XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2099
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 385
del codice penale).
1. All'articolo 385, primo comma, del codice penale le
parole: "è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da
sei mesi a due anni".
2. Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche al soggetto
che, essendo sottoposto alle misure cautelari degli arresti
domiciliari, dell'obbligo di permanenza in casa o del
collocamento in comunità, si allontani dal luogo designato nel
provvedimento, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori
dallo stabilimento penale".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 159
del codice penale).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 159 del codice penale
è inserito il seguente:
"Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso
durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato
per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su
richiesta dell'imputato o del suo difensore".
Art. 3.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 625 del codice
penale è aggiunto il seguente:
"Se ricorre la circostanza prevista dal numero 4) del
primo comma la pena non può mai essere inferiore ad anni uno
di reclusione ed a 516 euro di multa, anche se concorrono
circostanze attenuanti, purché diverse da quella di cui
all'articolo 62, n. 4, ritenute prevalenti o equivalenti".
Art. 4.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152).
1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole:
"anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del
codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti:
"anche al di fuori dei limiti previsti dagli articoli 274,
comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura
penale".
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 275
del codice di procedura penale).
1. Al comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di
procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Non può essere, altresì, disposta la misura degli arresti
domiciliari nei casi in cui il soggetto nei cinque anni
precedenti sia stato condannato o nei suoi confronti sia stata
applicata la pena, ai sensi dell'articolo 444, anche con
sentenza non irrevocabile, per il delitto di cui all'articolo
385 del codice penale".
2. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura
penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi
previsti dal primo periodo, non si applica la disposizione
prevista dal secondo periodo del comma 2-bis".
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354).
1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In ogni caso nel provvedimento è previsto che il
soggetto non debba allontanarsi dalla sua abitazione o da
altro luogo indicato per almeno dieci ore al giorno, anche non
consecutivamente computate";
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. L'affidamento è immediatamente sospeso se
il soggetto si allontana dalla propria abitazione o dall'altro
luogo indicato durante gli orari nei quali è imposta la
prescrizione di non allontanarsi. L'allontanamento è, altresì,
punito ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice
penale, ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma
dello stesso articolo".
Art. 7.
(Modifica all'articolo 58-quater della legge 26
luglio 1975, n. 354).
1. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi
dell'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà
non possono essere concessi a chi nei cinque anni precedenti
sia stato condannato o qualora nei suoi confronti sia stata
applicata la pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche con sentenza non irrevocabile, per il
delitto di cui all'articolo 385 del codice penale".
Art. 8.
(Doveri della polizia giudiziaria preposta al controllo
dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e ad altre
analoghe misure).
1. Le stazioni dei carabinieri ed i commissariati di
polizia territorialmente competenti riferiscono, con cadenza
quindicinale, su tutti i controlli effettuati presso le
abitazioni degli imputati e dei condannati che, ai sensi delle
norme del codice di procedura penale, delle disposizioni sul
processo penale a carico dei minorenni e della legge 26 luglio
1975, n. 354, come da ultimo modificata dalla presente legge,
hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o
dagli altri luoghi indicati nel provvedimento, al procuratore
della Repubblica del luogo in cui si trova l'abitazione
dell'imputato o del condannato, anche se non abbiano
riscontrato violazioni alle imposte prescrizioni.
2. La comunicazione di cui al comma 1, che può essere
effettuata cumulativamente, deve indicare l'ora, il giorno nel
quale si è svolto il controllo e le persone trovate
nell'abitazione dell'imputato o del condannato.
Art. 9.
(Norma interpretativa).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 275, comma
2-bis, ultimo periodo, del codice di procedura penale, e
58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da
ultimo modificati dalla presente legge, si applicano anche a
tutte le violazioni punite ai sensi dell'articolo 385 del
codice penale.
Art. 10.
(Misure per il controllo dei detenuti con obblighi di
permanenza in casa).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della
giustizia, con proprio decreto, può indicare ulteriori misure
anche tecniche che, nel rispetto dei princìpi di dignità della
persona umana, agevolino i controlli sugli imputati e sui
condannati che abbiano obblighi di permanenza presso la
propria abitazione o in altri luoghi.