XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2090
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I comuni individuano gli interventi diretti a sostenere
iniziative socio-culturali ai fini della valorizzazione delle
attività agro-alimentari tradizionali locali mediante
l'istituzione della denominazione comunale di origine
(DECO).
2. I comuni possono, compatibilmente con le indicazioni
espresse nei propri statuti, adottati ai sensi dell'articolo 6
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in
materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari,
disciplinare con regolamento le forme di intervento di cui al
comma 1, ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.
Art. 2.
1. I comuni prevedono, nel regolamento di cui all'articolo
1, comma 2, l'istituzione di strumenti di segnalazione e di
accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi
relativamente alla presenza, nei propri territori, di ogni
tipo di iniziativa, individuale e collettiva, anche
organizzata in libere associazioni, finalizzate alla
realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma
1.
2. Le segnalazioni delle iniziative di cui al comma 1
dell'articolo 1, effettuate con le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette ad
accertamenti e valutazioni da parte di commissioni di esperti
e di tecnici, la cui istituzione e composizione sono stabilite
dallo stesso regolamento.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono dotate di piena
autonomia ed indipendenza ai fini dell'effettuazione delle
loro valutazioni ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3.
1. I comuni possono costituire raccolte delle
documentazioni storiche e tecniche, nonché delle testimonianze
di diffusione e di apprezzamento dei prodotti dei loro
territori. I dati più significativi sono trascritti nel
registro DECO al quale sono iscritte le aziende ed i privati
cittadini che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni
notizia utile alla individuazione delle speciali
caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e della
estensione della zona di produzione, dell'epoca nella quale la
stessa risulta iniziata, dei produttori iniziali e degli
eventuali prosecutori dell'attività.
2. Nel registro DECO ciascun produttore puo essere
distinto con un numero progressivo.
3. L'iscrizione nel registro DECO avviene dopo aver
acquisito il parere favorevole della commissione di cui
all'articolo 2, comma 2, ed è certificata, su richiesta
dell'interessato, con le modalità previste dal regolamento di
cui all'articolo 1, comma 2.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,
definisce le condizioni da osservare per apporre sul
contenitore del prodotto il riferimento all'iscrizione nel
registro DECO.
Art. 4.
1. I comuni che intendono avvalersi della facoltà loro
attribuita dalla presente legge, ispirano le proprie
iniziative a criteri di trasparenza e di efficacia, in
particolare sotto i profili della ricerca di apporti
consultivi e collaborativi presso organi pubblici,
associazioni e privati che assumono, o intendono assumere, le
iniziative di cui all'articolo 1, comma 1.
2. I comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei
prodotti tradizionali, favorendone la conoscenza da parte
della collettività.
3. I comuni possono organizzare manifestazioni per
valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori,
unitamente alle attività culturali alle stesse connesse.
4. Alle manifestazioni di cui al comma 3, i comuni
promuovono la partecipazione degli organi di cui al comma 1,
insieme ai quali possono organizzare iniziative di
informazione, anche a carattere permanente, utilizzando
strutture esistenti o da reperire a tale fine.
Art. 5.
1. Nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 24 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono essere previste dai regolamenti comunali
forme istituzionali associate, motivate da opportunità di
coordinamento e dalla evidente presenza, ai fini
dell'attuazione della presente legge, di comuni interessi.
Art. 6.
1. I regolamenti adottati dai comuni ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, devono essere inviati alla regione,
alla provincia e alla competente camera di commercio,
industria artigianato e agricoltura, entro un mese dalla data
della loro entrata in vigore.
2. L'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura curano la tenuta dei regolamenti adottati dai
comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2.