XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2093
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 300 del codice di
procedura sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le misure perdono altresì efficacia se viene
irrogata una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una
pena detentiva.
3-ter. L'effetto estintivo si estende anche alla
pena accessoria corrispondente in entità uguale o inferiore al
periodo di interdizione sofferto nel corso del procedimento
penale".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 300 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"4-bis. Le misure della custodia cautelare e degli
arresti domiciliari perdono efficacia se con la sentenza di
condanna la pena detentiva è sostituita con la semidetenzione
o con la libertà controllata".