XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2090




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I comuni individuano gli interventi diretti a sostenere iniziative socio-culturali ai fini della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali mediante l'istituzione della denominazione comunale di origine (DECO).
        2. I comuni possono, compatibilmente con le indicazioni espresse nei propri statuti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disciplinare con regolamento le forme di intervento di cui al comma 1, ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.


Art. 2.

        1. I comuni prevedono, nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, l'istituzione di strumenti di segnalazione e di accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi relativamente alla presenza, nei propri territori, di ogni tipo di iniziativa, individuale e collettiva, anche organizzata in libere associazioni, finalizzate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1.
        2. Le segnalazioni delle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 1, effettuate con le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette ad accertamenti e valutazioni da parte di commissioni di esperti e di tecnici, la cui istituzione e composizione sono stabilite dallo stesso regolamento.
        3. Le commissioni di cui al comma 2 sono dotate di piena autonomia ed indipendenza ai fini dell'effettuazione delle loro valutazioni ai sensi dell'articolo 3.


Art. 3.

        1. I comuni possono costituire raccolte delle documentazioni storiche e tecniche, nonché delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti dei loro territori. I dati più significativi sono trascritti nel registro DECO al quale sono iscritte le aziende ed i privati cittadini che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile alla individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e della estensione della zona di produzione, dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, dei produttori iniziali e degli eventuali prosecutori dell'attività.
        2. Nel registro DECO ciascun produttore puo essere distinto con un numero progressivo.
        3. L'iscrizione nel registro DECO avviene dopo aver acquisito il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è certificata, su richiesta dell'interessato, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.
        4. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, definisce le condizioni da osservare per apporre sul contenitore del prodotto il riferimento all'iscrizione nel registro DECO.


Art. 4.

        1. I comuni che intendono avvalersi della facoltà loro attribuita dalla presente legge, ispirano le proprie iniziative a criteri di trasparenza e di efficacia, in particolare sotto i profili della ricerca di apporti consultivi e collaborativi presso organi pubblici, associazioni e privati che assumono, o intendono assumere, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 1.
        2. I comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei prodotti tradizionali, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
        3. I comuni possono organizzare manifestazioni per valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori, unitamente alle attività culturali alle stesse connesse.
        4. Alle manifestazioni di cui al comma 3, i comuni promuovono la partecipazione degli organi di cui al comma 1, insieme ai quali possono organizzare iniziative di informazione, anche a carattere permanente, utilizzando strutture esistenti o da reperire a tale fine.


Art. 5.

        1. Nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere previste dai regolamenti comunali forme istituzionali associate, motivate da opportunità di coordinamento e dalla evidente presenza, ai fini dell'attuazione della presente legge, di comuni interessi.


Art. 6.

        1. I regolamenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono essere inviati alla regione, alla provincia e alla competente camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, entro un mese dalla data della loro entrata in vigore.
        2. L'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano la tenuta dei regolamenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2.



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