disposto dal Ministro degli affari esteri o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.


Art. 28.

(Assistenza ai volontari rientrati).

        1. L'Organismo assicura direttamente o attraverso specifici accordi quadro con idonei soggetti esterni un servizio di assistenza e orientamento per i volontari rientrati in Italia per il loro reinserimento lavorativo.

Art. 29.

(Cooperazione decentrata tra realtà locali italiane ed
omologhe realtà nei Paesi in via di sviluppo).

        1. Le regioni, le province autonome, le province, le comunità montane e i comuni, ai sensi e nei limiti della presente legge e mediante strumenti legislativi propri, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano, possono autonomamente promuovere e finanziare, con una apposita unità previsionale di base del proprio bilancio, iniziative di cooperazione decentrata per il collegamento tra realtà locali italiane ed omologhe realtà nei Paesi con cui cooperano.
        2 Spetta alle regioni ed alle province autonome, alle province, alle comunità montane ed ai comuni il compito di coordinare le attività di cooperazione allo sviluppo e le azioni di solidarietà internazionale, ai sensi delle rispettive norme legislative e nei rispettivi ambiti territoriali, finanziate ai sensi del comma 1. Spetta loro, inoltre, la promozione della partecipazione organizzata e coordinata dei soggetti attivi sul proprio territorio, favorendo la piena partecipazione della società civile e valorizzando la specificità delle esperienze e delle competenze locali.
        3. Le attività di cooperazione decentrata tra comunità locali italiane e comunità locali dei Paesi beneficiari, cofinanziate dall'Organismo ai sensi della presente legge, rientrano nell'ambito della programmazione quinquennale elaborata dall'Organismo stesso sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei ministri.
        4. Nella programmazione della attività di cooperazione allo sviluppo in ciascun Paese, ed in particolare nella elaborazione dei programmi Paese, relativamente alla cooperazione decentrata cofinanziata ai sensi della presente legge, sono definite le disponibilità finanziarie, le aree geografiche e le tematiche principali d'intervento.
        5. Le regioni e le province autonome possono essere associate, su loro richiesta, a partire dalla fase di formulazione dei programmi Paese, alla definizione da parte dell'Organismo delle strategie di cooperazione con i Paesi nei quali hanno individuato realtà locali con cui intendono cooperare.
        6. Le regioni e le province autonome sono tenute ad informare regolarmente l'Organismo delle attività inerenti la cooperazione allo sviluppo e delle azioni di solidarietà internazionale comunque realizzate, con finanziamenti pubblici regionali e locali, da organizzazioni attive sul proprio territorio.
        7. I progetti di cooperazione decentrata possono essere cofinanziati, oltre che dall'Organismo, dalle regioni, dalle province autonome, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, nonché da tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ai sensi e nei limiti della presente legge.
        8. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,8 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale ai sensi della presente legge.
        9. Su richiesta delle regioni, delle province autonome, delle province, delle co- munità montane e dei comuni l'Organismo fornisce l'assistenza tecnica necessaria a sostegno delle iniziative di cooperazione promosse a livello decentrato.


Art. 30.

(Norme transitorie e finali).

        1. Entro un mese dalla data in vigore della presente legge, i Presidenti delle due Camere provvedono alla nomina dei membri della Commissione.
        2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, alla nomina di un commissario straordinario del Governo con il compito di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante dalle previgenti disposizioni legislative in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, fino al suo completo trasferimento all'Organismo, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
        3. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario straordinario si avvale delle risorse e delle strutture esistenti preso il Ministero degli affari esteri derivanti dall'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, cui è preposto per la durata del suo mandato.
        4. Il commissario straordinario rimane in carica per un anno, prorogabile, in caso di mancato completamento dei compiti di cui al comma 2, su motivata indicazione della Commissione.
        5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi di governo dell'Organismo. Il consiglio di amministrazione dell'Organismo è convocato entro quindici giorni dalla sua nomina e procede entro il mese successivo alla nomina del direttore generale.
        6. Entro tre mesi dall'istituzione dei propri organi di governo, l'Organismo elabora il proprio statuto, sottoponendolo, per il tramite del Governo, all'approvazione della Commissione, che lo approva entro un mese.
        7. Nel medesimo periodo stabilito ai sensi del comma 6 del presente articolo, l'Organismo provvede alla individuazione dell'istituto di credito di cui all'articolo 5, comma 1, presso il quale viene istituito il Fondo nazionale di cui allo stesso articolo.
        8. L'istituzione del Fondo nazionale di cui all'articolo 5 è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, entro un mese, a trasferirvi i fondi in essere su tutte le unità previsionali di base del proprio stato di previsione che concorrono a formare l'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme, che sono conseguentemente annullati. Sono altresì trasferite al predetto Fondo le risorse del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
        9. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede contestualmente alla istituzione di una apposita unità previsionale di base del proprio stato di previsione sulla quale sono stanziati i fondi destinati ad alimentare il Fondo nazionale di cui all'articolo 5.
        10. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto, l'Organismo si dota dell'organico e di quanto altro necessario ad assolvere il proprio mandato e procede all'elaborazione delle procedure di cui all'articolo 15, comma 8.
        11. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito ufficio stralcio cui sono demandate esclusivamente le attività inerenti la chiusura dei contenziosi in essere e gli interessi per ritardato pagamento maturati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i soli aspetti di natura tecnica l'ufficio stralcio si può avvalere dell'Organismo.
        12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla prima riunione del consiglio di amministrazione dell'Organismo, il Ministero degli affari esteri provvede all'inventario dettagliato di tutte le attività in essere ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, evidenziando quelle gravate da contenzioso. L'inventario costituisce la base per il passaggio di consegne tra il Ministero degli affari esteri e l'Organismo.
        13. Realizzate le condizioni di cui al comma 10, su richiesta dell'Organismo si realizza il passaggio di consegne previsto al comma 12, fatte salve le attività gravate da contenzioso di cui al comma 11. All'operazione si procede secondo modalità stabilite di comune accordo tra il commissario straordinario di cui al comma 2 e l'Organismo, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente è trasferita all'Organismo tutta la documentazione relativa alle predette attività.
        14. Relativamente alle attività trasferite all'Organismo, secondo le modalità di cui al comma 13, questo subentra al Ministero degli affari esteri nei rapporti in essere con soggetti terzi.
        15. Il Ministero degli affari esteri provvede ad impartire alle rappresentanze diplomatiche le necessarie direttive affinché provvedano all'opportuna informazione dei partner bilaterali e multilaterali.
        16. Le iniziative non perfezionate amministrativamente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se già deliberate e decretate, sono sottoposte al riesame dell'Organismo che, ove ne confermi la validità, ne assicura l'esecuzione. In caso contrario, le iniziative medesime possono essere annullate ovvero riformulate, dando motivata comunicazione a tutte le parti in causa.
        17. A decorrere dalla data della piena efficacia dei propri organi di governo di cui all'articolo 8, l'Organismo subentra, altresì, al Ministero degli affari esteri, nei rapporti contrattuali in essere con il personale a contratto, di cui agli articoli 12 e 16, comma 1, lettera e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro naturale scadenza, che, se anteriore, è prorogata fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale è trasferito presso l'Organismo secondo modalità e tempi stabiliti dall'Organismo stesso d'intesa con il commissario straordinario di cui al comma 2 e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        18. Sono abrogati:

                a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

                b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

                c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

                d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

                e) la legge 6 febbraio 1992, n. 180;
                f) l'articolo 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni;

                g) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

                h) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

                i) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;

                l) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

                m) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

        19. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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