XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2096
Onorevoli Colleghi! - Nell'ultimo decennio in Italia
sono morte decine di migliaia di persone e sono rimaste ferite
oltre due milioni di persone a causa degli incidenti stradali.
In Europa ogni anno si contano, per incidenti stradali, oltre
45.000 vittime. Il relativo costo sociale per le vittime della
strada ammonta a decine di migliaia di miliardi di lire
l'anno.
Dal punto di vista epidemiologico, l'incidente stradale
rappresenta, per la classe di età compresa tra zero e quaranta
anni, la prima causa di morte, cioè la "malattia" più grave
che colpisce la popolazione fino ai quaranta anni. Se venisse
debellata questa "malattia", la vita media degli italiani
aumenterebbe di quattro anni!
Il superamento di un problema di dimensioni mondiali -
come è stato evidenziato anche dalla Commissione europea nel
documento "Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione
europea: il programma 1997-2001" di cui alla comunicazione
COM(97)131, dalla Conferenza europea dei Ministri competenti
in materia di trasporti (CEMT) e dalla comunicazione della
stessa Commissione europea COM(2000) 125 che, sulla base del
programma citato, ha definito le priorità a breve e medio
termine per la sicurezza stradale - richiede un'azione
coordinata e congiunta di diversi soggetti pubblici e privati,
in grado di creare un contesto culturale tecnico e
organizzativo favorevole ad un più efficace governo della
mobilità e quindi al miglioramento della sicurezza
stradale.
A tale riguardo il citato programma 1997-2001, elaborato
dalla Commissione europea, assume l'impegnativo obiettivo di
ridurre i morti per incidenti stradali del 40 per cento entro
il 2010, indicando tra le linee fondamentali di azione anche
"l'avvio ed il sostegno di azioni tese a prevenire gli
incidenti, rimuovendo o riducendo i fattori di rischio".
Inoltre, il conseguimento di tale obiettivo richiede per il
nostro Paese un impegno aggiuntivo, in quanto a partire dal
1991, il tasso di riduzione degli incidenti e dei morti per
incidenti stradali in Italia è stato più basso di quello medio
europeo ed il numero dei feriti, contrariamente a quanto
accade nel complesso dei Paesi dell'Unione europea, è
progressivamente aumentato, specie in città. In base ai
risultati sulla distribuzione dell'incidentalità emersi dalla
"Relazione sullo stato della sicurezza stradale", si evidenzia
che per ridurre del 40 per cento i morti per incidenti
stradali, come indicato dalla Commissione europea, è
necessario attivare un sistema organico di misure incentivanti
e di interventi.
E' opportuno, per esprimere la gravità della situazione,
illustrare la situazione italiana:
le vittime della strada che muoiono entro i sette giorni
dall'incidente sono circa 10.000 l'anno;
i costi, a carico della collettività, in riferimento
alle suddette vittime sono pari a circa 6.000 miliardi
l'anno;
le vittime degli incidenti stradali che muoiono dopo i
sette giorni e coloro che restano feriti (di cui circa il 25
per cento con invalidità permanenti) sono circa 250.000
l'anno;
i costi diretti (ospedalizzazioni, riabilitazioni,
indennità e accessori) costano oggi alla collettività circa
26.000 miliardi l'anno;
il totale delle entrate provenienti dalle tasse di
proprietà degli autoveivoli è di circa 7.000 miliardi
l'anno.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà
varare un piano per la sicurezza stradale, che preveda tra le
azioni prioritarie gli incentivi ed i sostegni alla formazione
di strumenti e di strutture per il monitoraggio del traffico e
degli incidenti, coinvolgendo operatori qualificati del
settore pubblico e privato interessati al problema della
sicurezza stradale.
Attualmente, a livello europeo organizzazioni pubbliche e
private si muovono per definire protocolli unificati nella
telematica, finalizzata all'informazione a bordo in tempo
reale sul traffico e sulle relative anomalie, sia per
migliorarne la fluidità (che corrisponde anche a minore
inquinamento) sia, e soprattutto, per la riduzione degli
incidenti ed in ogni caso per il contenimento della loro
gravità con una conseguente riduzione delle spese sanitarie.
