XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2096
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro l'anno 2006, su tutti gli autoveicoli circolanti,
in possesso dei requisiti indicati dal comma 2, è installato
un "terminale telematico essenziale di bordo", ovvero un
insieme di unità radioelettriche ed elettroniche che,
governate da appositi programmi software, consentano
all'utente di richiedere e fruire di servizi (assistenza,
sicurezza ed informazioni) a bordo del proprio autoveicolo.
2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, tutti i
modelli nuovi di fabbrica omologati dopo il 1^ gennaio 2003,
con i seguenti requisiti: vetture con cilindrata superiore a
2.000 centimetri cubi e veicoli industriali e per trasporto
passeggeri superiori a 35 quintali; dal 1^ giugno 2004, le
vetture con cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubi ed i
veicoli industriali e per trasporto passeggeri di peso
inferiore a 35 quintali; dal 1^ gennaio 2006 tutti gli
autoveicoli di prima immatricolazione. Su tutti gli
autoveicoli può essere, altresì, installato volontariamente un
terminale telematico essenziale di bordo a condizione che esso
rientri nei tipi omologati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
e sia conforme alle disposizioni dei regolamenti previsti
dalla presente legge ed alle eventuali norme emanate
successivamente alla data di entrata in vigore della medesima
ai fini degli opportuni adeguamenti e aggiornamenti
tecnici.
3. Entro il 1^ giugno 2003, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti provvede a coordinare la
costituzione di una o più centrali operative a copertura
nazionale ed a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 3.
4. La centrale operativa è un insieme di apparati e di
strumenti, quali apparecchi e programmi, che, gestiti da un
qualificato fornitore di servizio, consentono l'erogazione di
servizi ai terminali telematici essenziali di bordo.
Art. 2.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
fissa gli standard minimi e le caratteristiche
funzionali delle centrali operative, nonchè i criteri
tariffari dei relativi servizi, nel rispetto del regolamento
di attuazione di cui all'articolo 3, e stabilisce i criteri
per l'erogazione del servizio nonché per la concessione delle
relative autorizzazioni agli operatori.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa,
altresì, i criteri per l'omologazione dei terminali telematici
essenziali di bordo.
Art. 3.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il relativo regolamento di attuazione recante
norme su:
a) le caratteristiche essenziali del servizio
reso, tra le quali sono comprese l'informazione tempestiva di
eventuali pericoli e delle condizioni del traffico e
meteorologica nonché le modalità per l'eventuale richiesta di
soccorso;
b) le caratteristiche fondamentali dell'unità
telematica di bordo;
c) le caratteristiche fondamentali degli
accorgimenti a bordo dell'autoveicolo, per la predisposizione
del mezzo all'installazione dell'unità telematica di bordo;
d) le caratteristiche essenziali e la funzionalità
delle centrali operative;
e) le caratteristiche essenziali delle reti di
telecomunicazioni tra terminali mobili e centrali
operative;
f) le caratteristiche dei protocolli e delle
procedure di colloquio con i terminali telematici essenziali
di bordo, da parte delle centrali operative, per il
monitoraggio dei flussi di traffico e degli incidenti.
Art. 4.
1. Le tasse di proprietà sugli autoveicoli sui quali è
stato installato per legge o volontariamente il terminale
telematico essenziale di bordo dei tipi omologati, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, e che sono pertanto monitorati
telematicamente dalle centrali operative, divenendo nei loro
computer dei vettori traccianti, sono ridotte fino alla
misura del 30 per cento con limiti di riduzione compresi tra
un minimale e un massimale stabiliti da regolamento di cui
all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono altresì
fissate le modalità di applicazione delle sanzioni nei
confronti dei proprietari di autoveicoli che, dopo avere
beneficiato delle riduzioni previste sulle tasse di proprietà
ai sensi del comma 1, volontariamente non consentano
l'utilizzo del terminale telematico di bordo nella sua
funzione di vettore tracciante.
Art. 5.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in
conformità alla norme nazionali e comunitarie vigenti in
materia, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto recante disposizioni
sull'obbligo di adempiere alla funzione di vettori traccianti,
ai sensi dell'articolo 4, nei confronti dei veicoli per i
quali, in relazione al loro impiego, sono in corso studi
istituzionali per la definizione dei criteri di monitoraggio
obbligatorio e tra i quali rientrano veicoli per il trasporto
dei rifiuti, dei carichi pericolosi, nonché per la
distribuzione commerciale nei centri storici.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì
definiti i criteri di interazione tra il terminale telematico
essenziale di bordo e le altre apparecchiature informatiche di
bordo, quale il cronotachigrafo elettronico che è reso
obbligatorio sui veicoli pesanti a decorrere dall'anno
2003.
Art. 6.
1. Nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della
sicurezza stradale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Governo riferisce anche
sull'attuazione della presente legge.