XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2090




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge s'intende consentire ai comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei princìpi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "testo unico", la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e che non sono disciplinate dalla legge per la promozione dello sviluppo economico, compito attribuito agli stessi comuni dagli articoli 3 e 13 del citato testo unico.
        La previsione di una specifica legislazione è anzitutto legata ad esigenze sistematiche e di certezza giuridica: infatti il vigente ordinamento prevede speciali discipline, le quali attengono alla protezione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Questo ordinamento trova il suo riscontro in esigenze di certezza e di tutela che, a motivo della loro natura, si sviluppano in contesti di particolare interesse economico e, in parte, sociale.
        L'autonomia di ciascun comune non viene certamente messa in mora dal termine denominazione comunale (DECO) istituito dalla legge e proposto in tutto il territorio nazionale.
        E' infatti stabilito che tale termine corrisponde alle esigenze della comunicazione moderna e riconduce ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni italiani.
        La presente proposta di legge tende a collocarsi entro la sfera della cultura e della tutela di tradizioni locali che sono in diversi casi strettamente legate - e spesso originate - a prodotti di elevata qualità, sovente inimitabile, che tuttavia hanno limitata rilevanza economica per la quantità che è destinata a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni.
        Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare: interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.
        Non si può, altresì, prescindere dai più specifici princìpi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei comuni, sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo (articolo 3 del testo unico), che sotto quello della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale (articolo 8 del testo unico), che - infine - sotto quello delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale specialmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico (articolo 13 del testo unico).
        Dal punto di vista della tecnica giuridica, la proposta di legge è composta di 6 articoli, che - volutamente - costituiscono una normativa quadro, all'interno della quale i comuni dispongono, ove ritengano di avvalersi di questa disciplina, di regolamenti: attuando, quindi, quella potestà concessa dal testo unico e che risulta estesa all'esercizio delle funzioni.
        L'attuazione della normativa, come ipotizzata dalla presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico dei bilanci comunali, in quanto il relativo carico amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture organizzative esistenti; nel mentre eventuali ulteriori apporti d'iniziative, connessi all'esercizio della suddetta potestà regolamentare, trovano la copertura nei limiti dell'autonomia finanziaria comunale.




Frontespizio Testo articoli