XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2094
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nella rubrica dell'articolo 70 del codice di procedura
penale dopo le parole: "Accertamenti sulla capacitā
dell'imputato" sono aggiunte le seguenti: "di partecipare al
processo".
2. Il comma 1 dell'articolo 70 del codice di procedura
penale č sostituito dal seguente:
"1. Quando non deve essere pronunziata sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere e vi č ragione di
ritenere che, per infermitā mentale sopravvenuta al fatto,
l'imputato non č in grado di partecipare coscientemente al
processo ovvero non č in grado di parteciparvi a causa di
malattia che appare irreversibile, il giudice, se occorre,
dispone anche d'ufficio perizia".
Art. 2.
1. Nella rubrica dell'articolo 71 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "Sospensione del processo per
incapacitā dell'imputato" sono aggiunte le seguenti: "o per
malattia irreversibile".
2. Il comma 1 dell'articolo 71 codice di procedura penale
č sostituito dal seguente:
"1. Se, a seguito degli accertamenti previsti
dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato č
tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo
ovvero che la malattia che gli impedisce di partecipare č di
carattere irreversibile, il giudice dispone con ordinanza che
questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunziata
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere".