XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2094




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nella rubrica dell'articolo 70 del codice di procedura penale dopo le parole: "Accertamenti sulla capacitā dell'imputato" sono aggiunte le seguenti: "di partecipare al processo".
        2. Il comma 1 dell'articolo 70 del codice di procedura penale č sostituito dal seguente:

            "1. Quando non deve essere pronunziata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi č ragione di ritenere che, per infermitā mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non č in grado di partecipare coscientemente al processo ovvero non č in grado di parteciparvi a causa di malattia che appare irreversibile, il giudice, se occorre, dispone anche d'ufficio perizia".


Art. 2.

        1. Nella rubrica dell'articolo 71 del codice di procedura penale, dopo le parole: "Sospensione del processo per incapacitā dell'imputato" sono aggiunte le seguenti: "o per malattia irreversibile".
        2. Il comma 1 dell'articolo 71 codice di procedura penale č sostituito dal seguente:

            "1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato č tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo ovvero che la malattia che gli impedisce di partecipare č di carattere irreversibile, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunziata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere".



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