XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2096




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro l'anno 2006, su tutti gli autoveicoli circolanti, in possesso dei requisiti indicati dal comma 2, è installato un "terminale telematico essenziale di bordo", ovvero un insieme di unità radioelettriche ed elettroniche che, governate da appositi programmi software, consentano all'utente di richiedere e fruire di servizi (assistenza, sicurezza ed informazioni) a bordo del proprio autoveicolo.
        2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, tutti i modelli nuovi di fabbrica omologati dopo il 1^ gennaio 2003, con i seguenti requisiti: vetture con cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubi e veicoli industriali e per trasporto passeggeri superiori a 35 quintali; dal 1^ giugno 2004, le vetture con cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubi ed i veicoli industriali e per trasporto passeggeri di peso inferiore a 35 quintali; dal 1^ gennaio 2006 tutti gli autoveicoli di prima immatricolazione. Su tutti gli autoveicoli può essere, altresì, installato volontariamente un terminale telematico essenziale di bordo a condizione che esso rientri nei tipi omologati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e sia conforme alle disposizioni dei regolamenti previsti dalla presente legge ed alle eventuali norme emanate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima ai fini degli opportuni adeguamenti e aggiornamenti tecnici.
        3. Entro il 1^ giugno 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a coordinare la costituzione di una o più centrali operative a copertura nazionale ed a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
        4. La centrale operativa è un insieme di apparati e di strumenti, quali apparecchi e programmi, che, gestiti da un qualificato fornitore di servizio, consentono l'erogazione di servizi ai terminali telematici essenziali di bordo.


Art. 2.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa gli standard minimi e le caratteristiche funzionali delle centrali operative, nonchè i criteri tariffari dei relativi servizi, nel rispetto del regolamento di attuazione di cui all'articolo 3, e stabilisce i criteri per l'erogazione del servizio nonché per la concessione delle relative autorizzazioni agli operatori.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa, altresì, i criteri per l'omologazione dei terminali telematici essenziali di bordo.


Art. 3.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione recante norme su:

                a) le caratteristiche essenziali del servizio reso, tra le quali sono comprese l'informazione tempestiva di eventuali pericoli e delle condizioni del traffico e meteorologica nonché le modalità per l'eventuale richiesta di soccorso;

                b) le caratteristiche fondamentali dell'unità telematica di bordo;

                c) le caratteristiche fondamentali degli accorgimenti a bordo dell'autoveicolo, per la predisposizione del mezzo all'installazione dell'unità telematica di bordo;

                d) le caratteristiche essenziali e la funzionalità delle centrali operative;

                e) le caratteristiche essenziali delle reti di telecomunicazioni tra terminali mobili e centrali operative;
                f) le caratteristiche dei protocolli e delle procedure di colloquio con i terminali telematici essenziali di bordo, da parte delle centrali operative, per il monitoraggio dei flussi di traffico e degli incidenti.


Art. 4.

        1. Le tasse di proprietà sugli autoveicoli sui quali è stato installato per legge o volontariamente il terminale telematico essenziale di bordo dei tipi omologati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che sono pertanto monitorati telematicamente dalle centrali operative, divenendo nei loro computer dei vettori traccianti, sono ridotte fino alla misura del 30 per cento con limiti di riduzione compresi tra un minimale e un massimale stabiliti da regolamento di cui all'articolo 3.
        2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono altresì fissate le modalità di applicazione delle sanzioni nei confronti dei proprietari di autoveicoli che, dopo avere beneficiato delle riduzioni previste sulle tasse di proprietà ai sensi del comma 1, volontariamente non consentano l'utilizzo del terminale telematico di bordo nella sua funzione di vettore tracciante.


Art. 5.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alla norme nazionali e comunitarie vigenti in materia, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante disposizioni sull'obbligo di adempiere alla funzione di vettori traccianti, ai sensi dell'articolo 4, nei confronti dei veicoli per i quali, in relazione al loro impiego, sono in corso studi istituzionali per la definizione dei criteri di monitoraggio obbligatorio e tra i quali rientrano veicoli per il trasporto dei rifiuti, dei carichi pericolosi, nonché per la distribuzione commerciale nei centri storici.
        2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i criteri di interazione tra il terminale telematico essenziale di bordo e le altre apparecchiature informatiche di bordo, quale il cronotachigrafo elettronico che è reso obbligatorio sui veicoli pesanti a decorrere dall'anno 2003.


Art. 6.

        1. Nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Governo riferisce anche sull'attuazione della presente legge.



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