XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2099
Onorevoli Colleghi! - Il problema della sicurezza dei
cittadini, soprattutto nelle grandi aree urbane e
metropolitane, necessita di interventi urgenti. Scippi,
rapine, furti in appartamenti: sono queste le violenze
quotidiane che tanti cittadini sono costretti a subire. Non vi
è dubbio che è la microcriminalità ad essere avvertita come il
fenomeno più odioso e pervasivo nel nostro Paese. A commettere
questi reati sono sempre più spesso (lo confermano le
cronache) pregiudicati o soggetti evasi dagli arresti
domiciliari. In questo contesto di prevaricazione dei diritti
del cittadino e di impunità di fatto per il delinquente, ben
si comprende come il primo avverta un senso di sfiducia verso
le istituzioni e il secondo possa permettersi di valutare come
un conveniente investimento il rischio connesso alla propria
azione delittuosa. La realtà dei fatti è che con estrema
frequenza chi viene arrestato, attraverso il comodo quanto
formale passaggio per la detenzione domiciliare, ritorna in
libertà e a delinquere.
E' dovere inderogabile dello Stato garantire l'effettività
della pena. E farlo anche permettendo l'effettiva celebrazione
dei processi: sono ben note le pratiche dilatorie che portano
come conseguenza la prescrizione dei reati. Diversamente, è la
stessa civile convivenza della comunità a risultare
minacciata. Quando nelle vittime, infatti, non prevale la
rassegnazione, le conseguenze minacciano di essere ancora più
gravi, come già dimostrano la costituzione di comitati di una
pretesa autodifesa o, addirittura, le prime "ronde" di
sorveglianza e sicurezza.
Una democrazia moderna e avanzata come quella italiana non
può prevedere nuove norme restrittive o inasprire a dismisura
pene già esistenti. Può, però, diminuire i vantaggi per chi ha
commesso atti criminali.
Il "pacchetto giustizia" che si presenta, attraverso poche
modificazioni delle norme vigenti e senza diminuire
assolutamente il livello delle garanzie per il cittadino,
limita l'abuso degli arresti domiciliari; interviene sui tempi
del processo, evitando che strumentali lungaggini possano
favorire la prescrizione dei reati; modifica le modalità di
accesso ad alcune misure della "legge Gozzini" (legge 26
luglio 1975, n. 354), escludendole per i soggetti condannati
per evasione, che quindi si sono rivelati inidonei a misure
non coercitive.
In particolare, l'articolo 1 aumenta il massimo della pena
per il delitto di evasione (portandolo a due anni) oggi da
ritenere troppo contenuto e permette un migliore coordinamento
con le disposizioni del codice di procedura penale relative ai
minori ampliando l'operatività della norma anche a quei
minorenni sottoposti a misure analoghe agli arresti
domiciliari.
Con l'articolo 2 si introduce una nuova ipotesi della
sospensione della prescrizione per tutti i casi in cui il
processo viene "tirato a lungo" in modo strumentale. La
prescrizione, infatti, è un'istituzione di garanzia che serve
a tutelare il cittadino contro i ritardi della giustizia, ma
non deve premiare il cittadino che ha favorito quei
ritardi.
L'articolo 3 interviene sulla norma relativa al furto
(senza smantellare la fattispecie), individuando un minimo
obbligatorio di pena per l'ipotesi più grave del furto in
abitazione e dello scippo.
Con l'articolo 4 si corregge una discrepanza legislativa e
si ripristina la possibilità di emettere misure cautelari per
il delitto di evasione, eliminando l'irrazionalità che
consegue alla disciplina vigente che rende possibile l'arresto
ma non le successive misure cautelari se non in casi del tutto
eccezionali.
Con l'articolo 5 si introduce tra le condizioni attinenti
la proporzionalità della misura il principio secondo il quale
chi già è stato condannato per evasione non può usufruire
degli arresti domiciliari almeno per un tempo ragionevole,
escludendo dal divieto i casi in cui gli arresti domiciliari
sono giustificati da motivi di salute.
Con l'articolo 6 si introduce un minimo di afflittività
ulteriore alla misura dell'affidamento in prova al servizio
sociale, prevedendo un obbligo di permanenza domiciliare con
conseguente applicazione della norma sull'evasione in caso di
ingiustificato allontanamento.
Con l'articolo 7 si tende a limitare la concessione di
alcune misure della "legge Gozzini" (legge n. 354 del 1975) a
chi è stato condannato per evasione.
L'articolo 8 individua l'obbligo per la polizia
giudiziaria di rendere noti gli avvenuti controlli presso i
soggetti con obblighi domiciliari.
L'articolo 9 reca una norma interpretativa.
Con l'articolo 10 si dota il Ministro dell'interno dei
poteri di individuazione di tutte le misure, anche tecniche,
finalizzate ad un migliore controllo dei soggetti sottoposti a
obblighi di permanenza presso la propria abitazione o in altro
luogo.