XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2084
Onorevoli Colleghi! - La libertà di stampa, come
previsto dall'articolo 21 della Costituzione, costituisce
indubbiamente un valore centrale e caratterizzante del nostro
ordinamento. Ciò è seriamente messo in discussione se il
direttore o l'editore di una testata deve necessariamente, al
fine di salvaguardare se stesso e l'azienda che rappresenta,
evitare di correre rischi eccessivi trattando di vicende che
sfoceranno immancabilmente in un processo penale, quale che
possa essere poi la sua conclusione. Il che non vuole dire che
si possa affermare impunemente cose non vere, ma si intende
evidenziare il concetto che, se si riconosce l'errore e se ne
fa pubblica ammenda, dando alla smentita pari spazio e pari
collocazione nella pubblicazione di quelli dati alla notizia
mendace, ciò è certamente sufficiente a ripristinare, qualora
fossero stati lesi, l'onore e la credibilità di una persona.
E' chiaro a chiunque abbia visitato la redazione di qualunque
testata che è praticamente impossibile per il direttore, il
vicedirettore ed ancora più per l'editore controllare in tempo
reale, quindi in tempo utile per intervenire - i quotidiani e
le testate radiofoniche e televisive, hanno almeno un'edizione
al giorno - quanto trattato. Pertanto, a meno che i citati
responsabili non vogliano coprire l'autore dello specifico
articolo, non si potrà attribuire ad altri, se non al
materiale estensore dell'articolo, la responsabilità di quanto
scritto.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si
sancisce che qualora l'estensore della notizia ritenuta
infondata, provveda, anche spontaneamente, a pubblicare la
rettifica, viene meno la possibilità di esercitare l'azione di
risarcimento, salvo casi eccezionali nei quali possa
ravvisarsi un danno patrimoniale già consolidatosi prima
della pubblicazione della rettifica stessa. Comunque, se
vi è stata rettifica, si esclude il diritto di querela.
L'articolo 2 della proposta di legge, che sostituisce
l'articolo 57 del codice penale, stabilisce che, essendo
materialmente impossibile da parte del direttore o del
vicedirettore esercitare un diretto controllo sul contenuto
del periodico da lui diretto, la responsabilità è di questi
solo qualora sia coautore del testo ovvero quando ometta di
indicare l'autore.
L'articolo 3 è finalizzato a ribadire e chiarire la
normativa già espressa nell'articolo 57-bis del codice
penale e ad armonizzare le norme del codice penale.
L'articolo 4, che sostituisce il secondo comma
dell'articolo 58-bis del codice penale, fa sì che
l'articolo in questione si armonizzi con lo spirito delle
modifiche apportate agli articoli 57 e 57-bis,
concentrando l'attenzione in primis sull'autore
dell'articolo, il quale è così tenuto ad essere realmente
sicuro di quanto asserisce, in quanto, come si è detto, il
controllo è quasi sempre impossibile.
L'articolo 5 si rende necessario in quanto, sancendo
l'articolo 596 del codice penale l'applicabilità delle
sanzioni, derivanti dagli articoli 57, 57-bis e 58 del
medesimo codice, ed essendo stati questi modificati, è
opportuno coordinare tali modifiche.