XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2093




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 300 del codice di procedura sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. Le misure perdono altresì efficacia se viene irrogata una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva.
        3-ter. L'effetto estintivo si estende anche alla pena accessoria corrispondente in entità uguale o inferiore al periodo di interdizione sofferto nel corso del procedimento penale".

        2. Dopo il comma 4 dell'articolo 300 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "4-bis. Le misure della custodia cautelare e degli arresti domiciliari perdono efficacia se con la sentenza di condanna la pena detentiva è sostituita con la semidetenzione o con la libertà controllata".



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