XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2084




        Onorevoli Colleghi! - La libertà di stampa, come previsto dall'articolo 21 della Costituzione, costituisce indubbiamente un valore centrale e caratterizzante del nostro ordinamento. Ciò è seriamente messo in discussione se il direttore o l'editore di una testata deve necessariamente, al fine di salvaguardare se stesso e l'azienda che rappresenta, evitare di correre rischi eccessivi trattando di vicende che sfoceranno immancabilmente in un processo penale, quale che possa essere poi la sua conclusione. Il che non vuole dire che si possa affermare impunemente cose non vere, ma si intende evidenziare il concetto che, se si riconosce l'errore e se ne fa pubblica ammenda, dando alla smentita pari spazio e pari collocazione nella pubblicazione di quelli dati alla notizia mendace, ciò è certamente sufficiente a ripristinare, qualora fossero stati lesi, l'onore e la credibilità di una persona. E' chiaro a chiunque abbia visitato la redazione di qualunque testata che è praticamente impossibile per il direttore, il vicedirettore ed ancora più per l'editore controllare in tempo reale, quindi in tempo utile per intervenire - i quotidiani e le testate radiofoniche e televisive, hanno almeno un'edizione al giorno - quanto trattato. Pertanto, a meno che i citati responsabili non vogliano coprire l'autore dello specifico articolo, non si potrà attribuire ad altri, se non al materiale estensore dell'articolo, la responsabilità di quanto scritto.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si sancisce che qualora l'estensore della notizia ritenuta infondata, provveda, anche spontaneamente, a pubblicare la rettifica, viene meno la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento, salvo casi eccezionali nei quali possa ravvisarsi un danno patrimoniale già consolidatosi prima della pubblicazione della rettifica stessa. Comunque, se vi è stata rettifica, si esclude il diritto di querela.
        L'articolo 2 della proposta di legge, che sostituisce l'articolo 57 del codice penale, stabilisce che, essendo materialmente impossibile da parte del direttore o del vicedirettore esercitare un diretto controllo sul contenuto del periodico da lui diretto, la responsabilità è di questi solo qualora sia coautore del testo ovvero quando ometta di indicare l'autore.
        L'articolo 3 è finalizzato a ribadire e chiarire la normativa già espressa nell'articolo 57-bis del codice penale e ad armonizzare le norme del codice penale.
        L'articolo 4, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale, fa sì che l'articolo in questione si armonizzi con lo spirito delle modifiche apportate agli articoli 57 e 57-bis, concentrando l'attenzione in primis sull'autore dell'articolo, il quale è così tenuto ad essere realmente sicuro di quanto asserisce, in quanto, come si è detto, il controllo è quasi sempre impossibile.
        L'articolo 5 si rende necessario in quanto, sancendo l'articolo 596 del codice penale l'applicabilità delle sanzioni, derivanti dagli articoli 57, 57-bis e 58 del medesimo codice, ed essendo stati questi modificati, è opportuno coordinare tali modifiche.




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