XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2094
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende colmare una grave lacuna della legislazione
processuale, più volte evidenziata nel corso dell'applicazione
del codice di procedura penale e segnalata anche dalla Corte
costituzionale.
La modifica degli articoli 70 e 71 del codice di procedura
penale, infatti, mira a risolvere quella singolare situazione
di "stallo processuale" che si determina ogni qualvolta il
giudice, di fronte ad un imputato che si trovi in condizioni
di grave infermità fisica, tali da non consentirgli di
partecipare fisicamente, è costretto a rinviare
continuativamente il processo, seppur a data fissa.
Il conseguente blocco di tutte le attività processuali
determina inevitabilmente - in caso di malattia certamente o
probabilmente insanabile ed in assenza di un meccanismo di
sospensione del processo - la maturazione del corso della
prescrizione del reato, in spregio delle esigenze di
accertamento della verità sottese all'esercizio dell'azione
penale.
Si tratta, a ben vedere, di una vicenda processuale
alquanto anomala - soprattutto in considerazione della
differente disciplina dettata dal codice in relazione
all'ipotesi, pressoché simile, dell'imputato che, per
infermità mentale, non è in grado di partecipare
coscientemente - che può essere eliminata soltanto attraverso
uno specifico intervento legislativo che introduca un idoneo
meccanismo di sospensione del processo, così come indicato
dalla Corte costituzionale nel 1996.
Richiesta di valutare la legittimità costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli 70, 71 e 75 del codice
di procedura penale, con riferimento al problema sopra
evidenziato, il giudice delle leggi si è, peraltro, limitato a
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 75, comma
3, del codice di procedura penale soltanto nella parte in cui
"(...) non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi
applicazione nel caso di accertato impedimento fisico
permanente che non permetta all'imputato di comparire in
udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua
in sua assenza".
In merito alla incostituzionalità degli articoli 71 e 72,
la Corte costituzionale, invece, non trattandosi di
armonizzare la disciplina di due fattispecie analoghe - il
legittimo impedimento a comparire per infermità fisica,
ancorché permanente, non integra gli estremi della incapacità
dell'autodifesa, ma costituisce un semplice ostacolo
all'esercizio del diritto di difesa che l'imputato può
rimuovere rinunziando a presenziare al dibattimento - si è
limitata a riconoscere l'esistenza di un vuoto normativo che
soltanto il legislatore può eliminare.
La eventuale introduzione di una causa di sospensione del
processo, e per conseguenza del corso della prescrizione,
rappresenterebbe, infatti, la creazione di conseguenze penali
contra reum che come tali sono inibite al giudice,
essendo deputate all'organo legislativo.
Si impone pertanto la necessità di un correttivo normativo
che, lungo il percorso già tracciato dalla stessa Corte
costituzionale, modifichi le previsioni contenute negli
articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, prevedendo
l'introduzione di una causa di sospensione del processo nel
caso che l'imputato versi in condizioni di infermità fisica
certamente o probabilmente insanabile, ipotesi che si affianca
a quella già codificata dell'infermità mentale che non
consente al soggetto di partecipare coscientemente al
processo.