XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2084




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Non si dà luogo al risarcimento del danno conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.
        2. In ogni caso nell'ipotesi di cui al comma 1, è escluso il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata.


Art. 2.

        1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa periodica). Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di identificare l'autore della pubblicazione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".


Art. 3.

        1. L'articolo 57-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 57-bis.- (Reati commessi con il mezzo della stampa non periodica). In caso di reati commessi con il mezzo della stampa non periodica, l'editore della pubblicazione è punito, a titolo di colpa, con la pena prevista per il reato commesso diminuita in misura non eccedente ad un terzo, se l'autore è ignoto o non è imputabile.
        Le disposizioni di cui al primo comma si applicano allo stampatore se l'editore non è indicato o non è imputabile".


Art. 4.

        1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "La querela, l'istanza o la richiesta presentata contro l'autore della pubblicazione per il reato da questi commesso, ha effetto anche nei confronti del direttore o del vice direttore responsabile, dell'editore o dello stampatore, quando nei loro confronti si debba procedere ai sensi degli articoli 57, 57-bis e 58".


Art. 5.

        1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 596-bis.- (Diffamazione con il mezzo della stampa). Se il delitto di diffamazione è commesso con il mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo 595 si applicano al direttore o al vice direttore responsabile, all'editore o allo stampatore, quando nei loro confronti si debba procedere ai sensi degli articoli 57, 57-bis e 58".



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