Tutti i grandi costruttori automobilistici europei e
mondiali hanno progettato le plance dei nuovi modelli di
veicoli in corso di omologazione o che usciranno fra breve,
già predisposte all'origine per l'installazione di impianti
telematici a bordo operanti nello scambio in itinere con
centrali operative di dati; coordinate di localizzazione e, in
generale, di informazioni dinamiche in tempo reale,
finalizzate non solo alla fluidificazione del traffico, ma
anche alla riduzione degli incidenti e, comunque,
all'attivazione di tutti quegli interventi che raggiungano in
ogni caso lo scopo di un contenimento della gravità dei danni
conseguenti, consentendo anche una ottimizzazione dei
soccorsi, che corrisponde inoltre ad un aumento
dell'occupazione. Così come negli anni passati, già prima
dell'obbligatorietà delle cinture di sicurezza, le vetture
nascevano già predisposte per la loro installazione.
D'altra parte una progressiva e articolata diffusione,
regolamentata da leggi, della presenza del "terminale
telematico essenziale" a bordo dei veicoli è fondamentale in
quanto, come emerso dagli studi del settore in tutto il mondo,
la più perfetta e puntuale raccolta dei dati sulla situazione
del traffico e sulle relative anomalie ivi, quindi, incluso il
rilevamento in tempo reale e con perfetta localizzazione di un
incidente appena avvenuto, è quella che si ottiene con la
tecnica dei "vettori traccianti", ovvero veicoli monitorati
telematicamente da centrali operative, nei cui computer
divengono dei vettori dinamici.
Per "terminale telematico essenziale di bordo" si intende
un apparecchio in grado di:
1) localizzare in modo attivo la propria posizione;
2) colloquiare con la centrale (o le centrali) operativa
di controllo;
3) avere un sistema semplice e chiaro di
interfacciamento con il conducente;
4) avere un sensore d'urto per informazione in tempo
reale automaticamente la centrale operativa nel caso di un
incidente;
5) avere un processore integrato per l'impostazione
della logica gestionale del sistema, conforme a quanto in
corso di definizione a livello comunitario.
Ben si comprende che se tutti i veicoli avessero una unità
telematica essenziale a bordo e la più vasta parte possibile
di essi fosse "vettore tracciante", le centrali operative
potrebbero avere lo scenario completo delle condizioni del
traffico e dei relativi eventi anomali e, interagendo
congruamente con le infrastrutture a terra, si
raggiungerebbero enormi vantaggi in termini di fluidità del
traffico e di conseguente risparmio di risorse, riduzione di
incidenti e di inquinamento. Inoltre, la diffusione
progressiva e articolata al parco circolante di terminali
telematici essenziali a bordo dei veicoli indurrebbe una
economia di scala che porterebbe il costo di tali apparati ad
un prezzo inferiore a quello attuale delle cinture di
sicurezza.
La presente proposta di legge si fa interprete delle
esigenze evidenziate e pone le basi affinché l'azione delle
diverse organizzazioni possa essere rapida ed economica.
L'articolo 1 prevede l'adeguamento del parco circolante
nuovo di fabbrica che dovrà avvenire per fasi dal 2003 fino al
2006; entro il 2003, almeno una centrale operativa dovrà
essere in esercizio e autorizzata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti fissi gli standard minimi e le
caratteristiche funzionali delle centrali operative, nonché i
criteri tariffari dei relativi servizi e i criteri per
l'omologazione dei terminali telematici essenziali di
bordo.
L'articolo 3 reca norme sul regolamento di attuazione
della legge adottato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a conseguire
rapidamente gli obiettivi previsti.
L'articolo 4 prevede la riduzione del 30 per cento della
tassa di proprietà per i veicoli che, installato per legge o
volontariamente il terminale telematico essenziale, aderiranno
volontariamente al piano di monitoraggio telematico del
traffico da parte delle centrali operative divenendo così
"vettori traccianti".
L'articolo 5 prevede l'emanazione di un decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante i
criteri di obbligatorietà delle funzione "vettori traccianti"
in relazione alle categorie dei veicoli e ai loro impieghi (ad
esempio, carichi pericolosi, eccetera).
L'articolo 6 prevede che il Governo riferisca annualmente
al Parlamento sull'attuazione della legge.