XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2090
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
s'intende consentire ai comuni la facoltà di disciplinare,
nell'ambito dei princìpi sul decentramento amministrativo e
delle potestà loro attribuite ai sensi del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato
"testo unico", la valorizzazione delle attività
agro-alimentari tradizionali, che risultano presenti nelle
diverse realtà territoriali e che non sono disciplinate dalla
legge per la promozione dello sviluppo economico, compito
attribuito agli stessi comuni dagli articoli 3 e 13 del citato
testo unico.
La previsione di una specifica legislazione è anzitutto
legata ad esigenze sistematiche e di certezza giuridica:
infatti il vigente ordinamento prevede speciali discipline, le
quali attengono alla protezione delle indicazioni geografiche
protette e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli
ed alimentari. Questo ordinamento trova il suo riscontro in
esigenze di certezza e di tutela che, a motivo della loro
natura, si sviluppano in contesti di particolare interesse
economico e, in parte, sociale.
L'autonomia di ciascun comune non viene certamente messa
in mora dal termine denominazione comunale (DECO) istituito
dalla legge e proposto in tutto il territorio nazionale.
E' infatti stabilito che tale termine corrisponde alle
esigenze della comunicazione moderna e riconduce ad unitarietà
tutte le iniziative realizzate nei comuni italiani.
La presente proposta di legge tende a collocarsi entro la
sfera della cultura e della tutela di tradizioni locali che
sono in diversi casi strettamente legate - e spesso originate
- a prodotti di elevata qualità, sovente inimitabile, che
tuttavia hanno limitata rilevanza economica per la quantità
che è destinata a consumatori abituali, legati all'ambiente da
dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni.
Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte
interesse dei comuni alla conservazione di prodotti che si
identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali, e
che fanno parte della cultura popolare: interesse che risulta
da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla
spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.
Non si può, altresì, prescindere dai più specifici
princìpi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei comuni,
sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di
cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo (articolo 3
del testo unico), che sotto quello della valorizzazione delle
libere forme associative e della promozione di organismi di
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale
(articolo 8 del testo unico), che - infine - sotto quello
delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il
territorio comunale specialmente nei settori organici dei
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico (articolo 13 del testo unico).
Dal punto di vista della tecnica giuridica, la proposta di
legge è composta di 6 articoli, che - volutamente -
costituiscono una normativa quadro, all'interno della quale i
comuni dispongono, ove ritengano di avvalersi di questa
disciplina, di regolamenti: attuando, quindi, quella potestà
concessa dal testo unico e che risulta estesa all'esercizio
delle funzioni.
L'attuazione della normativa, come ipotizzata dalla
presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico
dei bilanci comunali, in quanto il relativo carico
amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture
organizzative esistenti; nel mentre eventuali ulteriori
apporti d'iniziative, connessi all'esercizio della suddetta
potestà regolamentare, trovano la copertura nei limiti
dell'autonomia finanziaria comunale.