XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2093
Onorevoli Colleghi! - Nel capo V del libro IV della
parte I del codice di procedura penale sono disciplinati tutti
i fenomeni che lato sensu possono comportare una
modifica o una cessazione delle misure cautelari.
A tal proposito il legislatore ha operato una netta
distinzione tra gli effetti estintivi che conseguono ad
un'attività discrezionale del giudice (revoca e sostituzione
delle misure) ed effetti estintivi che conseguono
automaticamente al verificarsi di determinati eventi, tra cui
la adozione di una determinata pronuncia da parte dell'organo
giudicante. Si pensi al provvedimento di archiviazione o
all'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento.
La pronunzia di tali provvedimenti è, infatti, in
contrasto con la prognosi positiva di colpevolezza che
legittima l'adozione e la permanenza della misura.
Tra le ulteriori ipotesi estintive codificate emergono
quelle rappresentate dalla condanna ad una pena dichiarata
estinta o condizionalmente sospesa.
Conformemente al principio di proporzionalità, la
previsione dell'automaticità degli effetti estintivi, anche
nel caso di condanna, trova la sua coerente giustificazione
nella considerazione che non è concepibile che un soggetto
sopporti l'applicazione di una misura cautelare quando, in
caso di condanna ad una pena detentiva, la sentenza non deve
essere eseguita. Infatti, soltanto se l'imputato viene
condannato alla pena della reclusione o dell'arresto e se
questa deve, altresì, essere eseguita, la permanenza della
misura cautelare fino alla fase di esecuzione della sentenza
non contrasterebbe con il principio di proporzionalità.
La disposizione normativa contenuta nell'articolo 300 del
codice di procedura penale non contempla, peraltro, tutte le
fattispecie estintive che potrebbero conseguire alla
emanazione di una determinata sentenza di condanna. Si pensi
alla mancata previsione dell'estensione dell'effetto estintivo
al caso di condanna alla sola pena pecuniaria (sia essa
originaria o il risultato della conversione) ovvero al caso di
condanna a pena accessoria corrispondente in entità uguale o
inferiore al periodo di interdizione patito durante il corso
del procedimento penale.
Si tratta di vere e proprie lacune che ben difficilmente
possono essere colmate in via di interpretazione analogica,
seppur in bonam partem.
Sorge, pertanto, l'esigenza di modificare il testo
normativo al fine di evitare una altrimenti ingiustificata
disparità di trattamento tra ipotesi sostanzialmente
sovrapponibili.
In tale ottica con la presente iniziativa si propone, in
primo luogo, di introdurre all'articolo 300 del codice di
procedura penale il comma 3-bis che prevede l'automatica
caducazione della misura cautelare in caso di emissione di una
sentenza di condanna ad una pena pecuniaria, benché questa
debba essere eseguita. Si tratta di una innovazione
perfettamente coerente con l'attuale struttura normativa
rappresentando un necessario sviluppo del principio che
governa la previsione codicistica dell'automaticità
dell'effetto estintivo nel caso di emanazione di una sentenza
di condanna a pena detentiva. Se la ratio sottesa
all'automatica caducazione degli effetti della misura
cautelare risiede, in forza del principio di proporzionalità,
nel fatto che, pur in caso di condanna, la pena detentiva non
deve essere eseguita, a fortiori, se viene irrogata una
pena di specie diversa, non detentiva, pur se questa debba
essere eseguita, l'effetto estintivo dovrebbe ugualmente
prodursi. Ciò a prescindere dalla circostanza che la pena
pecuniaria applicata con la sentenza non sia originaria, ma
sia il risultato di un procedimento di conversione. Ai sensi
della legge n. 689 del 1981 la pena pecuniaria deve
considerarsi sempre tale, anche se è il risultato di una
conversione. Anche nel caso in cui, senza conversione, la pena
irrogata (e da eseguire) sarebbe stata una pena detentiva
(reclusione od arresto).
Con l'introduzione del comma 3-ter si intende,
invece, colmare il vuoto normativo rappresentato dal mancato
riferimento dell'effetto estintivo al caso di condanna a pena
accessoria corrispondente in entità uguale o inferiore al
periodo di interdizione sofferto nel corso del procedimento
penale.
Con l'inserimento del comma 4-bis, infine, si
prevede che le misure della custodia cautelare e degli arresti
domiciliari perdono efficacia se con la sentenza di condanna
la pena detentiva viene sostituita con la semidetenzione o con
la libertà controllata.
Benché si tratti di una ipotesi che presenta profili di
diversità rispetto a quella contemplata nel comma 3-bis,
dovendo le pene alternative della semidetenzione e della
libertà controllata considerarsi per ogni effetto giuridico
come pene detentive della specie corrispondente a quella della
pena sostituita, alla previsione della automatica caducazione
delle misure si perviene ugualmente in considerazione della
esatta e coerente applicazione del generale principio di
proporzionalità sotteso all'applicazione delle misure.
Principio che non consente di tollerare il mantenimento di
alcuna forma di cautela processuale che comporti un sacrificio
della libertà personale maggiore di quello riconducibile alla
esecuzione della pena, che invece si verificherebbe qualora
all'applicazione della semideterminazione o della libertà
controllata si accompagnasse anche la misura cautelare della
custodia in carcere o degli arresti domiciliari.