XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2094




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende colmare una grave lacuna della legislazione processuale, più volte evidenziata nel corso dell'applicazione del codice di procedura penale e segnalata anche dalla Corte costituzionale.
        La modifica degli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, infatti, mira a risolvere quella singolare situazione di "stallo processuale" che si determina ogni qualvolta il giudice, di fronte ad un imputato che si trovi in condizioni di grave infermità fisica, tali da non consentirgli di partecipare fisicamente, è costretto a rinviare continuativamente il processo, seppur a data fissa.
        Il conseguente blocco di tutte le attività processuali determina inevitabilmente - in caso di malattia certamente o probabilmente insanabile ed in assenza di un meccanismo di sospensione del processo - la maturazione del corso della prescrizione del reato, in spregio delle esigenze di accertamento della verità sottese all'esercizio dell'azione penale.
        Si tratta, a ben vedere, di una vicenda processuale alquanto anomala - soprattutto in considerazione della differente disciplina dettata dal codice in relazione all'ipotesi, pressoché simile, dell'imputato che, per infermità mentale, non è in grado di partecipare coscientemente - che può essere eliminata soltanto attraverso uno specifico intervento legislativo che introduca un idoneo meccanismo di sospensione del processo, così come indicato dalla Corte costituzionale nel 1996.
        Richiesta di valutare la legittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli 70, 71 e 75 del codice di procedura penale, con riferimento al problema sopra evidenziato, il giudice delle leggi si è, peraltro, limitato a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale soltanto nella parte in cui "(...) non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire in udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza".
        In merito alla incostituzionalità degli articoli 71 e 72, la Corte costituzionale, invece, non trattandosi di armonizzare la disciplina di due fattispecie analoghe - il legittimo impedimento a comparire per infermità fisica, ancorché permanente, non integra gli estremi della incapacità dell'autodifesa, ma costituisce un semplice ostacolo all'esercizio del diritto di difesa che l'imputato può rimuovere rinunziando a presenziare al dibattimento - si è limitata a riconoscere l'esistenza di un vuoto normativo che soltanto il legislatore può eliminare.
        La eventuale introduzione di una causa di sospensione del processo, e per conseguenza del corso della prescrizione, rappresenterebbe, infatti, la creazione di conseguenze penali contra reum che come tali sono inibite al giudice, essendo deputate all'organo legislativo.
        Si impone pertanto la necessità di un correttivo normativo che, lungo il percorso già tracciato dalla stessa Corte costituzionale, modifichi le previsioni contenute negli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, prevedendo l'introduzione di una causa di sospensione del processo nel caso che l'imputato versi in condizioni di infermità fisica certamente o probabilmente insanabile, ipotesi che si affianca a quella già codificata dell'infermità mentale che non consente al soggetto di partecipare coscientemente al processo.




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