XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2099




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 385
del codice penale).

        1. All'articolo 385, primo comma, del codice penale le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da sei mesi a due anni".

        2. Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Le disposizioni precedenti si applicano anche al soggetto che, essendo sottoposto alle misure cautelari degli arresti domiciliari, dell'obbligo di permanenza in casa o del collocamento in comunità, si allontani dal luogo designato nel provvedimento, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento penale".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 159
del codice penale).

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 159 del codice penale è inserito il seguente:

        "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore".


Art. 3.

(Modifica all'articolo 625 del codice penale).

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 625 del codice penale è aggiunto il seguente:

        "Se ricorre la circostanza prevista dal numero 4) del primo comma la pena non può mai essere inferiore ad anni uno di reclusione ed a 516 euro di multa, anche se concorrono circostanze attenuanti, purché diverse da quella di cui all'articolo 62, n. 4, ritenute prevalenti o equivalenti".


Art. 4.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152).

        1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "anche al di fuori dei limiti previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale".


Art. 5.

(Modifiche all'articolo 275
del codice di procedura penale).

        1. Al comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può essere, altresì, disposta la misura degli arresti domiciliari nei casi in cui il soggetto nei cinque anni precedenti sia stato condannato o nei suoi confronti sia stata applicata la pena, ai sensi dell'articolo 444, anche con sentenza non irrevocabile, per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale".
        2. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi previsti dal primo periodo, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 2-bis".

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354).

        1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso nel provvedimento è previsto che il soggetto non debba allontanarsi dalla sua abitazione o da altro luogo indicato per almeno dieci ore al giorno, anche non consecutivamente computate";

                b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        "11-bis. L'affidamento è immediatamente sospeso se il soggetto si allontana dalla propria abitazione o dall'altro luogo indicato durante gli orari nei quali è imposta la prescrizione di non allontanarsi. L'allontanamento è, altresì, punito ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale, ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo".


Art. 7.

(Modifica all'articolo 58-quater della legge 26
luglio 1975, n. 354).

        1. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi a chi nei cinque anni precedenti sia stato condannato o qualora nei suoi confronti sia stata applicata la pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche con sentenza non irrevocabile, per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale".

Art. 8.

(Doveri della polizia giudiziaria preposta al controllo
dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e ad altre
analoghe misure).

        1. Le stazioni dei carabinieri ed i commissariati di polizia territorialmente competenti riferiscono, con cadenza quindicinale, su tutti i controlli effettuati presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che, ai sensi delle norme del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni e della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificata dalla presente legge, hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento, al procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova l'abitazione dell'imputato o del condannato, anche se non abbiano riscontrato violazioni alle imposte prescrizioni.
        2. La comunicazione di cui al comma 1, che può essere effettuata cumulativamente, deve indicare l'ora, il giorno nel quale si è svolto il controllo e le persone trovate nell'abitazione dell'imputato o del condannato.


Art. 9.

(Norma interpretativa).

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 275, comma 2-bis, ultimo periodo, del codice di procedura penale, e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificati dalla presente legge, si applicano anche a tutte le violazioni punite ai sensi dell'articolo 385 del codice penale.


Art. 10.

(Misure per il controllo dei detenuti con obblighi di
permanenza in casa).

        1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della giustizia, con proprio decreto, può indicare ulteriori misure anche tecniche che, nel rispetto dei princìpi di dignità della persona umana, agevolino i controlli sugli imputati e sui condannati che abbiano obblighi di permanenza presso la propria abitazione o in altri luoghi.



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