XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2084
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Non si dà luogo al risarcimento del danno conseguente
al reato di diffamazione a mezzo stampa se gli obbligati,
anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche e alle
dichiarazioni di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, e successive modificazioni. L'interessato,
tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni
patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della
smentita.
2. In ogni caso nell'ipotesi di cui al comma 1, è escluso
il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la
querela si intende revocata.
Art. 2.
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa
periodica). Salva la responsabilità dell'autore della
pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il
vicedirettore responsabile, il quale omette di identificare
l'autore della pubblicazione, è punito a titolo di colpa, se
un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato,
diminuita in misura non eccedente un terzo".
Art. 3.
1. L'articolo 57-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 57-bis.- (Reati commessi con il mezzo
della stampa non periodica). In caso di reati commessi con
il mezzo della stampa non periodica, l'editore della
pubblicazione è punito, a titolo di colpa, con
la pena prevista per il reato commesso diminuita in misura
non eccedente ad un terzo, se l'autore è ignoto o non è
imputabile.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano allo
stampatore se l'editore non è indicato o non è imputabile".
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice
penale è sostituito dal seguente:
"La querela, l'istanza o la richiesta presentata contro
l'autore della pubblicazione per il reato da questi commesso,
ha effetto anche nei confronti del direttore o del vice
direttore responsabile, dell'editore o dello stampatore,
quando nei loro confronti si debba procedere ai sensi degli
articoli 57, 57-bis e 58".
Art. 5.
1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 596-bis.- (Diffamazione con il mezzo
della stampa). Se il delitto di diffamazione è commesso con
il mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo 595 si
applicano al direttore o al vice direttore responsabile,
all'editore o allo stampatore, quando nei loro confronti si
debba procedere ai sensi degli articoli 57, 57-bis e
58".